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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16810 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 01.12.2025, nella causa civile iscritta al n. 6345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Emiliano Pucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Collatina n. 76
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via IV Novembre n.149
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 01.12.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a Parte_1 comparire innanzi a questo Tribunale, e per essa Controparte_1 Controparte_2 così proponendo opposizione all'atto di precetto notificato ad essa attrice con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 394.891,90, oltre successivi interessi fino al soddisfo, in forza del mutuo fondiario concesso dalla banca Intesa S.p.a. a rogito del notaio di Roma del 27 luglio 2005. Persona_1
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva: 1) la nullità della procura negoziale del 2.08.2023 autenticata nelle firme dal Notaio , conferita da a per violazione Per_2 Controparte_1 Controparte_2 degli artt. 1322 e 1346 c.c.;
2) la violazione dell'art. 480 c.p.c. in quanto il precetto intimato non recava l'indicazione dei beni immobili che il creditore intendeva assoggettare ad esecuzione;
3) l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca con la missiva dell'11.06.2018;
4) la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di precetto per usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo;
5) la nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo, di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale, anche con riferimento all'Euribor, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., sia in relazione alla L. 287/1990 sia in relazione agli artt. 1346, 1282 e 1284 c.c.;
6) l'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Nessuna delle parti depositava le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con lo stesso provvedimento, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 01.12.2025, le parti, si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, quindi, rigettata.
Ed invero, come già dettagliatamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, le doglianze formulate da parte attrice sono tutte destituite di fondamento.
In relazione all'eccezione di nullità della procura negoziale del 2.08.2023, il Tribunale non ritiene di discostarsi dall'orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. (Cass. civ., Sez III, Ordinanza, 18.03.2024, n. 7243).
Deve ritenersi, poi, priva di pregio la contestata violazione dell'art. 480 c.p.c. per omessa indicazione, nell'atto di precetto, dei beni che l'intimante intende assoggettare ad esecuzione, in quanto la citata disposizione normativa non richiede una tale elencazione, anche dopo la novella introdotta con il D.lgs. n. 164/2024.
Ancora, deve ritenersi del tutto infondata la doglianza relativa alla asserita a illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca con la missiva dell'11.06.2018, in quanto, come già precisato con l'ordinanza cautelare richiamata, nel caso di specie la banca cessionaria si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di mutuo, avendo la stessa contestato alla debitrice un inadempimento perdurante da tempo (oltre 180 giorni) con un'esposizione debitoria ingente al momento della comunicazione di risoluzione (cfr. docc. 4 e 11 allegati alla comparsa di costituzione della convenuta). In tale situazione di perdurante inadempimento da parte della mutuataria, quindi, la mera pendenza di trattative tra le parti per la definizione della morosità accumulata non impediva alla banca mutuante di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in caso di morosità, in mancanza di comportamenti idonei ad ingenerare il legittimo affidamento circa la concessione di ulteriori termini di dilazione.
Allo stesso modo deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, non avendo l'opponente indicato i tassi soglia di riferimento cui operare il raffronto con i tassi applicati nel mutuo al fine di accertarne il superamento e, avendo, d'altro canto, la convenuta fornito la prova che i tassi di interesse corrispettivi e di mora applicati erano inferiori alle soglie anti-usura (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
Infine, si ribadisce che, in ordine alla asserita nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo di pattuizione di un tasso di interesse ultralegale anche con riferimento all'Euribor per violazione degli artt. 1346, 1282, 1284 e 1418 c.c. e della L. 287/1990, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass., sez. III, n.12007/2024), conoscenza che l'attore, nella fattispecie, non ha allegato.
