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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3129/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA FA
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Realdo Controparte_1 CodiceFiscale_2
LO e dall'Avv. Lorenzo Tresanini
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 13.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rappresentando in fatto che: il Parte_1 Controparte_2 ricorrente ha lavorato alle dipendenze della , di Montevarchi dal giorno 08.06.1998 al CP_3 giorno 01.08.2023; in data 08.04.2022 durante una riunione di lavoro, il ricorrente è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da socio della suddetta società e coniuge della Controparte_1 legale rappresentante e amministratrice;
in specie, dopo avere rivolto nei suoi confronti espressioni quali “te stai zitto e muto, non devi parlare…sei un mongoloide” il ha afferrato il ricorrente CP_1 per il collo ripetutamente stringendo la presa;
solo grazie all'intervento dei colleghi, l'aggressione è cessata;
come conseguenza di tale aggressione, ha riportato lesioni personali Parte_1 certificate nonché forte patema d'animo, tant'è che ha fatto rientro a lavoro molto tempo dopo;
come accertato dal consulente di parte, il ricorrente ha riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al 10 %, che pertanto comporta di per sé il diritto al risarcimento della somma di € 16.745,00 oltre pagina 1 di 10 a un danno da inabilità temporanea dall' 08.04.2022 al 04.09.2022 per il complessivo ammontare di € 13.640,00; l'aggressione del ha comportato altresì un danno morale pari a 8.372,50, mentre CP_1 le spese mediche documentate ammontano ad € 1.200,00; il ricorrente ha sporto querela per gli eventi sopra descritti e a seguito della richiesta di rinvio a giudizio e della richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Arezzo ha applicato a la pena concordata in un anno di Controparte_1 reclusione, condannandolo anche al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
[...]
che ha liquidato nella complessiva somma di euro 804,00, oltre IVA e CPA come per Parte_1 legge;
il ha corrisposto altresì l'importo di € 6000,00 a titolo risarcitorio, importo accettato CP_1 dal quale acconto sul maggior importo dovuto. Pt_1
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha allegato il diritto a vedere integralmente risarcito il danno subito a causa dell'aggressione subita e posta in essere dal resistente.
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, condannare a risarcire di tutti i danni subiti Controparte_1 Parte_1 in conseguenza dei fatti del 08.04.2022 descritti in narrativa, quantificati in euro € 39.957,50, o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, laddove dovuti, comunque nei limiti di quanto dichiarato ai fini fiscali. Da detrarre la somma di € 6000,00 versata con bonifico bancario da a ed accettata in CP_1 Pt_1 acconto del maggior dare.
Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario e distrattario”.
si è costituito evidenziando che le parti la mattina dell'8.4.2022 hanno discusso Controparte_1 animatamente e che tra i due è “volata qualche parola di troppo” nella discussione;
inoltre la vicinanza ridotta dei due ha causato la reazione anomala, istintiva e non voluta del che ha spinto CP_1 lontano da sé il colpendolo lievemente al collo;
dunque, la reazione del c'è stata ma Pt_1 CP_1
è stata causata dal comportamento aggressivo e provocatorio del ed è stata una reazione lieve Pt_1 con conseguenze dannose evidentemente minime;
il consulente tecnico di parte di Controparte_1
Dott. ha rilevato “lesioni contusive al collo di modesta entità, senza stravasi ematici né Persona_1 rac-colte profonde e con soltanto ecchimosi superficiali” valutandole sotto il profilo medico le-gale in una lesione permanente dell'integrità psicofisica pari al massimo al 2-3% ed in un'inabilità temporanea di cui 10 giorni al 75%, 10-15 giorni al 50% ed ulteriori 10-15 giorni al 25% (doc.6 relazione medico legale Dott. del 16/10/2023); il procedimento penale si è concluso con sentenza di Per_1 patteggiamento e a titolo risarcitorio è già stato corrisposto alla parte civile, odierno ricorrente, l'importo di € 6.000,00.
Tanto premesso in fatto, il resistente ha rilevato che il tema oggetto di causa è la valutazione del danno subito dal ricorrente, quantificato in misura eccessiva dallo stesso ricorrente il quale peraltro ha già ricevuto € 6.000,00 dal resistente, nonché un indennizzo da parte di con conseguente necessità di CP_4 acquisire da la documentazione relativa;
inoltre non è stata fornita prova del danno morale subito CP_4 genericamente allegato in ricorso. pagina 2 di 10 Parte resistente ha pertanto chiesto “in via istruttoria ammissione di consulenza tecnica medico legale, della prova testimoniale, dell'ordine di esi-bizione all' e/o a a norma dell'art.210 c.p.c. e della richiesta di informazioni CP_4 Parte_1 all' a norma dell'art.213 c.p.c.; CP_4
nel merito in tesi, previo accertamento delle reali lesioni subite dal ricorrente e riferibili esclusi-vamente all'episodio dell'8/4/2022, detratte le somme corrisposte e/o comunque do-vute dall' al CP_4 Pt_1 valutata satisfattiva la somma di €6.000,00 già pagata dal resistente al ricorrente il 26/6/2023, che sia respinta la domanda di risarcimento danno proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
nella contestata ipotesi nella quale la somma di €6.000,00 non sia ritenuta satisfattiva, previa in ogni caso detrazione delle somme corrisposte e/o comunque dovute dall' nonché della somma di CP_4
€6.000,00 già pagata, che sia condannato al pagamento a titolo risarcitorio della Controparte_1 somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria delle spese legali”.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, acquisizione da parte di della documentazione CP_4 relativa alla liquidazione dell'indennizzo in favore del ricorrente e ctu medico legale.
All'esito dell'istruttoria svolta, depositate note conclusive autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, condannare a risarcire di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti del Controparte_1 Parte_1
08.04.2022 descritti in narrativa, quantificati come da CTU in € 12.786,24 per postumi permanenti, € 2.317.43 per danno biologico temporaneo ed € 7551,84 per danno morale nella misura di 1/ 2 del danno biologico oltre spese mediche allegate alla causa per € 1200,00 e le spese di CTU e CTP(ormai liquidate secondo la più consolidata giurisprudenza insieme a quelle di CTU per € 1705,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. O la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia
Da detrarre la somma di € 6000,00 versata con bonifico bancario da a e da CP_1 Pt_1 valutare le somme percepite da , come quantificate e documentate in atti. CP_4
Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario e distrattario.”
Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini “in via istruttoria a)- in tesi la rinnovazione della consulenza tecnica medico legale sul tema della valutazione del danno pagina 3 di 10 effettivamente riferibile ai fatti di lite con sostituzione del consulente tecnico ed in ipotesi la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico;
b)- l'ammissione di prova testimoniale sul capitolo di seguito formulato con testimone Tes_1
“DCV se, dal momento nel quale è rientrato sul posto di lavoro nel
[...] Parte_1
Settembre 2022, lo provocava toccandolo sulla schiena e tentando di farlo Controparte_1 arrabbiare”. Nel merito ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente va osservato che, a prescindere dalla rilevanza nel presente giudizio della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del resistente, nella comparsa di costituzione la ricostruzione fattuale svolta in ricorso è stata contestata unicamente sotto il profilo dell'entità del danno subito dallo stesso ricorrente.
Invero, parte resistente, pur riferendo che il in occasione della riunione dell'8.4.2022 ha
Pt_1 provocato il ha rappresentato: “il ha reagito anche lui in modo aggressivo CP_1 CP_1 imprecando nei confronti del allontanandolo da sé ed attingendolo al collo con una mano in
Pt_1 modo leggero e per l'attimo della durata del gesto di reazione… la vicinanza ridotta dei due -entrambi a quel punto colmi di rabbia- ha causato la reazione anomala, istintiva e non voluta del che CP_1 ha spinto lontano da sé il colpendolo lievemente al collo… la reazione del c'è stata
Pt_1 CP_1 ma è stata causata dal comportamento aggressivo e provocatorio del ed è stata una reazione
Pt_1 lieve con conseguenze dannose evidentemente minime!... non è infatti contestato il fatto storico del brevissimo scontro fisico tra e con la mano del resistente che Controparte_1 Parte_1 va a colpire il collo del ricorrente in una reazione istintiva durata pochi attimi e non certamente causa di importanti lesioni personali… Il tema della valutazione del danno è a nostro avviso il vero ed unico tema di lite”.
Il resistente, quindi, costituendosi, pur dando atto di un alterco verbale con il ricorrente nell'ambito del quale lo stesso ricorrente lo avrebbe aggredito verbalmente, non ha contestato di avere aggredito fisicamente il ed ha sostanzialmente confermato che l'aggressione è consistita nel porre le Pt_1 mani al collo di quest'ultimo.
La contestazione attiene unicamente all'entità delle lesioni che possono essere derivate dalla condotta posta in essere dal resistente.
Sotto questo profilo, il ricorrente ha rappresentato di riportare postumi permanenti di natura sia fisica che psichiatrica.
In specie, si legge nella relazione tecnica di parte allegata sub doc. 4 redatta dal dott. Persona_2
“Entrando nel merito della valutazione si specifica che, allo stato attuale, il Sig.
[...] risulti portatore del seguente quadro MENOMATIVO: limitazione funzionale Parte_1 dei movimenti del capo sul collo con algia locale (nella regione attinta dalle mani); - lieve difficoltà alla deglutizione di liquidi (ed occasionalmente di cibi solidi) con calo ponderale;
- lievissime alterazioni della favella con facile affaticabilità e riduzione di intensità della voce;
- ripercussioni psico-relazionali-sociali che configurano un “Disturbo dell'adattamento con ansia” (309.24 – F43.22) pagina 4 di 10 cronico, per cui assume terapia psicofarmacologica”. In conclusione, il danno biologico sarebbe valutabile nella misura complessiva del 10 %, mentre l'inabilità temporanea è stati pari al 75% per 67 giorni, 50% per 82 giorni, 25% 75 giorni.
Il ricorrente ha allegato altresì di avere subito un danno morale quantificabile in circa il 50 % del valore del danno biologico subito in ragione della sofferenza psichica che è derivata dall'aggressione subita.
Parte resistente ha contestato tale quantificazione rilevando che dalla relazione tecnica a firma del dott. prodotta come doc. 6 in allegato alla comparsa di costituzione emerge che i postumi Persona_1 presenti consistono in “lesioni contusive al collo di modesta entità, senza stravasi ematici né raccolte profonde e con soltanto ecchimosi superficiali” valutandole sotto il profilo medico legale in una lesione permanente dell'integrità psicofisica pari al massimo al 2-3% ed in un'inabilità temporanea di cui 10 giorni al 75%, 10-15 giorni al 50% ed ulteriori 10-15 giorni al 25%.
Parte resistente ha altresì rilevato come la domanda formulata dal ricorrente contenga sostanzialmente una duplicazione delle voci di danno e che non sia provato il danno morale che il ricorrente assume di avere subito.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. Persona_3
Le risultanze della CTU appaiono logiche e congruamente motivate anche con riguardo alle osservazioni svolte dal ctp di parte resistente e pertanto si recepiscono le conclusioni formulate.
Il CTU ha diagnosticato “Lesione da compressione in tentativo di strangolamento esitata in disfagia ed in conseguenze psichiatriche, costituite da Disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi in terapia, ben documentati agli atti dal Dipartimento salute Mentale zona Valdarno (11/05/2023, 08/06/2023 del 14/09/2023 e del 28/09/2023)” accertando poi “Oltre al danno fisico permanente, costituito dalla disfagia e dolore al collo per esiti di compressione faringo-tracheo-esofagea in occasione di un avvenuto tentativo di strangolamento, non è certamente da trascurare la gravità dell'evento traumatico di per sé, che così come si è verificato, motiva oltre le conseguenze fisiche anche quelle psichiche certificate, comparse successivamente all'evento del 18/04/2022.
Per quanto esposto, viste le tabelle allegate al DM 05/02/1992, concludo che il danno biologico permanente è da valutare complessivamente nella misura dell'8%, il periodo di Inabilità temporanea totale in 30gg., parziale al 50% per 15gg. e minima al 25% per ulteriori 15gg.
I postumi permanenti non sono tali da precludere o limitare le attività di relazione del periziando. In futuro non saranno necessari interventi terapeutici e strumentali correttivi o adiuvanti.
Totale spese documentate attinenti: 805,66 EUR”.
Il consulente tecnico di parte resistente ha contestato la relazione peritale con particolare riguardo al riconoscimento del postumo di natura psichiatrica, evidenziando in particolare come dalla documentazione e certificazione medica prodotta emergano chiari elementi di giudizio che dimostrano come i disturbi psichici lamentati dal siano indipendenti dall'evento dell'8.4.2022, siano Pt_1 successivi soltanto all'evento del 3.4.2023 ed assumano comunque entità assai modesta. In specie, il ctp di parte resistente ha evidenziato come la prima diagnosi relativa alla patologia psichiatrica e la pagina 5 di 10 conseguente prescrizione di terapia siano successive ad ulteriori eventi occorsi sul luogo di lavoro circa un anno dopo rispetto all'evento dell'8.4.2022, totalmente indipendenti da questo e comunque mai allegati nel ricorso introduttivo.
Il ctu, in risposta alle osservazioni formulate ha chiarito “ l'osservazione sulla collocazione temporale della prescrizione dei farmaci da parte della psichiatra Dott.ssa , rivista la bozza, Parte_2 effettivamente la richiesta è stata da me inserita nella documentazione dell'anno 2022 e non del 2023 come riporta la data della prescrizione (08/06/2023). Sul fatto che “i farmaci sono stati ritirati ben 12 giorni dalla prescrizione, da cui si può facilmente dedurre che il non doveva certamente Pt_1 sentirsi molto male”, posso dire solo che una valutazione medico legale, non può basarsi sulla data del ritiro del farmaco in farmacia. Riguardo, inoltre, l'osservazione che “la terapia con psicofarmaci sia stata iniziata solo dopo oltre un anno (per la precisione 14 mesi) dall'evento per cui è causa”, faccio presente che il Ricorrente è stato seguito dal medico curante fin dall'evento traumatico e che solo per l'aggravarsi della sintomatologia si è rivolto ad uno specialista psichiatra. ..Riguardo poi al fatto
“dell'assenza del criterio cronologico tra evento e manifestazione delle conseguenze psichiche”, il Dott. dovrebbe conoscere i tempi di latenza e della concretizzazione delle patologie Persona_1 psichiatriche (evento e comparsa) lamentate e documentate dal Ricorrente. Inoltre, per chiarire, in occasione della visita in CTU, dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria, non sono emersi dubbi che le lesioni per cui è causa possano essere attribuite ad altre origini”.
Sul punto, osserva altresì il Tribunale che la prima diagnosi relativa alla patologia psichiatrica con prescrizione di relativa terapia documentata in atti risale al maggio 2023 (cfr. relazione dott.ssa Compagno all'interno del doc. 3 parte ricorrente), ma nell'ambito di tale relazione si dà atto che l'insorgenza della sintomatologia propria della patologia poi diagnosticata è preesistente a quella data
“Familiarità psichiatrica negativa. ANAMNESI PSICHIATRICA: riporta anamnesi muta fino a circa un anno fa. Riporta di aver subito, circa un anno fa, un'aggressione sul lavoro (tentativo di strozzamento). Dopo tale evento si è assentato dal lavoro per circa 4 mesi per tale infortunio inail. A rientro al lavoro ha presentato insorgenza di ansia e stato di allerta al pensiero di dover riaffrontare il contesto lavorativo dove era avvenuta l'aggressione. Ha necessitato di visite specialistiche otorinolaringo per il trattamento degli esiti del tentativo di strangolamento. Riporta di aver presentato ansia rispetto alla propria salute indotta dai sintomi fisici (difficoltà di deglutizione) insorti dopo l'aggressione. Lamenta inoltre insorgenza di rimuginio su tale vicenda, iporessia, ricorrente senso di oppressione dolorosa al petto e insonnia. Nel corso dell'ultimo anno ha perso circa 12 kg … QUADRO CLINICO ATTUALE: recente accentuazione dei sintomi ansiosi dopo un nuovo episodio di aggressione verbale sul lavoro avvenuto circa un mese fa. Insonnia iniziale parzialmente responsiva a xanax e insonnia terminale (dalle ore 3 o le ore 4 presenta risvegli con difficoltà nel riaddormentamento). Appetito ridotto. Umore con connotazione depressiva e note di irritabilità reattiva alle problematiche lavorative. Preoccupazioni ricorrenti rispetto al futuro economico e lavorativo. Ricorrente ansia somatizzata a livello fisico con senso di oppressione al petto e disturbo gastrico non precisato. Stile di vita sportivo. Stile di vita tendenzialmente ritirato. Tuttora presenta rimuginio sull'aggressione e le problematiche successivamente insorte nel contesto lavorativo. Da circa un mese è nuovamente in malattia”.
pagina 6 di 10 Da tale relazione, redatta dallo specialista in psichiatria dott.ssa , emerge come la Parte_2 patologia psichiatrica fosse preesistente all'aprile 2023 - e quindi all'ulteriore evento occorso sul posto di lavoro - e direttamente collegata da un punto di vista causale all'evento per cui è causa.
Dunque, la circostanza che la patologia psichiatrica di disturbo con adattamento dell'ansia sia stata diagnosticata solo nel maggio 2023 e curata da tale data non esclude di per sé che fosse insorta precedentemente e sia da porsi in relazione causale con l'evento dell'8.4.2022 così come accertato dal CTU.
Inoltre, anche la prova per testi espletata comprova che già in seguito all'8 aprile 2022 il ricorrente ha sofferto di insonnia e di appetito ridotto. La circostanza è stata confermata dai testi Testimone_2
(coniuge del ricorrente), (figlia) e (padre). I testi hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 altresì che il sig. ha perso circa 12 Kg di peso e che ha manifestato ansia e preoccupazione per Pt_1 il rientro a lavoro, poi effettivamente intervenuto nel settembre 2022.
Per quanto concerne il periodo successivo al rientro a lavoro, i testi indicati da parte ricorrente hanno confermato che il sig. aveva crisi di panico e manifestava ansia mentre i testi indicati da parte Pt_1 resistente – i colleghi - hanno riferito di non avere constatato nulla di CP_1 Tes_5 Testimone_6 particolare nel ricorrente ed in specie che a loro il non ha mai rappresentato ansia o disagio. Pt_1
Va al riguardo precisato che i testi e non hanno mai sentito o visto il ricorrente Tes_5 Testimone_6 nel periodo compreso tra l'8 aprile 2022 e il settembre 2022, quindi nel periodo compreso tra l'aggressione e il rientro a lavoro e non sono legati a questi da un rapporto di amicizia, mentre la teste era in passato amica del ma essendo figlia del resistente, dopo l'8 aprile 2022 ha CP_1 Pt_1 avuto sporadici contatti col ricorrente.
E' verosimile, dunque, che tutti e tre i testi indicati da parte resistente non fossero a conoscenza della effettiva condizione psichica del Pt_1
La valutazione svolta dal CTU ha pertanto trovato riscontro anche nella complessiva istruttoria orale e documentale svolta.
Con riferimento al danno biologico, vengono pertanto recepite le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d'Ufficio sopra richiamate, non sussistendo i presupposti per la rinnovazione della ctu o la chiamata a chiarimenti del Consulente richieste da parte resistente.
Per quanto attiene il danno morale che parte ricorrente assume di avere subito, è opportuno richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito, in base al quale “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo- affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass. 6443/23).
Si legge in motivazione “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio pagina 7 di 10 affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. art. 138 c.d.a.) (in thema v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 in motivazione). 26. Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. 27. Rimane naturalmente pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
8. A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (cfr. anche Cass. 5984/25 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei pagina 8 di 10 medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica)”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito elementi di prova o allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico (di natura psicologica) riscontrato a suo carico con la conseguenza che il riconoscimento anche del danno morale configurerebbe una illegittima duplicazione del danno risarcito.
In conclusione, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca del fatto (51 anni), il danno biologico ammonta ad € 13.584,00 e il danno subito a titolo di inabilità temporanea a € 4.743,75 (tot. € 18.327,75).
A tale importo vanno sommati € 805,66 per le spese mediche sostenute ritenute congrue dal ctu.
Va a questo punto dato atto della circostanza non contestata che il ricorrente ha già percepito dal resistente prima del giudizio l'importo di € 6.000,00 e da in corso di causa l'importo di € 6.119,31 CP_4
(cfr. documentazione trasmessa da . CP_4
In conclusione, il resistente deve essere condannato alla corresponsione della residua somma di € 6.208,44 oltre agli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione a titolo di danno non patrimoniale ed € 805,66 oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di danno patrimoniale.
Devono essere poste a carico del resistente le spese di ctu liquidate in corso di causa così come le spese del ctp di parte ricorrente ( € 976,00 come da notula depositata), in applicazione del principio anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. da ultimo Cass 26729/24).
In considerazione dell'esito complessivo del processo (accoglimento parziale della domanda;
rigetto della domanda sotto il profilo del danno morale) si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di ¼ e per la condanna del resistente alla rifusione dei restanti ¾, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ( scaglione € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. NA FA dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - condanna alla corresponsione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 residuo di € 6.208,44 oltre interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione a titolo di danno non patrimoniale e di € 805,66 oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di danno patrimoniale;
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte resistente;
- compensa per 1/ 4 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente dei restanti 3/4 che si liquidano in € 930,00 per spese ed € 3.807,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. NA FA dichiaratasi antistataria.
Arezzo, 11/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3129/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA FA
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Realdo Controparte_1 CodiceFiscale_2
LO e dall'Avv. Lorenzo Tresanini
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 13.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rappresentando in fatto che: il Parte_1 Controparte_2 ricorrente ha lavorato alle dipendenze della , di Montevarchi dal giorno 08.06.1998 al CP_3 giorno 01.08.2023; in data 08.04.2022 durante una riunione di lavoro, il ricorrente è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da socio della suddetta società e coniuge della Controparte_1 legale rappresentante e amministratrice;
in specie, dopo avere rivolto nei suoi confronti espressioni quali “te stai zitto e muto, non devi parlare…sei un mongoloide” il ha afferrato il ricorrente CP_1 per il collo ripetutamente stringendo la presa;
solo grazie all'intervento dei colleghi, l'aggressione è cessata;
come conseguenza di tale aggressione, ha riportato lesioni personali Parte_1 certificate nonché forte patema d'animo, tant'è che ha fatto rientro a lavoro molto tempo dopo;
come accertato dal consulente di parte, il ricorrente ha riportato un danno biologico da invalidità permanente pari al 10 %, che pertanto comporta di per sé il diritto al risarcimento della somma di € 16.745,00 oltre pagina 1 di 10 a un danno da inabilità temporanea dall' 08.04.2022 al 04.09.2022 per il complessivo ammontare di € 13.640,00; l'aggressione del ha comportato altresì un danno morale pari a 8.372,50, mentre CP_1 le spese mediche documentate ammontano ad € 1.200,00; il ricorrente ha sporto querela per gli eventi sopra descritti e a seguito della richiesta di rinvio a giudizio e della richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Arezzo ha applicato a la pena concordata in un anno di Controparte_1 reclusione, condannandolo anche al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
[...]
che ha liquidato nella complessiva somma di euro 804,00, oltre IVA e CPA come per Parte_1 legge;
il ha corrisposto altresì l'importo di € 6000,00 a titolo risarcitorio, importo accettato CP_1 dal quale acconto sul maggior importo dovuto. Pt_1
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha allegato il diritto a vedere integralmente risarcito il danno subito a causa dell'aggressione subita e posta in essere dal resistente.
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, condannare a risarcire di tutti i danni subiti Controparte_1 Parte_1 in conseguenza dei fatti del 08.04.2022 descritti in narrativa, quantificati in euro € 39.957,50, o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, laddove dovuti, comunque nei limiti di quanto dichiarato ai fini fiscali. Da detrarre la somma di € 6000,00 versata con bonifico bancario da a ed accettata in CP_1 Pt_1 acconto del maggior dare.
Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario e distrattario”.
si è costituito evidenziando che le parti la mattina dell'8.4.2022 hanno discusso Controparte_1 animatamente e che tra i due è “volata qualche parola di troppo” nella discussione;
inoltre la vicinanza ridotta dei due ha causato la reazione anomala, istintiva e non voluta del che ha spinto CP_1 lontano da sé il colpendolo lievemente al collo;
dunque, la reazione del c'è stata ma Pt_1 CP_1
è stata causata dal comportamento aggressivo e provocatorio del ed è stata una reazione lieve Pt_1 con conseguenze dannose evidentemente minime;
il consulente tecnico di parte di Controparte_1
Dott. ha rilevato “lesioni contusive al collo di modesta entità, senza stravasi ematici né Persona_1 rac-colte profonde e con soltanto ecchimosi superficiali” valutandole sotto il profilo medico le-gale in una lesione permanente dell'integrità psicofisica pari al massimo al 2-3% ed in un'inabilità temporanea di cui 10 giorni al 75%, 10-15 giorni al 50% ed ulteriori 10-15 giorni al 25% (doc.6 relazione medico legale Dott. del 16/10/2023); il procedimento penale si è concluso con sentenza di Per_1 patteggiamento e a titolo risarcitorio è già stato corrisposto alla parte civile, odierno ricorrente, l'importo di € 6.000,00.
Tanto premesso in fatto, il resistente ha rilevato che il tema oggetto di causa è la valutazione del danno subito dal ricorrente, quantificato in misura eccessiva dallo stesso ricorrente il quale peraltro ha già ricevuto € 6.000,00 dal resistente, nonché un indennizzo da parte di con conseguente necessità di CP_4 acquisire da la documentazione relativa;
inoltre non è stata fornita prova del danno morale subito CP_4 genericamente allegato in ricorso. pagina 2 di 10 Parte resistente ha pertanto chiesto “in via istruttoria ammissione di consulenza tecnica medico legale, della prova testimoniale, dell'ordine di esi-bizione all' e/o a a norma dell'art.210 c.p.c. e della richiesta di informazioni CP_4 Parte_1 all' a norma dell'art.213 c.p.c.; CP_4
nel merito in tesi, previo accertamento delle reali lesioni subite dal ricorrente e riferibili esclusi-vamente all'episodio dell'8/4/2022, detratte le somme corrisposte e/o comunque do-vute dall' al CP_4 Pt_1 valutata satisfattiva la somma di €6.000,00 già pagata dal resistente al ricorrente il 26/6/2023, che sia respinta la domanda di risarcimento danno proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
nella contestata ipotesi nella quale la somma di €6.000,00 non sia ritenuta satisfattiva, previa in ogni caso detrazione delle somme corrisposte e/o comunque dovute dall' nonché della somma di CP_4
€6.000,00 già pagata, che sia condannato al pagamento a titolo risarcitorio della Controparte_1 somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria delle spese legali”.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, acquisizione da parte di della documentazione CP_4 relativa alla liquidazione dell'indennizzo in favore del ricorrente e ctu medico legale.
All'esito dell'istruttoria svolta, depositate note conclusive autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, condannare a risarcire di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti del Controparte_1 Parte_1
08.04.2022 descritti in narrativa, quantificati come da CTU in € 12.786,24 per postumi permanenti, € 2.317.43 per danno biologico temporaneo ed € 7551,84 per danno morale nella misura di 1/ 2 del danno biologico oltre spese mediche allegate alla causa per € 1200,00 e le spese di CTU e CTP(ormai liquidate secondo la più consolidata giurisprudenza insieme a quelle di CTU per € 1705,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. O la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia
Da detrarre la somma di € 6000,00 versata con bonifico bancario da a e da CP_1 Pt_1 valutare le somme percepite da , come quantificate e documentate in atti. CP_4
Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario e distrattario.”
Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini “in via istruttoria a)- in tesi la rinnovazione della consulenza tecnica medico legale sul tema della valutazione del danno pagina 3 di 10 effettivamente riferibile ai fatti di lite con sostituzione del consulente tecnico ed in ipotesi la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico;
b)- l'ammissione di prova testimoniale sul capitolo di seguito formulato con testimone Tes_1
“DCV se, dal momento nel quale è rientrato sul posto di lavoro nel
[...] Parte_1
Settembre 2022, lo provocava toccandolo sulla schiena e tentando di farlo Controparte_1 arrabbiare”. Nel merito ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente va osservato che, a prescindere dalla rilevanza nel presente giudizio della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del resistente, nella comparsa di costituzione la ricostruzione fattuale svolta in ricorso è stata contestata unicamente sotto il profilo dell'entità del danno subito dallo stesso ricorrente.
Invero, parte resistente, pur riferendo che il in occasione della riunione dell'8.4.2022 ha
Pt_1 provocato il ha rappresentato: “il ha reagito anche lui in modo aggressivo CP_1 CP_1 imprecando nei confronti del allontanandolo da sé ed attingendolo al collo con una mano in
Pt_1 modo leggero e per l'attimo della durata del gesto di reazione… la vicinanza ridotta dei due -entrambi a quel punto colmi di rabbia- ha causato la reazione anomala, istintiva e non voluta del che CP_1 ha spinto lontano da sé il colpendolo lievemente al collo… la reazione del c'è stata
Pt_1 CP_1 ma è stata causata dal comportamento aggressivo e provocatorio del ed è stata una reazione
Pt_1 lieve con conseguenze dannose evidentemente minime!... non è infatti contestato il fatto storico del brevissimo scontro fisico tra e con la mano del resistente che Controparte_1 Parte_1 va a colpire il collo del ricorrente in una reazione istintiva durata pochi attimi e non certamente causa di importanti lesioni personali… Il tema della valutazione del danno è a nostro avviso il vero ed unico tema di lite”.
Il resistente, quindi, costituendosi, pur dando atto di un alterco verbale con il ricorrente nell'ambito del quale lo stesso ricorrente lo avrebbe aggredito verbalmente, non ha contestato di avere aggredito fisicamente il ed ha sostanzialmente confermato che l'aggressione è consistita nel porre le Pt_1 mani al collo di quest'ultimo.
La contestazione attiene unicamente all'entità delle lesioni che possono essere derivate dalla condotta posta in essere dal resistente.
Sotto questo profilo, il ricorrente ha rappresentato di riportare postumi permanenti di natura sia fisica che psichiatrica.
In specie, si legge nella relazione tecnica di parte allegata sub doc. 4 redatta dal dott. Persona_2
“Entrando nel merito della valutazione si specifica che, allo stato attuale, il Sig.
[...] risulti portatore del seguente quadro MENOMATIVO: limitazione funzionale Parte_1 dei movimenti del capo sul collo con algia locale (nella regione attinta dalle mani); - lieve difficoltà alla deglutizione di liquidi (ed occasionalmente di cibi solidi) con calo ponderale;
- lievissime alterazioni della favella con facile affaticabilità e riduzione di intensità della voce;
- ripercussioni psico-relazionali-sociali che configurano un “Disturbo dell'adattamento con ansia” (309.24 – F43.22) pagina 4 di 10 cronico, per cui assume terapia psicofarmacologica”. In conclusione, il danno biologico sarebbe valutabile nella misura complessiva del 10 %, mentre l'inabilità temporanea è stati pari al 75% per 67 giorni, 50% per 82 giorni, 25% 75 giorni.
Il ricorrente ha allegato altresì di avere subito un danno morale quantificabile in circa il 50 % del valore del danno biologico subito in ragione della sofferenza psichica che è derivata dall'aggressione subita.
Parte resistente ha contestato tale quantificazione rilevando che dalla relazione tecnica a firma del dott. prodotta come doc. 6 in allegato alla comparsa di costituzione emerge che i postumi Persona_1 presenti consistono in “lesioni contusive al collo di modesta entità, senza stravasi ematici né raccolte profonde e con soltanto ecchimosi superficiali” valutandole sotto il profilo medico legale in una lesione permanente dell'integrità psicofisica pari al massimo al 2-3% ed in un'inabilità temporanea di cui 10 giorni al 75%, 10-15 giorni al 50% ed ulteriori 10-15 giorni al 25%.
Parte resistente ha altresì rilevato come la domanda formulata dal ricorrente contenga sostanzialmente una duplicazione delle voci di danno e che non sia provato il danno morale che il ricorrente assume di avere subito.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. Persona_3
Le risultanze della CTU appaiono logiche e congruamente motivate anche con riguardo alle osservazioni svolte dal ctp di parte resistente e pertanto si recepiscono le conclusioni formulate.
