TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4112/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4112/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
UT TI GE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cavour n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCA CP_1 C.F._2
SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Defendente
Sacchi n. 8;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati con rito concordatario in data 16.06.2002 in Borgo Priolo (PV) (atto
[...]
n.5, parte II, Serie A, anno 2002);
2) ordinare all'ufficiale di Stato civile del Comune di Borgo Priolo (PV) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pag. 1 di 12 3) assegnare alla OR la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, Parte_1 sita in Pavia, Viale Ludovico il Moro n.8 con tutto quanto l'arreda, affinchè vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Persona_1
4) stabilire che il IGnor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 corrispondendo in favore della OR , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 300,00 (soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dal giorno della domanda, nonché sostenendo nella misura del 100% le spese extra- assegno relative allo stesso secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
5) stabilire che il IGnor contribuisca al mantenimento della moglie CP_1 corrispondendo in favore della OR , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 600,00 (soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dal giorno della domanda;
in via istruttoria:
6) disporre, ai sensi dell'art.210 c.p.c., i seguenti ordini di esibizione nei confronti del
IG. CP_1
a) estratti di conto corrente relativi al periodo dal 01 luglio 2025 al 30 luglio 2025, dei seguenti rapporti bancari:
- Conto corrente n.03682/1000/00100020 presso NT SA LO intestato a CP_1
[...]
- Conto corrente n.03682/1000/00079873 presso NT SA LO intestato a
[...]
Parte_2
b) contratto di collaborazione sportiva quale Direttore Sportivo da lui sottoscritto nell'anno 2025 con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Union Calcio Basso Pavese di Villanterio, Via A. Segni (PV);
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprese spese generali da versare in favore dell'Erario in caso di liquidazione a carico dello Stato, stante l'ammissione della
OR al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, e con riserva di deposito di Pt_1 istanza di liquidazione in favore del sottoscritto difensore”.
pag. 2 di 12 Parte resistente:
“Nel merito.
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 coniugati con rito concordatario in data 16.06.2002 in Borgo Priolo (PV) (atto n. 5, parte
II, serie A, anno 2002);
2. ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Priolo (PV) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. assegnare la casa coniugale sita in Pavia, via Ludovico il Moro, 8, alla sig.ra Pt_1
, fino al momento dell'indipendenza economica del figlio fino al momento
[...] Per_1 in cui lo stesso si trasferisca a vivere in altro immobile;
4. stabilire a carico del sig. la corresponsione di € 250,00 mensili da versarsi CP_1 direttamente al figlio Le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno Per_1 alle spese extra corrispondendo gli importi dovuti direttamente al figlio secondo Per_1 il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pag. 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte ricorrente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto le istanze ex art. 210 c.p.c. in merito all'esibizione degli estratti conto relativi ai conti correnti bancari personali e professionali dell'odierno resistente, nonché del contratto di collaborazione sportiva asseritamente sottoscritto dallo stesso.
Il Collegio, rilevato che la causa non necessita di un supplemento di istruttoria - in quanto la documentazione agli atti consente di ricostruire le sostanze economico-patrimoniali delle parti – respinge le istanze ex art. 210 c.p.c. così come formulate dalla ricorrente.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata dall'ottobre 2024, quando il resistente si trasferiva in altro immobile in Certosa di Pavia (PV), locato a seguito dell'uscita della casa coniugale (cfr. doc. n. 3 parte resistente).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Pavia (PV), Viale Ludovico il Moro n. 8, atteso che è attualmente abitata dal figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente indipendente, viene assegnata alla IG.ra già Parte_1 comproprietaria dell'immobile insieme al marito, con tutti gli arredi, corredi e pertinenze in essa esistenti.
Dunque, tenendo conto in via prioritaria dell'interesse del figlio, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale così come formulata dalla ricorrente, a cui ha aderito anche parte resistente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario (cfr. Cass.
pag. 4 di 12 Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27374 del
19/09/2022).
Sul mantenimento del figlio maggiorenne e sulla richiesta di contributo al mantenimento in favore della moglie
In relazione alle richieste di natura economica, va premesso, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione gli artt. 147 c.c. e 315 bis, che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il combinato disposto degli artt. 148
c.c. e 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Inoltre, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498).
Nella fattispecie, risulta che il figlio delle parti nato a [...] il [...]), Persona_1 sia iscritto alla facoltà di Scienze e Tecnologie per la Natura presso l'Università di Pavia
(cfr. ricorso, pag. 9) e che saltuariamente si dedichi a diverse attività lavorative che non gli consentono, tuttavia, di essere completamente autosufficiente dal punto di vista economico (cfr. comparsa conclusionale parte resistente, pag. 7).
pag. 5 di 12 Conseguentemente, rilevato che ive attualmente con la madre, assegnataria della Per_1 ex casa coniugale, la quale provvede al mantenimento diretto dello stesso, persiste in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sezione VI, Ordinanza n. 5251 del
01/03/2017); l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione,
e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Orbene, dall'istruttoria svolta nel corso nel giudizio è come la IG.ra (nata Parte_1 il 20.9.1967) soffre di una forma di poliartrite reumatoide, malattia che ha determinato gravi esiti sugli avampiedi e sulle piccole articolazioni delle mani (cfr. referto medico, doc. 8 di parte ricorrente).
Inoltre, la malattia della ricorrente, presentando anche segni di limitazione funzionale anche ai polsi e del retropiede di destra, ha determinato il riconoscimento, in data
16.10.2007, da parte della Commissione medica dell'invalidità con riduzione CP_2 permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Conseguentemente la IG.ra risulta titolare di una pensione di invalidità di € 750,00 Pt_1 netti mensili (cfr. doc. 11 parte ricorrente), per un importo annuale lordo di € 9.668,88 nel 2023 (€ 9.205,81 al netto delle imposte) e di € 10.190,96 nel 2024 (€ 9.567,76 al netto delle imposte) (cfr. docc. nn. 12 e 82).
pag. 6 di 12 Le suddette problematiche fisiche, come evidenziato dalla documentazione offerta in produzione, costringono la ricorrente ad affrontare spese per circa € 300,00/mensili
(attinenti alla salute) ed € 140,00 (per cura della persona), spese parzialmente coperte con il supporto economico della di lei madre, ora deceduta (cfr. docc. 17-23 parte ricorrente).
Al momento di avviare il presente giudizio, la IG.ra , che vive nella ex casa Pt_1 coniugale di cui è proprietaria insieme al marito per il 50%, era, altresì, socia accomandante per il 12,22% dell'agenzia di viaggi fondata dai genitori s.a.s CP_3
Agenzia Viaggi e Turismo di CA NN MA di Pavia.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa, emerge come dall'attività della suddetta società, in cui presta servizio unicamente il fratello della IG.ra (unico socio Pt_1 accomandatario, dopo il decesso della madre, avvenuto in data 28.2.2025), siano stati imputati € 1.229,00 alla ricorrente (cfr. C.U. anno 2024 su 2023) ed € 1.450,00 per l'anno
2024 (cfr. bozza C.U. anno 2025 su 2024).
Ancora, la IG.ra risulta avere sottoscritto con Poste Vita S.p.a. la polizza Vita Pt_1
n.50009771944 denominata “Postafuturo Multiutile”, alimentata con il versamento mensile di € 100,00, per cui, al 23.12.2023, risultava un capitale maturato pari ad €
12.629,62 (cfr. doc. 24 parte ricorrente).
Attualmente, dal mese di marzo 2025, gli accrediti in favore della polizza sarebbero stati interrotti (cfr. doc. 92 parte ricorrente).
Inoltre, a seguito dell'apertura della successione in morte del padre, IG. , la Persona_2 ricorrente risulta aver ereditato la quota di 2/9 dell'appartamento in cui viveva la madre
(ora abitato dal fratello), nonché la quota di 1/9 di due box utilizzati, rispettivamente,
l'uno dalla madre (pertinenza dell'abitazione) e l'altro dalla di lei zia (cfr. doc. 25).
A tal proposito, la difesa della IG.ra , in sede di comparsa conclusionale, rendeva Pt_1 noto che il proprio fratello avrebbe rinvenuto un testamento olografo redatto dal padre, che avrebbe modificato in senso peggiorativo la devoluzione dell'eredità in favore della ricorrente (cfr. comparsa conclusionale, pag. 11), di cui, tuttavia, non risulta alcuna produzione agli atti.
Ancora, alla morte della madre, la IG.ra ha ereditato ex lege la quota di un terzo Pt_1
(insieme ai suoi due fratelli) dei beni della de cuius (la propria abitazione di cui la madre pag. 7 di 12 era proprietaria per 1/3) e i due box (di cui era proprietaria per 1/6), beni per i quali non si prospetta la semplice alienazione, rilevato il dissenso dei fratelli come prospettato dalla ricorrente, (cfr. doc. 76, parte ricorrente), nonché € 1.414,84 dal conto personale della madre.
Da ultimo, la IG.ra ha documentato diversi debiti afferenti all'agenzia viaggi, di Pt_1 cui la madre ricopriva la veste di socia accomandataria, per un ammontare complessivo di € 96.957,75, derivanti più specificatamente da:
- debito per il TFR del dipendente, , ad agosto 2025 pari a € 65.976,76 (cfr. Persona_3 doc. 79 parte ricorrente);
- debito per un finanziamento risalente all'epoca COVID contratto con Ubi Banca con residuo dovuto per rate di restituzione pari a € 5.311,89 (cfr. doc. 80 parte ricorrente);
- debito verso lo studio di commercialisti Pollice-CA per consulenza fiscale pari a €
25.669,10 (cfr. doc. 81 parte ricorrente).
Il resistente, invece, risulta essere titolare della ditta individuale denominata
[...]
con sede a Pavia, avente ad oggetto il “commercio all'ingrosso di prodotti Parte_2 personalizzati e non quali indumenti da lavoro, accessori, articoli da regalo” (cfr. doc.
40 parte ricorrente).
Al contempo, la ricorrente deduce che il IG. in passato abbia, altresì, prestato CP_1 attività sportiva come calciatore, circostanza non contestata in modo specifico dalla controparte, che, comunque conferma che egli stesso: “a far tempo, dal mese di agosto
2025, percepisce una pensione per la sua attività di calciatore pari a circa € 1.000,00 mensili” (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag. 6), come documentato dallo stesso resistente (cfr. doc. n. 25 resistente).
Quanto alle produzioni reddituali, risultano allegate agli atti le dichiarazioni fiscali del
IG. le quali attestano la percezione dei seguenti redditi: CP_1
• nell'anno 2021: € 20.808,00 lordi (€ 16.090,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 15.300,00 per attività sportiva, per un totale di € 36.108,00 lordi ed €
31.390,00 netti (cfr. doc. 4 resistente);
• nell'anno 2022: € 17.094,00 lordi (€ 13.605,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 11.920,00 per attività sportiva per un totale di € 29.014,00 lordi ed €
25.525,00 (cfr. doc. 5 resistente);
pag. 8 di 12 • nell'anno 2023: € 16.361,00 lordi (€ 13.120,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 3.200,00 per attività sportiva per un totale di € 19.561,00 lordi ed € 16.320,00
(cfr. doc. 6 resistente);
• nell'anno 2024: € 26.335,00 lordi (€ 20.202,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 5.000,00 per attività sportiva per un totale di € 31.335,00 lordi ed € 25.202,00
(cfr. doc. 34 resistente).
Ancora, il IG. risulta aver stipulato un contratto di locazione per l'immobile sito CP_1 in Certosa di Pavia (PV), Via Fabrizio De'André n. 1, per un canone mensile di € 500,00.
Quanto alla liquidità di cui dispone, il IG. rappresenta di versare mensilmente € CP_1
206,26 per un finanziamento bancario di € 13.800,00 per l'acquisto della propria automobile, nonché € 235,60 per un finanziamento bancario di € 15.100,00 per un prestito personale (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6 e docc. nn. 11-12).
