Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 820
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'atto di mediazione ai fini fiscali

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, contenente l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e sottoscritto dalle parti con autentica notarile per la trascrizione, corrisponda a quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010. Ha inoltre evidenziato che l'atto notarile non è un atto successivo e distinto, ma parte integrante del verbale di mediazione, beneficiando quindi dell'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore previsto.

  • Accolto
    Legittimità dell'atto di mediazione ai fini fiscali

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, contenente l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e sottoscritto dalle parti con autentica notarile per la trascrizione, corrisponda a quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010. Ha inoltre evidenziato che l'atto notarile non è un atto successivo e distinto, ma parte integrante del verbale di mediazione, beneficiando quindi dell'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore previsto.

  • Accolto
    Legittimità dell'atto di mediazione ai fini fiscali

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, contenente l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e sottoscritto dalle parti con autentica notarile per la trascrizione, corrisponda a quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010. Ha inoltre evidenziato che l'atto notarile non è un atto successivo e distinto, ma parte integrante del verbale di mediazione, beneficiando quindi dell'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 820
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 820
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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