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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6050/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento intimazione di pagamento n.
09420259005021167000, notificata in data 1.10.2025 e relativa ai tributi di cui alle cartelle oltre indicate ( si riporta elenco fattone dalla ricorrente):
<<…
1. cartella di pagamento n. 094220110017776280000 presumibilmente notificata in data 07.05.2014 riferita a diritto annuale Camera di Commercio di Reggio Calabria anno 2006 di importo complessivo pari ad euro
237,59 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
2. cartella esattoriale n. 09420110025187875000 presumibilmente notificata in data 05.12.2011 in riferimento a Tassa automobilistica anno 2005 di importo complessivo pari ad euro 465,09 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
3. cartella esattoriale n. 09420120022308704000 presumibilmente notificata in data 15.11.2012 di importo complessivo pari ad euro 114,01, anno 2006 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
4. cartella esattoriale n. 09420130018563514000 presumibilmente notificata in data 19.05.2014 per interessi di mora , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani rif. anno 2006 di importo complessivo pari ad euro 258,63 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
5. cartella di pagamento n. 09420160022663947000 presumibilmente notificata in data 30.12.2016 rif. a
Tassa smaltimento rifiuti anno 2011 di importo complessivo pari ad euro 358,92 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
6. cartella di pagamento n. 09420230021060980000 presumibilmente notificata in data 20.06.2024 rif. a
Tassa ambientale Tares anno 2013 di importo complessivo pari ad euro 788,65;
7. avviso di accertamento Ente n. 0025382021 notificato presumibilmente in data 15.03.2021 rif. Tari anno
2015 importo complessivo pari ad euro 826,84 e mai ricevuto dall'odierna ricorrente;
8. avviso di accertamento Ente n. 02328320211 notificato presumibilmente in data 28.12.2021 (rif interno n. 69424999000013164000) rif a Tari anno 2016 di importo complessivo pari ad euro 805,73 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
9. avviso di accertamento Ente n. 0028142022 presumibilmente notificato in data 16.12.2022(rif.interno n. 69424999000037418000) rif. a Tari anno 2017 di importo complessivo pari ad 590,23, mai ricevuta dall'odierna ricorrente. …>>.
Ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'omessa notifica dell'avviso bonario, prescrizione e/o decadenza.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle (non opposte) e l'infondatezza del ricorso anche alla luce della successiva notifica di atti interruttivi quali le intimazioni n. 09420169004113370000, in data 29.06.2015;
n. 09420189008004170000, in data 29.01.2019;
n. 09420229006148243000, in data 06.12.2022;
n. 09420229000943576000, in data 06.03.2023;
n. 09420249013436169000, in data 20.06.2025.
si sono opposti anche gli enti impositori (CCIAA di Reggio Calabria, Regione Calabria). Lo stesso il Comune di Reggio Calabria che, tuttavia, ha annullato in parte la propria pretesa con provvedimento di discarico del ruolo limitatamente a Tari 2015-2016-2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
va comunque dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle poste creditorie annullante dall'ente impositore (Comune di Reggio Calabria) in via di autotutela
(segnatamente per Tari 2015-2016-2017).
Il concessionario (ADER) ha provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento (non opposte) ed ha altresì provato, il che è in questa sede dirimente, la notifica di plurimi avvisi di intimazione (successivamente alla notifica delle richiamate cartelle ed anch'essi non opposti dalla contribuente).
Deve rammentarsi, al riguardo, che la mancata contestazione del precedente atto esattoriale contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, tranne che per la Tari 2015-16-17 richiesta per conto del Comune di Reggio Calabria che, però, ha annullato il ruolo con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, perché cessata la materia del contendere, in relazione alla TARI 2015, 2016,
2017 già richiesta dal Comune di Reggio Calabria;
respinge nel resto il proposto ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6050/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005021167000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento intimazione di pagamento n.
09420259005021167000, notificata in data 1.10.2025 e relativa ai tributi di cui alle cartelle oltre indicate ( si riporta elenco fattone dalla ricorrente):
<<…
1. cartella di pagamento n. 094220110017776280000 presumibilmente notificata in data 07.05.2014 riferita a diritto annuale Camera di Commercio di Reggio Calabria anno 2006 di importo complessivo pari ad euro
237,59 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
2. cartella esattoriale n. 09420110025187875000 presumibilmente notificata in data 05.12.2011 in riferimento a Tassa automobilistica anno 2005 di importo complessivo pari ad euro 465,09 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
3. cartella esattoriale n. 09420120022308704000 presumibilmente notificata in data 15.11.2012 di importo complessivo pari ad euro 114,01, anno 2006 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
4. cartella esattoriale n. 09420130018563514000 presumibilmente notificata in data 19.05.2014 per interessi di mora , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani rif. anno 2006 di importo complessivo pari ad euro 258,63 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
5. cartella di pagamento n. 09420160022663947000 presumibilmente notificata in data 30.12.2016 rif. a
Tassa smaltimento rifiuti anno 2011 di importo complessivo pari ad euro 358,92 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
6. cartella di pagamento n. 09420230021060980000 presumibilmente notificata in data 20.06.2024 rif. a
Tassa ambientale Tares anno 2013 di importo complessivo pari ad euro 788,65;
7. avviso di accertamento Ente n. 0025382021 notificato presumibilmente in data 15.03.2021 rif. Tari anno
2015 importo complessivo pari ad euro 826,84 e mai ricevuto dall'odierna ricorrente;
8. avviso di accertamento Ente n. 02328320211 notificato presumibilmente in data 28.12.2021 (rif interno n. 69424999000013164000) rif a Tari anno 2016 di importo complessivo pari ad euro 805,73 e mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
9. avviso di accertamento Ente n. 0028142022 presumibilmente notificato in data 16.12.2022(rif.interno n. 69424999000037418000) rif. a Tari anno 2017 di importo complessivo pari ad 590,23, mai ricevuta dall'odierna ricorrente. …>>.
Ha dedotto, mediante le più estese argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'omessa notifica dell'avviso bonario, prescrizione e/o decadenza.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle (non opposte) e l'infondatezza del ricorso anche alla luce della successiva notifica di atti interruttivi quali le intimazioni n. 09420169004113370000, in data 29.06.2015;
n. 09420189008004170000, in data 29.01.2019;
n. 09420229006148243000, in data 06.12.2022;
n. 09420229000943576000, in data 06.03.2023;
n. 09420249013436169000, in data 20.06.2025.
si sono opposti anche gli enti impositori (CCIAA di Reggio Calabria, Regione Calabria). Lo stesso il Comune di Reggio Calabria che, tuttavia, ha annullato in parte la propria pretesa con provvedimento di discarico del ruolo limitatamente a Tari 2015-2016-2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
va comunque dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle poste creditorie annullante dall'ente impositore (Comune di Reggio Calabria) in via di autotutela
(segnatamente per Tari 2015-2016-2017).
Il concessionario (ADER) ha provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento (non opposte) ed ha altresì provato, il che è in questa sede dirimente, la notifica di plurimi avvisi di intimazione (successivamente alla notifica delle richiamate cartelle ed anch'essi non opposti dalla contribuente).
Deve rammentarsi, al riguardo, che la mancata contestazione del precedente atto esattoriale contenente la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria implica la irretrattabilità del credito;
infatti, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, tranne che per la Tari 2015-16-17 richiesta per conto del Comune di Reggio Calabria che, però, ha annullato il ruolo con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, perché cessata la materia del contendere, in relazione alla TARI 2015, 2016,
2017 già richiesta dal Comune di Reggio Calabria;
respinge nel resto il proposto ricorso. Spese compensate.