TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6192/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MARZIA Parte_3 C.F._3
EL
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), difesi dagli avv.ti ALICE LIN e LUCA CARRARO C.F._5
RM TU (C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._7 CP_4 C.F._8 CP_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 CP_6 C.F._10
(C.F. ) e (C.F. CP_7 C.F._11 CP_8
), tutti difesi dall'avv. FULVIA STEARDO C.F._12
1 CONVENUTI
CONCLUSIONI
+ 2: Parte_1
NEL MERITO: accertare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dei Signori Parte_1
e l'atto di costituzione del diritto di abitazione stipulato in data Parte_2 Parte_3
20/4/2023 n. rep. 4194 Notaio Dott.ssa e avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Per_1
AR (PD) così catastalmente censiti:
Catasto fabbricati – foglio 15 - part. 596- sub.
2 - cat. A/7 – cl. 2 – cons. 8,5 vani – RCE € 1.097,47 – con sup. cat. Di mq 234 - via San Rocco n. 1, p. T-1
Catasto terreni – Foglio 15 – part. 596- ente urbano- ha 00.10.61
IN SUBORDINE: dichiarare, per le ragioni sovraesposte, la nullità in parte qua dell'atto di compravendita 20/4/2023 n. 4194 rep,. Notaio Dott.ssa stipulato tra i Signori Per_1 [...]
, , SI CA, CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , con riferimento alla cessione del diritto di abitazione. CP_6 CP_7 CP_8
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
TAMIOZZO + 1:
Rigettare le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
Si chiede la distrazione di spese e competenze in favore dei procuratori antistatari.
6: Email_1 gli esponenti si rimettono alla decisione dell'Ill.mo Giudicante in merito alle richieste attoree circa l'eventuale inefficacia della cessione e/o costituzione del diritto di abitazione a favore del Sig. CP_1
, previsto nell'atto di compravendita n. 4194 Rep. del 24.04.2023 a rogito Notaio Dott.ssa
[...] stipulato tra i Sigg.ri e ed i Sigg.ri Persona_2 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
2 , e SI CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
CA, riguardo all'immobile che corrisponde ai seguenti dati catastalmente censiti:
- Comune di AR (PD) - Catasto fabbricati – foglio 15 – part. 596 – sub. 2 – cat. A/7 – cl. 2 – cons. 8,5 vani – RCE € 1.097,47 – con sup. Cat. Di mq. 234 – via San Rocco n. 1, p. T-1; - Catasto terreni – Foglio 15 – part. 596 – ente urbano – ha 00.10.61.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso oltre accessori di legge.
Qualora il Giudicante non ritenga la documentazione prodotta sufficiente come prova documentale a fondare le argomentazioni della presente difesa chiede di ammettersi prova testimoniale del Sig.
mediatore dell'Agenzia Tecnocasa sedente in AR (PD) Via Cà Pisani n. 2 Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova:
1) “vero che sono stato incaricato per la vendita dell'immobile sito in AR (PD) Via San Rocco
n. 1 dagli eredi del Sig. per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022?”; Controparte_9
2) “vero che tale immobile è stato venduto alla Sig.ra ed ho partecipato alla Controparte_2 trattativa della compravendita e presenziato in sede di rogito notarile in data 20.04.2023?”;
3) “vero che nella trattativa di compravendita i coniugi Sig.ra e Controparte_2 Controparte_1 intrattenevano entrambi contatti con Tecnocasa?”;
4) “vero che in data 06.03.2023 la società Tecnocasa in cui presto attività lavorativa ha ricevuto una email da parte dei coniugi che mi si rammostra (prodotta al doc. 04 della comparsa Controparte_10 di costituzione) in cui i coniugi esprimendosi al plurale si qualificavano sui contenuti “acquirenti” del bene immobile di cui è causa?”;
5) “vero che prima della lettura del rogito notarile davanti al Notaio Dott.ssa Persona_2 avvenuto in Padova (PD) Via Chiesanuova n. 89 in data 20.04.2023 si era convenuto tra venditori ed acquirenti solamente della compravendita del bene escludendo altri diritti giuridici che fuoriuscivano dalla mera compravendita del bene medesimo?”;
6) “vero che il prezzo della compravendita pari ad Euro 285.000,00 era stato convenuto nel contratto preliminare sottoscritto dai venditori e dalla Sig.ra con la mia assistenza Controparte_2 professionale e che tale cifra veniva successivamente rogitata per la compravendita del bene immobile in questione?”.
