Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32545 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65705 relativo alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Soave (VR) per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, reso da UNICREDIT S.p.A. (C.F./P. IVA 00348170101),
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv.
GI VO (C.F. [...]), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Andrea Fioretti (C.F. [...],
PEC: andrea.fioretti@realpec.it), Carlo Celani (C.F. [...],
PEC: carlocelani@ordineavvocatiroma.org), Marcello Arbasino (C.F.
[...], PEC: marcello.arbasino@voghera.pecavvocati.it) e LO OR (C.F. [...], PEC:
lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi PEC risultanti dai Registri di Giustizia;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato relatore, per l’agente contabile l’avv. Alvise Bragadin, in sostituzione degli avv.ti Fioretti, Celani, Arbasino e OR, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Francesca Dimita, i quali hanno concluso come da verbale
FATTO
1. Con relazione di deferimento n. 266/2025, depositata ai sensi dell’art. 147 c.g.c., il Magistrato istruttore ha sottoposto al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 65705, reso dal Tesoriere del Comune di Soave per l’esercizio finanziario 2014 e depositato in data 28 maggio 2020.
Dalla relazione emergeva che: il conto giudiziale era stato depositato presso la Sezione con notevole ritardo rispetto all’esercizio di riferimento, essendosi la gestione conclusa al 31 dicembre 2014; nel corso del medesimo esercizio, si era verificata una successione di due distinti tesorieri comunali (Banco BPM S.p.A., quale tesoriere cessante per il primo semestre 2014, e UNICREDIT S.p.A., quale tesoriere subentrante a decorrere dal 1° luglio 2014); l’ente locale aveva depositato unicamente il conto reso dall’agente subentrante, formalmente riferito all’intero esercizio finanziario.
Dalla documentazione in atti risultava, altresì, che: - nel conto giudiziale era indicato, quale fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2014, l’importo di euro 5.373.885,66, non coincidente con il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2013 risultante dal conto giudiziale dell’esercizio precedente, ma corrispondente al saldo di cassa alla data del 30 giugno 2014; - il verbale di passaggio di gestione tra il tesoriere cessante e quello subentrante era stato redatto in data 18 dicembre 2014, a distanza di circa sei mesi dalla chiusura della gestione del tesoriere uscente; - il conto, pur redatto sul prescritto Modello n. 11 del d.P.R.
n. 194/1996, risultava compilato esclusivamente nella parte relativa al quadro riassuntivo della gestione di cassa, in assenza della compilazione della sezione concernente la concordanza con le risultanze della Tesoreria provinciale dello Stato; - non risultava depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, c. 2, del codice della giustizia contabile.
Alla luce di quanto sopra, il Magistrato istruttore chiedeva che il conto giudiziale n. 65705 fosse sottoposto al giudizio della Sezione, ai sensi dell’art.
147 c.g.c..
2. A seguito del deferimento, l’agente contabile UNICREDIT S.p.A. ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato, in sintesi, che il conto giudiziale reso sarebbe riferibile esclusivamente alla gestione del secondo semestre dell’esercizio 2014, periodo di effettiva operatività dell’istituto quale tesoriere comunale, richiamando a tal fine la documentazione istruttoria prodotta dall’ente, e in particolare i verbali di verifica di cassa e il verbale di passaggio di gestione.
3. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, l’Avv. Bragadin, per l’agente contabile UNICREDIT S.p.A., si è riportato alla memoria depositata in atti, ribadendo che il conto giudiziale reso dall’istituto di credito sarebbe riferibile esclusivamente alla gestione del secondo semestre dell’esercizio 2014 e che il saldo ivi indicato troverebbe riscontro nel verbale di passaggio di gestione intervenuto con il tesoriere cessante.
In proposito, il Requirente ha evidenziato che il verbale di passaggio di gestione è stato redatto a quasi sei mesi dalla chiusura della gestione del tesoriere uscente, ribadendo le argomentazioni svolte in ordine al ritardo del responsabile del procedimento dell’ente nel deposito dei conti giudiziali, avvenuto soltanto nel 2020, tanto con riferimento all’esercizio 2013 quanto all’esercizio 2014.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio di conto Il giudizio di conto è finalizzato alla verifica della regolarità formale e sostanziale della gestione contabile dell’agente, mediante l’esame del conto giudiziale e della documentazione a esso allegata, al fine di accertare la corrispondenza tra le risultanze del conto e le scritture dell’ente e di valutare la sussistenza dei presupposti per il discarico. In tale ambito, eventuali irregolarità o carenze documentali assumono rilievo nella misura in cui incidano sull’attendibilità del conto e sulla possibilità di ricostruire in modo chiaro, completo e distinto la gestione dell’agente contabile.
2. Modalità della resa del conto In via preliminare, il Collegio rileva che la trasmissione del conto giudiziale presso la Sezione giurisdizionale è avvenuta con notevole ritardo.
Tale circostanza, pur non essendo imputabile all’agente contabile, attiene agli obblighi gravanti sull’ente e sul responsabile del procedimento in materia di resa del conto, ai sensi degli artt. 139, 140 e 141, c. 7, c.g.c., e costituisce un primo elemento di criticità sotto il profilo della regolare instaurazione del giudizio di conto.
3. Ciò premesso, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che il conto giudiziale n. 65705, relativo all’esercizio finanziario 2014, risulta redatto sul prescritto Modello n. 11 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Tuttavia, il deposito effettuato dall’ente locale risulta limitato al solo conto intestato a UNICREDIT S.p.A., senza che, in sede di resa, sia stata operata alcuna distinzione tra la gestione del servizio di tesoreria svolta da Banco BPM S.p.A., quale agente contabile cessante in regime di proroga tecnica per il primo semestre 2014, e quella riferibile a UNICREDIT S.p.A., quale agente subentrante per il secondo semestre del medesimo esercizio.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che nel corso dell’anno 2014 si è verificata una successione di due distinti tesorieri, operanti sulla base di autonomi rapporti convenzionali. In particolare, Banco BPM S.p.A. ha gestito il servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2014, mentre UNICREDIT S.p.A. ha assunto la gestione a decorrere dal 1° luglio 2014, come attestato dalla relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2014 e dai verbali di verifica di cassa trimestrali.
In tale contesto, il deposito da parte dell’ente locale di un unico conto giudiziale riferito, in modo indifferenziato, a due distinte gestioni contabili non risulta coerente con i principi che regolano la resa del conto, i quali impongono che ciascun agente contabile renda separatamente il conto della propria gestione, al fine di consentire una chiara e univoca individuazione delle operazioni di competenza e delle correlate responsabilità. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni, al di fuori delle ipotesi tipizzate di gestione plurisoggettiva, non consente di verificare la regolarità della gestione di ciascun agente contabile e rende il conto inidoneo, per forma e contenuto, all’esercizio del controllo giurisdizionale.
Nel conto giudiziale è stato, inoltre, indicato quale fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2014 l’importo di euro 5.373.885,66, che non coincide con il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2013 risultante dal conto giudiziale dell’esercizio precedente (euro 5.892.791,56), ma corrisponde al saldo di cassa alla data del 30 giugno 2014. Tale circostanza emerge dai verbali di verifica di cassa dell’organo di revisione e dal prospetto depositato nel giudizio n. 32544 dall’agente contabile Banco BPM S.p.A., da quest’ultimo riferito al primo semestre 2014, senza che lo stesso abbia formato oggetto di un autonomo e distinto deposito da parte dell’ente locale.
Ne consegue che le modalità di compilazione e di deposito del conto in esame non hanno consentito di individuare con chiarezza il fondo iniziale dell’esercizio 2014 né il fondo finale della gestione del tesoriere cessante alla data del 30 giugno 2014, con conseguente impossibilità di verificare la corretta continuità delle risultanze di cassa tra una gestione e l’altra.
Il conto giudiziale n. 65705 non reca, inoltre, la parificazione con le risultanze della Tesoreria provinciale dello Stato richiesta dal Modello n. 11 del d.P.R.
n. 194/1996, non risultando compilata la sezione relativa alla concordanza con la contabilità speciale presso la Banca d’Italia. La documentazione prodotta in giudizio, e in particolare i verbali di verifica di cassa dell’organo di revisione, consente la riconciliazione tra le scritture del tesoriere e quelle dell’ente, ma non è idonea a sostituire la parificazione con le risultanze della Tesoreria statale, che costituisce un adempimento distinto ai fini del giudizio di conto.
Con riferimento alla prospettazione difensiva dell’agente contabile UNICREDIT S.p.A., secondo cui il conto reso sarebbe riferibile esclusivamente al secondo semestre dell’esercizio 2014, si osserva che tale circostanza non emerge dal conto giudiziale, il quale si presenta formalmente riferito all’intero esercizio finanziario. La riferibilità del conto alla sola gestione del secondo semestre 2014 può essere desunta esclusivamente da documentazione esterna al conto giudiziale; tuttavia, nel giudizio di conto, l’ambito temporale e soggettivo della gestione deve risultare dal conto medesimo, quale documento deputato alla rappresentazione della gestione.
Quanto, infine, all’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c., tale omissione, pur imputabile all’ente e non costituente condizione di procedibilità del giudizio, priva il Collegio di un ulteriore elemento valutativo ai fini dell’attendibilità complessiva del conto.
4. Alla luce di quanto precede, il Collegio dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 65705, ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c., in ragione dei profili di incompletezza e inidoneità riscontrati, ostativi a una ricostruzione chiara e distinta delle singole gestioni contabili.
In assenza di condanna dell’agente contabile, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio e di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32545 del registro di Segreteria, dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 65705.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza FF AR ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)