In ultimo, il IG. presenta un'esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle CP_1
Entrate ed , attualmente oggetto di rateizzazione, per la somma di € 18.531,65, di CP_2 cui il resistente fornisce la prova in giudizio (cfr. doc. 23C), € 10.486,58 nei confronti di
Agenzia delle Entrate – ON (cfr. doc. 23A e 23B resistente) ed ulteriori 1.128,82 per contributi fissi VS (cfr. doc. 23D resistente). CP_2
Premesso quanto sopra, ai fini dell'esame delle domande aventi ad oggetto un contributo economico, è doveroso rammentare come l'eventuale esposizione debitoria del genitore tenuto al versamento del contributo indiretto al mantenimento della prole non legittima la riduzione del quantum dell'assegno, in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19107/2015).
Considerato il superiore approdo interpretativo, al Collegio appare congruo confermare le statuizioni assunte in via provvisoria dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza del 21.3.2025 e, quindi, disporre che il IG. entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 alla IG.ra , la somma di € 300,00 (trecentoeuro/00) a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio ivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Persona_1 oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, come da Protocollo in uso al Tribunale di
Pavia.
pag. 9 di 12 Venendo, invece, alla domanda di contributo al mantenimento in suo favore chiesto dalla moglie per la cifra di € 600,00 mensili, si consideri che le parti hanno contratto matrimonio nel 2002 e che, pertanto, la loro relazione coniugale ha avuto una durata più che ventennale, caratterizzata da un aiuto importante da parte del IG. alla CP_1 costruzione di un determinato tenore di vita, che vedeva lo stesso resistente provvedere al versamento di circa € 2.000,00 sul conto corrente cointestato con la IG.ra (cfr. Pt_1 docc. 26-27 parte ricorrente).
Dunque, sulla base degli elementi di giudizio indicati, il resistente risulta, pertanto, dotato di una maggiore capacità patrimoniale rispetto a quella documentata da parte ricorrente, per cui ritiene il Tribunale sussistente il diritto della moglie alla corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento, con funzione di integrazione dei propri redditi e reintegrazione del pregresso tenore di vita.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata della convivenza coniugale (23 anni), considerata, altresì, l'età della moglie (58 anni) e l'evidente difficoltà, se non impossibilità, della stessa a reperire un'occupazione, posto che il suo precario stato di salute risulta in tal senso impeditivo, valutato, del resto, che la stessa potrà eventualmente beneficiare del trattamento pensionistico minimo ma che in ogni caso risulta comproprietaria di diversi immobili unitamente ai propri fratelli che potrebbero essere oggetto di alienazione ovvero divisione ereditaria, il Collegio ritiene congruo, con decorrenza dalla domanda, confermare l'importo di € 200,00 (duecento/00), così come stabilito dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza del 21.3.2025.
La somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie andrà versata dal resistente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
Istat.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza in ragione della metà, considerato che in prima udienza aveva aderito alla proposta del giudice – in parte confermata in sentenza – e nelle more del rinvio concesso per verificare l'adesione della ricorrente aveva revocato l'adesione alla proposta, non condividendo la pag. 10 di 12 cessione dell'usufrutto in favore della ricorrente. Le spese vengono liquidate in tale proporzione per € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, dichiarandole compensate fra le parti per la restante metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla IG.ra con ricorso depositato in data 11.11.2024, ogni altra istanza, anche Parte_1 istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi in Borgo Priolo (PV) il 16.6.2002 (matrimonio trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Borgo Priolo (PV), Parte II, Serie
A, n. 5, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) assegna la casa coniugale sita in Pavia (PV), Viale Ludovico il Moro n. 8 alla
IG.ra che la continuerà ad abitare con il figlio Parte_1 Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, come da
Protocollo in uso al Tribunale di Pavia;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile di euro Parte_1
200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pag. 11 di 12 6) pone a carico del ricorrente IG. lla rifusione delle spese di lite CP_1 del presente procedimento in favore della IG.ra la metà delle Parte_1 spese di lite che si liquidano, in tale proporzione, in € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, dichiarandole compensate fra le parti per la restante parte.
Pavia, Camera di Consiglio del 01.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4112/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4112/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
UT TI GE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cavour n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCA CP_1 C.F._2
SI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Defendente
Sacchi n. 8;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati con rito concordatario in data 16.06.2002 in Borgo Priolo (PV) (atto
[...]
n.5, parte II, Serie A, anno 2002);
2) ordinare all'ufficiale di Stato civile del Comune di Borgo Priolo (PV) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pag. 1 di 12 3) assegnare alla OR la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, Parte_1 sita in Pavia, Viale Ludovico il Moro n.8 con tutto quanto l'arreda, affinchè vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Persona_1
4) stabilire che il IGnor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 corrispondendo in favore della OR , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 300,00 (soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dal giorno della domanda, nonché sostenendo nella misura del 100% le spese extra- assegno relative allo stesso secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
5) stabilire che il IGnor contribuisca al mantenimento della moglie CP_1 corrispondendo in favore della OR , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 600,00 (soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dal giorno della domanda;
in via istruttoria:
6) disporre, ai sensi dell'art.210 c.p.c., i seguenti ordini di esibizione nei confronti del
IG. CP_1
a) estratti di conto corrente relativi al periodo dal 01 luglio 2025 al 30 luglio 2025, dei seguenti rapporti bancari:
- Conto corrente n.03682/1000/00100020 presso NT SA LO intestato a CP_1
[...]
- Conto corrente n.03682/1000/00079873 presso NT SA LO intestato a
[...]
Parte_2
b) contratto di collaborazione sportiva quale Direttore Sportivo da lui sottoscritto nell'anno 2025 con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Union Calcio Basso Pavese di Villanterio, Via A. Segni (PV);
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprese spese generali da versare in favore dell'Erario in caso di liquidazione a carico dello Stato, stante l'ammissione della
OR al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, e con riserva di deposito di Pt_1 istanza di liquidazione in favore del sottoscritto difensore”.
pag. 2 di 12 Parte resistente:
“Nel merito.
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 coniugati con rito concordatario in data 16.06.2002 in Borgo Priolo (PV) (atto n. 5, parte
II, serie A, anno 2002);
2. ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Priolo (PV) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. assegnare la casa coniugale sita in Pavia, via Ludovico il Moro, 8, alla sig.ra Pt_1
, fino al momento dell'indipendenza economica del figlio fino al momento
[...] Per_1 in cui lo stesso si trasferisca a vivere in altro immobile;
4. stabilire a carico del sig. la corresponsione di € 250,00 mensili da versarsi CP_1 direttamente al figlio Le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno Per_1 alle spese extra corrispondendo gli importi dovuti direttamente al figlio secondo Per_1 il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pag. 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte ricorrente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto le istanze ex art. 210 c.p.c. in merito all'esibizione degli estratti conto relativi ai conti correnti bancari personali e professionali dell'odierno resistente, nonché del contratto di collaborazione sportiva asseritamente sottoscritto dallo stesso.
Il Collegio, rilevato che la causa non necessita di un supplemento di istruttoria - in quanto la documentazione agli atti consente di ricostruire le sostanze economico-patrimoniali delle parti – respinge le istanze ex art. 210 c.p.c. così come formulate dalla ricorrente.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata dall'ottobre 2024, quando il resistente si trasferiva in altro immobile in Certosa di Pavia (PV), locato a seguito dell'uscita della casa coniugale (cfr. doc. n. 3 parte resistente).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Pavia (PV), Viale Ludovico il Moro n. 8, atteso che è attualmente abitata dal figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente indipendente, viene assegnata alla IG.ra già Parte_1 comproprietaria dell'immobile insieme al marito, con tutti gli arredi, corredi e pertinenze in essa esistenti.
Dunque, tenendo conto in via prioritaria dell'interesse del figlio, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale così come formulata dalla ricorrente, a cui ha aderito anche parte resistente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario (cfr. Cass.
pag. 4 di 12 Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27374 del
19/09/2022).
Sul mantenimento del figlio maggiorenne e sulla richiesta di contributo al mantenimento in favore della moglie
In relazione alle richieste di natura economica, va premesso, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione gli artt. 147 c.c. e 315 bis, che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il combinato disposto degli artt. 148
c.c. e 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Inoltre, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498).
Nella fattispecie, risulta che il figlio delle parti nato a [...] il [...]), Persona_1 sia iscritto alla facoltà di Scienze e Tecnologie per la Natura presso l'Università di Pavia
(cfr. ricorso, pag. 9) e che saltuariamente si dedichi a diverse attività lavorative che non gli consentono, tuttavia, di essere completamente autosufficiente dal punto di vista economico (cfr. comparsa conclusionale parte resistente, pag. 7).
pag. 5 di 12 Conseguentemente, rilevato che ive attualmente con la madre, assegnataria della Per_1 ex casa coniugale, la quale provvede al mantenimento diretto dello stesso, persiste in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sezione VI, Ordinanza n. 5251 del
01/03/2017); l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione,
e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Orbene, dall'istruttoria svolta nel corso nel giudizio è come la IG.ra (nata Parte_1 il 20.9.1967) soffre di una forma di poliartrite reumatoide, malattia che ha determinato gravi esiti sugli avampiedi e sulle piccole articolazioni delle mani (cfr. referto medico, doc. 8 di parte ricorrente).
Inoltre, la malattia della ricorrente, presentando anche segni di limitazione funzionale anche ai polsi e del retropiede di destra, ha determinato il riconoscimento, in data
16.10.2007, da parte della Commissione medica dell'invalidità con riduzione CP_2 permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Conseguentemente la IG.ra risulta titolare di una pensione di invalidità di € 750,00 Pt_1 netti mensili (cfr. doc. 11 parte ricorrente), per un importo annuale lordo di € 9.668,88 nel 2023 (€ 9.205,81 al netto delle imposte) e di € 10.190,96 nel 2024 (€ 9.567,76 al netto delle imposte) (cfr. docc. nn. 12 e 82).
pag. 6 di 12 Le suddette problematiche fisiche, come evidenziato dalla documentazione offerta in produzione, costringono la ricorrente ad affrontare spese per circa € 300,00/mensili
(attinenti alla salute) ed € 140,00 (per cura della persona), spese parzialmente coperte con il supporto economico della di lei madre, ora deceduta (cfr. docc. 17-23 parte ricorrente).
Al momento di avviare il presente giudizio, la IG.ra , che vive nella ex casa Pt_1 coniugale di cui è proprietaria insieme al marito per il 50%, era, altresì, socia accomandante per il 12,22% dell'agenzia di viaggi fondata dai genitori s.a.s CP_3
Agenzia Viaggi e Turismo di CA NN MA di Pavia.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa, emerge come dall'attività della suddetta società, in cui presta servizio unicamente il fratello della IG.ra (unico socio Pt_1 accomandatario, dopo il decesso della madre, avvenuto in data 28.2.2025), siano stati imputati € 1.229,00 alla ricorrente (cfr. C.U. anno 2024 su 2023) ed € 1.450,00 per l'anno
2024 (cfr. bozza C.U. anno 2025 su 2024).
Ancora, la IG.ra risulta avere sottoscritto con Poste Vita S.p.a. la polizza Vita Pt_1
n.50009771944 denominata “Postafuturo Multiutile”, alimentata con il versamento mensile di € 100,00, per cui, al 23.12.2023, risultava un capitale maturato pari ad €
12.629,62 (cfr. doc. 24 parte ricorrente).
Attualmente, dal mese di marzo 2025, gli accrediti in favore della polizza sarebbero stati interrotti (cfr. doc. 92 parte ricorrente).
Inoltre, a seguito dell'apertura della successione in morte del padre, IG. , la Persona_2 ricorrente risulta aver ereditato la quota di 2/9 dell'appartamento in cui viveva la madre
(ora abitato dal fratello), nonché la quota di 1/9 di due box utilizzati, rispettivamente,
l'uno dalla madre (pertinenza dell'abitazione) e l'altro dalla di lei zia (cfr. doc. 25).
A tal proposito, la difesa della IG.ra , in sede di comparsa conclusionale, rendeva Pt_1 noto che il proprio fratello avrebbe rinvenuto un testamento olografo redatto dal padre, che avrebbe modificato in senso peggiorativo la devoluzione dell'eredità in favore della ricorrente (cfr. comparsa conclusionale, pag. 11), di cui, tuttavia, non risulta alcuna produzione agli atti.
Ancora, alla morte della madre, la IG.ra ha ereditato ex lege la quota di un terzo Pt_1
(insieme ai suoi due fratelli) dei beni della de cuius (la propria abitazione di cui la madre pag. 7 di 12 era proprietaria per 1/3) e i due box (di cui era proprietaria per 1/6), beni per i quali non si prospetta la semplice alienazione, rilevato il dissenso dei fratelli come prospettato dalla ricorrente, (cfr. doc. 76, parte ricorrente), nonché € 1.414,84 dal conto personale della madre.
Da ultimo, la IG.ra ha documentato diversi debiti afferenti all'agenzia viaggi, di Pt_1 cui la madre ricopriva la veste di socia accomandataria, per un ammontare complessivo di € 96.957,75, derivanti più specificatamente da:
- debito per il TFR del dipendente, , ad agosto 2025 pari a € 65.976,76 (cfr. Persona_3 doc. 79 parte ricorrente);
- debito per un finanziamento risalente all'epoca COVID contratto con Ubi Banca con residuo dovuto per rate di restituzione pari a € 5.311,89 (cfr. doc. 80 parte ricorrente);
- debito verso lo studio di commercialisti Pollice-CA per consulenza fiscale pari a €
25.669,10 (cfr. doc. 81 parte ricorrente).
Il resistente, invece, risulta essere titolare della ditta individuale denominata
[...]
con sede a Pavia, avente ad oggetto il “commercio all'ingrosso di prodotti Parte_2 personalizzati e non quali indumenti da lavoro, accessori, articoli da regalo” (cfr. doc.
40 parte ricorrente).
Al contempo, la ricorrente deduce che il IG. in passato abbia, altresì, prestato CP_1 attività sportiva come calciatore, circostanza non contestata in modo specifico dalla controparte, che, comunque conferma che egli stesso: “a far tempo, dal mese di agosto
2025, percepisce una pensione per la sua attività di calciatore pari a circa € 1.000,00 mensili” (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag. 6), come documentato dallo stesso resistente (cfr. doc. n. 25 resistente).
Quanto alle produzioni reddituali, risultano allegate agli atti le dichiarazioni fiscali del
IG. le quali attestano la percezione dei seguenti redditi: CP_1
• nell'anno 2021: € 20.808,00 lordi (€ 16.090,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 15.300,00 per attività sportiva, per un totale di € 36.108,00 lordi ed €
31.390,00 netti (cfr. doc. 4 resistente);
• nell'anno 2022: € 17.094,00 lordi (€ 13.605,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 11.920,00 per attività sportiva per un totale di € 29.014,00 lordi ed €
25.525,00 (cfr. doc. 5 resistente);
pag. 8 di 12 • nell'anno 2023: € 16.361,00 lordi (€ 13.120,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 3.200,00 per attività sportiva per un totale di € 19.561,00 lordi ed € 16.320,00
(cfr. doc. 6 resistente);
• nell'anno 2024: € 26.335,00 lordi (€ 20.202,00 netti) per attività imprenditoriale ed € 5.000,00 per attività sportiva per un totale di € 31.335,00 lordi ed € 25.202,00
(cfr. doc. 34 resistente).
Ancora, il IG. risulta aver stipulato un contratto di locazione per l'immobile sito CP_1 in Certosa di Pavia (PV), Via Fabrizio De'André n. 1, per un canone mensile di € 500,00.
Quanto alla liquidità di cui dispone, il IG. rappresenta di versare mensilmente € CP_1
206,26 per un finanziamento bancario di € 13.800,00 per l'acquisto della propria automobile, nonché € 235,60 per un finanziamento bancario di € 15.100,00 per un prestito personale (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6 e docc. nn. 11-12).