3 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e premesso di essere creditori di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 dell'importo complessivo di € 504.627,51 oltre interessi e spese in forza della sentenza del Tribunale di
Venezia, Sezione Imprese, n. 766/2023, passata in giudicato, di aver promosso un'esecuzione immobiliare ex art. 2929 bis comma 2 c.c. nei confronti di e del coniuge Controparte_2 CP_1
avente a oggetto l'immobile sito in AR, via San Rocco n.1, di proprietà della prima
[...]
e oggetto di diritto di abitazione del secondo, di aver introdotto, con separata citazione, il giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE in accoglimento dell'opposizione di terzo presentata da , hanno convenuto in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
nonché CA SI,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e lamentando il pregiudizio subito per effetto dell'atto del 20.4.2023 con CP_7 CP_8 cui , nell'acquistare dai il diritto di proprietà sull'immobile sito in Controparte_2 Controparte_11
AR, via San Rocco 1, ha costituito a titolo gratuito il diritto di abitazione a favore del marito, chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in subordine, laddove ravvisata la cessione del diritto di abitazione da parte dei cedenti, la nullità della stessa ex art. 1024 c.c..
1.1 Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_2 Controparte_1
l'assenza di un atto dispositivo/costitutivo posto in essere dalla debitrice, avendo Controparte_1 acquistato il diritto di abitazione con atto costitutivo a titolo oneroso dei cedenti proprietari, come documentalmente risultante dalla compravendita, dalle trascrizioni e altresì dai pagamenti effettuati con provvista fornita dal padre;
in subordine hanno comunque eccepito la carenza dell'elemento soggettivo sia in capo alla debitrice, sia in capo al coniuge.
1.2 Si sono costituiti i convenuti e SI rimettendosi alla decisione del giudice, evidenziando CP_3 di aver inteso semplicemente vendere l'immobile di loro proprietà e non certo il diritto di abitazione, che non esisteva e che non poteva comunque essere ceduto, visto l'art. 1024 c.c. e come peraltro dimostrato dall'assenza di indicazioni nell'atto del valore di tale diritto, di aver sottoscritto il
5 preliminare di vendita con la sola e di aver sottoscritto l'atto di vendita con la previsione del CP_2 diritto di abitazione in favore di accettando quanto convenuto dai coniugi, in accordo con il CP_1
Notaio, nella loro autonomia patrimoniale e familiare nella suddivisione dei diritti sull'immobile medesimo.
1.3 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su conforme richiesta delle parti.
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
In primo luogo, quanto alla revocatoria, difetta il presupposto oggettivo, ovvero l'atto di disposizione del debitore.
L'atto pubblico del 20.4.2023 (doc. 8) oggetto del presente giudizio così recita “i Signori TU
RM, , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e , come sopra rappresentata, rispettivamente per la quota indivisa CP_7 CP_8 di 1/3 (un terzo) della piena proprietà la prima e per la quota indivisa di 1/9 (un nono) ciascuno della piena proprietà gli altri e tutti congiuntamente per l'intero cedono e vendono ai Signori
[...]
e , che rispettivamente accettano ed acquistano la prima il diritto CP_2 Controparte_1 di proprietà e il secondo il diritto di abitazione, vita natural durante, del fabbricato da terra a tetto del tipo unifamiliare con scoperto esclusivo pertinenziale sito in Comune di AR (PD), in Via San
Rocco n. 1”.
