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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37819 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AM (C.U.I. 00xlagn), nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale Sorveglianza di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova, revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a AM FE, con provvedimento del 30 marzo 2022 a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in una consistente opposizione da parte del ricorrente al rispetto delle prescrizioni ed una deludente partecipazione all'opera di rieducazione fino ad integrare elementi costitutivi di fattispecie di reato. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova riportava le condotte trasgressive iniziando da quella riferita nella annotazione dei carabinieri, datata 3 maggio 2025 e trasmessa in data 9 maggio 2025, da cui emergeva l'intervento delle Forze dell'Ordine, sollecitate da una vicina di casa del ricorrente, che aveva segnalato la presenza nel terreno di sua proprietà di una donna - successivamente individuata in PL TA, sconosciuta e tremante, che le aveva chiesto di sollecitarne l'intervento per le minacce e violenze fisiche causatele da AM FE. Gli operanti in effetti rinvenivano in casa, in evidente stato di agitazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, AM FE il quale, oltre ad impedire Penale Sent. Sez. 1 Num. 37819 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 06/11/2025 l'accesso agli operanti per il ritiro degli effetti personali di PL TA e determinare gli operanti ad allontanarsi ed a chiedere rinforzi, andava in escandescenza e proferiva al loro indirizzo frasi minacciose ed ingiuriose. Il Tribunale ripercorreva, poi, i precedenti episodi trasgressivi posti in essere da AM FE, elencando le quattro diffide per spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (13 gennaio 2023), assenza dal domicilio (6 dicembre 2023, 11 maggio 2022), irregolarità nella frequenza del volontariato ed assenze alle convocazioni dell'UEPE (2 febbraio 2024), nonché due denunce a carico del ricorrente per truffa in danno di terzi (Carabinieri Paderno 21 agosto 2024 e Carabinieri Borgo Virgilio 24 agosto 2024). Il Tribunale rilevava, infine, che, con la nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati) veniva evidenziata la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all'impossibilità di verifica dell'attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio. Sulla base degli illustrati elementi, il Tribunale di Sorveglianza di Genova osservava che le condotte poste in essere da AM FE erano tali da determinare la revoca della più ampia misura alternativa perché incompatibile con la prosecuzione della prova, condividendo la valutazione compiuta dal Magistrato di Sorveglianza, con conseguente revoca dell'affidamento concesso;
d'altro canto, la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione a forme di recidivanza in condotte illecite, appariva di entità tale da ritenere assolutamente nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Riccardo Balatri, il ricorrente deduce un unico motivo, eccependone in realtà due, ovvero la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.) e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.). In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza di Genova avrebbe dovuto "non revocare" la misura alternativa di cui stava fruendo con effetto ex tunc, ovvero a decorrere dalla diffida che aveva subito in data 11 maggio 2022, dichiarando non validamente espiata ai fini del computo della pena residua, il periodo pregresso alla revoca, trascorso in affidamento. Il Tribunale sarebbe pervenuto a tale decisione senza procedere a una valutazione dell'effettiva gravità delle condotte tenute durante l'esecuzione, protrattasi per quasi tre anni, non tenendo in considerazione gli elementi positivi indicativi dell'evoluzione della personalità di AM FE verso modelli di vita socialmente corretti, né le 2 limitazioni imposte e la prossimità ad esaurimento della misura, né, ancora, l'attività lavorativa e di volontariato svolta dal ricorrente. Il Tribunale, nel valutare le reiterate violazioni, non avrebbe tenuto conto della portata delle stesse, dovendosi ricordare che le segnalazioni di polizia menzionate e risalenti al mese di agosto del 2024 non hanno dato origine a procedimenti penali. L'ordinanza impugnata, dunque, non sarebbe coerente con l'impianto normativo, oltre che con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Ferdinando Lignola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in appropriato risalto: a) la contiguità temporale dell'inizio della condotta trasgressiva dell'affidato rispetto alla data di sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura concessa (4 maggio 2022); b) la pluralità, la ripetitività e l'entità delle trasgressioni, come evidenziate e valutate dal Tribunale. Nella ordinanza vengono puntualmente riportate le varie 3 criticità della misura adottata, essendo AM FE stato colpito da quattro diffide per: "spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (MS 13.1.2023), assenza dal domicilio (MS 6.12.2023, MS 11.5.2022), irregolarità nella frequenza al volontariato ed assenze alle convocazioni dell'UEPE (MS 2.2.2024); c) la condotta minacciosa ed ingiuriosa dell'affidato, dopo il grave episodio datato 1 maggio 2025, anche dinanzi alle Forze dell'Ordine; d) le due recenti denunce per truffa in danno di terzi. 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente ha opposto argomentazioni smentite dalla nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati), che evidenziava la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all'impossibilità di verifica dell'attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio. 3.2. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il Tribunale, invero, ha ritenuto le condotte dell'affidato - come elencate e valutate - di entità tali per "la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione da forme di recidivanza in condotte illecite" da ritenere nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così,deciso il 6 novembre 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova, revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a AM FE, con provvedimento del 30 marzo 2022 a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in una consistente opposizione da parte del ricorrente al rispetto delle prescrizioni ed una deludente partecipazione all'opera di rieducazione fino ad integrare elementi costitutivi di fattispecie di reato. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova riportava le condotte trasgressive iniziando da quella riferita nella annotazione dei carabinieri, datata 3 maggio 2025 e trasmessa in data 9 maggio 2025, da cui emergeva l'intervento delle Forze dell'Ordine, sollecitate da una vicina di casa del ricorrente, che aveva segnalato la presenza nel terreno di sua proprietà di una donna - successivamente individuata in PL TA, sconosciuta e tremante, che le aveva chiesto di sollecitarne l'intervento per le minacce e violenze fisiche causatele da AM FE. Gli operanti in effetti rinvenivano in casa, in evidente stato di agitazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, AM FE il quale, oltre ad impedire Penale Sent. Sez. 1 Num. 37819 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 06/11/2025 l'accesso agli operanti per il ritiro degli effetti personali di PL TA e determinare gli operanti ad allontanarsi ed a chiedere rinforzi, andava in escandescenza e proferiva al loro indirizzo frasi minacciose ed ingiuriose. Il Tribunale ripercorreva, poi, i precedenti episodi trasgressivi posti in essere da AM FE, elencando le quattro diffide per spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (13 gennaio 2023), assenza dal domicilio (6 dicembre 2023, 11 maggio 2022), irregolarità nella frequenza del volontariato ed assenze alle convocazioni dell'UEPE (2 febbraio 2024), nonché due denunce a carico del ricorrente per truffa in danno di terzi (Carabinieri Paderno 21 agosto 2024 e Carabinieri Borgo Virgilio 24 agosto 2024). Il Tribunale rilevava, infine, che, con la nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati) veniva evidenziata la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all'impossibilità di verifica dell'attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio. Sulla base degli illustrati elementi, il Tribunale di Sorveglianza di Genova osservava che le condotte poste in essere da AM FE erano tali da determinare la revoca della più ampia misura alternativa perché incompatibile con la prosecuzione della prova, condividendo la valutazione compiuta dal Magistrato di Sorveglianza, con conseguente revoca dell'affidamento concesso;
d'altro canto, la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione a forme di recidivanza in condotte illecite, appariva di entità tale da ritenere assolutamente nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Riccardo Balatri, il ricorrente deduce un unico motivo, eccependone in realtà due, ovvero la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.) e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.). In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza di Genova avrebbe dovuto "non revocare" la misura alternativa di cui stava fruendo con effetto ex tunc, ovvero a decorrere dalla diffida che aveva subito in data 11 maggio 2022, dichiarando non validamente espiata ai fini del computo della pena residua, il periodo pregresso alla revoca, trascorso in affidamento. Il Tribunale sarebbe pervenuto a tale decisione senza procedere a una valutazione dell'effettiva gravità delle condotte tenute durante l'esecuzione, protrattasi per quasi tre anni, non tenendo in considerazione gli elementi positivi indicativi dell'evoluzione della personalità di AM FE verso modelli di vita socialmente corretti, né le 2 limitazioni imposte e la prossimità ad esaurimento della misura, né, ancora, l'attività lavorativa e di volontariato svolta dal ricorrente. Il Tribunale, nel valutare le reiterate violazioni, non avrebbe tenuto conto della portata delle stesse, dovendosi ricordare che le segnalazioni di polizia menzionate e risalenti al mese di agosto del 2024 non hanno dato origine a procedimenti penali. L'ordinanza impugnata, dunque, non sarebbe coerente con l'impianto normativo, oltre che con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Ferdinando Lignola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in appropriato risalto: a) la contiguità temporale dell'inizio della condotta trasgressiva dell'affidato rispetto alla data di sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura concessa (4 maggio 2022); b) la pluralità, la ripetitività e l'entità delle trasgressioni, come evidenziate e valutate dal Tribunale. Nella ordinanza vengono puntualmente riportate le varie 3 criticità della misura adottata, essendo AM FE stato colpito da quattro diffide per: "spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (MS 13.1.2023), assenza dal domicilio (MS 6.12.2023, MS 11.5.2022), irregolarità nella frequenza al volontariato ed assenze alle convocazioni dell'UEPE (MS 2.2.2024); c) la condotta minacciosa ed ingiuriosa dell'affidato, dopo il grave episodio datato 1 maggio 2025, anche dinanzi alle Forze dell'Ordine; d) le due recenti denunce per truffa in danno di terzi. 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente ha opposto argomentazioni smentite dalla nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati), che evidenziava la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all'impossibilità di verifica dell'attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio. 3.2. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il Tribunale, invero, ha ritenuto le condotte dell'affidato - come elencate e valutate - di entità tali per "la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione da forme di recidivanza in condotte illecite" da ritenere nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così,deciso il 6 novembre 2025