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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, non definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Rocco Giacobbe Vaccari, ATTORE contro
AVVOCATO (C.F. ), quale curatore dell'eredità giacente CP_1 C.F._1 del defunto (C.F. ), Persona_1 C.F._2
, (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), in persona di Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale,
[...] C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5
(C.F. ), CP_6 C.F._6
(C.F. ), CP_7 C.F._7 tutti con il patrocinio degli Avv.ti Livio Rattin, Marco Rattin, Riccardo Rattin CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), Controparte_8 C.F._8
, CONTUMACE Controparte_9
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni attore:
pagina 1 di 7 “- ordinare lo scioglimento della comunione, degli immobili descritti nella parte in premessa dell'atto di citazione del 18.01.2023, in base al progetto divisionale C di cui alla relazione peritale in atti, con rinuncia al conguaglio ivi previsto in favore di parte attrice di € 29.634,00, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante – come da atto unilaterale d'obbligo dell'attore allegato alla presente;
-in ogni caso si chiede il rimborso del c.u. e delle spese di lite;
di porre ogni spesa istruttoria a metà tra parte attrice e parte convenuta;
- ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Vicenza, Ufficio provinciale territorio, servizio di pubblicità immobiliare la cancellazione, con esonero da responsabilità, della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione trascritta presso la C.RR.II di Vicenza il 13.06.2024, Registro generale n. 12805 – Registro particolare n. 9450 (come da nota di trascrizione che per comodità si allega).”
Conclusioni dei convenuti in persona di Controparte_10 Controparte_3
, quale esercente la responsabilità genitoriale, Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] CP_7
“Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione attorea disattesa,
➢ nel merito, disporsi lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto di causa con attribuzione in proprietà esclusiva ai convenuti comproprietari Controparte_2
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_3
in via congiuntiva, della porzione di spettanza, con ordine di procedere alle relative
[...] trascrizioni e volture catastali e, per l'effetto, o in principalità, assegnarsi il compendio immobiliare come da proposta del C.T.P. geom. di cui all'all.20 della relazione peritale del C.T.U.; Per_2
➢ in via di subordine, assegnarsi il compendio immobiliare come da proposta divisionale n. B del C.T.U. (all.26 CTU).
➢ Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione alla divisione e/o atteggiamenti ostruzionistici e/o contrari a lealtà e probità.
In via istruttoria, disporsi la chiamata a chiarimenti del C.T.U. affinché risponda alle osservazioni proposte in occasione dell'udienza del 19.9.2024 cui si rinvia”
Conclusioni di quale curatore dell'eredità giacente di (come da CP_1 Persona_1 propria comparsa di costituzione e risposta):
“chiede
in via preliminare l'estromissione dello scrivente in quanto come risulta dai documenti versati in atti dall'attore è sopravvenuta la carenza sia della legittimazione, sia dell'interesse a stare in giudizio avendo questo Curatore alienato la quota della proprietà del bene oggetto di causa;
nel merito nulla oppone allo scioglimento della comunione dei beni descritti nell'atto di citazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio l'avv. – quale curatore dell'eredità giacente del defunto CP_1 Persona_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_4
, e Controparte_3 Controparte_10 CP_5 CP_6 esponendo di essere comproprietaria con i medesimi, per la quota di 3/5, dei beni CP_7 immobili individuati e censiti come segue:
pagina 2 di 7 N.C.T. del Comune di BA AN (VI) – sez. BA Vicentino, fg. 12, mapp. 14, 30, 31 e fg. 14, mapp. 15, 16, 87; N.C.E.U. del Comune di BA AN (VI) – sez. BA Vicentino, fg. 12, part. 87; N.C.T. del Comune di Selvazzano Dentro (PD), fg. 5, mapp. 57, 196 e 199. La società attrice chiamava altresì ad intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. 3, c.c., il creditore iscritto avv. . Controparte_8
L'attrice precisava, poi, rispetto ai beni immobili siti nel Comune di BA AN (VI), che le restanti quote appartenevano quanto a 200/1000 al defunto quanto a 20/600 alla minore Persona_1
e quanto a 100/600 alla società Controparte_3 CP_2
Rispetto, invece, agli immobili siti nel Comune di Selvazzano (PD), la società attrice dava atto che le restanti quote appartenevano quanto a 200/1000 al defunto quanto a 20/300 a Persona_1 CP_5
quanto a 20/300 a;
quanto a 20/600 alla minore e quanto
[...] CP_6 Controparte_3
a 20/600 a CP_7
Dedotto il venir meno dell'interesse a mantenere la comunione sui predetti beni, dato atto di aver esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria, chiedeva Parte_2 disporsi giudizialmente lo scioglimento della comunione ivi esistente.
