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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
PYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile in persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 9310/2024 del R.G. avente ad oggetto:
successione promossa da:
Parte 1 , residente in [...]
presso lo studio e la persona dell'avv. Giovanna Lizza che lo rappresenta ed assiste in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
attore avverso
Controparte 1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Genova Via NT n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mariasilvia Mandarino che la rappresenta ed assiste in forza di procura generale alle liti Notaio Persona 1 di Roma
convenuta
Conclusioni delle Parti:
Per la Parte attrice: come da memoria ex art. 173 bis cpc n. 1
Per la parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 01 ottobre 2025
Il GOP osserva:
1.IN FA
Parte 1 adiva il Tribunale di Genova per Con atto di citazione del 18 settembre 2024 il Sig. sentir dichiarare la propria qualità di erede della defunta Persona 2 e conseguentemente condannare Controparte 1 al pagamento della somma di euro 46.075,42 oltre interessi giacente sul c/c postale 1010897153 intestato alla defunta;
a tal fine sosteneva: che in data 14 marzo 2023 decedeva in Genova Persona 2 che in vita la defunta, senza ascendenti e discendenti in linea retta, disponeva delle proprie volontà con due testamenti olografi;
il Sig. Pt 1 in virtù del testamento del 01 novembre 2021 si ritiene erede del bene immobile espressamente indicato in testamento nonchè del conto corrente postale sopra indicato.
Parte 1Controparte 1 contesta la posizione di erede del Sig. in considerazione che la defunta ha disposto solo di alcuni dei suoi beni, ritenendo quindi l'attore mero legatario.
Alla udienza del 01 ottobre 2025, la causa di natura meramente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma.
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta.
1.Il testamento olografo del 01 novembre 2021 redatto da Persona 2 successivo a quello sottoscritto nel marzo del 2019, espressamente dispone:
CP 2"To sottoscritta Persona 2 nata il 22-agosto 1933 Genova vedova Redditi in piena faccoltà
mentale sana di mente, alla mia morte non avendo eredi, lascio il mio appartamento con tutto ciò che contiene in Via nato il NT G. CE n° 7-9 e il BOX sito in Via Cesare ABBA N. 41.R., al sigr Parte 1
16-10-1989 a Genova abitante in Via Fanti N. 4 CP 2 mio fisioterapista e amico fidato.
Aggiungo lincarico di consegnare ai miei Beneficiari le polizze VITA che ha lui in consegna più 5.000,00 € alla Dottoressa Persona 3 per il mio funerale crematorio e farsi consegnare la chiave di casa mia da chi l'avrà in Pt consegna in quel momento Sig.r Parte 2 o Sig.
Quale interpretazione dare alle volontà della defunta Per 2 viene suggerito dalla Corte di
Cassazione, non ultimo con ordinanza n. 18570 del 2024.
Si rileva preliminarmente che, nella interpretazione del testamento olografo, si applicano i criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 CC in tema di contratti, tenendo tuttavia in considerazione la natura del testamento quale atto unilaterale non ricettizio.
Conseguentemente deve essere innanzitutto privilegiata la volontà effettiva del testatore attraverso un esame globale e coordinato della scheda testamentaria;
qualora dal testo non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore, il Giudice, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, deve ricorrere a elementi estrinseci al testamento E' innanzitutto indubbio, a parere di questo Giudice, che la volontà della testatrice non era diretta a
"...non avendo eredi..." è nominare quali eredi parenti di sesto grado o lo Stato;
la espressione utilizzata “. sul punto chiarificatrice.
La espressione utilizzata nel capoverso "...aggiungo sul punto di consegnare ai miei beneficiari le polizze vita che ha lui in consegna oltre a 5000 euro..."è espressione che non indica chiaramente la persona a cui è rivolta, probabilmente, si suppone, a chi avrebbe gestito i beni ereditari.