La nota di trascrizione parimenti riporta “oggetto della compravendita: accettano ed acquistano la prima il diritto di proprieta' e il secondo il diritto di abitazione, vita natural durante, del fabbricato”.
Tutte le altre previsioni del contratto ricalcano quelle di una ordinaria compravendita.
Nell'atto pubblico in esame non vi è quindi traccia di alcun trasferimento o costituzione di diritti da parte di in favore del coniuge . Controparte_2 Controparte_1
Il dato letterale è inequivocabile, corrisponde all'intenzione delle parti e non trova smentita in alcuna altra pattuizione del contratto (cfr. Cass. sent. 25840 del 2014 secondo cui “A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse”).
6 Quanto alle intenzioni delle parti, sono stati i venditori a dichiarare che la loro volontà era solo quella di vendere l'immobile, che la soluzione della intestazione di diritto di abitazione e di diritto di proprietà
è stata loro prospettata in sede di rogito direttamente dagli acquirenti in accordo con il Notaio e di averla accettata, non avendo voluto interferire in merito alla decisione della coppia su come attribuirsi i rispettivi diritti patrimoniali.
Gli acquirenti hanno confermato di aver voluto l'intestazione di due diritti distinti.
Nulla nelle clausole del contratto di compravendita, né nel comportamento successivo delle parti è in contrasto con tale dato.
La trascrizione è a carico dei venditori e a favore degli acquirenti, non vi è alcun passaggio da al coniuge. Controparte_2
In difetto di un atto dispositivo del debitore non vi è margine per l'azione revocatoria.
2.1 Esclusa la revocabilità, non sussiste neppure la nullità parziale della compravendita, in relazione al trasferimento del diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione ha natura reale e può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
Con riferimento ai modi di acquisto dei diritti reale c.d. parziali in dottrina si parla di contratto derivativo-costitutivo, derivativo in quanto deriva da un diritto preesistente col quale ha un rapporto di correlazione e di limitazione reciproca;
costitutivo in quanto crea un nuovo diritto qualitativamente diverso da quello da cui deriva.
In assenza di limiti o prescrizioni normative circa il tipo di contratto derivativo-costitutivo con il quale far sorgere il diritto di abitazione, nulla vieta alle parti di utilizzare a tale scopo un contratto denominato compravendita.
Nel caso in esame nell'atto pubblico del 20.4.2023 la cessione del diritto di abitazione in capo a da parte dei venditori rappresenta il contratto con il quale detto Controparte_1 CP_12 diritto è stato costituito in capo a . Controparte_1
La costituzione è altresì avvenuta a titolo oneroso, pur se non ne è stato specificato nell'atto il valore, in quanto non necessario.
7 Nel momento in cui è stato contestualmente costituito il diritto di abitazione in capo a CP_1
e trasferito in capo a il diritto di proprietà gravato da tale diritto, come
[...] Controparte_2 confermato altresì dall'iscrizione dell'ipoteca della banca dopo la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione in capo a , il prezzo dell'operazione complessiva era, infatti, pari al Controparte_1 valore della piena proprietà dell'immobile e tale prezzo è stato pagato da entrambi i coniugi, visto che il mutuo è stato contratto da tutti e due.
Nè vi è una violazione del divieto di cui all'art. 1024 c.c..
Tale divieto, infatti, riguarda la cessione effettuata dal titolare del diritto di abitazione a favore di un terzo.
Nel caso in esame pacificamente non vi era un preesistente diritto di abitazione in capo ai venditori, i quali lo hanno costituito ex novo in capo a con l'atto di vendita oggi impugnato. Controparte_1
La nullità potrebbe essere invocata con riguardo all'alienazione da parte di , non rispetto alla CP_1 previsione contenuta nella compravendita del 20.4.2023.
Conseguentemente anche la domanda subordinata non può essere accolta.
3. Conclusivamente entrambe le domande attoree vanno respinte.
In ragione della assoluta novità della questione le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Padova, 17 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6192/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MARZIA Parte_3 C.F._3
EL
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), difesi dagli avv.ti ALICE LIN e LUCA CARRARO C.F._5
RM TU (C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._7 CP_4 C.F._8 CP_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 CP_6 C.F._10
(C.F. ) e (C.F. CP_7 C.F._11 CP_8
), tutti difesi dall'avv. FULVIA STEARDO C.F._12
1 CONVENUTI
CONCLUSIONI
+ 2: Parte_1
NEL MERITO: accertare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dei Signori Parte_1
e l'atto di costituzione del diritto di abitazione stipulato in data Parte_2 Parte_3
20/4/2023 n. rep. 4194 Notaio Dott.ssa e avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Per_1
AR (PD) così catastalmente censiti:
Catasto fabbricati – foglio 15 - part. 596- sub.
2 - cat. A/7 – cl. 2 – cons. 8,5 vani – RCE € 1.097,47 – con sup. cat. Di mq 234 - via San Rocco n. 1, p. T-1
Catasto terreni – Foglio 15 – part. 596- ente urbano- ha 00.10.61
IN SUBORDINE: dichiarare, per le ragioni sovraesposte, la nullità in parte qua dell'atto di compravendita 20/4/2023 n. 4194 rep,. Notaio Dott.ssa stipulato tra i Signori Per_1 [...]
, , SI CA, CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , con riferimento alla cessione del diritto di abitazione. CP_6 CP_7 CP_8
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
TAMIOZZO + 1:
Rigettare le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
Si chiede la distrazione di spese e competenze in favore dei procuratori antistatari.
6: Email_1 gli esponenti si rimettono alla decisione dell'Ill.mo Giudicante in merito alle richieste attoree circa l'eventuale inefficacia della cessione e/o costituzione del diritto di abitazione a favore del Sig. CP_1
, previsto nell'atto di compravendita n. 4194 Rep. del 24.04.2023 a rogito Notaio Dott.ssa
[...] stipulato tra i Sigg.ri e ed i Sigg.ri Persona_2 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
2 , e SI CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
CA, riguardo all'immobile che corrisponde ai seguenti dati catastalmente censiti:
- Comune di AR (PD) - Catasto fabbricati – foglio 15 – part. 596 – sub. 2 – cat. A/7 – cl. 2 – cons. 8,5 vani – RCE € 1.097,47 – con sup. Cat. Di mq. 234 – via San Rocco n. 1, p. T-1; - Catasto terreni – Foglio 15 – part. 596 – ente urbano – ha 00.10.61.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso oltre accessori di legge.
Qualora il Giudicante non ritenga la documentazione prodotta sufficiente come prova documentale a fondare le argomentazioni della presente difesa chiede di ammettersi prova testimoniale del Sig.
mediatore dell'Agenzia Tecnocasa sedente in AR (PD) Via Cà Pisani n. 2 Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova:
1) “vero che sono stato incaricato per la vendita dell'immobile sito in AR (PD) Via San Rocco
n. 1 dagli eredi del Sig. per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022?”; Controparte_9
2) “vero che tale immobile è stato venduto alla Sig.ra ed ho partecipato alla Controparte_2 trattativa della compravendita e presenziato in sede di rogito notarile in data 20.04.2023?”;
3) “vero che nella trattativa di compravendita i coniugi Sig.ra e Controparte_2 Controparte_1 intrattenevano entrambi contatti con Tecnocasa?”;
4) “vero che in data 06.03.2023 la società Tecnocasa in cui presto attività lavorativa ha ricevuto una email da parte dei coniugi che mi si rammostra (prodotta al doc. 04 della comparsa Controparte_10 di costituzione) in cui i coniugi esprimendosi al plurale si qualificavano sui contenuti “acquirenti” del bene immobile di cui è causa?”;
5) “vero che prima della lettura del rogito notarile davanti al Notaio Dott.ssa Persona_2 avvenuto in Padova (PD) Via Chiesanuova n. 89 in data 20.04.2023 si era convenuto tra venditori ed acquirenti solamente della compravendita del bene escludendo altri diritti giuridici che fuoriuscivano dalla mera compravendita del bene medesimo?”;
6) “vero che il prezzo della compravendita pari ad Euro 285.000,00 era stato convenuto nel contratto preliminare sottoscritto dai venditori e dalla Sig.ra con la mia assistenza Controparte_2 professionale e che tale cifra veniva successivamente rogitata per la compravendita del bene immobile in questione?”.
3 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e premesso di essere creditori di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 dell'importo complessivo di € 504.627,51 oltre interessi e spese in forza della sentenza del Tribunale di
Venezia, Sezione Imprese, n. 766/2023, passata in giudicato, di aver promosso un'esecuzione immobiliare ex art. 2929 bis comma 2 c.c. nei confronti di e del coniuge Controparte_2 CP_1
avente a oggetto l'immobile sito in AR, via San Rocco n.1, di proprietà della prima
[...]
e oggetto di diritto di abitazione del secondo, di aver introdotto, con separata citazione, il giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE in accoglimento dell'opposizione di terzo presentata da , hanno convenuto in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
nonché CA SI,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e lamentando il pregiudizio subito per effetto dell'atto del 20.4.2023 con CP_7 CP_8 cui , nell'acquistare dai il diritto di proprietà sull'immobile sito in Controparte_2 Controparte_11
AR, via San Rocco 1, ha costituito a titolo gratuito il diritto di abitazione a favore del marito, chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in subordine, laddove ravvisata la cessione del diritto di abitazione da parte dei cedenti, la nullità della stessa ex art. 1024 c.c..
1.1 Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_2 Controparte_1
l'assenza di un atto dispositivo/costitutivo posto in essere dalla debitrice, avendo Controparte_1 acquistato il diritto di abitazione con atto costitutivo a titolo oneroso dei cedenti proprietari, come documentalmente risultante dalla compravendita, dalle trascrizioni e altresì dai pagamenti effettuati con provvista fornita dal padre;
in subordine hanno comunque eccepito la carenza dell'elemento soggettivo sia in capo alla debitrice, sia in capo al coniuge.
1.2 Si sono costituiti i convenuti e SI rimettendosi alla decisione del giudice, evidenziando CP_3 di aver inteso semplicemente vendere l'immobile di loro proprietà e non certo il diritto di abitazione, che non esisteva e che non poteva comunque essere ceduto, visto l'art. 1024 c.c. e come peraltro dimostrato dall'assenza di indicazioni nell'atto del valore di tale diritto, di aver sottoscritto il
5 preliminare di vendita con la sola e di aver sottoscritto l'atto di vendita con la previsione del CP_2 diritto di abitazione in favore di accettando quanto convenuto dai coniugi, in accordo con il CP_1
Notaio, nella loro autonomia patrimoniale e familiare nella suddivisione dei diritti sull'immobile medesimo.
1.3 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su conforme richiesta delle parti.
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
In primo luogo, quanto alla revocatoria, difetta il presupposto oggettivo, ovvero l'atto di disposizione del debitore.
L'atto pubblico del 20.4.2023 (doc. 8) oggetto del presente giudizio così recita “i Signori TU
RM, , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e , come sopra rappresentata, rispettivamente per la quota indivisa CP_7 CP_8 di 1/3 (un terzo) della piena proprietà la prima e per la quota indivisa di 1/9 (un nono) ciascuno della piena proprietà gli altri e tutti congiuntamente per l'intero cedono e vendono ai Signori
[...]
e , che rispettivamente accettano ed acquistano la prima il diritto CP_2 Controparte_1 di proprietà e il secondo il diritto di abitazione, vita natural durante, del fabbricato da terra a tetto del tipo unifamiliare con scoperto esclusivo pertinenziale sito in Comune di AR (PD), in Via San
Rocco n. 1”.
La nota di trascrizione parimenti riporta “oggetto della compravendita: accettano ed acquistano la prima il diritto di proprieta' e il secondo il diritto di abitazione, vita natural durante, del fabbricato”.
Tutte le altre previsioni del contratto ricalcano quelle di una ordinaria compravendita.
Nell'atto pubblico in esame non vi è quindi traccia di alcun trasferimento o costituzione di diritti da parte di in favore del coniuge . Controparte_2 Controparte_1
Il dato letterale è inequivocabile, corrisponde all'intenzione delle parti e non trova smentita in alcuna altra pattuizione del contratto (cfr. Cass. sent. 25840 del 2014 secondo cui “A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse”).
6 Quanto alle intenzioni delle parti, sono stati i venditori a dichiarare che la loro volontà era solo quella di vendere l'immobile, che la soluzione della intestazione di diritto di abitazione e di diritto di proprietà
è stata loro prospettata in sede di rogito direttamente dagli acquirenti in accordo con il Notaio e di averla accettata, non avendo voluto interferire in merito alla decisione della coppia su come attribuirsi i rispettivi diritti patrimoniali.
Gli acquirenti hanno confermato di aver voluto l'intestazione di due diritti distinti.
Nulla nelle clausole del contratto di compravendita, né nel comportamento successivo delle parti è in contrasto con tale dato.
La trascrizione è a carico dei venditori e a favore degli acquirenti, non vi è alcun passaggio da al coniuge. Controparte_2
In difetto di un atto dispositivo del debitore non vi è margine per l'azione revocatoria.
2.1 Esclusa la revocabilità, non sussiste neppure la nullità parziale della compravendita, in relazione al trasferimento del diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione ha natura reale e può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
Con riferimento ai modi di acquisto dei diritti reale c.d. parziali in dottrina si parla di contratto derivativo-costitutivo, derivativo in quanto deriva da un diritto preesistente col quale ha un rapporto di correlazione e di limitazione reciproca;
costitutivo in quanto crea un nuovo diritto qualitativamente diverso da quello da cui deriva.
In assenza di limiti o prescrizioni normative circa il tipo di contratto derivativo-costitutivo con il quale far sorgere il diritto di abitazione, nulla vieta alle parti di utilizzare a tale scopo un contratto denominato compravendita.
Nel caso in esame nell'atto pubblico del 20.4.2023 la cessione del diritto di abitazione in capo a da parte dei venditori rappresenta il contratto con il quale detto Controparte_1 CP_12 diritto è stato costituito in capo a . Controparte_1
La costituzione è altresì avvenuta a titolo oneroso, pur se non ne è stato specificato nell'atto il valore, in quanto non necessario.
7 Nel momento in cui è stato contestualmente costituito il diritto di abitazione in capo a CP_1
e trasferito in capo a il diritto di proprietà gravato da tale diritto, come
[...] Controparte_2 confermato altresì dall'iscrizione dell'ipoteca della banca dopo la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione in capo a , il prezzo dell'operazione complessiva era, infatti, pari al Controparte_1 valore della piena proprietà dell'immobile e tale prezzo è stato pagato da entrambi i coniugi, visto che il mutuo è stato contratto da tutti e due.
Nè vi è una violazione del divieto di cui all'art. 1024 c.c..
Tale divieto, infatti, riguarda la cessione effettuata dal titolare del diritto di abitazione a favore di un terzo.
Nel caso in esame pacificamente non vi era un preesistente diritto di abitazione in capo ai venditori, i quali lo hanno costituito ex novo in capo a con l'atto di vendita oggi impugnato. Controparte_1
La nullità potrebbe essere invocata con riguardo all'alienazione da parte di , non rispetto alla CP_1 previsione contenuta nella compravendita del 20.4.2023.
Conseguentemente anche la domanda subordinata non può essere accolta.
3. Conclusivamente entrambe le domande attoree vanno respinte.
In ragione della assoluta novità della questione le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Padova, 17 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8