CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14264 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA IM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile ALLIANZ VIVA S.p.a., Avv. AN DELLA PIETRA, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. RI NOVIELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14264 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2022, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di AS OR per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., per avere denunciato falsamente di essere stato investito in una manovra di retromarcia dall'autovettura condotta da NN ST. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di OR, rilevando che ST, nell'immediatezza del sinistro, aveva sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di risarcimento del danno e che successivamente aveva disconosciuto il sinistro, ma non la firma apposta: pertanto, ST avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. essendo evidente, quanto meno nella fase preparatoria, il suo concorso necessario al reato, in quanto senza la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole del sinistro, non avrebbe potuto essere chiesto il risarcimento del danno;
le sue dichiarazioni rese in dibattimento erano quindi inutilizzabili, e poiché oltre alle stesse non vi era nulla in atti, nessuna valenza aveva l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la falsità del sinistro risultava dalla incompatibilità delle lesioni riportate dall'imputato, in assenza di un accertamento tecnico e, soprattutto, in presenza della veridicità della certificazione medica. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da ST, etc soggetto portatore di un interesse contrapposto e confliggente con quello di Porto. 1.3 II difensore rileva come la Corte di appello non avesse dato contezza dei motivi che la avevano indotta ad escludere il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche ed a determinare la pena in misura meno vantaggiosa rispetto ai limiti edittali. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente all'ultimo motivo proposto. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha osservato che non si poteva assolutamente ritenere ST concorrente nel reato, posto che si era limitato ad affermare di aver sottoscritto il modulo di constatazione amichevole "in bianco"; sul punto si deve ribadire che "in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici 2 formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (Sez.U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). Neppure è fondata la censura secondo cui ST avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio con le garanzie previste dalla legge, visto che "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante" (Sez.2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807) 1.2 Quanto alle dichiarazioni di ST, le stesse sono state ritenute pienamente attendibili anche perché riscontrate dal fatto che le lesioni denunciate dall'imputato erano incompatibili con la dinamica del sinistro denunciato, con una valutazione di merito effettuata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, sulla quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità - 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Co;
te di appello ha rilevato come non vi fossero ragioni per la concessione del beneficio, ragioni che non vengono indicate neppure nel ricorso per cassazione;
sul punto, si deve ribadire che, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
quanto alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 SI e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 3 1.4 Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso in quanto la Corte di appello, a fronte dello specifico motivo con cui si chiedeva la sospensione condizionale della pena, nulla ha risposto sul punto;
pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale motivo, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano;
considerato che
la sentenza viene annullata soltanto relativamente al motivo sulla sospensione condizionale della pena, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale delle pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della rinvio alla Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz Viva S.p.a., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA IM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile ALLIANZ VIVA S.p.a., Avv. AN DELLA PIETRA, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. RI NOVIELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14264 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2022, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di AS OR per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., per avere denunciato falsamente di essere stato investito in una manovra di retromarcia dall'autovettura condotta da NN ST. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di OR, rilevando che ST, nell'immediatezza del sinistro, aveva sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di risarcimento del danno e che successivamente aveva disconosciuto il sinistro, ma non la firma apposta: pertanto, ST avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. essendo evidente, quanto meno nella fase preparatoria, il suo concorso necessario al reato, in quanto senza la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole del sinistro, non avrebbe potuto essere chiesto il risarcimento del danno;
le sue dichiarazioni rese in dibattimento erano quindi inutilizzabili, e poiché oltre alle stesse non vi era nulla in atti, nessuna valenza aveva l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la falsità del sinistro risultava dalla incompatibilità delle lesioni riportate dall'imputato, in assenza di un accertamento tecnico e, soprattutto, in presenza della veridicità della certificazione medica. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da ST, etc soggetto portatore di un interesse contrapposto e confliggente con quello di Porto. 1.3 II difensore rileva come la Corte di appello non avesse dato contezza dei motivi che la avevano indotta ad escludere il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche ed a determinare la pena in misura meno vantaggiosa rispetto ai limiti edittali. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente all'ultimo motivo proposto. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha osservato che non si poteva assolutamente ritenere ST concorrente nel reato, posto che si era limitato ad affermare di aver sottoscritto il modulo di constatazione amichevole "in bianco"; sul punto si deve ribadire che "in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici 2 formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (Sez.U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). Neppure è fondata la censura secondo cui ST avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio con le garanzie previste dalla legge, visto che "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante" (Sez.2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807) 1.2 Quanto alle dichiarazioni di ST, le stesse sono state ritenute pienamente attendibili anche perché riscontrate dal fatto che le lesioni denunciate dall'imputato erano incompatibili con la dinamica del sinistro denunciato, con una valutazione di merito effettuata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, sulla quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità - 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Co;
te di appello ha rilevato come non vi fossero ragioni per la concessione del beneficio, ragioni che non vengono indicate neppure nel ricorso per cassazione;
sul punto, si deve ribadire che, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
quanto alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 SI e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 3 1.4 Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso in quanto la Corte di appello, a fronte dello specifico motivo con cui si chiedeva la sospensione condizionale della pena, nulla ha risposto sul punto;
pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale motivo, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano;
considerato che
la sentenza viene annullata soltanto relativamente al motivo sulla sospensione condizionale della pena, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale delle pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della rinvio alla Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz Viva S.p.a., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/03/2023