E' chiaro invece che beneficiario è il Sig. Pt 1 al quale avrebbero dovuto essere consegnate le polizze vita ovvero, tra le altre, la polizze vita "Postapresente cedola n. 50010150866" polizze peraltro già a mani del Pt 1 stesso, così come indica la testataria che aveva peraltro, sin dal 2019, indicato il
Pt 1 quale beneficiario in caso di morte
La Corte di Cassazione, sempre sulla interpretazione del contratto, dispone che, laddove si sia in presenza di espressioni contraddittorie, debba trovare applicazione il principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1367 C.C che impone di preferire l'interpretazione che salvaguardia l'efficacia delle disposizioni testamentarie rispetto a quelle che le priverebbe di effetto, specialmente quando quest'ultima condurrebbe a ritenere superflua la redazione stessa del testamento.
Particolari errori ortografici, ovvero la presenza di espressioni non chiare, sono probabilmente da attribuire alla cultura o allo stato di salute della testatrice, ricoverata mesi dopo.
Le sorti della polizza vita 50010150866, sono quelle descritte dall'attore nell'atto introduttivo, che
Contr descrive come, a seguito del ricovero della Per 2 in una casa di riposo, la abbia svincolato la polizza succitata, utilizzato la somma per le spese di ricovero, aperto nuovo conto corrente presso la
Controparte 4 intestato alla beneficiaria su cui ha fatto confluire la pensione INPS.
Il saldo della liquidazione della polizza Vita è infine confluito sul conto corrente Poste 1010897153, di cui oggi l'attore chiede la liquidazione.
2.La interpretazione resa da questo Giudice è la medesima data dalla Controparte_4 che ha ritenuto la qualità di erede del Cremente, liquidando quanto residuato sul conto corrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della pratica e della attività professionale scolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza Dichiara il Sig. Parte 1 erede della defunta Persona 2
Controparte 1 nella persona e qualità, a corrispondere a Parte attrice la somma giacente DA
sul c/c postale n. 1010897153 con estinzione del conto stesso, per la somma di euro 46.075,42, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
DA Parte convenuta a corrispondere a Parte attrice le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 8.700 per compenso professionale, euro 545 per spese non imponibili oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, il 27 ottobre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile in persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 9310/2024 del R.G. avente ad oggetto:
successione promossa da:
Parte 1 , residente in [...]
presso lo studio e la persona dell'avv. Giovanna Lizza che lo rappresenta ed assiste in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
attore avverso
Controparte 1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Genova Via NT n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mariasilvia Mandarino che la rappresenta ed assiste in forza di procura generale alle liti Notaio Persona 1 di Roma
convenuta
Conclusioni delle Parti:
Per la Parte attrice: come da memoria ex art. 173 bis cpc n. 1
Per la parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 01 ottobre 2025
Il GOP osserva:
1.IN FA
Parte 1 adiva il Tribunale di Genova per Con atto di citazione del 18 settembre 2024 il Sig. sentir dichiarare la propria qualità di erede della defunta Persona 2 e conseguentemente condannare Controparte 1 al pagamento della somma di euro 46.075,42 oltre interessi giacente sul c/c postale 1010897153 intestato alla defunta;
a tal fine sosteneva: che in data 14 marzo 2023 decedeva in Genova Persona 2 che in vita la defunta, senza ascendenti e discendenti in linea retta, disponeva delle proprie volontà con due testamenti olografi;
il Sig. Pt 1 in virtù del testamento del 01 novembre 2021 si ritiene erede del bene immobile espressamente indicato in testamento nonchè del conto corrente postale sopra indicato.
Parte 1Controparte 1 contesta la posizione di erede del Sig. in considerazione che la defunta ha disposto solo di alcuni dei suoi beni, ritenendo quindi l'attore mero legatario.
Alla udienza del 01 ottobre 2025, la causa di natura meramente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma.
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta.
1.Il testamento olografo del 01 novembre 2021 redatto da Persona 2 successivo a quello sottoscritto nel marzo del 2019, espressamente dispone:
CP 2"To sottoscritta Persona 2 nata il 22-agosto 1933 Genova vedova Redditi in piena faccoltà
mentale sana di mente, alla mia morte non avendo eredi, lascio il mio appartamento con tutto ciò che contiene in Via nato il NT G. CE n° 7-9 e il BOX sito in Via Cesare ABBA N. 41.R., al sigr Parte 1
16-10-1989 a Genova abitante in Via Fanti N. 4 CP 2 mio fisioterapista e amico fidato.