2. Con comparsa depositata in data 30.5.2023 si costituivano in giudizio CP_5 CP_6
, rappresentata dalla madre esercente la responsabilità
[...] CP_7 Controparte_3 genitoriale , e i quali pur non Controparte_4 Controparte_10 opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, precisavano quanto segue. I convenuti in primo luogo, riferivano che, dopo la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice aveva acquistato la quota di proprietà facente capo al defunto Per_1
divenendo così comproprietaria della complessiva quota di 4/5 del compendio immobiliare,
[...] mentre il restante 1/5 rimaneva in capo alle odierne parti convenute. In secondo luogo, allegavano che con contratto di affitto di fondo rustico del 15.2.2018 Persona_1 ex art. 45 L. 203/1982, regolarmente registrato a Este al n. 624 serie 3T, aveva concesso in godimento alla società convenuta , la porzione di spettanza del fondo agricolo sito in BA di CP_2
AN, e che proprio tale quota di 1/5 era stata oggetto di una relazione peritale nell'ambito della procedura esecutiva (rubricata al n. 607/2021 R.E.I. Tribunale di Vicenza) che ne aveva stimato il valore in complessivi € 209.621,65 (segnatamente € 192.397,88 con riferimento al lotto 1 e € 17.223,77 con riferimento al lotto 2). In terzo luogo, evidenziavano la comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa sia rispetto al fondo sito in BA Vicentino, attesa la sua gestione condivisa tra comproprietari e la coltivazione a vigneto del medesimo che avveniva in maniera ripartita per porzioni di fondo;
sia rispetto al fondo sito in Selvazzano Dentro, posto che la coltivazione del terreno veniva gestita, ad anni alterni, in ragione delle quote di comproprietà. I convenuti come in epigrafe indicati concludevano, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione sugli immobili già individuati, con attribuzione in proprietà esclusiva ai convenuti comproprietari della porzione di spettanza, in via congiuntiva, quali unico centro d'interessi.
3. La prima udienza veniva differita, ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 27.6.2023. Ivi il Giudice, al fine di verificare la regolare costituzione delle parti nonché l'integrale instaurazione del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, invitava le parti a depositare l'autorizzazione del Giudice Tutelare in pagina 3 di 7 relazione alla costituzione della minore nonché i certificati anagrafici storici e, Controparte_3 dunque, rinviava all'udienza del 20.7.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Nel frattempo, si costituiva, fuori udienza, l'Avv. quale curatore dell'eredità giacente di CP_1 il quale, in via preliminare, chiedeva di essere estromesso per sopravvenuta carenza di Persona_1 legittimazione e interesse a stare nel presente giudizio, attesa l'intervenuta cessione della quota di spettanza sui beni, come da documentazione già rifluita in atti. Nel merito, nulla opponeva allo scioglimento della comunione. Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, verificata la regolare costituzione delle medesime nonché l'integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, rinviata alla definizione del merito la questione relativa alla legittimazione passiva in capo all'eredità giacente del defunto Persona_1 accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del creditore iscritto avv.to
[...]
e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. CP_8
La causa veniva, dunque, istruita tramite CTU estimativo-divisionale all'esito della quale, previo invito al CTU di integrare la consulenza con il deposito degli allegati indicati nell'ordinanza del 19.9.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2025. In detta udienza i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
4. Tanto premesso, in diritto si osserva che a mente dell'art. 1111 c.c. ciascun condividente ha diritto di chiedere lo scioglimento della comunione, cosicchè la domanda deve avere senz'altro corso, peraltro essendo i condividenti tutti d'accordo nell'addivenire alla divisione.
4.1. Va osservato come la titolarità dei beni dividendi sia mutata all'indomani dell'introduzione del giudizio: difatti con atto notarile di vendita del 16.3.2023 (la notifica dell'atto di citazione risale al 18.1.2023), rep. n. 16988, racc. n. 11822 notaio di Rossano Veneto, l'avv.to Per_3 CP_1 quale curatore dell'eredità giacente di alienava a società agricola semplice Persona_1 Parte_1
(odierna attrice) la quota di comproprietà di 1/5 dei terreni dividendi siti in BA AN e in Selvazzano Dentro: ne consegue che, pur necessariamente proseguendo il procedimento anche nei confronti della cedente ex art. 111 c.p.c., va dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della curatela che, allo stato, non risulta comproprietaria di alcuno dei beni immobili oggetto della domanda di divisione. Conseguentemente va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, nei soli confronti della curatela dell'eredità giacente di le spese di lite possono essere compensate integralmente Persona_1 essendo la cessione avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione.
4.2. Ciò posto, va chiarito che i beni dividendi consistono in terreni agricoli individuati e suddivisi dal CTU, tenuto conto di caratteristiche, ubicazione e coltivazione in essere, in tre corpi fondiari come segue (cfr. relazione peritale pag. 2 ss): corpo fondiario 1, ubicato in BA AN (VI), fg. 12, mapp. 14, 30, 31 e 87, di estensione di 107.344 mq, coltivato in parte a vigneto e in parte a seminativo, con presenza di vecchio edificio rurale collabente sul mapp. 87, gravato da servitù di elettrodotto e metanodotto (all. 11, 22.1, 22.2, 24), valore stimato in complessivi euro 656.516,00; corpo fondiario 2, ubicato in BA AN (VI), fg. 14, mapp. 15-16, di estensione di 12.412 mq, interamente coltivato a seminativo, gravato da parziale servitù di elettrodotto e metanodotto, fisicamente separato dal corpo fondiario 1 da una strada denominata Via Monticello (all. 11, 22.1, 22.2, 24), valore stimato in complessivi euro 60.198,00; pagina 4 di 7 corpo fondiario 3, ubicato in Selvazzano Dentro (PD), fg. 5, mapp. 57, 196 e 199, di estensione di 30.056 mq, interamente coltivato a seminativo (all. 12, 23.1, 23.2, 24), valore stimato in complessivi euro 140.973,00. Allo stato, i beni di cui sopra risultano in comunione indivisa per la complessiva quota di 4/5 in capo a e per la restante quota di 1/5 in capo ai convenuti Parte_2 [...]
