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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/09/2024, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Michele Coratella giusta procura in atti---------opponenti
E
in persona del legale rapp.te "pro tempore", Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti---------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
e proponevano opposizione al decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 1728/2018 ottenuto dalla per il Controparte_1 pagamento delle somme dovute relative al finanziamento stipulato in data 16/6/2015 dalla Compass s.p.a., cui era succeduta, CP_1
e dai . Parte_1
Gli opponenti contestavano il credito sostenendo: -che il decreto ingiuntivo era stato notificato dopo due anni dalla sua emissione e pagina 1 di 5 quindi era divenuto inefficace ex art.644 c.p.c.; - che il tasso annuo effettivo globale (Taeg) era superiore alla soglia ex l.108/1996 perché doveva considerarsi nel computo dello stesso anche la commissione di estinzione anticipata, oltre che i costi assicurativi, invocando perciò l'applicazione della sanzione ex art.1815, co.2, c.c.; - che il contratto violava il divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. per essere calcolati gli interessi di mora sugli interessi corrispettivi;
- che era nulla la previsione della commissione di estinzione anticipata in quanto contraria al dettato ex art.120 bis t.u.b. e in quanto vessatoria ex art.33, lett.e, d.lgs.205/2006; -che il contratto era indeterminato nell'oggetto per effetto del metodo di ammortamento cd. alla francese.
L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque la condanna degli attori al pagamento della somma di €
15.880,23 come portata dal decreto ingiuntivo evidenziando le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento, la loro legittimità e la non fondatezza delle tesi attoree sul tema dell'usura, dell'anatocismo e dell'ammortamento alla francese.
Era quindi rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, valorizzando l'inefficacia del d.i., e, senza altra istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato l'istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
2. Quanto al tema dell'inefficacia del decreto ingiuntivo è documentato che esso, rilasciato dal Tribunale in data 23/11/2018, è stato notificato agli ingiunti il 24.11.2020, quando era ormai divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Per questa ragione è stata negata nel corso del processo la provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c. del titolo che deve quindi essere dichiarato inefficace.
pagina 2 di 5 3. Ciò, naturalmente, non toglie che debba essere trattata la domanda di pagamento comunque svolta dalla in sede monitoria e poi CP_1 ribadita nel pieno giudizio di cognizione.
Quanto al tema della legittimazione attiva della CP_1
(introdotto con la prima memoria ex art.183 c.p.c. e comunque rilevabile d'ufficio), il Tribunale osserva che in atti v'è la
Gazzetta Ufficiale del 3/6/2017 con la quale ha CP_1 comunicato la cessione dei crediti in proprio favore da parte di
Compass, indicando le caratteristiche dei crediti ceduti (anche quanto alla loro datazione); queste caratteristiche sono tutte presenti anche nel credito verso i . Parte_1
Inoltre, la ha prodotto in giudizio tutti i documenti CP_1 relativi al credito della Compass verso i inclusa la Parte_1 lettera di messa in mora della stessa Compass, senza che sia stata data altra spiegazione circa le ragioni di una tale disponibilità dei documenti in capo a . CP_1
Infine, deve anche aversi riguardo alla condotta degli ingiunti che, ricevute le raccomandate a/r del 2017 della con le quali CP_1 era comunicata la cessione e la richiesta di pagamento, nulla hanno tempestivamente osservato sino al 2020, allorchè è giunta la notifica del decreto ingiuntivo.
Tutti questi elementi, apprezzati nella loro complessità (v. sulla prova della cessione del credito in tema Cass.n. 17944/2023, per cui il giudicante deve procedere con accertamento complessivo delle risultanze di fatto sulla base degli elementi anche indiziari in atti), inducono a ritenere provata la cessione del credito oggetto del giudizio.
4. Circa il tema dell'ammortamento alla francese è sufficiente richiamare la pronuncia SS.UU. n.15130/2024, alla cui motivazione si fa riferimento ex art.118 disp.att. c.p.c., per cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di pagina 3 di 5 nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto all'affermazione generica dei per cui vi sarebbe Parte_1 anatocismo perché sarebbe consentito il calcolo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, deve osservare il Tribunale che questa tesi è smentita dal tenore del contratto che prevede espressamente al punto 12 che in caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi di mora saranno computati sul residuo capitale da restituire.
Quindi, circa il preteso superamento del tasso soglia, il Tribunale osserva che la tesi attorea per cui debba includersi nel calcolo del tasso effettivo anche la commissione di estinzione anticipata è priva di fondamento: in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (v. Cass.n. 7352/2022; conf. Cass.n. 23866/2022).
Del pari, la tesi per cui dovrebbe tout court considerarsi il costo della polizza assicurativa stipulata: nel caso di specie, il contratto non riporta costi di assicurazione di alcun genere né è stata prodotta una qualche polizza assicurativa.
Infine, sul tema della nullità della previsione di una commissione di estinzione anticipata, il Tribunale osserva che nel caso di specie nemmeno vi è evidenza dell'applicazione di tale commissione posto che
è pacifico che non vi sia stata estinzione anticipata del prestito, bensì v'è stata morosità e decadenza dal beneficio del termine.
Sicché relativamente alla domanda di pagamento ogni questione circa pagina 4 di 5 tale commissione non ha rilievo alcuno.
In definitiva, tutte le contestazioni dei Locantore sono prive di fondamento e, non avendo essi mai allegato il regolare pagamento delle rate a fronte dell'allegato inadempimento allegato dalla
Compass, deve ritenersi provata (v. SS.UU. n.13353/2021 sugli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale) la domanda di pagamento della somma di € 15.880,23, oltre interessi al saggio legale di cui all'art.1284, co.4, c.c. (posto che in ricorso la parte ha chiesto i soli interessi legali) dal deposito della domanda e fino al saldo sulla sola sorte capitale.
5. Le spese di lite sono compensate nella misura di un quarto, atteso che il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace.
Rimangono a carico dei soccombenti i restanti tre quarti Parte_1 delle spese, come liquidati in dispositivo secondo d.m.55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.1728/2018;
b) condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di € 15.880,23 oltre Controparte_1 interessi al saggio legale di cui all'art.1284, co.4, c.c. dalla domanda e fino al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
d) condanna e in solido, Parte_1 Parte_2 alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 nella misura dei tre quarti, misura che liquida in € 3.807,00 per compensi oltre iva, c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 18/9/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Michele Coratella giusta procura in atti---------opponenti
E
in persona del legale rapp.te "pro tempore", Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti---------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
e proponevano opposizione al decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 1728/2018 ottenuto dalla per il Controparte_1 pagamento delle somme dovute relative al finanziamento stipulato in data 16/6/2015 dalla Compass s.p.a., cui era succeduta, CP_1
e dai . Parte_1
Gli opponenti contestavano il credito sostenendo: -che il decreto ingiuntivo era stato notificato dopo due anni dalla sua emissione e pagina 1 di 5 quindi era divenuto inefficace ex art.644 c.p.c.; - che il tasso annuo effettivo globale (Taeg) era superiore alla soglia ex l.108/1996 perché doveva considerarsi nel computo dello stesso anche la commissione di estinzione anticipata, oltre che i costi assicurativi, invocando perciò l'applicazione della sanzione ex art.1815, co.2, c.c.; - che il contratto violava il divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. per essere calcolati gli interessi di mora sugli interessi corrispettivi;
- che era nulla la previsione della commissione di estinzione anticipata in quanto contraria al dettato ex art.120 bis t.u.b. e in quanto vessatoria ex art.33, lett.e, d.lgs.205/2006; -che il contratto era indeterminato nell'oggetto per effetto del metodo di ammortamento cd. alla francese.
L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque la condanna degli attori al pagamento della somma di €
15.880,23 come portata dal decreto ingiuntivo evidenziando le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento, la loro legittimità e la non fondatezza delle tesi attoree sul tema dell'usura, dell'anatocismo e dell'ammortamento alla francese.
Era quindi rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, valorizzando l'inefficacia del d.i., e, senza altra istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato l'istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
2. Quanto al tema dell'inefficacia del decreto ingiuntivo è documentato che esso, rilasciato dal Tribunale in data 23/11/2018, è stato notificato agli ingiunti il 24.11.2020, quando era ormai divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Per questa ragione è stata negata nel corso del processo la provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c. del titolo che deve quindi essere dichiarato inefficace.
pagina 2 di 5 3. Ciò, naturalmente, non toglie che debba essere trattata la domanda di pagamento comunque svolta dalla in sede monitoria e poi CP_1 ribadita nel pieno giudizio di cognizione.
