Articolo 226 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 225Articolo 227
Versione
6 maggio 1952
Art. 226.
(Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco)


I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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