Aggiungo lincarico di consegnare ai miei Beneficiari le polizze VITA che ha lui in consegna più 5.000,00 € alla Dottoressa Persona 3 per il mio funerale crematorio e farsi consegnare la chiave di casa mia da chi l'avrà in Pt consegna in quel momento Sig.r Parte 2 o Sig.
Quale interpretazione dare alle volontà della defunta Per 2 viene suggerito dalla Corte di
Cassazione, non ultimo con ordinanza n. 18570 del 2024.
Si rileva preliminarmente che, nella interpretazione del testamento olografo, si applicano i criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 CC in tema di contratti, tenendo tuttavia in considerazione la natura del testamento quale atto unilaterale non ricettizio.
Conseguentemente deve essere innanzitutto privilegiata la volontà effettiva del testatore attraverso un esame globale e coordinato della scheda testamentaria;
qualora dal testo non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore, il Giudice, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, deve ricorrere a elementi estrinseci al testamento E' innanzitutto indubbio, a parere di questo Giudice, che la volontà della testatrice non era diretta a
"...non avendo eredi..." è nominare quali eredi parenti di sesto grado o lo Stato;
la espressione utilizzata “. sul punto chiarificatrice.
La espressione utilizzata nel capoverso "...aggiungo sul punto di consegnare ai miei beneficiari le polizze vita che ha lui in consegna oltre a 5000 euro..."è espressione che non indica chiaramente la persona a cui è rivolta, probabilmente, si suppone, a chi avrebbe gestito i beni ereditari.
E' chiaro invece che beneficiario è il Sig. Pt 1 al quale avrebbero dovuto essere consegnate le polizze vita ovvero, tra le altre, la polizze vita "Postapresente cedola n. 50010150866" polizze peraltro già a mani del Pt 1 stesso, così come indica la testataria che aveva peraltro, sin dal 2019, indicato il
Pt 1 quale beneficiario in caso di morte
La Corte di Cassazione, sempre sulla interpretazione del contratto, dispone che, laddove si sia in presenza di espressioni contraddittorie, debba trovare applicazione il principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1367 C.C che impone di preferire l'interpretazione che salvaguardia l'efficacia delle disposizioni testamentarie rispetto a quelle che le priverebbe di effetto, specialmente quando quest'ultima condurrebbe a ritenere superflua la redazione stessa del testamento.
Particolari errori ortografici, ovvero la presenza di espressioni non chiare, sono probabilmente da attribuire alla cultura o allo stato di salute della testatrice, ricoverata mesi dopo.
Le sorti della polizza vita 50010150866, sono quelle descritte dall'attore nell'atto introduttivo, che
Contr descrive come, a seguito del ricovero della Per 2 in una casa di riposo, la abbia svincolato la polizza succitata, utilizzato la somma per le spese di ricovero, aperto nuovo conto corrente presso la
Controparte 4 intestato alla beneficiaria su cui ha fatto confluire la pensione INPS.
Il saldo della liquidazione della polizza Vita è infine confluito sul conto corrente Poste 1010897153, di cui oggi l'attore chiede la liquidazione.
2.La interpretazione resa da questo Giudice è la medesima data dalla Controparte_4 che ha ritenuto la qualità di erede del Cremente, liquidando quanto residuato sul conto corrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della pratica e della attività professionale scolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza Dichiara il Sig. Parte 1 erede della defunta Persona 2
Controparte 1 nella persona e qualità, a corrispondere a Parte attrice la somma giacente DA
sul c/c postale n. 1010897153 con estinzione del conto stesso, per la somma di euro 46.075,42, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
DA Parte convenuta a corrispondere a Parte attrice le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 8.700 per compenso professionale, euro 545 per spese non imponibili oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, il 27 ottobre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri