Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NS US, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NI Carolillo e Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UC AM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- degli esiti della prova scritta del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 10 unità - area degli istruttori del CCNL funzioni locali 2019-2021 nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale bandito dal Comune di Cosenza, pubblicati sulla home page concorsuale in data 3 luglio 2025;
- della prova scritta del ricorrente svolta in data 3 luglio 2025 ed acquisita dal portale telematico in medesima data nella parte da intendersi al medesimo lesiva;
- dei verbali della Commissione di attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente;
- di ogni atto, ancorché non noto, connesso e consequenziale rispetto a quelli già impugnati in via principale tra i quali l’eventuale calendario e/o avviso di convocazione alle prove orali ove non compare il ricorrente;
- degli eventuali contratti stipulati con i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 ottobre 2025:
- della graduatoria dei concorsisti ammessi alle prove orali per come rettificata dal Comune di Cosenza e nella parte da intendersi lesiva per il ricorrente, non ammesso alle prove orali del concorso;
- del provvedimento di rettifica della graduatoria di concorso ove lesivo per il ricorrente e nella misura in cui il Comune annulla solamente la domanda n. 18;
- dell’esito della prova del ricorrente anche per come revisionata dalla Commissione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con ordinanza n.565 del 6 novembre 2025, questo Collegio aveva accolto l’istanza di tutela interinale “ ai fini dell’ammissione al completamento dell’iter concorsuale, ammettendo “con riserva” il ricorrente allo svolgimento di una prova orale da fissarsi ad hoc”;
Considerato che:
come risulta dalla documentazione versata in atti dal Comune resistente in data 20 febbraio 2026, il ricorrente, ammesso con riserva alla prova orale in adempimento della riferita ordinanza collegiale, è stato giudicato inidoneo all’esito della stessa;
Ritenuto che:
come pure confermato dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per la condanna alle spese di lite, nella discussione dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, l’esito negativo della prova orale comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento degli atti gravati, che è divenuta, pertanto, improcedibile;
la peculiarità della vicenda e la decisione in rito giustificano in ogni caso la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente
NI CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CI | DO ST |
IL SEGRETARIO