Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11354 del 2025, proposto da Fib S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B66E5A40E3, rappresentata e difesa dall’avvocato Ivano Langellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Midac S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della nota Protocollo UA 8/8/2025 TRNIT-AD.DLI.AT/P/2025/0030512, notificata a mezzo pec in data 08.08.2025 avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;
b) della Determina n. 248 del 08/08/2025 con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di IT S.p.A. deliberava di procedere con l’esclusione del concorrente FIB S.p.A. dal Lotto 1 della Gara a Procedura Aperta n. 10357 del 09/04/2025 per l’affidamento in appalto di “ cassonetti, batterie accumulatori alcalini, al nichel-cadmio e al piombo ”, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e del paragrafo VI.1 del Disciplinare di gara, nonché l’escussione della polizza fidejussoria provvisoria n. PC71WA4C del 20.05.2025, costituita a garanzia della propria offerta;
c) della nota prot. n. CPI/2025/0103452 del 26.06.2025 con la quale la Regione Campania comunicava gli esiti della richiesta formulata dalla stazione appaltante relativa alla ottemperanza, da parte della ricorrente, agli obblighi di cui alla legge 68/99;
d) per quanto occorrer possa, della nota prot. TRNIT-AD.DLI.AT\P\2025\0025060 del 30/06/2025 trasmessa a mezzo messaggistica del Portale Acquisti con cui IT ha instaurato il contraddittorio formale con l’operatore economico per chiedere chiarimenti in ordine al rispetto della normativa sui disabili;
e) della nota prot. n. TRNIT-AD.DLI.AT\P\2025\0027065 del 15.07.2025, con la quale la Stazione Appaltante ha interpellato gli uffici competenti per avere conferma della regolarità della posizione dell’operatore economico;
f) della nota di riscontro del 23.07.2025 della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili - UOD STP Caserta, nella parte in cui risulta lesiva per la ricorrente;
g) del paragrafo VI.1 del Disciplinare di gara richiamato dalla Stazione appaltante ai fini della esclusione;
h) del provvedimento di esclusione e scorrimento graduatoria di estremi sconosciuti;
i) della proposta di aggiudicazione della gara alla società Midac S.p.A. e della consequenziale aggiudicazione, se disposta dalla Stazione appaltante;
l) per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara - CIG B66E5A40E3, procedura aperta n. 10357, e della documentazione amministrativa ivi prevista se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
m) della nota IT spa del 08.09.2025 con il quale è stata richiesta l’escussione della garanzia provvisoria;
n) di tutti gli atti inerenti, conseguenti e successivi, anche istruttori e/o non noti, ivi compresi, i verbali di gara;
o) per quanto occorrer possa, degli atti di gara, ivi compresi il Bando, il Disciplinare, il modello di domanda di partecipazione, il DGUE e relative istruzioni per la compilazione;
p) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo;
q) nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) , c.p.a., alla aggiudicazione della procedura di gara anche previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o mediante subentro nel contratto di appalto;
r) in via subordinata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l’ammontare nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IT S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. UC IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente Fib S.p.A. ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta da IT S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“ IT ”) con bando pubblicato in data 9 aprile 2025, relativa all’affidamento della fornitura di “ cassonetti, batterie accumulatori alcalini, al nichel-cadmio e al piombo ”, divisa in due lotti.
Essa, in particolare, ha presentato la propria offerta unicamente per il Lotto 1, di valore pari a euro 1.130.400,00, IVA esclusa.
1.1.) Fib S.p.A., per quel che rileva ai fini del presente giudizio, nel presentare la propria offerta dichiarava anche l’insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “codice dei contratti pubblici” (“ c.c.p. ”), ivi inclusa quella di cui all’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., che prevede l’esclusione automatica dello “ operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito ”.
1.2.) Atteso che la Commissione di gara, all’esito della valutazione delle offerte pervenute, aveva proposto l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Fib S.p.A., nei confronti di tale società è stata svolta la verifica relativa al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
Da tale verifica è, poi, emersa l’inottemperanza alle disposizioni dettate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, in ragione del mancato assolvimento degli obblighi occupazionali ivi previsti, il cui rispetto costituisce requisito di partecipazione alle procedure di gara e, come tale, deve essere posseduto senza soluzione di continuità.
1.2.1.) In particolare, il mancato assolvimento, da parte di Fib S.p.A., degli obblighi occupazionali sanciti dalla legge n. 68/1999 era emerso dal certificato della regione Campania del 26 giugno 2025, attestante la posizione di irregolarità della società ricorrente alla luce dello “ ultimo prospetto informativo, presentato dalla stessa, relativo al personale dipendente al 31/12/2024 ”.
1.3.) IT, venuta a conoscenza di tale situazione di irregolarità, in data 30 giugno 2025 instaurava un contraddittorio formale con Fib S.p.A.
1.3.1.) La società ricorrente, in data 7 luglio 2025, presentava le proprie controdeduzioni, rappresentando di aver comunicato agli enti competenti, in data 4 luglio 2025, la volontà di avvalersi della compensazione infragruppo delle eccedenze assunzionali riguardanti le categorie protette, prevista dall’articolo 5, comma 8, della legge n. 68/1999, e di aver richiesto la formulazione di un giudizio di regolarità nei suoi confronti.
1.3.2.) IT, in data 15 luglio 2025, chiedeva alla regione Campania chiarimenti in ordine alla ammissibilità della istanza di compensazione presentata da Fib S.p.A. in data 4 luglio 2025, nonché l’emissione di un nuovo certificato relativo alla ottemperanza degli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999.
1.3.3.) La regione Campania, con la nota di riscontro del 23 luglio 2025, comunicava, da un lato, che, “ pur considerando le controdeduzioni presentate dalla FIB spa, risultano ancora obblighi occupazionali non assolti, rilevati dall’ultimo prospetto informativo al 31/12/2024 ” e, dall’altro, che Fib S.p.A., per ottemperare agli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999, in data 21 luglio 2025 aveva richiesto la stipula della convenzione per l’inserimento lavorativo di personale disabile prevista dall’articolo 11 della legge n. 68/1999.
Secondo quanto comunicato dalla regione Campania, solo con la stipula di tale convenzione la posizione di Fib S.p.A. avrebbe potuto essere considerata in regola con gli obblighi normativi inerenti all’assunzione dei lavoratori disabili.
1.4.) IT, con la determina n. 248 dell’8 agosto 2025, disponeva l’esclusione di Fib S.p.A. dalla gara in questione in ragione: i) della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 nel termine fissato dalla lex specialis per la presentazione delle offerte (30 maggio 2025), quale requisito di ordine generale richiesto a pena di esclusione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. e il cui ininterrotto possesso era espressamente richiesto, sempre a pena di esclusione, dal paragrafo VI.1 del disciplinare di gara; ii) della mancata comunicazione della situazione di irregolarità rispetto alla ottemperanza dei suddetti obblighi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 96, comma 14, c.c.p.
1.5.) IT, con la delibera n. 250 dell’8 agosto 2025, comunicava a Fib S.p.A. la non aggiudicazione del Lotto 1, in quanto “ non risulta conveniente l’affidamento in relazione all’oggetto dell’appalto ”.
1.6.) La stazione appaltante, con provvedimento dell’8 settembre 2025, disponeva poi l’escussione della garanzia provvisoria prodotta da Fib S.p.A. ai fini della partecipazione alla gara in questione.
2.) La società ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre distinti motivi, ha impugnato il provvedimento con il quale IT ha disposto la sua esclusione dal Lotto 1, nonché quello con il quale si è provveduto alla escussione della garanzia provvisoria, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
Fib S.p.A., inoltre, ha anche chiesto l’accertamento del suo asserito diritto all’aggiudicazione del Lotto 1 della suddetta procedura di gara, previa declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con un altro operatore.
La società ricorrente, in via gradata, ha poi chiesto il risarcimento per equivalente dei danni subiti, riservandosi di quantificarne l’ammontare nel corso del giudizio.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione per “ Violazione e falsa applicazione art. 57, comma 6, della direttiva 24/2014/UE; Violazione art. 97 Cost.; Violazione artt. 10, 94, 95,96 e 98 d.lgs. n. 36/2023; Violazione artt. 7 e ss. l. n. 241/1990; Violazione del disciplinare di gara; Violazione e falsa applicazione l. n. 68/1999; Violazione dei principi del giusto procedimento; Violazione del contraddittorio endoprocedimentale; Violazione del principio del clare loqui, di leale cooperazione e di buona fede e correttezza; Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e trasparenza della P.A.; Violazione del principio della par condicio e del favor partecipationis; Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità del suddetto provvedimento sulla scorta delle seguenti censure:
- diversamente da quanto disposto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. – che prevede l’esclusione solo nel caso in cui l’operatore economico non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999 ovvero una equipollente dichiarazione sostitutiva – nel caso di specie non sarebbe ascrivibile alla società ricorrente alcuna delle condotte omissive sanzionate dalla legge con l’esclusione automatica dalla gara. Ad avviso della società ricorrente, la condotta contestata dalla stazione appaltante sarebbe al più riconducibile all’ipotesi di esclusione non automatica prevista dall’articolo 95, comma 1, lett. a) , c.c.p. ( i.e. , gravi infrazioni, debitamente accertate, degli obblighi in materia sociale e del lavoro);
- in base a quanto comunicato dalla regione Campania con la nota del 23 luglio 2025, grazie alla stipula della convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999, Fib S.p.A. sarebbe risultata ottemperante rispetto agli obblighi di assunzione mirata dei lavoratori disabili. Secondo la prospettazione della società ricorrente, quanto rappresentato dalla regione Campania equivarrebbe ad una vera e propria certificazione afferente ai requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alle gare a evidenza pubblica, avente portata vincolante per la stazione appaltante. IT, quindi, avrebbe illegittimamente obliterato la valutazione delle misure di ravvedimento operoso poste in essere da Fib S.p.A., anche tenuto conto del fatto che la direttiva 24/2014/UE non preclude la considerazione delle misure di self-cleaning adottate in corso di gara. Invero, anche laddove si ritenesse che IT abbia correttamente contestato la carenza del requisito di partecipazione previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., ai sensi dell’articolo 96, comma 6, c.c.p., la stessa sarebbe stata comunque tenuta a vagliare l’incidenza della misura di self-cleaning adottata sulla affidabilità di Fib S.p.A.;
- la società ricorrente, ritenendo che la propria condotta potesse, in ipotesi, essere qualificata come illecito professionale grave, stante quanto disposto dall’articolo 98, comma 3, lett. b) , c.c.p. (che annovera, tra le condotte dalle quali può desumersi la realizzazione di un siffatto illecito, l’aver “ fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”), ha contestato la legittimità del gravato provvedimento di esclusione in ragione del fatto che dalla realizzazione di un grave illecito professionale non discende alcun automatismo espulsivo dalla procedura di gara. La stazione appaltante, quindi, in maniera del tutto illegittima non avrebbe valutato se la condotta posta in essere da Fib S.p.A. integrasse gli estremi del grave illecito professionale, non potendo, un siffatto apprezzamento, essere operato in via sostitutiva dal giudice amministrativo.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione per “ Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata lamentata l’illegittimità di tale provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto asseritamente adottato da IT sulla scorta di una valutazione sommaria, come tale, sganciata da un apprezzamento complessivo correlato alla specifica prestazione oggetto dell’appalto, e senza tener conto delle misure correttive della organizzazione aziendale adottate da Fib S.p.A. per rimediare alla situazione di irregolarità emersa nel corso della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di escussione della garanzia provvisoria in via derivata dalla asserita illegittimità del provvedimento di esclusione.
3.) IT si è costituita in giudizio e, con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, ha eccepito:
- l’infondatezza del primo motivo di ricorso;
- l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di ricorso sancito dall’articolo 40, comma 1, lett. d) , c.p.a. e, comunque, la sua infondatezza;
- l’infondatezza del terzo motivo di ricorso in ragione della asserita infondatezza dei primi due mezzi di gravame.
4.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, avendo appreso da IT che il Lotto 1 non sarebbe stato aggiudicato.
4.1.) Fib S.p.A., con memoria di replica depositata in data 18 ottobre 2025, ha controdedotto alle difese della stazione appaltante, ha specificato in punto di fatto di avere nel proprio organico dipendenti portatori di disabilità, ancorché in numero inferiore rispetto a quello richiesto dalla legge n. 68/99, e ha instato per l’accoglimento del gravame.
