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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO US AN, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P001 REGISTRO 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P002 REGISTRO 2022
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.22/1T/020643/000/P001,
l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.22/1T/020643/000/P002 e l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 22/1T/020643/000/P003, notificati il 9/10/2023, costituenti richiesta di recupero di imposta di registro in relazione all'atto stipulato dai ricorrenti in data
11/11/2022 dinanzi al Notaio Nominativo_1. Hanno eccepito la violazione dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 28/2010, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs 28/2010, l'illegittimità ed infondatezza degli atti impugnati nella parte in cui equiparano l'accordo di cui all'art. art. 11, co. 1 del d. lgs. 28/2010 con l'atto pubblico di cui all'art. 2699 c.c., l'infondatezza dei rilievi generali sullo strumento della mediazione e sull'utilizzo effettuato nel caso specifico. Hanno concluso come da pagina 15 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando le asserzioni delle controparti e concludendo come da pagina 11 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La tesi dell'ente impositore a sostegno della legittimità degli atti impugnati si fonda sulla circostanza in base alla quale il verbale di mediazione concluso tra le parti non avrebbe avuto alcun effettivo effetto traslativo ma unicamente un effetto obbligatorio, derivandone quindi il carattere del tutto distinto del successivo atto di trasferimento e il suo assoggettamento all'ordinario regime fiscale.
Prima di tutto, deve evidenziarsi che il precedente giurisprudenziale richiamato dall'Agenzia delle Entrate
(Cassazione, sentenza 11617/2020) è relativo a fattispecie concreta diversa da quella oggetto del presente giudizio. Dall'esame della sentenza della Cassazione 11617/2020 emerge infatti che, in quel caso, le parti, dopo aver concluso l'accordo, all'esito della procedura di mediazione, finalizzato al trasferimento di proprietà di immobile, decisero di stipulare un distinto atto notarile di compravendita immobiliare, successivo al verbale di mediazione, secondo lo schema preliminare-definitivo.
Nel caso di specie, invece, il verbale di mediazione contiene l'accordo di riconoscimento dell'usucapione, sottoscritto dalle parti e redatto dal notaio ai fini dell'autentica della firma per la successiva trascrizione, cosicchè si è in presenza di un atto del tutto corrispondente a quello previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010, secondo cui: “1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”.
L'art. 11 comma 1 del d.lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che “se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”.
Pertanto, il tenore delle disposizioni normative richiamate è inequivoco nel chiarire che il verbale “contiene”
l'accordo di conciliazione (art 17) e che il mediatore forma il processo verbale al quale è “allegato” il testo dell'accordo medesimo.
Come si evince in modo univoco dalla documentazione in atti, il negozio concluso tra le parti e recante l'effetto traslativo non ha costituito un atto successivo rispetto al verbale di mediazione bensì – come previsto dall'art.11 del d.lgs. n.28/2010 – una parte integrante del medesimo.
Ne consegue che il predetto atto notarile deve ritenersi parte integrante del relativo verbale di mediazione e, conseguentemente, assoggettato all'esenzione invocata dal contribuente. Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della particolarità e complessità della questione.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO US AN, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P001 REGISTRO 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF-Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P002 REGISTRO 2022
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio N.87 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T020643000P003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.22/1T/020643/000/P001,
l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.22/1T/020643/000/P002 e l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 22/1T/020643/000/P003, notificati il 9/10/2023, costituenti richiesta di recupero di imposta di registro in relazione all'atto stipulato dai ricorrenti in data
11/11/2022 dinanzi al Notaio Nominativo_1. Hanno eccepito la violazione dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 28/2010, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs 28/2010, l'illegittimità ed infondatezza degli atti impugnati nella parte in cui equiparano l'accordo di cui all'art. art. 11, co. 1 del d. lgs. 28/2010 con l'atto pubblico di cui all'art. 2699 c.c., l'infondatezza dei rilievi generali sullo strumento della mediazione e sull'utilizzo effettuato nel caso specifico. Hanno concluso come da pagina 15 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando le asserzioni delle controparti e concludendo come da pagina 11 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La tesi dell'ente impositore a sostegno della legittimità degli atti impugnati si fonda sulla circostanza in base alla quale il verbale di mediazione concluso tra le parti non avrebbe avuto alcun effettivo effetto traslativo ma unicamente un effetto obbligatorio, derivandone quindi il carattere del tutto distinto del successivo atto di trasferimento e il suo assoggettamento all'ordinario regime fiscale.
Prima di tutto, deve evidenziarsi che il precedente giurisprudenziale richiamato dall'Agenzia delle Entrate
(Cassazione, sentenza 11617/2020) è relativo a fattispecie concreta diversa da quella oggetto del presente giudizio. Dall'esame della sentenza della Cassazione 11617/2020 emerge infatti che, in quel caso, le parti, dopo aver concluso l'accordo, all'esito della procedura di mediazione, finalizzato al trasferimento di proprietà di immobile, decisero di stipulare un distinto atto notarile di compravendita immobiliare, successivo al verbale di mediazione, secondo lo schema preliminare-definitivo.
Nel caso di specie, invece, il verbale di mediazione contiene l'accordo di riconoscimento dell'usucapione, sottoscritto dalle parti e redatto dal notaio ai fini dell'autentica della firma per la successiva trascrizione, cosicchè si è in presenza di un atto del tutto corrispondente a quello previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010, secondo cui: “1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”.
L'art. 11 comma 1 del d.lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che “se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”.
Pertanto, il tenore delle disposizioni normative richiamate è inequivoco nel chiarire che il verbale “contiene”
l'accordo di conciliazione (art 17) e che il mediatore forma il processo verbale al quale è “allegato” il testo dell'accordo medesimo.
Come si evince in modo univoco dalla documentazione in atti, il negozio concluso tra le parti e recante l'effetto traslativo non ha costituito un atto successivo rispetto al verbale di mediazione bensì – come previsto dall'art.11 del d.lgs. n.28/2010 – una parte integrante del medesimo.
Ne consegue che il predetto atto notarile deve ritenersi parte integrante del relativo verbale di mediazione e, conseguentemente, assoggettato all'esenzione invocata dal contribuente. Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della particolarità e complessità della questione.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
b) compensa le spese di lite.