Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Martina Mattiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di sospensione del c.d. pocket money emesso dalla Prefettura di Viterbo in data 17 gennaio 2024 e comunicato il giorno successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VI IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 17 gennaio 2024, comunicato il giorno successivo, con cui la Prefettura di Viterbo ha disposto, nei confronti del loro nucleo familiare, la sospensione del c.d. pocket money per tre mesi.
2. Rappresentano in punto di fatto i ricorrenti: di essere giunti in Italia nel mese di giugno 2023 e, a seguito della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, di essere stati inseriti nel Centro di Accoglienza Straordinaria sito ad -OMISSIS-, -OMISSIS-, gestito dalla -OMISSIS-; che nel mese di dicembre 2023 nasceva la loro figlia -OMISSIS-; per far fronte alle necessità della bambina, non trovando riscontro alle proprie richieste nella Struttura di accoglienza, di essersi muniti di un fornello ad una piastra da utilizzare per scaldare il biberon con il latte per la neonata; che, in ragione dell’uso di detto fornello e di asseriti atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori del Centro, in data 17 gennaio 2024 la Prefettura di Viterbo ha emesso nei loro confronti, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 142/2015, il provvedimento di sospensione del pocket money per tre mesi oggetto del presente gravame.
3. Il provvedimento impugnato è motivato in ragione del fatto che, come evidenziato con “ la nota di prot. -OMISSIS-DEL 15/01/2024 del responsabile della struttura di prima accoglienza -OMISSIS-” , il “nucleo familiare non rispetta le regole igieniche sanitarie della stanza, utilizzando oltretutto, pentole e un fornello a doppia piastra elettrico, assolutamente vietato dal regolamento interno al CAS; il nucleo si rifiuta di collaborare con l'operatore usando atteggiamenti ostili”.
4. Avverso il provvedimento prefettizio i ricorrenti hanno dedotto i seguenti vizi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2 e 2bis, D. Lgs. n. 142/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 20, par. 4 e 5, Direttiva 2013/33/UE. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto assoluto e comunque perplessità, irragionevolezza e arbitrarietà di motivazione. Sostengono, in particolare, i ricorrenti di non aver commesso alcuna violazione né grave né ripetuta. Al più potrebbe agli stessi essere attribuito l’utilizzo di un fornello ad una piastra, unica circostanza e che non può certamente assumere il carattere della gravità della violazione richiesto dalla norma citata. Inoltre, non risultano prioritariamente valutate, da parte della Prefettura, eventuali sanzioni meno afflittive o gravose della sospensione del pocket money per tre mesi. Indimostrate sarebbero pure le contestazioni di atteggiamenti ostili nei confronti del personale del centro, non provate né motivate, oltre che la conoscenza da parte dei ricorrenti del Regolamento del Centro di Accoglienza. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe stato emesso senza alcun rispetto del principio di proporzionalità, avendo la Prefettura omesso di valutare la situazione socio familiare del nucleo familiare stesso, e in particolare della presenza di una neonata, e l’essenzialità del pocket money quale forma di assistenza indispensabile per una esistenza dignitosa.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto e comunque perplessità, irragionevolezza e arbitrarietà di motivazione. La Prefettura nel provvedimento impugnato non avrebbe fornito adeguata motivazione relativamente alla presupposta “gravità” della violazione contestata al fine di disporre la sospensione del pocket money per tre mesi, né sarebbe stata motivata dalla Prefettura l’adeguatezza della scelta effettuata con riferimento alle condizioni personali e di vita dei ricorrenti.
5. In data 20 marzo 2023 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Viterbo per resistere al ricorso, depositando una dettagliata relazione difensiva sui fatti di causa.
6. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2024 parte ricorrente, avendo il provvedimento gravato esaurito i suoi effetti, ha rinunciato all’istanza cautelare.
7. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sul piano normativo, viene in evidenza l’art. 23, commi 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale: “2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12;
2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale”.
10. Nel caso all’esame è fuori di dubbio che la condotta dei ricorrenti abbia integrato una violazione delle regole della struttura di accoglienza, prevista anche a tutela dell’incolumità degli altri ospiti, tale da aver giustificato la sospensione del pocket money.
11. A quanto riportato nel provvedimento gravato e controdedotto dalla Prefettura nella relazione depositata agli atti, con allegata documentazione, la stanza in cui alloggiavano i ricorrenti versava (come da foto allegate e da relazione del 12 gennaio 2024 del -OMISSIS- in atti) in condizioni igienico sanitarie assolutamente precarie (a maggior ragione in presenza di una neonata), tali da richiedere l’intervento quotidiano degli operatori del Centro; i ricorrenti, nonostante le ripetute diffide, sono inoltre risultati aver fatto uso, come confermato dalle foto in atto, di un fornello elettrico a doppia piastra e di pentola a pressione, circostanza invero non contestata dai ricorrenti, se non rispetto alla circostanza che il fornello elettrico fosse ad una – anziché a due piastre – profilo che risulta di per sé inconferente a fronte del divieto, più volte comunicato ai ricorrenti dagli operatori del Centro – di fare uso di strumentazione elettrica o a gas per cucinare all’interno delle stanze; uso che è evidentemente vietato nei CAS a tutela dell’incolumità degli ospiti.
12. Dalla documentazione depositata dall’Amministrazione è peraltro dimostrato che i ricorrenti hanno sottoscritto copia del regolamento del CAS in lingua francese, a loro nota, e che quindi erano a conoscenza delle regole di condotta previste all’interno del Centro e delle relative sanzioni; in aggiunta, presso il Centro era presente un traduttore di lingua araba.
13. Né vi sono elementi che lascino dubitare che quanto riportato dall’operatore del -OMISSIS- nella relazione alla Prefettura in atti circa l’atteggiamento ostile dei ricorrenti e poi ripreso nella decisione gravata sia, in punto di fatto, non veritiero. D’altra parte, i ricorrenti non hanno fornito elementi a sostegno della non imputabilità a loro carico della condotta contestata.
14. Quanto alla natura della misura adottata, di cui parte ricorrente lamenta la non proporzionalità, è sufficiente rilevare che i ricorrenti sono rimasti, come nucleo familiare, inseriti nel sistema di accoglienza. In altri termini, la Prefettura, proprio in ragione della condizione del nucleo familiare ricorrente, non ha disposto la revoca della misura di accoglienza, limitando il suo intervento sanzionatorio alla sola sospensione del pocket money per tre mesi (per un periodo, quindi, pari alla metà del periodo massimo di sei mesi), nonostante la gravità e la reiterazione dei comportamenti di cui trattasi (in termini, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza 11 dicembre 2024, n. 22392).
15. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure dedotte. Il ricorso va pertanto respinto.
16. In ragione delle peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della minore -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IM | LE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.