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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
CA AR, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002278578 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002278578 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe della società “Società_1 s.r.l.s.” unipersonale, con sede in Indirizzo_1/ C, cod. fisc. P.IVA_1, in persona dell'Amministratore Unico e suo legale rappresentante Rappresentante_1
rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la cartella di pagamento n°298.2024.00022785.78, pervenuta tramite pec il 13.03.2024, per la complessiva somma di € 13.435,17 per omesso versamento Iva, anni d'imposta 2020 e 2022.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC;
2. difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri;
3. i ruoli non risultano validamente sottoscritti, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art. 12, c. 4, D.P.R. n°602/73;
4. difetto di motivazione;
5. inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi non emerge alcun debito di imposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni del ricorso introduttivo e chiesto in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, chiamata in causa dall'agente della riscossione, che ha contro dedotto su tutte le eccezioni di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
I primi due motivi di ricorso, che deducono il difetto assoluto della notificazione, sono in primo luogo infondati per genericità, spettando al ricorrente esternare puntualmente se e quali violazioni siano state commesse nell'ambito del processo notificatorio. D'altra parte la società ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto il 13.03.2024 la cartella, che è stata pure prodotta in giudizio, con ciò comprovandosi che la cartella è comunque pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente e sanandosi ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riferimento all'eccezione relativa alla asserita mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio giova precisare che l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo.
Opera, quindi, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana e costituisce onere del contribuente fornire la prova contraria che nel caso in specie non risulta essere stata fornita.
Le informazioni contenute nella cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa costituiscono tutti gli elementi di conoscenza indispensabili che hanno consentito alla società ricorrente di conoscere l'“an”
e il “quantum” della pretesa erariale e di esercitare compiutamente il diritto alla difesa. Non si configura, conseguentemente, alcun difetto di motivazione.
La genericità ed indeterminatezza della asserita inesistenza della pretesa erariale avanzata, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione. Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la non debenza delle imposte iscritte a ruolo.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.600,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
CA AR, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002278578 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002278578 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe della società “Società_1 s.r.l.s.” unipersonale, con sede in Indirizzo_1/ C, cod. fisc. P.IVA_1, in persona dell'Amministratore Unico e suo legale rappresentante Rappresentante_1
rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la cartella di pagamento n°298.2024.00022785.78, pervenuta tramite pec il 13.03.2024, per la complessiva somma di € 13.435,17 per omesso versamento Iva, anni d'imposta 2020 e 2022.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite PEC;
2. difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri;
3. i ruoli non risultano validamente sottoscritti, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art. 12, c. 4, D.P.R. n°602/73;
4. difetto di motivazione;
5. inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi non emerge alcun debito di imposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni del ricorso introduttivo e chiesto in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, chiamata in causa dall'agente della riscossione, che ha contro dedotto su tutte le eccezioni di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
I primi due motivi di ricorso, che deducono il difetto assoluto della notificazione, sono in primo luogo infondati per genericità, spettando al ricorrente esternare puntualmente se e quali violazioni siano state commesse nell'ambito del processo notificatorio. D'altra parte la società ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto il 13.03.2024 la cartella, che è stata pure prodotta in giudizio, con ciò comprovandosi che la cartella è comunque pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente e sanandosi ogni eventuale irregolarità per l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riferimento all'eccezione relativa alla asserita mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio giova precisare che l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo.
Opera, quindi, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana e costituisce onere del contribuente fornire la prova contraria che nel caso in specie non risulta essere stata fornita.
Le informazioni contenute nella cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa costituiscono tutti gli elementi di conoscenza indispensabili che hanno consentito alla società ricorrente di conoscere l'“an”
e il “quantum” della pretesa erariale e di esercitare compiutamente il diritto alla difesa. Non si configura, conseguentemente, alcun difetto di motivazione.
La genericità ed indeterminatezza della asserita inesistenza della pretesa erariale avanzata, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione. Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la non debenza delle imposte iscritte a ruolo.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.600,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026