Art. 3. 1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87 , si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 7, comma 1, della legge n. 87/1990 : "1. Gli emolumenti spettanti ai membri del comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 7, comma 1, della legge n. 87/1990 : "1. Gli emolumenti spettanti ai membri del comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".