, , , , Controparte_10 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_3 da intendersi unitariamente come unico centro di interessi, che hanno concluso chiedendo di mantenere il vincolo di comunione tra essi stessi. Trattasi di facoltà loro concessa come chiarito da Cass. civ. n. 40426/2021 che ha ammesso la possibilità che la divisione possa essere realizzata anche con la formazione di una o più quote destinate a rimanere in comunione tra alcuni degli originari condividenti che ne abbiano fatto richiesta. Nello specifico, quanto ai corpi fondiari 1 e 2 in BA AN la proprietà è ripartita come segue: agricola 4/5, 10/600, 1/30; quanto al Parte_2 CP_2 Controparte_3 corpo fondiario 3 in Selvazzano Dentro la proprietà risulta per 4/5 in capo alla società attrice, per 1/15 ciascuno in capo a e , e per 1/30 ciascuno in capo a e a CP_5 CP_6 CP_7
(cfr. relazione peritale pag. 10-11). Controparte_3
Il contraddittorio risulta integro, anche ex art. 1113, co. 3, c.c. essendo stato evocato in giudizio il creditore iscritto avv.to . Controparte_8
Va ulteriormente precisato – trattandosi di questione che assume particolare rilievo nel presente giudizio, originante la contesa tra gli odierni condividenti– che la concreta “composizione” dei corpi fondiari come individuati dal CTU ha caratteristiche del tutto peculiari: difatti mentre i corpi fondiari 2 e 3 sono costituiti da terreni adibiti a seminativo, il corpo fondiario 1 ha caratteristiche disomogenee essendo in parte coltivato a seminativo e in parte coltivato a vigneto (per il dettaglio v. all. 22.1, 22.2, 23.1, 23.2). Nello specifico, quanto al corpo fondiario 1, il CTU verificava (cfr. rel. pag. 8 ss) che sul mapp. 31 è presente un vigneto messo a dimora nel 2003 di varietà ; sul mapp. 30 una vigna della CP_11 varietà ME ER datata 1975; sul mapp. 14 sono presenti due diverse articolazioni vitate, impianto risalente all'anno 2003, coltivate tre diverse varietà, ossia ET NK N., ME ER e PI
G., nonché una porzione a seminativo coltivata a cereali autunno vernini. Pt_3
Tanto chiarito, quanto alle concrete modalità della divisione, tenuto conto che trattasi di compendio immobiliare comodamente divisibile, trova applicazione il disposto di cui all'art. 727 c.c. secondo cui
“le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”. Detta disposizione esprime la regola generale della omogeneità delle porzioni, sia sotto il profilo quantitativo (con riferimento alla necessità della stima dei beni), che sotto quello qualitativo, dovendosi tendenzialmente ricomprendere nelle singole porzioni una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità della quota di ciascun condividente. Il che a significare, tenuto conto della composizione del compendio immobiliare nel caso di specie, che per rispettare il dato normativo deve prediligersi il progetto divisionale che ricomprenda all'interno sia terreni concretamente destinati a seminativo che a vigneto, onde garantire la formazione di porzioni che, seppur quantitativamente differenti (1/5 vs 4/5) rispecchino la variegata composizione e le concrete caratteristiche dei terreni dividendi.
pagina 5 di 7 Tale soluzione rispecchia il differente valore di ciascuno dei singoli terreni, peraltro concretamente valorizzato dal CTU, e quindi le potenzialità di sfruttamento economico, anche tenuto conto – come sottolineato dall'ausiliario– che la normativa vigente non consente il libero impianto di vitigni, richiedendosi il rispetto di limiti di estensione e ubicazione territoriale cosicchè, in definitiva, il condividente che non si vede assegnare in detta sede una porzione dei terreni in comunione adibita, ad oggi, a vigneto difficilmente potrà in futuro convertire in tal senso i terreni oggi adibiti a seminativo. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di divisione, il principio della omogeneità delle porzioni, dettato dall'art. 727 cod. civ. ed applicabile anche alle comunioni ordinarie ex art. 1116 cod. civ., postula che la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni di diversa qualità, essendo diretto ad attuare il diritto dei condividenti a conseguire una frazione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sull'unica massa da dividere, sicché esso non è applicabile alla comunione avente ad oggetto un unico immobile” (Cassazione civile, sez. II, 19/11/2013, n. 25946). Da tanto si ricava applicabilità e pertinenza del principio richiamato al caso di specie in ragione della presenza di pluralità di immobili dividendi (di cui ai copri fondiari individuati dal CTU), aventi caratteristiche colturali e produttive differenti, cosicchè va data preferenza alla soluzione divisionale che contempli delle porzioni che contengano una parte di terreni adibiti a ciascuna delle dette coltivazioni, e quindi una parte di terreni adibiti a vigneto e una parte di terreni adibiti a seminativo. In definitiva, lo scioglimento della comunione in essere deve avvenire secondo il progetto divisionale
“B”, di cui all'all. 37A e 37B della relazione peritale a firma del dott. agr. descritta a pag. Parte_4
17 ss, che prevede la suddivisione dei terreni in due porzioni, proporzionali alle quote dei condividenti come sopra determinate, comprensive al loro interno sia di terreni coltivati a seminativo che di terreni adibiti a vigneto. Nello specifico, va disposta l'assegnazione in favore di parte convenuta delle porzioni indicate sub lett. E, D, G all. 37.A, adibite in parte a vigneto e in parte a seminativo, porzioni come risultanti all'esito di frazionamento eseguendo a carico del mapp. 30, fg. 12, Comune di BA AN lungo la dividente ivi tratteggiata in colore rosso. A parte attrice vanno assegnate le restanti porzioni dei mappali dividendi, nello specifico la porzione sub lett. F derivante dal predetto frazionamento, le restanti porzioni A, C, B1, B2, H, I, L, facenti capo al corpo fondiario 1 e consistenti in parte in terreni adibiti a vigneto e in parte a terreni adibiti a seminativo, oltre alla totalità del corpo fondiario 2, indicato con lett. M, N nel progetto sub all. 37.A, e al corpo fondiario 3, indicato con lett. O, P, Q nel progetto sub all. 37.B, ubicante nel Comune di Selvazzano Dentro. Detta soluzione comporta che sia posto un conguaglio in denaro, di valore contenuto, a carico dei condividenti convenuti, pari a complessivi euro 9.483,00. Per l'accesso ai fondi assegnandi ai convenuti non è necessaria la materiale creazione di un nuovo accesso, potendo essere sfruttato quello esistente su via Monticello e che prosegue lungo la stradina già esistente sul mapp. 31, fg. 12, Comune di BA AN, che rimane assegnato alla società attrice, sul percorso come indicato con il colore marrone nel progetto sub all. 37.A. Trattasi di peso minimo imposto ai fondi attorei posto che coincide con porzione del mappale suddetto già nei fatti utilizzata e adibita ad accesso ai fondi di cui trattasi. A ciò si aggiunga che, seppur detta soluzione preveda un frazionamento (tale, in ogni caso, da non intaccare la destinazione colturale delle porzioni individuate con lettere E e F nell'all. 37.A) e la pagina 6 di 7 creazione di una servitù di passaggio, – a differenza di quella di cui al progetto divisionale sub “C” per cui la società attrice ha manifestato preferenza – deve necessariamente essere preferita: il progetto sub C si concretizza, difatti, nell'assegnazione di tutti i vigneti alla società attrice, prevedendo che le porzioni destinate ai convenuti siano composte da soli terreni a seminativo, in contrasto con il criterio di omogeneità di cui all'art. 727 c.c. come sopra richiamato. Ad avviso di questo giudice, detto criterio non può essere disatteso per il sol fatto che la soluzione divisionale prescelta in sua applicazione comporti necessità di conguagli, frazionamenti e creazione di una servitù di passaggio, dovendo prevalere la scelta divisionale che realizzi il dettato codicistico secondo cui le porzioni assegnate devono rispettare la composizione qualitativa del compendio dividendo nel suo complesso (seppur nell'ambito delle rispettive quote). Oltretutto, come già rilevato, detta soluzione garantisce che a ciascuno dei condividenti siano assegnati sia terreni a seminativo che vigneti, rispettando – in termini di estensione – la quota maggioritaria in capo alla società attrice;
né reca detrimento al valore delle proprietà, atteso che estensione e ubicazione dei vigneti viene, nella sostanza, rispettata, evitandosi espianti e/o spostamenti e/o variazioni delle colture, rispettando la potenzialità economica e di guadagno dei terreni. In definitiva, per i motivi esposti, va dato corso alla divisione degli immobili per cui è causa secondo il progetto divisionale “B”, di cui all'all. 37.A e 37.B alla relazione peritale a firma dott. agr. Parte_4 in atti. Trattandosi di progetto divisionale che prevede creazione di una servitù ed esecuzione di un frazionamento, e tenuto conto che le parti (in particolare parte convenuta) hanno concluso chiedendo non solo l'assegnazione, ma anche ordine di trascrizione ed esecuzione delle correlate volture catastali, la causa va rimessa sul ruolo per gli adempimenti connessi. La liquidazione delle spese è riservata al definitivo, come pure l'adozione dei provvedimenti giudiziali connessi alla trascrizione della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, nella persona del magistrato in epigrafe indicato, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della Curatela dell'eredità giacente di e, per l'effetto, dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di detta parte, a Persona_1 spese compensate;
2) dispone che la divisione del compendio immobiliare per cui è causa avvenga secondo il progetto divisionale “B” di cui all'all. 37.A e 37.B della relazione peritale in atti a firma del dott. agr. Persona_4
[...]
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Vicenza, 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, non definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Rocco Giacobbe Vaccari, ATTORE contro
AVVOCATO (C.F. ), quale curatore dell'eredità giacente CP_1 C.F._1 del defunto (C.F. ), Persona_1 C.F._2
, (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), in persona di Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale,
[...] C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5
(C.F. ), CP_6 C.F._6
(C.F. ), CP_7 C.F._7 tutti con il patrocinio degli Avv.ti Livio Rattin, Marco Rattin, Riccardo Rattin CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), Controparte_8 C.F._8
, CONTUMACE Controparte_9
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni attore:
pagina 1 di 7 “- ordinare lo scioglimento della comunione, degli immobili descritti nella parte in premessa dell'atto di citazione del 18.01.2023, in base al progetto divisionale C di cui alla relazione peritale in atti, con rinuncia al conguaglio ivi previsto in favore di parte attrice di € 29.634,00, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante – come da atto unilaterale d'obbligo dell'attore allegato alla presente;
-in ogni caso si chiede il rimborso del c.u. e delle spese di lite;
di porre ogni spesa istruttoria a metà tra parte attrice e parte convenuta;
- ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Vicenza, Ufficio provinciale territorio, servizio di pubblicità immobiliare la cancellazione, con esonero da responsabilità, della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione trascritta presso la C.RR.II di Vicenza il 13.06.2024, Registro generale n. 12805 – Registro particolare n. 9450 (come da nota di trascrizione che per comodità si allega).”
Conclusioni dei convenuti in persona di Controparte_10 Controparte_3
, quale esercente la responsabilità genitoriale, Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] CP_7
“Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione attorea disattesa,
➢ nel merito, disporsi lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto di causa con attribuzione in proprietà esclusiva ai convenuti comproprietari Controparte_2
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_3
in via congiuntiva, della porzione di spettanza, con ordine di procedere alle relative
[...] trascrizioni e volture catastali e, per l'effetto, o in principalità, assegnarsi il compendio immobiliare come da proposta del C.T.P. geom. di cui all'all.20 della relazione peritale del C.T.U.; Per_2
➢ in via di subordine, assegnarsi il compendio immobiliare come da proposta divisionale n. B del C.T.U. (all.26 CTU).
➢ Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione alla divisione e/o atteggiamenti ostruzionistici e/o contrari a lealtà e probità.
In via istruttoria, disporsi la chiamata a chiarimenti del C.T.U. affinché risponda alle osservazioni proposte in occasione dell'udienza del 19.9.2024 cui si rinvia”
Conclusioni di quale curatore dell'eredità giacente di (come da CP_1 Persona_1 propria comparsa di costituzione e risposta):
“chiede
in via preliminare l'estromissione dello scrivente in quanto come risulta dai documenti versati in atti dall'attore è sopravvenuta la carenza sia della legittimazione, sia dell'interesse a stare in giudizio avendo questo Curatore alienato la quota della proprietà del bene oggetto di causa;
nel merito nulla oppone allo scioglimento della comunione dei beni descritti nell'atto di citazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio l'avv. – quale curatore dell'eredità giacente del defunto CP_1 Persona_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_4
, e Controparte_3 Controparte_10 CP_5 CP_6 esponendo di essere comproprietaria con i medesimi, per la quota di 3/5, dei beni CP_7 immobili individuati e censiti come segue:
pagina 2 di 7 N.C.T. del Comune di BA AN (VI) – sez. BA Vicentino, fg. 12, mapp. 14, 30, 31 e fg. 14, mapp. 15, 16, 87; N.C.E.U. del Comune di BA AN (VI) – sez. BA Vicentino, fg. 12, part. 87; N.C.T. del Comune di Selvazzano Dentro (PD), fg. 5, mapp. 57, 196 e 199. La società attrice chiamava altresì ad intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. 3, c.c., il creditore iscritto avv. . Controparte_8
L'attrice precisava, poi, rispetto ai beni immobili siti nel Comune di BA AN (VI), che le restanti quote appartenevano quanto a 200/1000 al defunto quanto a 20/600 alla minore Persona_1
e quanto a 100/600 alla società Controparte_3 CP_2
Rispetto, invece, agli immobili siti nel Comune di Selvazzano (PD), la società attrice dava atto che le restanti quote appartenevano quanto a 200/1000 al defunto quanto a 20/300 a Persona_1 CP_5
quanto a 20/300 a;
quanto a 20/600 alla minore e quanto
[...] CP_6 Controparte_3
a 20/600 a CP_7
Dedotto il venir meno dell'interesse a mantenere la comunione sui predetti beni, dato atto di aver esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria, chiedeva Parte_2 disporsi giudizialmente lo scioglimento della comunione ivi esistente.
2. Con comparsa depositata in data 30.5.2023 si costituivano in giudizio CP_5 CP_6
, rappresentata dalla madre esercente la responsabilità
[...] CP_7 Controparte_3 genitoriale , e i quali pur non Controparte_4 Controparte_10 opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, precisavano quanto segue. I convenuti in primo luogo, riferivano che, dopo la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice aveva acquistato la quota di proprietà facente capo al defunto Per_1
divenendo così comproprietaria della complessiva quota di 4/5 del compendio immobiliare,
[...] mentre il restante 1/5 rimaneva in capo alle odierne parti convenute. In secondo luogo, allegavano che con contratto di affitto di fondo rustico del 15.2.2018 Persona_1 ex art. 45 L. 203/1982, regolarmente registrato a Este al n. 624 serie 3T, aveva concesso in godimento alla società convenuta , la porzione di spettanza del fondo agricolo sito in BA di CP_2
AN, e che proprio tale quota di 1/5 era stata oggetto di una relazione peritale nell'ambito della procedura esecutiva (rubricata al n. 607/2021 R.E.I. Tribunale di Vicenza) che ne aveva stimato il valore in complessivi € 209.621,65 (segnatamente € 192.397,88 con riferimento al lotto 1 e € 17.223,77 con riferimento al lotto 2). In terzo luogo, evidenziavano la comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa sia rispetto al fondo sito in BA Vicentino, attesa la sua gestione condivisa tra comproprietari e la coltivazione a vigneto del medesimo che avveniva in maniera ripartita per porzioni di fondo;
sia rispetto al fondo sito in Selvazzano Dentro, posto che la coltivazione del terreno veniva gestita, ad anni alterni, in ragione delle quote di comproprietà. I convenuti come in epigrafe indicati concludevano, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione sugli immobili già individuati, con attribuzione in proprietà esclusiva ai convenuti comproprietari della porzione di spettanza, in via congiuntiva, quali unico centro d'interessi.
3. La prima udienza veniva differita, ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 27.6.2023. Ivi il Giudice, al fine di verificare la regolare costituzione delle parti nonché l'integrale instaurazione del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, invitava le parti a depositare l'autorizzazione del Giudice Tutelare in pagina 3 di 7 relazione alla costituzione della minore nonché i certificati anagrafici storici e, Controparte_3 dunque, rinviava all'udienza del 20.7.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Nel frattempo, si costituiva, fuori udienza, l'Avv. quale curatore dell'eredità giacente di CP_1 il quale, in via preliminare, chiedeva di essere estromesso per sopravvenuta carenza di Persona_1 legittimazione e interesse a stare nel presente giudizio, attesa l'intervenuta cessione della quota di spettanza sui beni, come da documentazione già rifluita in atti. Nel merito, nulla opponeva allo scioglimento della comunione. Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, verificata la regolare costituzione delle medesime nonché l'integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, rinviata alla definizione del merito la questione relativa alla legittimazione passiva in capo all'eredità giacente del defunto Persona_1 accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del creditore iscritto avv.to
[...]
e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. CP_8
La causa veniva, dunque, istruita tramite CTU estimativo-divisionale all'esito della quale, previo invito al CTU di integrare la consulenza con il deposito degli allegati indicati nell'ordinanza del 19.9.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2025. In detta udienza i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
4. Tanto premesso, in diritto si osserva che a mente dell'art. 1111 c.c. ciascun condividente ha diritto di chiedere lo scioglimento della comunione, cosicchè la domanda deve avere senz'altro corso, peraltro essendo i condividenti tutti d'accordo nell'addivenire alla divisione.
4.1. Va osservato come la titolarità dei beni dividendi sia mutata all'indomani dell'introduzione del giudizio: difatti con atto notarile di vendita del 16.3.2023 (la notifica dell'atto di citazione risale al 18.1.2023), rep. n. 16988, racc. n. 11822 notaio di Rossano Veneto, l'avv.to Per_3 CP_1 quale curatore dell'eredità giacente di alienava a società agricola semplice Persona_1 Parte_1
(odierna attrice) la quota di comproprietà di 1/5 dei terreni dividendi siti in BA AN e in Selvazzano Dentro: ne consegue che, pur necessariamente proseguendo il procedimento anche nei confronti della cedente ex art. 111 c.p.c., va dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della curatela che, allo stato, non risulta comproprietaria di alcuno dei beni immobili oggetto della domanda di divisione. Conseguentemente va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, nei soli confronti della curatela dell'eredità giacente di le spese di lite possono essere compensate integralmente Persona_1 essendo la cessione avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione.
4.2. Ciò posto, va chiarito che i beni dividendi consistono in terreni agricoli individuati e suddivisi dal CTU, tenuto conto di caratteristiche, ubicazione e coltivazione in essere, in tre corpi fondiari come segue (cfr. relazione peritale pag. 2 ss): corpo fondiario 1, ubicato in BA AN (VI), fg. 12, mapp. 14, 30, 31 e 87, di estensione di 107.344 mq, coltivato in parte a vigneto e in parte a seminativo, con presenza di vecchio edificio rurale collabente sul mapp. 87, gravato da servitù di elettrodotto e metanodotto (all. 11, 22.1, 22.2, 24), valore stimato in complessivi euro 656.516,00; corpo fondiario 2, ubicato in BA AN (VI), fg. 14, mapp. 15-16, di estensione di 12.412 mq, interamente coltivato a seminativo, gravato da parziale servitù di elettrodotto e metanodotto, fisicamente separato dal corpo fondiario 1 da una strada denominata Via Monticello (all. 11, 22.1, 22.2, 24), valore stimato in complessivi euro 60.198,00; pagina 4 di 7 corpo fondiario 3, ubicato in Selvazzano Dentro (PD), fg. 5, mapp. 57, 196 e 199, di estensione di 30.056 mq, interamente coltivato a seminativo (all. 12, 23.1, 23.2, 24), valore stimato in complessivi euro 140.973,00. Allo stato, i beni di cui sopra risultano in comunione indivisa per la complessiva quota di 4/5 in capo a e per la restante quota di 1/5 in capo ai convenuti Parte_2 [...]
, , , , Controparte_10 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_3 da intendersi unitariamente come unico centro di interessi, che hanno concluso chiedendo di mantenere il vincolo di comunione tra essi stessi. Trattasi di facoltà loro concessa come chiarito da Cass. civ. n. 40426/2021 che ha ammesso la possibilità che la divisione possa essere realizzata anche con la formazione di una o più quote destinate a rimanere in comunione tra alcuni degli originari condividenti che ne abbiano fatto richiesta. Nello specifico, quanto ai corpi fondiari 1 e 2 in BA AN la proprietà è ripartita come segue: agricola 4/5, 10/600, 1/30; quanto al Parte_2 CP_2 Controparte_3 corpo fondiario 3 in Selvazzano Dentro la proprietà risulta per 4/5 in capo alla società attrice, per 1/15 ciascuno in capo a e , e per 1/30 ciascuno in capo a e a CP_5 CP_6 CP_7
(cfr. relazione peritale pag. 10-11). Controparte_3
Il contraddittorio risulta integro, anche ex art. 1113, co. 3, c.c. essendo stato evocato in giudizio il creditore iscritto avv.to . Controparte_8
Va ulteriormente precisato – trattandosi di questione che assume particolare rilievo nel presente giudizio, originante la contesa tra gli odierni condividenti– che la concreta “composizione” dei corpi fondiari come individuati dal CTU ha caratteristiche del tutto peculiari: difatti mentre i corpi fondiari 2 e 3 sono costituiti da terreni adibiti a seminativo, il corpo fondiario 1 ha caratteristiche disomogenee essendo in parte coltivato a seminativo e in parte coltivato a vigneto (per il dettaglio v. all. 22.1, 22.2, 23.1, 23.2). Nello specifico, quanto al corpo fondiario 1, il CTU verificava (cfr. rel. pag. 8 ss) che sul mapp. 31 è presente un vigneto messo a dimora nel 2003 di varietà ; sul mapp. 30 una vigna della CP_11 varietà ME ER datata 1975; sul mapp. 14 sono presenti due diverse articolazioni vitate, impianto risalente all'anno 2003, coltivate tre diverse varietà, ossia ET NK N., ME ER e PI
G., nonché una porzione a seminativo coltivata a cereali autunno vernini. Pt_3
Tanto chiarito, quanto alle concrete modalità della divisione, tenuto conto che trattasi di compendio immobiliare comodamente divisibile, trova applicazione il disposto di cui all'art. 727 c.c. secondo cui
“le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”. Detta disposizione esprime la regola generale della omogeneità delle porzioni, sia sotto il profilo quantitativo (con riferimento alla necessità della stima dei beni), che sotto quello qualitativo, dovendosi tendenzialmente ricomprendere nelle singole porzioni una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità della quota di ciascun condividente. Il che a significare, tenuto conto della composizione del compendio immobiliare nel caso di specie, che per rispettare il dato normativo deve prediligersi il progetto divisionale che ricomprenda all'interno sia terreni concretamente destinati a seminativo che a vigneto, onde garantire la formazione di porzioni che, seppur quantitativamente differenti (1/5 vs 4/5) rispecchino la variegata composizione e le concrete caratteristiche dei terreni dividendi.
pagina 5 di 7 Tale soluzione rispecchia il differente valore di ciascuno dei singoli terreni, peraltro concretamente valorizzato dal CTU, e quindi le potenzialità di sfruttamento economico, anche tenuto conto – come sottolineato dall'ausiliario– che la normativa vigente non consente il libero impianto di vitigni, richiedendosi il rispetto di limiti di estensione e ubicazione territoriale cosicchè, in definitiva, il condividente che non si vede assegnare in detta sede una porzione dei terreni in comunione adibita, ad oggi, a vigneto difficilmente potrà in futuro convertire in tal senso i terreni oggi adibiti a seminativo. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di divisione, il principio della omogeneità delle porzioni, dettato dall'art. 727 cod. civ. ed applicabile anche alle comunioni ordinarie ex art. 1116 cod. civ., postula che la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni di diversa qualità, essendo diretto ad attuare il diritto dei condividenti a conseguire una frazione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sull'unica massa da dividere, sicché esso non è applicabile alla comunione avente ad oggetto un unico immobile” (Cassazione civile, sez. II, 19/11/2013, n. 25946). Da tanto si ricava applicabilità e pertinenza del principio richiamato al caso di specie in ragione della presenza di pluralità di immobili dividendi (di cui ai copri fondiari individuati dal CTU), aventi caratteristiche colturali e produttive differenti, cosicchè va data preferenza alla soluzione divisionale che contempli delle porzioni che contengano una parte di terreni adibiti a ciascuna delle dette coltivazioni, e quindi una parte di terreni adibiti a vigneto e una parte di terreni adibiti a seminativo. In definitiva, lo scioglimento della comunione in essere deve avvenire secondo il progetto divisionale
“B”, di cui all'all. 37A e 37B della relazione peritale a firma del dott. agr. descritta a pag. Parte_4
17 ss, che prevede la suddivisione dei terreni in due porzioni, proporzionali alle quote dei condividenti come sopra determinate, comprensive al loro interno sia di terreni coltivati a seminativo che di terreni adibiti a vigneto. Nello specifico, va disposta l'assegnazione in favore di parte convenuta delle porzioni indicate sub lett. E, D, G all. 37.A, adibite in parte a vigneto e in parte a seminativo, porzioni come risultanti all'esito di frazionamento eseguendo a carico del mapp. 30, fg. 12, Comune di BA AN lungo la dividente ivi tratteggiata in colore rosso. A parte attrice vanno assegnate le restanti porzioni dei mappali dividendi, nello specifico la porzione sub lett. F derivante dal predetto frazionamento, le restanti porzioni A, C, B1, B2, H, I, L, facenti capo al corpo fondiario 1 e consistenti in parte in terreni adibiti a vigneto e in parte a terreni adibiti a seminativo, oltre alla totalità del corpo fondiario 2, indicato con lett. M, N nel progetto sub all. 37.A, e al corpo fondiario 3, indicato con lett. O, P, Q nel progetto sub all. 37.B, ubicante nel Comune di Selvazzano Dentro. Detta soluzione comporta che sia posto un conguaglio in denaro, di valore contenuto, a carico dei condividenti convenuti, pari a complessivi euro 9.483,00. Per l'accesso ai fondi assegnandi ai convenuti non è necessaria la materiale creazione di un nuovo accesso, potendo essere sfruttato quello esistente su via Monticello e che prosegue lungo la stradina già esistente sul mapp. 31, fg. 12, Comune di BA AN, che rimane assegnato alla società attrice, sul percorso come indicato con il colore marrone nel progetto sub all. 37.A. Trattasi di peso minimo imposto ai fondi attorei posto che coincide con porzione del mappale suddetto già nei fatti utilizzata e adibita ad accesso ai fondi di cui trattasi. A ciò si aggiunga che, seppur detta soluzione preveda un frazionamento (tale, in ogni caso, da non intaccare la destinazione colturale delle porzioni individuate con lettere E e F nell'all. 37.A) e la pagina 6 di 7 creazione di una servitù di passaggio, – a differenza di quella di cui al progetto divisionale sub “C” per cui la società attrice ha manifestato preferenza – deve necessariamente essere preferita: il progetto sub C si concretizza, difatti, nell'assegnazione di tutti i vigneti alla società attrice, prevedendo che le porzioni destinate ai convenuti siano composte da soli terreni a seminativo, in contrasto con il criterio di omogeneità di cui all'art. 727 c.c. come sopra richiamato. Ad avviso di questo giudice, detto criterio non può essere disatteso per il sol fatto che la soluzione divisionale prescelta in sua applicazione comporti necessità di conguagli, frazionamenti e creazione di una servitù di passaggio, dovendo prevalere la scelta divisionale che realizzi il dettato codicistico secondo cui le porzioni assegnate devono rispettare la composizione qualitativa del compendio dividendo nel suo complesso (seppur nell'ambito delle rispettive quote). Oltretutto, come già rilevato, detta soluzione garantisce che a ciascuno dei condividenti siano assegnati sia terreni a seminativo che vigneti, rispettando – in termini di estensione – la quota maggioritaria in capo alla società attrice;
né reca detrimento al valore delle proprietà, atteso che estensione e ubicazione dei vigneti viene, nella sostanza, rispettata, evitandosi espianti e/o spostamenti e/o variazioni delle colture, rispettando la potenzialità economica e di guadagno dei terreni. In definitiva, per i motivi esposti, va dato corso alla divisione degli immobili per cui è causa secondo il progetto divisionale “B”, di cui all'all. 37.A e 37.B alla relazione peritale a firma dott. agr. Parte_4 in atti. Trattandosi di progetto divisionale che prevede creazione di una servitù ed esecuzione di un frazionamento, e tenuto conto che le parti (in particolare parte convenuta) hanno concluso chiedendo non solo l'assegnazione, ma anche ordine di trascrizione ed esecuzione delle correlate volture catastali, la causa va rimessa sul ruolo per gli adempimenti connessi. La liquidazione delle spese è riservata al definitivo, come pure l'adozione dei provvedimenti giudiziali connessi alla trascrizione della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, nella persona del magistrato in epigrafe indicato, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della Curatela dell'eredità giacente di e, per l'effetto, dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di detta parte, a Persona_1 spese compensate;
2) dispone che la divisione del compendio immobiliare per cui è causa avvenga secondo il progetto divisionale “B” di cui all'all. 37.A e 37.B della relazione peritale in atti a firma del dott. agr. Persona_4
[...]
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Vicenza, 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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