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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3979/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di Napoli - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Sede 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 19 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1808 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6733/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 6-5-25, l' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli
(IACP) in liquidazione proponeva ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2237/2025, depositata il 17.03.2025 e notificata in pari data, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dall'Istituto in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 1808, emesso per l'anno di imposta 2017, per un importo di € 637.595,00, comprensivo di interessi e sanzioni, per gli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Acerra.
La ricorrente a sostegno della sua impugnazione aveva dedotto l'illegittimità dell'accertamento sul presupposto che l'IMU non fosse dovuta sui fabbricati per civili abitazioni che posseggono le caratteristiche degli alloggi sociali ex D.M. 22/4/2008 e che sono destinati ad abitazione principale dai loro assegnatari, esenti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011, come convertito, e dell'art. 7, comma 6, lett. b) del Regolamento IMU del Comune di Acerra.
La CGT di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso ritenendo che IACP non avesse provato che gli immobili accertati potessero essere considerati “alloggi sociali” ai sensi del D.M. 22 aprile 2008; tale decisione era stata confermata in appello.
L'IACP, ai fini del giudizio rescindente, deduceva di aver prodotto nel giudizio di appello una apposita relazione tecnica, anche al fine di integrare e specificare la perizia già prodotta nel giudizio di primo grado in ragione delle osservazioni formulate dai primi giudici, e di aver depositato in data 02.01.2025 anche memoria difensiva per illustrare risultanze documentali contenute nella perizia tecnica;
che tuttavia la CGT di secondo grado aveva fondato la sua decisione sul fatto che “la prova dell'esenzione non risulta allegata”.
Ritenuto che tale statuizione sarebbe frutto di una falsa percezione della realtà e/o svista perché in contrasto con quanto risultava agli atti del processo, avendo l'appellante prodotto nel giudizio di secondo grado, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, apposita ed analitica perizia tecnica, chiedeva che previa revoca della sentenza di appello, venisse accertato il suo diritto a fruire dell'esenzione dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011, come convertito, sulla base delle risultanze della suddetta perizia in ordine alla sussistenza in capo agli immobili oggetto dell'accertamento dei requisiti oggettivi per essere definiti “alloggi sociali.
Il Comune restava contumace.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione per l'assenza di un errore di fatto che legittimi il ricorso a tale strumento di impugnazione.
Costituisce principio consolidato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al vaglio del giudice, che si concreti in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (vedi tra le tante Cass. n.
26890 del 2019; n. 22080 del 2013; n. 8180 del 2009).
La S.C. ha più volte affermato che “L'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 3652 del 2006; n. 10367 del 2007;
n. 23856 del 2008), ed ancora che “l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti, diversamente dall'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.( Cass. n. 27382 del 2022).
Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza una erronea o omessa valutazione delle prove, sia documentali che testimoniali è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un supposto errore di giudizio.
Nel caso in esame tutte le doglianze avanzate dalla contribuente sono relative ad una omessa valutazione da parte dei giudici di appello della documentazione offerta a sostegno della dedotta natura di “alloggi sociali”, prova dalla stessa ricondotta alla perizia tecnica esibita, che la Corte non avrebbe ritenuto, erroneamente, di valutare come prova.
La ricorrente lamenta dunque che non sarebbe stata presa in considerazione la documentazione esibita come prova di tale natura e non si limita a denunciare una mera errata percezione di uno dei dati riportati in tali atti.
Ebbene sul valore probatorio della perizia si ricorda che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.” (Cass. n. 2052 del 2025 e n. 8261 del 2018).
Gli errori denunciati non conseguono dunque ad un errore di percezione della realtà come rappresentata nella perizia tecnica, ma derivano da una omessa utilizzazione della perizia tecnica come prova della riconducibilità degli immobili alla definizione “alloggi sociali”, perizia che il giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità nel ragionamento probatorio, ha, seppure implicitamente, ritenuto inidonea a fornire tale prova, per giunta su di un fatto, “ la natura di alloggi sociali” che ha costituito l'unico punto controverso su cui si è fondata la decisione. Ne deriva che gli errori denunciati come revocatori costituiscono in realtà errori di giudizio e non di fatto, come tale ricorribili in cassazione, riverberandosi sulla sentenza come vizi della motivazione, e non come motivi di revocazione.
