TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3304
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2 e 2bis, D. Lgs. n. 142/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 20, par. 4 e 5, Direttiva 2013/33/UE

    La condotta dei ricorrenti ha integrato una violazione delle regole della struttura, giustificando la sospensione del pocket money. La stanza versava in condizioni igienico-sanitarie precarie, nonostante diffide i ricorrenti hanno utilizzato un fornello elettrico vietato, e hanno avuto atteggiamenti ostili. I ricorrenti conoscevano il regolamento del CAS, essendo stato sottoscritto in lingua francese e con la presenza di un traduttore di arabo. La misura adottata (sospensione del pocket money per tre mesi) è proporzionata, non essendo stata disposta la revoca della misura di accoglienza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990

    La condotta dei ricorrenti ha integrato una violazione delle regole della struttura, giustificando la sospensione del pocket money. La stanza versava in condizioni igienico-sanitarie precarie, nonostante diffide i ricorrenti hanno utilizzato un fornello elettrico vietato, e hanno avuto atteggiamenti ostili. I ricorrenti conoscevano il regolamento del CAS, essendo stato sottoscritto in lingua francese e con la presenza di un traduttore di arabo. La misura adottata (sospensione del pocket money per tre mesi) è proporzionata, non essendo stata disposta la revoca della misura di accoglienza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3304
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3304
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo