Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2024, proposto da
RI NZ, ME TO, FR BO, GI CO, RE CO, RI CO, FE CO e AT RO, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’Ordinanza di demolizione n. 57 - Prot. 684212, del 24 aprile 2024, adottata dal Dirigente dell’Area urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico - Uff. condono, sanatorie edilizie e abusivismo U.O.3, del Comune di Palermo e notificata dal messo comunale ai sensi dell’art. 138 c.p.c., in data 13 giugno 2024, con la si quale ordina ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (già art. 7 della L. 47/85), di demolire le opere abusive perpetrate nella p.lla 1535, del fg. 67 del catasto terreni, site nella Via Felice Emma n. 9 in Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MA RI LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito in Palermo, alla via Felice Emma, n. 9, identificato nella p.lla 1535, del fg. 67 del catasto terreni.
All’esito del contraddittorio procedimentale, in data 13 giugno 2024, il Comune di Palermo notificava ai ricorrenti l’ordinanza n. 57 del 24 aprile 2024 con cui veniva ingiunta la demolizione di un “ manufatto edilizio in struttura mista ferro, muratura e pannelli coibentati adibito a magazzino, per una superficie complessiva di mq 156 circa divisa in tre parti, di cui una aperta sul prospetto di circa 60 mq, iniziata presumibilmente nel 26.05.2003 e manufatto edilizio in legno di circa 36 mq su base di cls di circa 70 mq, di cui 34 mq coperta con tettoia in ondulato metallico su struttura in ferro, visibile da 12.08.2014. Ricadente nella particella n. 1535 (ex 1385), del foglio 67, in Palermo nella Via Felice Emma n. 9, perché sfornito delle prescritte autorizzazioni di legge e, altresì, posto in zona territoriale omogenea “E1” verde agricolo ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento e ne veniva lamentata l’illegittimità perché assunto in contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990 e con eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento in quanto sarebbe manchevole una motivazione rafforzata, necessaria in ragione del tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento repressivo.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Rispetto alla denunciata mancanza di una motivazione rafforzata, il Collegio ritiene di condividere l’impostazione della giurisprudenza per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450).
Peraltro, nel caso in esame, tutto al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti, nell’ordinanza di demolizione viene richiamata la segnalazione del 3 giugno 2020: atto presupposto che ha giustificato l’adozione del provvedimento repressivo.
Il motivo è infondato anche nella diversa angolazione proposta, per mezzo della quale viene valorizzato il principio dell’affidamento come regola di validità.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene in maniera univoca che il mero decorso del tempo non sana una situazione di fatto abusiva, dunque non può esserci un affidamento tutelabile alla conservazione dell’immobile: “ tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela ” (Cons. Stato, sez. VII, 2 luglio 2025, n. 5737).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
EL RA SO, Primo Referendario
MA RI LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RI LL | ER VA |
IL SEGRETARIO