Per tutte le suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso per assenza di errore revocatorio.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla sulle spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3979/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di Napoli - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Sede 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 19 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1808 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6733/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 6-5-25, l' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli
(IACP) in liquidazione proponeva ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2237/2025, depositata il 17.03.2025 e notificata in pari data, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dall'Istituto in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 1808, emesso per l'anno di imposta 2017, per un importo di € 637.595,00, comprensivo di interessi e sanzioni, per gli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Acerra.
La ricorrente a sostegno della sua impugnazione aveva dedotto l'illegittimità dell'accertamento sul presupposto che l'IMU non fosse dovuta sui fabbricati per civili abitazioni che posseggono le caratteristiche degli alloggi sociali ex D.M. 22/4/2008 e che sono destinati ad abitazione principale dai loro assegnatari, esenti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011, come convertito, e dell'art. 7, comma 6, lett. b) del Regolamento IMU del Comune di Acerra.
La CGT di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso ritenendo che IACP non avesse provato che gli immobili accertati potessero essere considerati “alloggi sociali” ai sensi del D.M. 22 aprile 2008; tale decisione era stata confermata in appello.
L'IACP, ai fini del giudizio rescindente, deduceva di aver prodotto nel giudizio di appello una apposita relazione tecnica, anche al fine di integrare e specificare la perizia già prodotta nel giudizio di primo grado in ragione delle osservazioni formulate dai primi giudici, e di aver depositato in data 02.01.2025 anche memoria difensiva per illustrare risultanze documentali contenute nella perizia tecnica;
che tuttavia la CGT di secondo grado aveva fondato la sua decisione sul fatto che “la prova dell'esenzione non risulta allegata”.
Ritenuto che tale statuizione sarebbe frutto di una falsa percezione della realtà e/o svista perché in contrasto con quanto risultava agli atti del processo, avendo l'appellante prodotto nel giudizio di secondo grado, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, apposita ed analitica perizia tecnica, chiedeva che previa revoca della sentenza di appello, venisse accertato il suo diritto a fruire dell'esenzione dell'art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011, come convertito, sulla base delle risultanze della suddetta perizia in ordine alla sussistenza in capo agli immobili oggetto dell'accertamento dei requisiti oggettivi per essere definiti “alloggi sociali.
Il Comune restava contumace.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione per l'assenza di un errore di fatto che legittimi il ricorso a tale strumento di impugnazione.
Costituisce principio consolidato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al vaglio del giudice, che si concreti in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (vedi tra le tante Cass. n.
26890 del 2019; n. 22080 del 2013; n. 8180 del 2009).
La S.C. ha più volte affermato che “L'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 3652 del 2006; n. 10367 del 2007;
n. 23856 del 2008), ed ancora che “l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti, diversamente dall'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.( Cass. n. 27382 del 2022).
Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza una erronea o omessa valutazione delle prove, sia documentali che testimoniali è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un supposto errore di giudizio.
Nel caso in esame tutte le doglianze avanzate dalla contribuente sono relative ad una omessa valutazione da parte dei giudici di appello della documentazione offerta a sostegno della dedotta natura di “alloggi sociali”, prova dalla stessa ricondotta alla perizia tecnica esibita, che la Corte non avrebbe ritenuto, erroneamente, di valutare come prova.
La ricorrente lamenta dunque che non sarebbe stata presa in considerazione la documentazione esibita come prova di tale natura e non si limita a denunciare una mera errata percezione di uno dei dati riportati in tali atti.
Ebbene sul valore probatorio della perizia si ricorda che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.” (Cass. n. 2052 del 2025 e n. 8261 del 2018).
Gli errori denunciati non conseguono dunque ad un errore di percezione della realtà come rappresentata nella perizia tecnica, ma derivano da una omessa utilizzazione della perizia tecnica come prova della riconducibilità degli immobili alla definizione “alloggi sociali”, perizia che il giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità nel ragionamento probatorio, ha, seppure implicitamente, ritenuto inidonea a fornire tale prova, per giunta su di un fatto, “ la natura di alloggi sociali” che ha costituito l'unico punto controverso su cui si è fondata la decisione. Ne deriva che gli errori denunciati come revocatori costituiscono in realtà errori di giudizio e non di fatto, come tale ricorribili in cassazione, riverberandosi sulla sentenza come vizi della motivazione, e non come motivi di revocazione.
Per tutte le suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso per assenza di errore revocatorio.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla sulle spese