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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3872 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.MARIA ROSARIA GUARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RR RG, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/09/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver riportato, a CP_1 seguito dello svolgimento di attività lavorativa una malattia professionale, “tendinopatia cuffia rotatori spalla sx;
lesione parziale 1/3 sovraspinoso sx”; che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari riconoscevano la dipendenza CP_1 dal lavoro della malattia ma con postumi non indennizzabili del 2% Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili del 6% o maggiori con condanna dell' al pagamento della relativa indennità oltre interessi, CP_1 rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia, lesione del muscolo sovraspinoso della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con limitazione dei movimenti articolari di 1/3 ed ipostenia, è stata determinata dall'attività lavorativa di fabbro e che ha comportato postumi nella misura del 4% a decorrere dal 21.4.23. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso devono riconoscersi di postumi permanenti pari al 4%, ovvero al di sotto del minimo indennizzabile, ma cumulabili con postumi precedentemente riconosciuti. Ricorrono gravi motivi per compensare le spese atteso il minimo incremento dei psotumi rispetto a quanto accertato dall' . CP_1
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente
2 pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) Accerta e dichaira che la patologia esione del muscolo sovraspinoso della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con limitazione dei movimenti articolari di 1/3 ed ipostenia, è dipendente dall'attività lavorativa e ha comportato postumi nella misura del 4% a decorrere dal 21.4.23;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Benevento il 03.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3872 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.MARIA ROSARIA GUARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RR RG, ed elettivamente domiciliato\a in VIA F.DO IANNACCONE, 12 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/09/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver riportato, a CP_1 seguito dello svolgimento di attività lavorativa una malattia professionale, “tendinopatia cuffia rotatori spalla sx;
lesione parziale 1/3 sovraspinoso sx”; che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari riconoscevano la dipendenza CP_1 dal lavoro della malattia ma con postumi non indennizzabili del 2% Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili del 6% o maggiori con condanna dell' al pagamento della relativa indennità oltre interessi, CP_1 rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia, lesione del muscolo sovraspinoso della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con limitazione dei movimenti articolari di 1/3 ed ipostenia, è stata determinata dall'attività lavorativa di fabbro e che ha comportato postumi nella misura del 4% a decorrere dal 21.4.23. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso devono riconoscersi di postumi permanenti pari al 4%, ovvero al di sotto del minimo indennizzabile, ma cumulabili con postumi precedentemente riconosciuti. Ricorrono gravi motivi per compensare le spese atteso il minimo incremento dei psotumi rispetto a quanto accertato dall' . CP_1
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente
2 pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) Accerta e dichaira che la patologia esione del muscolo sovraspinoso della cuffia dei rotatori della spalla sinistra con limitazione dei movimenti articolari di 1/3 ed ipostenia, è dipendente dall'attività lavorativa e ha comportato postumi nella misura del 4% a decorrere dal 21.4.23;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Benevento il 03.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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