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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1) dott. Marialuisa Crucitti _______ Presidente
2) dott. Ginevra Chinè _______ Consigliere rel
3) dott. Maria Carla Arena ________ _Consigliere Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°437/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza;
-APPELLANTE-
[...
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti P. Aquino e G. Idà;
con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore – anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso, dagli Avvocati Controparte_2
AR RN, EL NI, NG FA, VA DI ( C.F._2
e TO TR, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar in Roma Persona_1
in data 21.07.2015 (repertorio 80974 – rogito 21569) ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Viale Calabria n.82;
- APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 21 settembre 2023, l' ha impugnato CP_3
parzialmente la sentenza, n.338/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi in data
21.03.2023 e pubblicata il 21.03.2023 e non notificata.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto Parte_2
avverso l'intimazione di pagamento n.09420229003728425000, limitatamente agli avvisi di addebito ad essa sottesi e di seguito indicati:
1. Avviso di addebito sede di Reggio Calabria n.394 2012 0004093025 000; 2. Avviso CP_1 di addebito sede di Reggio Calabria n.394 2013 0000631582 000; 3. Avviso di CP_1 addebito sede di Reggio Calabria n.394 2013 0003979986 000; 4. Avviso di addebito CP_1
sede di Reggio Calabria n.394 2014 0005465949 000; 5. Avviso di addebito CP_1 CP_1 sede di Reggio Calabria n.394 2015 0002079823 000., ritenendo non provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione perché notificati da indirizzo pec non iscritto in Reginde sulla base della seguente, per ciò che interessa in questa sede, motivazione: < “l'
[...] non ha dedotto e dimostrato dove sono rinvenibili gli indirizzi PEC Controparte_4
E
, dalla quale sono state inviate le intimazioni di Email_1 pagamento n. 09420199008917270000, n. 09420189006585621000, n. 09420179007028907000, tutte depositate in atti in formato pdf;
t, Email_3 dalla quale è stato inviato il pignoramento n. 09484201900000514001, depositato in atti in formato pdf. In ogni caso, neppure sul sito dell' non sono indicati i suddetti Parte_1 indirizzi PEC”. … “L'istanza di rateizzazione, si ribadisce, non depositata in atti, non può essere esaminata né ai fini della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione, come adeguata difesa, nè ai fini dell'interruzione della prescrizione.. >>
Avverso tale decisione l' ha proposto impugnazione Parte_1 per le ragioni di cui si dirà appresso.
L' costituendosi anche quale mandatario ha evidenziato il proprio CP_1 CP_2
interesse all'accoglimento dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati, con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellato eccependo la mancanza di legittimazione ad agire di CP_3 perché soggetto non legittimato a stare nel processo, l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso. In corrispondenza al giorno 27/11/2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
,MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto che il capo concernente l'accertamento della legittimazione passiva di come quello relativo all'accertamento della regolare notifica degli avvisi CP_3 di accertamento atti presupposti all'intimazione, non ha formato oggetto di impugnazione sicchè è passato in giudicato.
Il Tribunale dopo avere ritenuto legittimato anche l' sulla base della seguente CP_3
motivazione << con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. …. La discussione sulla prescrizione, eccepita sia con inizio dalla data in cui l'obbligo di pagamento era sorto sia con inizio dalla data di notifica degli avvisi di addebito, rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente, per legge, alla riscossione del credito e, quindi, ad interrompere i termini di prescrizione nella fase della riscossione. Solo nell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente creditore>> ha accertato la regolare notifica degli atti presupposti accertando che :
<Con riferimento all'eccezione di mancanza di titolo esecutivo, l' costituitasi regolarmente CP_1 entro i termini di legge, ha dimostrato la regolare notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, depositando sia gli avvisi di addebito sia l'avviso di ricevimento degli stessi>>
Orbene, l'appello ha ad oggetto, pertanto, solo il capo concernente l'accertamento della legittimità degli atti interruttivi della prescrizione ritenuti dal Tribunale non validi perché provenienti da un indirizzo PEC non iscritto in reginde.
Il ha impugnato il capo relativo all'accertamento della illegittimità della CP_5
notifica degli atti interruttivi: <le intimazioni di pagamento n. 09420199008917270000, n.
09420189006585621000, n. 09420179007028907000, ritenute non valide perché provenienti dal seguente indirizzo: t, allo stesso modo per Email_3 il pignoramento n. 09484201900000514001 perchè depositato anche in formato “eml”>>. Ha chiesto l'acquisizione dell'integrazione documentale depositando tutti gli atti interruttivi notificati tramite PEC in formato “eml” afferente alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione volta alla prova dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo di appello è fondato.
Con riferimento all' ulteriore documentazione depositata in appello a completamento di quella già depositata in primo grado, si condivide pienamente l'orientamento della
Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
In specie, nell'ordinanza n.10634/2021 si è osservato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018).
Ancora di recente la Suprema Corte (ordinanza n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente, Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del 2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro.
Per cui, << allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere
d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>.
