Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 376
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di notifica (PEC)

    Il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto la cartella di pagamento, la quale è stata prodotta in giudizio. Ciò comprova che la cartella è pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente, sanando ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di notifica (indirizzo PEC non valido)

    Il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto la cartella di pagamento, la quale è stata prodotta in giudizio. Ciò comprova che la cartella è pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente, sanando ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Ruoli non validamente sottoscritti

    L'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi dell'omessa sottoscrizione del ruolo. Opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana e costituisce onere del contribuente fornire la prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le informazioni contenute nella cartella di pagamento costituiscono tutti gli elementi di conoscenza indispensabili che hanno consentito alla società ricorrente di conoscere l'“an” e il “quantum” della pretesa erariale e di esercitare compiutamente il diritto alla difesa. Non si configura, conseguentemente, alcun difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La genericità ed indeterminatezza dell'asserita inesistenza della pretesa erariale, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione. Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la non debenza delle imposte iscritte a ruolo.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di notifica (PEC)

    Il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto la cartella di pagamento, la quale è stata prodotta in giudizio. Ciò comprova che la cartella è pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente, sanando ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di notifica (indirizzo PEC non valido)

    Il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto la cartella di pagamento, la quale è stata prodotta in giudizio. Ciò comprova che la cartella è pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente, sanando ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Ruoli non validamente sottoscritti

    L'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi dell'omessa sottoscrizione del ruolo. Opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana e costituisce onere del contribuente fornire la prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le informazioni contenute nella cartella di pagamento costituiscono tutti gli elementi di conoscenza indispensabili che hanno consentito alla società ricorrente di conoscere l'“an” e il “quantum” della pretesa erariale e di esercitare compiutamente il diritto alla difesa. Non si configura, conseguentemente, alcun difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La genericità ed indeterminatezza dell'asserita inesistenza della pretesa erariale, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione. Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la non debenza delle imposte iscritte a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 376
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 376
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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