5.) IT, con memoria depositata in data 30 gennaio 2026, oltre ad insistere nell’accoglimento delle eccezioni già sollevate con la memoria del 17 ottobre 2025 e a controdedurre alle argomentazioni difensive della società ricorrente, ha anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione della determina n. 250/2025 con la quale IT aveva disposto di non procedere all’aggiudicazione del Lotto 1.
6.) La società ricorrente, con memoria di replica depositata in data 5 febbraio 2026, ha ulteriormente controdedotto alle difese della stazione appaltante resistente, concludendo per l’accoglimento del ricorso, e ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, dubitando della compatibilità eurounitaria dell’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. – nella parte in cui consente l’esclusione di un concorrente a prescindere dalla valutazione delle misure correttive adottate in una fase successiva a quella di presentazione dell’offerta – sia rispetto ai considerando 101 e 102 della direttiva 2014/24/UE, sia rispetto ai principi di proporzionalità e favor partecipationis , anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia resa sul caso C-395/18.
7.) All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate, per cui può prescindersi dalla preliminare delibazione delle eccezioni di rito sollevate dalla stazione appaltante resistente.
2. Risultano innanzitutto infondati i primi due motivi di ricorso.
2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, IT ha correttamente disposto l’esclusione di Fib S.p.A. dal Lotto 1 della gara per cui è causa ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lett. b) , d.lgs n. 36/2023 (d’ora in poi: c.c.p.), non essendo invece tenuta a fare applicazione della causa di esclusione non automatica prevista dall’articolo 95, comma 1, lett. a) , c.c.p.
La contestata esclusione trae origine dall’esito negativo della verifica inerente al possesso da parte di Fib S.p.A., sin dal momento della presentazione della sua offerta per il Lotto 1, del requisito di ordine generale costituito dall’ottemperanza agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68/1999, falsamente dichiarata in sede di partecipazione.
Infatti, l’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. prevede che sia escluso: “ l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito ”.
La stessa legge di gara (paragrafo VI.1 del disciplinare), peraltro, sanzionava il mancato possesso “ dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 169 el D.lgs. 36/2023 ” con l’esclusione dalla gara, come evidenziato da IT nel provvedimento di esclusione.
2.1.2. La correttezza dell’operato della stazione appaltante resistente, quanto all’applicazione della causa di esclusione automatica prevista dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., trova conforto negli orientamenti pretori formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, che si condividono.
Sebbene il richiamato articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. faccia espresso riferimento solo alla mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999 ovvero alla dichiarazione sostitutiva ad essa equipollente, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto operante la causa di esclusione dallo stesso prevista anche in presenza di autodichiarazioni non conformi, ritenendo anche in tal caso del tutto carente il possesso del requisito di ordine generale di cui si tratta.
In particolare, proprio con riferimento a un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, in quanto caratterizzato dalla non veritiera dichiarazione resa dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta in ordine alla regolarità della sua posizione con riferimento all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, è stato affermato che “ L’inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili è causa di esclusione automatica, stante la previsione dell’art. 94, comma 5, lett. b) del Codice (tale norma ricalca sostanzialmente quella dell’abrogato art. 80, comma 5, lettera ‘i’ del d.lgs. n. 50 del 2016) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8470 del 31 ottobre 2025; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 74 del 13 gennaio 2025, passata in giudicato).
Anche in un altro caso analogo al presente per le medesime ragioni esposte in precedenza, è stato posto in rilievo che l’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. “ recepisce una consolidata impostazione normativa e giurisprudenziale che considera il rispetto degli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili come requisito soggettivo generale di partecipazione alla gara, la cui mancanza è causa di esclusione automatica (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2021, n. 860) ” (cfr. T.A.R. Venezia, sez. III, sent. n. 1566 del 15 settembre 2025, passata in giudicato).
2.1.3. Che la società ricorrente non fosse in possesso del requisito di ordine generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., tanto al momento della presentazione dell’offerta, quanto alla scadenza del termine fissato dalla legge di gara per proporla, emerge ex actis ed è stato debitamente accertato dalla stazione appaltante resistente in contraddittorio con la società ricorrente.
2.1.4. IT, in particolare, è venuta a conoscenza del mancato assolvimento, da parte di Fib S.p.A., degli obblighi inerenti ai livelli occupazionali dei lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68/1999 solo durante la fase di verifica del possesso dei requisiti, poiché la società ricorrente aveva falsamento dichiarato di essere ottemperante a tali obblighi.
Come esposto in narrativa, la regione Campania, nel riscontrare una precipua richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, ha comunicato l’irregolarità della situazione della società ricorrente alla luce dello “ ultimo prospetto informativo, presentato dalla stessa, relativo al personale dipendente al 31/12/2024 ”.
IT, tuttavia, prima di procedere all’esclusione della società ricorrente, ha instaurato con la stessa un contraddittorio endoprocedimentale e ha continuato a interloquire con la regione Campania per vagliare se, alla luce delle osservazioni difensive presentate da Fib S.p.A. e della misura prospettata per ottemperare agli obblighi occupazionali in questione (ossia, la compensazione infragruppo delle eccedenze assunzionali riguardanti le categorie protette, prevista dall’articolo 5, comma 8, della legge n. 68/1999 e richiesta alla regione Campania in data 4 luglio 2025), fosse possibile ritenere regolare la posizione di Fib S.p.A.
Con la successiva nota della regione Campania del 23 luglio 2025 era, poi, emerso che Fib S.p.A. non potesse essere ritenuta ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999 fino alla stipula della convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999 (sottoscritta tra le parti tra il 24 luglio e il 6 agosto 2025 e con la quale era stato proposto l’inserimento in organico di 6 lavoratori disabili a tempo pieno) e al buon esito della stessa, in quanto neppure la compensazione infragruppo era stata autorizzata dalla regione Campania non risultando, nel caso di specie, idonea a porre rimedio alla perpetrata violazione degli obblighi assunzionali.
2.1.5. Risulta, quindi, che la stazione appaltante resistente abbia correttamente accertato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (30 maggio 2025), Fib S.p.A. non fosse ottemperante agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, nonché che a tale irregolarità fosse stato posto tardivamente rimedio attraverso la sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999, intervenuta solo a fronte di quanto emerso nel corso dell’attività di verifica del possesso dei requisiti.
Infatti, non è contestabile il contenuto delle attestazioni rese dalla regione Campania, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha in proposito chiarito che “ il contenuto di tale certificazione ha carattere vincolante, che la Stazione appaltante non può né sindacare, né disapplicare. A sostegno dell’assunto, va richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1) che ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso. Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8470/2025, cit. ).
2.1.6. Nonostante la società ricorrente abbia regolarizzato la propria posizione con la stipula della anzidetta convenzione, ciò è stato correttamente considerato da IT come non idoneo a superare l’accertata mancanza del requisito di ordine generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., stante la tardività nell’adozione della predetta misura di self-cleaning e il fatto che Fib S.p.A., già al momento della presentazione dell’offerta – e non in corso di gara, non risultava in regola con l’assolvimento degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ( funditus , infra ).
2.2. Risulta del pari infondato il profilo di censura che appunta sulla asserita violazione dell’articolo 95, comma 1, lett. e) , c.c.p.
Secondo la tesi della società ricorrente, infatti, il gravato provvedimento risulterebbe comunque illegittimo in ragione del fatto che la sua esclusione dalla gara avrebbe potuto conseguire solo a fronte dell’accertamento di un grave illecito professionale, desumibile, in ipotesi, dalle false dichiarazioni rese in ordine all’ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999.
2.2.1. In proposito vale rilevare che, se è vero che la società ricorrente ha, quantomeno per negligenza, fornito alla stazione appaltante informazioni false in ordine all’ottemperanza dei predetti obblighi – condotta, questa, dalla quale potrebbe desumersi la realizzazione di un grave illecito professionale a mente di quanto previsto dall’articolo 98, comma 3, lett. b) , in fine , c.c.p. – ciò non toglie che risulta incontrovertibilmente accertato che la società ricorrente non fosse comunque in possesso, ab initio , di un requisito di ordine generale.