Come si vede, le ragioni esposte dall'appellante sono fondate, l'acquisizione della documentazione ai fini della valutazione dell'efficacia interruttiva delle notifiche è infatti, doverosa alla stregua dell'art.421 cpc. in quanto la produzione è funzionale a far valere l'interruzione della prescrizione.
Tornando al motivo di appello va utilizzata la documentazione, depositata da , CP_3 comprovante la notifica: dell'intimazione di pagamento n.094 2017 900 7028907 000, notificata in data 05.09.2017; - l'intimazione di pagamento n.094 2019 900 8917270 000, notificata in data 25.09.2019; - l'intimazione di pagamento n.094 2018 900 6585621 000, notificata in data 26.09.2018; - l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72-bis
D.P.R. n.602/1973 n.094 84 2019 00000514 001, notificato in data 12.03.2019; con cui è stato interrotto il termine di prescrizione.
La notifica dell'intimazione è avvenuta tramite PEC proveniente dall'indirizzo di CP_3
PEC t. Ciò che rende identificabile Email_1
l'indirizzo del mittente è certamente il ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”.
La Cassazione, in un caso simile, ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità della notifica cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici Pt_1
E registri ( ) ma uno diverso (notifica Email_4
t). <<In tema di notificazione a mezzo PEC, Email_1 la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei Contr confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:
Cass. n. 15979 del 2022);
La sentenza impugnata si non si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto non valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo la Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte ricorrente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri E ( ) ma da uno diverso Email_6
t) riconducibile all' Email_1 Parte_1
.
[...] Orbene in forza dei recenti arresti della Cassazione, del tutto condivisibili, nel caso in esame va ritenuta valida la notifica degli atti interruttivi.
L'appello è, pertanto, fondato avendo fornito la prova di avere interrotto la CP_3
prescrizione per tutti i crediti oggetto dell'intimazione impugnata.
L'originario ricorso va, pertanto, rigettato e la sentenza riformata.
Le spese di lite del doppio grado attesi gli indirizzi giurisprudenziali di merito contrastanti in tema di notifica da indirizzo non iscritto in Reginde prima dell'intervento della
Cassazione vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 21 settembre 2023 dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
di e dell' anche quale mandatario della , avverso la Parte_2 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale Giudice del lavoro della Sentenza n.338/2023 pronunciata dal
Tribunale di Palmi in data 21.03.2023 e pubblicata il 21.03.2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza e rigetta l'originario ricorso
2) Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 28/11/2025
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1) dott. Marialuisa Crucitti _______ Presidente
2) dott. Ginevra Chinè _______ Consigliere rel
3) dott. Maria Carla Arena ________ _Consigliere Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°437/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza;
-APPELLANTE-
[...
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti P. Aquino e G. Idà;
con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore – anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso, dagli Avvocati Controparte_2
AR RN, EL NI, NG FA, VA DI ( C.F._2
e TO TR, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar in Roma Persona_1
in data 21.07.2015 (repertorio 80974 – rogito 21569) ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Viale Calabria n.82;
- APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 21 settembre 2023, l' ha impugnato CP_3
parzialmente la sentenza, n.338/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi in data
21.03.2023 e pubblicata il 21.03.2023 e non notificata.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto Parte_2
avverso l'intimazione di pagamento n.09420229003728425000, limitatamente agli avvisi di addebito ad essa sottesi e di seguito indicati:
1. Avviso di addebito sede di Reggio Calabria n.394 2012 0004093025 000; 2. Avviso CP_1 di addebito sede di Reggio Calabria n.394 2013 0000631582 000; 3. Avviso di CP_1 addebito sede di Reggio Calabria n.394 2013 0003979986 000; 4. Avviso di addebito CP_1
sede di Reggio Calabria n.394 2014 0005465949 000; 5. Avviso di addebito CP_1 CP_1 sede di Reggio Calabria n.394 2015 0002079823 000., ritenendo non provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione perché notificati da indirizzo pec non iscritto in Reginde sulla base della seguente, per ciò che interessa in questa sede, motivazione: < “l'
[...] non ha dedotto e dimostrato dove sono rinvenibili gli indirizzi PEC Controparte_4
E
, dalla quale sono state inviate le intimazioni di Email_1 pagamento n. 09420199008917270000, n. 09420189006585621000, n. 09420179007028907000, tutte depositate in atti in formato pdf;
t, Email_3 dalla quale è stato inviato il pignoramento n. 09484201900000514001, depositato in atti in formato pdf. In ogni caso, neppure sul sito dell' non sono indicati i suddetti Parte_1 indirizzi PEC”. … “L'istanza di rateizzazione, si ribadisce, non depositata in atti, non può essere esaminata né ai fini della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione, come adeguata difesa, nè ai fini dell'interruzione della prescrizione.. >>
Avverso tale decisione l' ha proposto impugnazione Parte_1 per le ragioni di cui si dirà appresso.
L' costituendosi anche quale mandatario ha evidenziato il proprio CP_1 CP_2
interesse all'accoglimento dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati, con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellato eccependo la mancanza di legittimazione ad agire di CP_3 perché soggetto non legittimato a stare nel processo, l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso. In corrispondenza al giorno 27/11/2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
,MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto che il capo concernente l'accertamento della legittimazione passiva di come quello relativo all'accertamento della regolare notifica degli avvisi CP_3 di accertamento atti presupposti all'intimazione, non ha formato oggetto di impugnazione sicchè è passato in giudicato.
Il Tribunale dopo avere ritenuto legittimato anche l' sulla base della seguente CP_3
motivazione << con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. …. La discussione sulla prescrizione, eccepita sia con inizio dalla data in cui l'obbligo di pagamento era sorto sia con inizio dalla data di notifica degli avvisi di addebito, rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente, per legge, alla riscossione del credito e, quindi, ad interrompere i termini di prescrizione nella fase della riscossione. Solo nell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente creditore>> ha accertato la regolare notifica degli atti presupposti accertando che :
<Con riferimento all'eccezione di mancanza di titolo esecutivo, l' costituitasi regolarmente CP_1 entro i termini di legge, ha dimostrato la regolare notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, depositando sia gli avvisi di addebito sia l'avviso di ricevimento degli stessi>>
Orbene, l'appello ha ad oggetto, pertanto, solo il capo concernente l'accertamento della legittimità degli atti interruttivi della prescrizione ritenuti dal Tribunale non validi perché provenienti da un indirizzo PEC non iscritto in reginde.
Il ha impugnato il capo relativo all'accertamento della illegittimità della CP_5
notifica degli atti interruttivi: <le intimazioni di pagamento n. 09420199008917270000, n.
09420189006585621000, n. 09420179007028907000, ritenute non valide perché provenienti dal seguente indirizzo: t, allo stesso modo per Email_3 il pignoramento n. 09484201900000514001 perchè depositato anche in formato “eml”>>. Ha chiesto l'acquisizione dell'integrazione documentale depositando tutti gli atti interruttivi notificati tramite PEC in formato “eml” afferente alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione volta alla prova dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo di appello è fondato.
Con riferimento all' ulteriore documentazione depositata in appello a completamento di quella già depositata in primo grado, si condivide pienamente l'orientamento della
Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
In specie, nell'ordinanza n.10634/2021 si è osservato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018).
Ancora di recente la Suprema Corte (ordinanza n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente, Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del 2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro.
Per cui, << allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere
d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>.
Come si vede, le ragioni esposte dall'appellante sono fondate, l'acquisizione della documentazione ai fini della valutazione dell'efficacia interruttiva delle notifiche è infatti, doverosa alla stregua dell'art.421 cpc. in quanto la produzione è funzionale a far valere l'interruzione della prescrizione.
Tornando al motivo di appello va utilizzata la documentazione, depositata da , CP_3 comprovante la notifica: dell'intimazione di pagamento n.094 2017 900 7028907 000, notificata in data 05.09.2017; - l'intimazione di pagamento n.094 2019 900 8917270 000, notificata in data 25.09.2019; - l'intimazione di pagamento n.094 2018 900 6585621 000, notificata in data 26.09.2018; - l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art.72-bis
D.P.R. n.602/1973 n.094 84 2019 00000514 001, notificato in data 12.03.2019; con cui è stato interrotto il termine di prescrizione.
La notifica dell'intimazione è avvenuta tramite PEC proveniente dall'indirizzo di CP_3
PEC t. Ciò che rende identificabile Email_1
l'indirizzo del mittente è certamente il ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”.
La Cassazione, in un caso simile, ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità della notifica cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici Pt_1
E registri ( ) ma uno diverso (notifica Email_4
t). <<In tema di notificazione a mezzo PEC, Email_1 la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei Contr confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente:
Cass. n. 15979 del 2022);
La sentenza impugnata si non si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto non valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo la Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte ricorrente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri E ( ) ma da uno diverso Email_6
t) riconducibile all' Email_1 Parte_1
.
[...] Orbene in forza dei recenti arresti della Cassazione, del tutto condivisibili, nel caso in esame va ritenuta valida la notifica degli atti interruttivi.
L'appello è, pertanto, fondato avendo fornito la prova di avere interrotto la CP_3
prescrizione per tutti i crediti oggetto dell'intimazione impugnata.
L'originario ricorso va, pertanto, rigettato e la sentenza riformata.
Le spese di lite del doppio grado attesi gli indirizzi giurisprudenziali di merito contrastanti in tema di notifica da indirizzo non iscritto in Reginde prima dell'intervento della
Cassazione vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 21 settembre 2023 dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
di e dell' anche quale mandatario della , avverso la Parte_2 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale Giudice del lavoro della Sentenza n.338/2023 pronunciata dal
Tribunale di Palmi in data 21.03.2023 e pubblicata il 21.03.2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza e rigetta l'originario ricorso
2) Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 28/11/2025
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti