Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02672/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2672 del 2022, proposto dall’ Azienda Agricola LI LI e AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
GE-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.P.L.- Associazione Produttori Latte delle Pianura Padana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Del diniego in data 10 giugno 2022, avente ad oggetto IO LI e AN Società Agricola – CUAA 07517660150 2021-ADERISC-3954827 del 25/11/2021” Raccomandata n. 61861064657-3, da parte di GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'GE di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da GE ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per dichiarare l'obbligo di GE di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. SE OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che con l’odierno ricorso l’Azienda agricola LI LI e AN società agricola ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del diniego, da parte di AGEA, dell’autotutela invocata dalla ricorrente rispetto ai provvedimenti e agli atti con cui sono state pretese somme a titolo di prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2001/2002;
Osservato che nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto la sentenza n. 1677/2023 del TAR Lombardia – Milano, con cui è stato disposto l’annullamento della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare per la medesima annata in relazione alla quale è stato adottato il gravato provvedimento di diniego di autotutela e che alla luce di tali sopravvenienze il difensore della ricorrente ha dichiarato, alla odierna udienza, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
SE OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE OC | CE AL |
IL SEGRETARIO