Una siffatta carenza, essendo autonomamente ed automaticamente sanzionata dalla legge con l’esclusione dalla gara, non imponeva alla stazione appaltante di procedere all’accertamento della sussistenza di un illecito professionale grave per comminare la sanzione espulsiva. L’insussistenza, nel caso di specie, di un obbligo normativo di procedere nel senso invocato dalla società ricorrente, dunque, avvalora la legittimità dell’operato provvedimentale di IT.
2.2.2. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi a quello in esame sotto il profilo del mancato assolvimento degli obblighi occupazionali al momento della presentazione dell’offerta, ha posto in rilievo come la verifica della veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione debba essere precipuamente svolta in sede di gara.
A tal proposito, in particolare, è stato affermato che “ l’inottemperanza all’obbligo di legge doveva essere rilevata dalla stazione appaltante, con le conseguenti verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese ” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 1986 del 31 luglio 2023, confermata da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3167 del 5 aprile 2024; T.A.R. Lombardia, sez. I, sent. n. 2762 del 30 dicembre 2019, confermata da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 860 del 28 gennaio 2021).
2.3. Neppure meritano accoglimento le censure con le quali è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento sull’assunto che IT non abbia operato alcuna valutazione sulle misure di self-cleaning adottate da Fib S.p.A.
2.3.1. In proposito, è dirimente considerare che le misure correttive adottate in corso di gara sono ammissibili solo se riferite a fatti insorti dopo la presentazione dell’offerta, come si evince dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 96 c.c.p., secondo cui:
- “ Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4 ” (comma 3);
- “ Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6 ” (comma 4).
2.3.2. Nel caso di specie, pur a fronte della carenza del requisito di ordine generale di cui si tratta sin dal momento di presentazione dell’offerta, alcuna misura è stata tempestivamente adottata e comunicata a IT da parte di Fib S.p.A. prima della presentazione della propria offerta. Per converso, la società ricorrente ha falsamente dichiarato di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
La società ricorrente, inoltre, nel corso del contraddittorio endoprocedimentale instaurato durante la fase di verifica del possesso dei requisiti, non ha comprovato l’impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione della propria offerta – neppure con riferimento a quelle proposte nel corso della verifica del possesso dei requisiti ( i.e. , la compensazione infragruppo e la stipula della convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999) –.
2.3.3. In proposito si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le misure di self-cleaning possano essere legittimamente adottate in corso di gara solo al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 96 c.c.p. (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 167 del 13 gennaio 2025).
Pertanto, IT, ancorché durante la fase di verifica abbia vagliato le misure di self-cleaning proposte dalla società ricorrente, verificando l’adeguatezza delle stesse ai fini della regolarizzazione della sua situazione, non avrebbe potuto optare per la permanenza in gara di Fib S.p.A. e aggiudicare alla stessa la commessa pubblica di cui si discute, attesa la tardiva adozione delle misure correttive nei termini chiariti in precedenza.
2.4. Risulta, del pari, infondato il secondo motivo di ricorso.
In proposito, alla luce del carattere automaticamente escludente che consegue al mancato possesso del requisito di ordine generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p., nonché del fatto che IT ha vagliato l’adeguatezza o meno delle misure di self-cleaning adottate dalla società ricorrente in corso di gara, alcun difetto di istruttoria e di motivazione può farsi discendere dal mancato “ apprezzamento complessivo correlato alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ” (cfr. pag. 17 del ricorso), trattandosi di un profilo valutativo non rilevante ai fini dell’operatività della causa di esclusione automatica prevista dalla testé richiamata disposizione normativa.
3. Riguardo all’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avanzata dalla società ricorrente con la memoria di replica del 5 febbraio 2026, si osserva quanto segue.
3.1. In primo luogo, non sussiste la dedotta incompatibilità dell’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. con i consideranda 101 e 102 della direttiva 2014/24/UE, in ordine alla asserita preclusione, per la stazione appaltante, di valutare l’incidenza delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico, in una fase successiva alla scadenza del termine previsto dalla lex specialis per la presentazione della offerta, con il fine di evitare l’esclusione dalla gara.
In proposito, giova innanzitutto evidenziare che il legislatore nazionale, nel dettare, all’articolo 96 c.c.p., la “ disciplina dell’esclusione ”, ha, da un lato, differenziato il regime giuridico applicabile alle misure di self-cleaning a seconda che la causa di esclusione si sia verificata prima o dopo la presentazione dell’offerta (articolo 96, commi 3 e 4, c.c.p.) e, dall’altro, ha previsto che dette misure possono essere adottate sia al ricorrere di una causa di esclusione automatica, sia al verificarsi di una causa di esclusione non automatica, fatta eccezione per alcune fattispecie che non assumono rilevanza ai fini del presente giudizio (articolo 96, comma 6, c.c.p.).
Il diritto nazionale, mediante le previsioni dell’articolo 96 c.c.p., consente – e non preclude, come sostenuto da Fib S.p.A. – alle stazioni appaltanti di vagliare l’incidenza delle misure correttive adottate dagli operatori economici, anche in corso di gara, con l’intento di ripristinare la loro integrità e affidabilità, negativamente incisa dal verificarsi di una causa di esclusione (ivi inclusa quella di carattere automatico prevista dall’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p.). De iure condito , quindi, tale previsione normativa non risulta suscettibile di essere interpretata nel senso che, ai fini della sua applicazione, sia, in radice, precluso che la stazione appaltante valuti l’adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate in corso di gara dall’operatore economico che ha violato gli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999.
Tuttavia, affinché tale vaglio possa essere utilmente svolto dalla committenza pubblica e, quindi, l’operatore economico possa evitare la sanzione espulsiva, è necessario che vengano soddisfatte le specifiche condizioni all’uopo previste dal legislatore interno.
In particolare, per ciò che concerne le cause di esclusione verificatesi prima della presentazione dell’offerta – ipotesi, questa, che ricorre nel caso in esame – l’articolo 96, comma 3, c.c.p. prescrive che le misure di self-cleaning debbano essere, non solo adottate prima della presentazione dell’offerta, ma anche tempestivamente comunicate alla stazione appaltante, salvo il caso in cui venga comprovata l’impossibilità di una loro adozione in data anteriore alla presentazione dell’offerta (ferma restando, anche in tal caso, l’osservanza dell’obbligo di tempestiva comunicazione).
La previsione di tali condizioni non risulta, di per sé, incompatibile con i consideranda 101 e 102 della direttiva 2014/24/UE, posto che proprio tale ultimo considerando – dopo aver previsto che gli operatori economici possono adottare misure correttive per porre rimedio alla violazione degli obblighi in materia ambientale, sociale, del lavoro e professionali ( i.e. , quelli contemplati dal considerando 101, nonché dagli articoli 18 e 57 della direttiva 2014/24/UE) ed evitare l’esclusione dalla gara ove “ tali misure offrano garanzie sufficienti ” – afferma che “ Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi ”.
Oltretutto, che il legislatore unionale abbia rimesso agli Stati membri l’individuazione delle condizioni di applicazione delle misure di self-cleaning emerge, con cogente carattere prescrittivo, dal disposto di cui all’articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, a mente del quale “ In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo [che, al paragrafo 6, si riferisce anche alle misure di self-cleaning , n.d.r.]”.
3.2. In secondo luogo, neppure risulta contraria ai principi unionali di proporzionalità e favor partecipationis , traguardati alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella decisione della causa C-395/18, la previsione, da parte del legislatore nazionale, di una causa di esclusione automatica incentrata sulla violazione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili.
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che il richiamo alla anzidetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea non risulta perspicuo per sostenere la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalla società ricorrente, in quanto in tale pronuncia giurisdizionale la non compatibilità con l’articolo 57, par. 6, della direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità è stata riscontrata con riferimento a una causa di esclusione automatica applicabile agli operatori economici non per violazioni nella materia del lavoro dagli stessi direttamente commesse, bensì per quelle realizzate dai propri subappaltatori. Nella fattispecie in esame, viceversa, è la medesima società ricorrente ad aver violato gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, sicché non sussiste quel deficit di proporzionalità riscontrato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con riferimento al margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in ordine alla precisazione delle condizioni di applicazione del motivo di esclusione previsto dall’articolo 57, paragrafo 4, lett. a) , di tale direttiva (ossia quello relativo anche alla violazione degli obblighi in materia del lavoro di cui all’articolo 18, par. 2, della direttiva 2014/24/UE).
Nel caso di specie, diversamente da quello oggetto della pronuncia del giudice eurounitario, non si pone alcun problema, per l’operatore economico, di controllo diretto della compliance agli obblighi normativi relativi alla assunzione dei lavoratori disabili, in quanto a venire in rilievo in via diretta e immediata è la condotta di impresa dei concorrenti esclusi e non quella di soggetti terzi. Del pari, nessun problema si pone anche sul versante delle misure correttive, in quanto non risulta preclusa la possibilità di adottare misure di self-cleaning – fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 96 c.c.p. – che, se in concreto poste in essere, impongono alla committenza pubblica di vagliarne la tempestività e l’adeguatezza ai fini del ripristino dell’integrità e affidabilità dell’operatore economico partecipante, quale condizione per la sua permanenza in gara (articolo 96, comma 6, c.c.p.).
Stante la non radicale preclusione all’accesso alle misure di self-cleaning nei termini sin qui chiariti, risulta legittimo e proporzionato che l’adozione di siffatte misure non sia consentita in corso di gara per porre rimedio a violazioni già perpetrate dall’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta e, comunque, non tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
Ciò, invero, discende dall’immanenza della tutela del principio della par condicio , il cui rispetto impone a tutti gli operatori economici partecipanti alle gare di possedere, ininterrottamente e ab initio , i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge.
È per tale ragione che la rimediabilità della perdita di un requisito di partecipazione risulta ammissibile, in corso di gara, solo nel caso in cui detta perdita sopravvenga alla presentazione dell’offerta, poiché solo al ricorrere di tale evenienza verrebbe in rilievo una possibilità fruibile da tutti i concorrenti, con totale neutralizzazione del rischio di differenziarne in maniera anticoncorrenziale la posizione nell’ambito della procedura evidenziale.
Il carattere automaticamente escludente che caratterizza la fattispecie di cui all’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. neppure risulta incompatibile con il principio del favor partecipationis , in quanto, con riferimento alla violazione degli obblighi in materia del lavoro, ivi inclusi quelli relativi all’assunzione dei lavoratori disabili, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella medesima pronuncia invocata dalla società ricorrente a supporto della formulata istanza di rinvio pregiudiziale, ha affermato che gli Stati membri possono prevedere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 57, par. 4, lett. a) , della direttiva 2014/24/UE, che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere operatori economici che si siano dimostrati inaffidabili a causa della violazione degli obblighi contemplati dall’articolo 18, par. 2 della anzidetta direttiva.
Se è vero che il principio del favor partecipationis risulta strumentale a garantire la più ampia accessibilità possibile al mercato delle commesse pubbliche, è pur vero che la partecipazione alle procedure di gara non può essere consentita in maniera indiscriminata, tanto è vero che è lo stesso legislatore, unionale e interno, a fissare i limiti dell’apertura al mercato mediante il sistema delle cause di esclusione. Nella specie, l’aderenza della normativa interna a quella di matrice unionale, anche alla luce dell’orientamento ermeneutico della Corte di Giustizia dell’Unione europea, consente di escludere l’incompatibilità dell’articolo 94, comma 5, lett. b) , c.c.p. con il diritto dell’Unione.
4. Anche il terzo motivo di ricorso non risulta meritevole di accoglimento, stante l’infondatezza delle doglianze mosse avverso il gravato provvedimento di esclusione.
Infatti, la società ricorrente, con tale mezzo di gravame, si è limitata a postulare l’illegittimità del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria solo in via derivata dalla asserita illegittimità del provvedimento di esclusione che, tuttavia, non è stata ravvisata dal Collegio.
5. Dall’infondatezza della domanda di annullamento discende anche l’infondatezza delle domande di accertamento del diritto all’aggiudicazione, di inefficacia del contratto (peraltro mai stipulato da IT, stante la decisione di non procedere all’aggiudicazione del Lotto 1) e di risarcimento per equivalente, domanda, quest’ultima, che non risulta meritevole di accoglimento anche in ragione del fatto che la società ricorrente non ha quantificato in corso di causa il danno asseritamente subito, pur avendo formulato una specifica riserva in tal senso.
6. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Fib S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di IT S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
UC IF, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IF | TA TR |
IL SEGRETARIO