Quanto al tema della legittimazione attiva della CP_1
(introdotto con la prima memoria ex art.183 c.p.c. e comunque rilevabile d'ufficio), il Tribunale osserva che in atti v'è la
Gazzetta Ufficiale del 3/6/2017 con la quale ha CP_1 comunicato la cessione dei crediti in proprio favore da parte di
Compass, indicando le caratteristiche dei crediti ceduti (anche quanto alla loro datazione); queste caratteristiche sono tutte presenti anche nel credito verso i . Parte_1
Inoltre, la ha prodotto in giudizio tutti i documenti CP_1 relativi al credito della Compass verso i inclusa la Parte_1 lettera di messa in mora della stessa Compass, senza che sia stata data altra spiegazione circa le ragioni di una tale disponibilità dei documenti in capo a . CP_1
Infine, deve anche aversi riguardo alla condotta degli ingiunti che, ricevute le raccomandate a/r del 2017 della con le quali CP_1 era comunicata la cessione e la richiesta di pagamento, nulla hanno tempestivamente osservato sino al 2020, allorchè è giunta la notifica del decreto ingiuntivo.
Tutti questi elementi, apprezzati nella loro complessità (v. sulla prova della cessione del credito in tema Cass.n. 17944/2023, per cui il giudicante deve procedere con accertamento complessivo delle risultanze di fatto sulla base degli elementi anche indiziari in atti), inducono a ritenere provata la cessione del credito oggetto del giudizio.
4. Circa il tema dell'ammortamento alla francese è sufficiente richiamare la pronuncia SS.UU. n.15130/2024, alla cui motivazione si fa riferimento ex art.118 disp.att. c.p.c., per cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di pagina 3 di 5 nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto all'affermazione generica dei per cui vi sarebbe Parte_1 anatocismo perché sarebbe consentito il calcolo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, deve osservare il Tribunale che questa tesi è smentita dal tenore del contratto che prevede espressamente al punto 12 che in caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi di mora saranno computati sul residuo capitale da restituire.
Quindi, circa il preteso superamento del tasso soglia, il Tribunale osserva che la tesi attorea per cui debba includersi nel calcolo del tasso effettivo anche la commissione di estinzione anticipata è priva di fondamento: in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (v. Cass.n. 7352/2022; conf. Cass.n. 23866/2022).
Del pari, la tesi per cui dovrebbe tout court considerarsi il costo della polizza assicurativa stipulata: nel caso di specie, il contratto non riporta costi di assicurazione di alcun genere né è stata prodotta una qualche polizza assicurativa.
Infine, sul tema della nullità della previsione di una commissione di estinzione anticipata, il Tribunale osserva che nel caso di specie nemmeno vi è evidenza dell'applicazione di tale commissione posto che
è pacifico che non vi sia stata estinzione anticipata del prestito, bensì v'è stata morosità e decadenza dal beneficio del termine.
Sicché relativamente alla domanda di pagamento ogni questione circa pagina 4 di 5 tale commissione non ha rilievo alcuno.
In definitiva, tutte le contestazioni dei Locantore sono prive di fondamento e, non avendo essi mai allegato il regolare pagamento delle rate a fronte dell'allegato inadempimento allegato dalla
Compass, deve ritenersi provata (v. SS.UU. n.13353/2021 sugli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale) la domanda di pagamento della somma di € 15.880,23, oltre interessi al saggio legale di cui all'art.1284, co.4, c.c. (posto che in ricorso la parte ha chiesto i soli interessi legali) dal deposito della domanda e fino al saldo sulla sola sorte capitale.
5. Le spese di lite sono compensate nella misura di un quarto, atteso che il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace.
Rimangono a carico dei soccombenti i restanti tre quarti Parte_1 delle spese, come liquidati in dispositivo secondo d.m.55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.1728/2018;
b) condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di € 15.880,23 oltre Controparte_1 interessi al saggio legale di cui all'art.1284, co.4, c.c. dalla domanda e fino al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
d) condanna e in solido, Parte_1 Parte_2 alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 nella misura dei tre quarti, misura che liquida in € 3.807,00 per compensi oltre iva, c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 18/9/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
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