In ultimo, il IG. presenta un'esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle CP_1
Entrate ed , attualmente oggetto di rateizzazione, per la somma di € 18.531,65, di CP_2 cui il resistente fornisce la prova in giudizio (cfr. doc. 23C), € 10.486,58 nei confronti di
Agenzia delle Entrate – ON (cfr. doc. 23A e 23B resistente) ed ulteriori 1.128,82 per contributi fissi VS (cfr. doc. 23D resistente). CP_2
Premesso quanto sopra, ai fini dell'esame delle domande aventi ad oggetto un contributo economico, è doveroso rammentare come l'eventuale esposizione debitoria del genitore tenuto al versamento del contributo indiretto al mantenimento della prole non legittima la riduzione del quantum dell'assegno, in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19107/2015).
Considerato il superiore approdo interpretativo, al Collegio appare congruo confermare le statuizioni assunte in via provvisoria dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza del 21.3.2025 e, quindi, disporre che il IG. entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 alla IG.ra , la somma di € 300,00 (trecentoeuro/00) a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per il figlio ivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Persona_1 oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, come da Protocollo in uso al Tribunale di
Pavia.
pag. 9 di 12 Venendo, invece, alla domanda di contributo al mantenimento in suo favore chiesto dalla moglie per la cifra di € 600,00 mensili, si consideri che le parti hanno contratto matrimonio nel 2002 e che, pertanto, la loro relazione coniugale ha avuto una durata più che ventennale, caratterizzata da un aiuto importante da parte del IG. alla CP_1 costruzione di un determinato tenore di vita, che vedeva lo stesso resistente provvedere al versamento di circa € 2.000,00 sul conto corrente cointestato con la IG.ra (cfr. Pt_1 docc. 26-27 parte ricorrente).
Dunque, sulla base degli elementi di giudizio indicati, il resistente risulta, pertanto, dotato di una maggiore capacità patrimoniale rispetto a quella documentata da parte ricorrente, per cui ritiene il Tribunale sussistente il diritto della moglie alla corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento, con funzione di integrazione dei propri redditi e reintegrazione del pregresso tenore di vita.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata della convivenza coniugale (23 anni), considerata, altresì, l'età della moglie (58 anni) e l'evidente difficoltà, se non impossibilità, della stessa a reperire un'occupazione, posto che il suo precario stato di salute risulta in tal senso impeditivo, valutato, del resto, che la stessa potrà eventualmente beneficiare del trattamento pensionistico minimo ma che in ogni caso risulta comproprietaria di diversi immobili unitamente ai propri fratelli che potrebbero essere oggetto di alienazione ovvero divisione ereditaria, il Collegio ritiene congruo, con decorrenza dalla domanda, confermare l'importo di € 200,00 (duecento/00), così come stabilito dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza del 21.3.2025.
La somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie andrà versata dal resistente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
Istat.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza in ragione della metà, considerato che in prima udienza aveva aderito alla proposta del giudice – in parte confermata in sentenza – e nelle more del rinvio concesso per verificare l'adesione della ricorrente aveva revocato l'adesione alla proposta, non condividendo la pag. 10 di 12 cessione dell'usufrutto in favore della ricorrente. Le spese vengono liquidate in tale proporzione per € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, dichiarandole compensate fra le parti per la restante metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla IG.ra con ricorso depositato in data 11.11.2024, ogni altra istanza, anche Parte_1 istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi in Borgo Priolo (PV) il 16.6.2002 (matrimonio trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Borgo Priolo (PV), Parte II, Serie
A, n. 5, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) assegna la casa coniugale sita in Pavia (PV), Viale Ludovico il Moro n. 8 alla
IG.ra che la continuerà ad abitare con il figlio Parte_1 Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese c.d. extra assegno, come da
Protocollo in uso al Tribunale di Pavia;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra CP_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile di euro Parte_1
200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pag. 11 di 12 6) pone a carico del ricorrente IG. lla rifusione delle spese di lite CP_1 del presente procedimento in favore della IG.ra la metà delle Parte_1 spese di lite che si liquidano, in tale proporzione, in € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre al 15% per spese generali, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, dichiarandole compensate fra le parti per la restante parte.
Pavia, Camera di Consiglio del 01.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 12 di 12