Infine, sull'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo, si ribadisce che, nel caso di specie, il contratto di mutuo azionato con il precetto opposto, si compone di allegati che indicano compiutamente i tassi di interesse applicati, il numero e l'ammontare delle singole rate, che sono stati da parte opponente.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da il precetto Controparte_3 notificatole in data 16.01.2025 da Controparte_1
2. condanna l'attrice pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 della che liquida in euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1 ed altri accessori nelle vigenti aliquote
Così deciso in Roma, il 01.12.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 01.12.2025, nella causa civile iscritta al n. 6345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Emiliano Pucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Collatina n. 76
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via IV Novembre n.149
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 01.12.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a Parte_1 comparire innanzi a questo Tribunale, e per essa Controparte_1 Controparte_2 così proponendo opposizione all'atto di precetto notificato ad essa attrice con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 394.891,90, oltre successivi interessi fino al soddisfo, in forza del mutuo fondiario concesso dalla banca Intesa S.p.a. a rogito del notaio di Roma del 27 luglio 2005. Persona_1
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva: 1) la nullità della procura negoziale del 2.08.2023 autenticata nelle firme dal Notaio , conferita da a per violazione Per_2 Controparte_1 Controparte_2 degli artt. 1322 e 1346 c.c.;
2) la violazione dell'art. 480 c.p.c. in quanto il precetto intimato non recava l'indicazione dei beni immobili che il creditore intendeva assoggettare ad esecuzione;
3) l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca con la missiva dell'11.06.2018;
4) la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di precetto per usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo;
5) la nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo, di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale, anche con riferimento all'Euribor, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., sia in relazione alla L. 287/1990 sia in relazione agli artt. 1346, 1282 e 1284 c.c.;
6) l'indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Nessuna delle parti depositava le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con lo stesso provvedimento, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 01.12.2025, le parti, si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, quindi, rigettata.
Ed invero, come già dettagliatamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, le doglianze formulate da parte attrice sono tutte destituite di fondamento.
In relazione all'eccezione di nullità della procura negoziale del 2.08.2023, il Tribunale non ritiene di discostarsi dall'orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. (Cass. civ., Sez III, Ordinanza, 18.03.2024, n. 7243).
Deve ritenersi, poi, priva di pregio la contestata violazione dell'art. 480 c.p.c. per omessa indicazione, nell'atto di precetto, dei beni che l'intimante intende assoggettare ad esecuzione, in quanto la citata disposizione normativa non richiede una tale elencazione, anche dopo la novella introdotta con il D.lgs. n. 164/2024.
Ancora, deve ritenersi del tutto infondata la doglianza relativa alla asserita a illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca con la missiva dell'11.06.2018, in quanto, come già precisato con l'ordinanza cautelare richiamata, nel caso di specie la banca cessionaria si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di mutuo, avendo la stessa contestato alla debitrice un inadempimento perdurante da tempo (oltre 180 giorni) con un'esposizione debitoria ingente al momento della comunicazione di risoluzione (cfr. docc. 4 e 11 allegati alla comparsa di costituzione della convenuta). In tale situazione di perdurante inadempimento da parte della mutuataria, quindi, la mera pendenza di trattative tra le parti per la definizione della morosità accumulata non impediva alla banca mutuante di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in caso di morosità, in mancanza di comportamenti idonei ad ingenerare il legittimo affidamento circa la concessione di ulteriori termini di dilazione.
Allo stesso modo deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, non avendo l'opponente indicato i tassi soglia di riferimento cui operare il raffronto con i tassi applicati nel mutuo al fine di accertarne il superamento e, avendo, d'altro canto, la convenuta fornito la prova che i tassi di interesse corrispettivi e di mora applicati erano inferiori alle soglie anti-usura (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
Infine, si ribadisce che, in ordine alla asserita nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo di pattuizione di un tasso di interesse ultralegale anche con riferimento all'Euribor per violazione degli artt. 1346, 1282, 1284 e 1418 c.c. e della L. 287/1990, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass., sez. III, n.12007/2024), conoscenza che l'attore, nella fattispecie, non ha allegato.
Infine, sull'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nel mutuo, si ribadisce che, nel caso di specie, il contratto di mutuo azionato con il precetto opposto, si compone di allegati che indicano compiutamente i tassi di interesse applicati, il numero e l'ammontare delle singole rate, che sono stati da parte opponente.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da il precetto Controparte_3 notificatole in data 16.01.2025 da Controparte_1
2. condanna l'attrice pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 della che liquida in euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1 ed altri accessori nelle vigenti aliquote
Così deciso in Roma, il 01.12.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio