Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 977
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione, ritenendo che le doglianze della contribuente non configurino un errore di fatto ma un errore di giudizio. L'errore di fatto, per essere revocatorio, deve consistere in una svista materiale su circostanze decisive emergenti dagli atti con assoluta immediatezza, escludendo ogni apprezzamento in diritto. Nel caso di specie, la contribuente lamenta un'omessa valutazione delle prove (la perizia tecnica) e non una falsa percezione della realtà. La Corte ricorda inoltre che una perizia stragiudiziale non ha valore di prova legale e il suo apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Pertanto, gli errori denunciati non derivano da un errore di percezione ma da una omessa utilizzazione della perizia come prova, configurando un errore di giudizio.

  • Inammissibile
    Sussistenza dei requisiti per alloggi sociali

    La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, non entra nel merito della sussistenza dei requisiti per gli alloggi sociali. La decisione sull'inammissibilità del ricorso per revocazione assorbe ogni questione relativa alla fondatezza della domanda originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 977
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 977
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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