Il CTU ha diagnosticato “Lesione da compressione in tentativo di strangolamento esitata in disfagia ed in conseguenze psichiatriche, costituite da Disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi in terapia, ben documentati agli atti dal Dipartimento salute Mentale zona Valdarno (11/05/2023, 08/06/2023 del 14/09/2023 e del 28/09/2023)” accertando poi “Oltre al danno fisico permanente, costituito dalla disfagia e dolore al collo per esiti di compressione faringo-tracheo-esofagea in occasione di un avvenuto tentativo di strangolamento, non è certamente da trascurare la gravità dell'evento traumatico di per sé, che così come si è verificato, motiva oltre le conseguenze fisiche anche quelle psichiche certificate, comparse successivamente all'evento del 18/04/2022.
Per quanto esposto, viste le tabelle allegate al DM 05/02/1992, concludo che il danno biologico permanente è da valutare complessivamente nella misura dell'8%, il periodo di Inabilità temporanea totale in 30gg., parziale al 50% per 15gg. e minima al 25% per ulteriori 15gg.
I postumi permanenti non sono tali da precludere o limitare le attività di relazione del periziando. In futuro non saranno necessari interventi terapeutici e strumentali correttivi o adiuvanti.
Totale spese documentate attinenti: 805,66 EUR”.
Il consulente tecnico di parte resistente ha contestato la relazione peritale con particolare riguardo al riconoscimento del postumo di natura psichiatrica, evidenziando in particolare come dalla documentazione e certificazione medica prodotta emergano chiari elementi di giudizio che dimostrano come i disturbi psichici lamentati dal siano indipendenti dall'evento dell'8.4.2022, siano Pt_1 successivi soltanto all'evento del 3.4.2023 ed assumano comunque entità assai modesta. In specie, il ctp di parte resistente ha evidenziato come la prima diagnosi relativa alla patologia psichiatrica e la pagina 5 di 10 conseguente prescrizione di terapia siano successive ad ulteriori eventi occorsi sul luogo di lavoro circa un anno dopo rispetto all'evento dell'8.4.2022, totalmente indipendenti da questo e comunque mai allegati nel ricorso introduttivo.
Il ctu, in risposta alle osservazioni formulate ha chiarito “ l'osservazione sulla collocazione temporale della prescrizione dei farmaci da parte della psichiatra Dott.ssa , rivista la bozza, Parte_2 effettivamente la richiesta è stata da me inserita nella documentazione dell'anno 2022 e non del 2023 come riporta la data della prescrizione (08/06/2023). Sul fatto che “i farmaci sono stati ritirati ben 12 giorni dalla prescrizione, da cui si può facilmente dedurre che il non doveva certamente Pt_1 sentirsi molto male”, posso dire solo che una valutazione medico legale, non può basarsi sulla data del ritiro del farmaco in farmacia. Riguardo, inoltre, l'osservazione che “la terapia con psicofarmaci sia stata iniziata solo dopo oltre un anno (per la precisione 14 mesi) dall'evento per cui è causa”, faccio presente che il Ricorrente è stato seguito dal medico curante fin dall'evento traumatico e che solo per l'aggravarsi della sintomatologia si è rivolto ad uno specialista psichiatra. ..Riguardo poi al fatto
“dell'assenza del criterio cronologico tra evento e manifestazione delle conseguenze psichiche”, il Dott. dovrebbe conoscere i tempi di latenza e della concretizzazione delle patologie Persona_1 psichiatriche (evento e comparsa) lamentate e documentate dal Ricorrente. Inoltre, per chiarire, in occasione della visita in CTU, dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria, non sono emersi dubbi che le lesioni per cui è causa possano essere attribuite ad altre origini”.
Sul punto, osserva altresì il Tribunale che la prima diagnosi relativa alla patologia psichiatrica con prescrizione di relativa terapia documentata in atti risale al maggio 2023 (cfr. relazione dott.ssa Compagno all'interno del doc. 3 parte ricorrente), ma nell'ambito di tale relazione si dà atto che l'insorgenza della sintomatologia propria della patologia poi diagnosticata è preesistente a quella data
“Familiarità psichiatrica negativa. ANAMNESI PSICHIATRICA: riporta anamnesi muta fino a circa un anno fa. Riporta di aver subito, circa un anno fa, un'aggressione sul lavoro (tentativo di strozzamento). Dopo tale evento si è assentato dal lavoro per circa 4 mesi per tale infortunio inail. A rientro al lavoro ha presentato insorgenza di ansia e stato di allerta al pensiero di dover riaffrontare il contesto lavorativo dove era avvenuta l'aggressione. Ha necessitato di visite specialistiche otorinolaringo per il trattamento degli esiti del tentativo di strangolamento. Riporta di aver presentato ansia rispetto alla propria salute indotta dai sintomi fisici (difficoltà di deglutizione) insorti dopo l'aggressione. Lamenta inoltre insorgenza di rimuginio su tale vicenda, iporessia, ricorrente senso di oppressione dolorosa al petto e insonnia. Nel corso dell'ultimo anno ha perso circa 12 kg … QUADRO CLINICO ATTUALE: recente accentuazione dei sintomi ansiosi dopo un nuovo episodio di aggressione verbale sul lavoro avvenuto circa un mese fa. Insonnia iniziale parzialmente responsiva a xanax e insonnia terminale (dalle ore 3 o le ore 4 presenta risvegli con difficoltà nel riaddormentamento). Appetito ridotto. Umore con connotazione depressiva e note di irritabilità reattiva alle problematiche lavorative. Preoccupazioni ricorrenti rispetto al futuro economico e lavorativo. Ricorrente ansia somatizzata a livello fisico con senso di oppressione al petto e disturbo gastrico non precisato. Stile di vita sportivo. Stile di vita tendenzialmente ritirato. Tuttora presenta rimuginio sull'aggressione e le problematiche successivamente insorte nel contesto lavorativo. Da circa un mese è nuovamente in malattia”.
pagina 6 di 10 Da tale relazione, redatta dallo specialista in psichiatria dott.ssa , emerge come la Parte_2 patologia psichiatrica fosse preesistente all'aprile 2023 - e quindi all'ulteriore evento occorso sul posto di lavoro - e direttamente collegata da un punto di vista causale all'evento per cui è causa.
Dunque, la circostanza che la patologia psichiatrica di disturbo con adattamento dell'ansia sia stata diagnosticata solo nel maggio 2023 e curata da tale data non esclude di per sé che fosse insorta precedentemente e sia da porsi in relazione causale con l'evento dell'8.4.2022 così come accertato dal CTU.
Inoltre, anche la prova per testi espletata comprova che già in seguito all'8 aprile 2022 il ricorrente ha sofferto di insonnia e di appetito ridotto. La circostanza è stata confermata dai testi Testimone_2
(coniuge del ricorrente), (figlia) e (padre). I testi hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 altresì che il sig. ha perso circa 12 Kg di peso e che ha manifestato ansia e preoccupazione per Pt_1 il rientro a lavoro, poi effettivamente intervenuto nel settembre 2022.
Per quanto concerne il periodo successivo al rientro a lavoro, i testi indicati da parte ricorrente hanno confermato che il sig. aveva crisi di panico e manifestava ansia mentre i testi indicati da parte Pt_1 resistente – i colleghi - hanno riferito di non avere constatato nulla di CP_1 Tes_5 Testimone_6 particolare nel ricorrente ed in specie che a loro il non ha mai rappresentato ansia o disagio. Pt_1
Va al riguardo precisato che i testi e non hanno mai sentito o visto il ricorrente Tes_5 Testimone_6 nel periodo compreso tra l'8 aprile 2022 e il settembre 2022, quindi nel periodo compreso tra l'aggressione e il rientro a lavoro e non sono legati a questi da un rapporto di amicizia, mentre la teste era in passato amica del ma essendo figlia del resistente, dopo l'8 aprile 2022 ha CP_1 Pt_1 avuto sporadici contatti col ricorrente.
E' verosimile, dunque, che tutti e tre i testi indicati da parte resistente non fossero a conoscenza della effettiva condizione psichica del Pt_1
La valutazione svolta dal CTU ha pertanto trovato riscontro anche nella complessiva istruttoria orale e documentale svolta.
Con riferimento al danno biologico, vengono pertanto recepite le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d'Ufficio sopra richiamate, non sussistendo i presupposti per la rinnovazione della ctu o la chiamata a chiarimenti del Consulente richieste da parte resistente.
Per quanto attiene il danno morale che parte ricorrente assume di avere subito, è opportuno richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito, in base al quale “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo- affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass. 6443/23).
Si legge in motivazione “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio pagina 7 di 10 affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. art. 138 c.d.a.) (in thema v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 in motivazione). 26. Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell'equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell'equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. 27. Rimane naturalmente pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
8. A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (cfr. anche Cass. 5984/25 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei pagina 8 di 10 medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica)”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito elementi di prova o allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico (di natura psicologica) riscontrato a suo carico con la conseguenza che il riconoscimento anche del danno morale configurerebbe una illegittima duplicazione del danno risarcito.
In conclusione, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca del fatto (51 anni), il danno biologico ammonta ad € 13.584,00 e il danno subito a titolo di inabilità temporanea a € 4.743,75 (tot. € 18.327,75).
A tale importo vanno sommati € 805,66 per le spese mediche sostenute ritenute congrue dal ctu.
Va a questo punto dato atto della circostanza non contestata che il ricorrente ha già percepito dal resistente prima del giudizio l'importo di € 6.000,00 e da in corso di causa l'importo di € 6.119,31 CP_4
(cfr. documentazione trasmessa da . CP_4
In conclusione, il resistente deve essere condannato alla corresponsione della residua somma di € 6.208,44 oltre agli interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione a titolo di danno non patrimoniale ed € 805,66 oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di danno patrimoniale.
Devono essere poste a carico del resistente le spese di ctu liquidate in corso di causa così come le spese del ctp di parte ricorrente ( € 976,00 come da notula depositata), in applicazione del principio anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. da ultimo Cass 26729/24).
In considerazione dell'esito complessivo del processo (accoglimento parziale della domanda;
rigetto della domanda sotto il profilo del danno morale) si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di ¼ e per la condanna del resistente alla rifusione dei restanti ¾, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ( scaglione € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. NA FA dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - condanna alla corresponsione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 residuo di € 6.208,44 oltre interessi legali sulla somma, via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione a titolo di danno non patrimoniale e di € 805,66 oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di danno patrimoniale;
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte resistente;
- compensa per 1/ 4 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente dei restanti 3/4 che si liquidano in € 930,00 per spese ed € 3.807,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. NA FA dichiaratasi antistataria.
Arezzo, 11/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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