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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6660/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 maggio 2025 da
, con l'Avv. Fabrizio Petillo, presso il cui studio in Parte_1
Milano, via Medici n. 15 è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; resistenti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad ottenere la cd. Parte_1 carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 e 2024/2025, anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto, condannare la pubblica amministrazione resistente a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico della cd. carta docente e, quindi, ad accreditare su tale carta l'importo pari ad € 1.000,00 o, comunque, a corrispondere il dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia,
1 anche ai sensi degli artt. 1218, 1453, 1223 e 1226 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento. Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
PER LE RESISTENTI:
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
4) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 maggio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver effettuato in favore della convenuta negli AA. SS. 2021/2022 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 2 e 3). Da ultimo,
[...] veniva assunta a tempo indeterminato. Parte_1
Lamentava la ricorrente di non aver ricevuto nei suddetti anni scolastici la c.d. Carta docente (istituita con L. n. 107/2015), che pure le sarebbe spettata, anche in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia nazionale che eurounitaria, in materia. Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 7 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla ricorrente va accolta nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e
2 cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (conv. con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143), dall'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e poi dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (conv. con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79). Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
3 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124 dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
4 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. In relazione alla domanda relativa all'anno scolastico 2021-2022, la ricorrente prova documentalmente (fasc. ric. all. 2) di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 18 gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 17 al 22 marzo 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
5 - contratto di lavoro a tempo determinato dall'8 febbraio 2022 al 16 marzo 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 marzo 2022 al 21 aprile 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 22 aprile 2022 al 5 maggio 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 6 maggio 2022 al 4 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 5 al 7 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dall'8 al 15 giugno 2022per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 16 al 29 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci. Va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Va, poi, ribadito il principio di carattere generale secondo cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale (30 maggio 2025) non potendosi ammettere che la durata del processo possa andare a danno della parte che ha ragione (v. Cass., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31090). Poiché in quel momento la ricorrente era in servizio con un contratto a termine, ne risulta che la sua domanda va accolta relativamente alla suddetta annualità. Deve, peraltro, rilevarsi che, da ultimo, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato dalla resistente.
4. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
6 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), come quella della ricorrente. La ricorrente prova, infatti, documentalmente di avere sottoscritto con il il seguente contratto a Controparte_1 termine nell'A.S. 2024/2025 (fasc. ric. all. 3): contratto di lavoro a tempo determinato dall'01.09.2024 al 31.08.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso Scuola Secondaria I GR. MANZONI Per l'A.S. 2024/2024, dunque, la domanda di non può Parte_1 trovare accoglimento, essendogli la provvidenza già concessa per legge. Nel corso dell'udienza di discussione, l'Avvocato della docente ha rimarcato che la provvidenza le era stata concessa con ritardo e che quindi insisteva per il riconoscimento delle spese del giudizio anche con riferimento all'a.s. 2024/25. Tuttavia, non si può non rilevare che pone alla base della sua Parte_1 domanda per questa annualità una causa petendi discriminatoria, che non trova riscontro, poiché la legge elargisce la provvidneza a coloro che hanno il contratto fino al 31 agosto, altra cosa essendo il fatto che la carta, in sostanza, non le sia stata riconosciuta tempestivamente, ciò che non riguarda in alcun modo il fattore discriminatorio.
5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per l'anno scolastico 2021/2022, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso il 7 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 maggio 2025 da
, con l'Avv. Fabrizio Petillo, presso il cui studio in Parte_1
Milano, via Medici n. 15 è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; resistenti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad ottenere la cd. Parte_1 carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 e 2024/2025, anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto, condannare la pubblica amministrazione resistente a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico della cd. carta docente e, quindi, ad accreditare su tale carta l'importo pari ad € 1.000,00 o, comunque, a corrispondere il dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia,
1 anche ai sensi degli artt. 1218, 1453, 1223 e 1226 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento. Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
PER LE RESISTENTI:
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
4) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 maggio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver effettuato in favore della convenuta negli AA. SS. 2021/2022 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 2 e 3). Da ultimo,
[...] veniva assunta a tempo indeterminato. Parte_1
Lamentava la ricorrente di non aver ricevuto nei suddetti anni scolastici la c.d. Carta docente (istituita con L. n. 107/2015), che pure le sarebbe spettata, anche in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia nazionale che eurounitaria, in materia. Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 7 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla ricorrente va accolta nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e
2 cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (conv. con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143), dall'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e poi dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (conv. con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79). Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
3 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124 dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
4 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. In relazione alla domanda relativa all'anno scolastico 2021-2022, la ricorrente prova documentalmente (fasc. ric. all. 2) di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 18 gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 17 al 22 marzo 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
5 - contratto di lavoro a tempo determinato dall'8 febbraio 2022 al 16 marzo 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 marzo 2022 al 21 aprile 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 22 aprile 2022 al 5 maggio 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 6 maggio 2022 al 4 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 5 al 7 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dall'8 al 15 giugno 2022per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 16 al 29 giugno 2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Spaventa Filippi, G. Carducci. Va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Va, poi, ribadito il principio di carattere generale secondo cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale (30 maggio 2025) non potendosi ammettere che la durata del processo possa andare a danno della parte che ha ragione (v. Cass., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31090). Poiché in quel momento la ricorrente era in servizio con un contratto a termine, ne risulta che la sua domanda va accolta relativamente alla suddetta annualità. Deve, peraltro, rilevarsi che, da ultimo, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato dalla resistente.
4. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
6 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), come quella della ricorrente. La ricorrente prova, infatti, documentalmente di avere sottoscritto con il il seguente contratto a Controparte_1 termine nell'A.S. 2024/2025 (fasc. ric. all. 3): contratto di lavoro a tempo determinato dall'01.09.2024 al 31.08.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso Scuola Secondaria I GR. MANZONI Per l'A.S. 2024/2024, dunque, la domanda di non può Parte_1 trovare accoglimento, essendogli la provvidenza già concessa per legge. Nel corso dell'udienza di discussione, l'Avvocato della docente ha rimarcato che la provvidenza le era stata concessa con ritardo e che quindi insisteva per il riconoscimento delle spese del giudizio anche con riferimento all'a.s. 2024/25. Tuttavia, non si può non rilevare che pone alla base della sua Parte_1 domanda per questa annualità una causa petendi discriminatoria, che non trova riscontro, poiché la legge elargisce la provvidneza a coloro che hanno il contratto fino al 31 agosto, altra cosa essendo il fatto che la carta, in sostanza, non le sia stata riconosciuta tempestivamente, ciò che non riguarda in alcun modo il fattore discriminatorio.
5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per l'anno scolastico 2021/2022, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso il 7 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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