TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 435/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
OLTRE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
(C.F.: P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to LA BELLA SALVATORE;
− Domicilio: Via Valentini 19 59100 Prato Italia presso lo studio dell'Avv.to Salvatore La Bella
PARTE CONVENUTA
Controparte_1
(C.F.: P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to FRANCIOSO SALVATORE
− Domicilio: VIA DEL CARMINE N. 8/A 41057 SPILAMBERTO presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Francioso
Decisa a Bologna il 09/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. In via principale e preliminare: Revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 14940/2024, emesso in data 27.11.2024 dal Tribunale di Bologna, notificato in data 28.11.2024, per l'importo di €. 27.193,00 oltre interessi e spese per non essere gli importi delle fatture fornite come prova del credito conformi al listino prezzi in vigore tra le parti ed agli ordini di lavoro dei servizi richiesti.
2. In via subordinata e nel merito: Previo ricalcolo degli importi delle fatture emesse durante il rapporto intercorso tra le parti (doc.ti da n.3 a 1 n.35), sulla base degli importi effettivamente dovuti con riferimento al listino prezzi (doc. n.2) ed agli ordini di lavoro impartiti (vedi allegati alle fatture prodotte), determinare quanto sia effettivamente dovuto o meno dalla opposta al CP_2 Controparte_1
Parte Convenuta:
“in via principale, nel merito, dato atto e dichiarato che l'opposizione è totalmente priva di fondamento e ribadito il diritto dell'opposta al pagamento del prezzo, respingersi le domande tutte, confermandosi, conseguentemente ed in toto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, con condanna inoltre della stessa in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di ulteriori interessi moratori sino al saldo ed oltre alle spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 27.193,00 o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo, come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
CP_ Oltre si oppone al decreto n. 14940/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare 27.193,00 € a a titolo di corrispettivo per la fornitura Controparte_1 di servizi funebri.
L'opponente eccepisce la non corrispondenza tra gli addetti richiesti negli ordini di servizio e quelli indicati nella fatturazione.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. CP_2
allega: Controparte_1
1) contratto di appalto di servizi di pompe funebri 1 febbraio 2021;
2) l'inadempimento di nel pagamento dei corrispettivi per l'attività eseguita. CP_2
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Con riferimento all'istanza di rimessione in termini di parte opponente, anche senza considerare che dallo storico del fascicolo la memoria risulta depositata in data 27 giugno 2025, il Tribunale osserva che si tratta della terza memoria ex art. 171 ter cpc recante richieste a prova contraria, ma non vi è stata ammissione di prova diretta sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc di RIP.
2 3.
Premesso che, incontestata l'esecuzione delle prestazioni, la doglianza di mancanza di conformità tra quanto ordinato e quanto eseguito può essere riferita solo con riferimento agli ordini prodotti da (dovendosi ritenere che per gli altri nominativi indicati nelle CP_2 fatture vi sia invece una corrispondenza), l'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) all'allegazione di parte opponente secondo cui “4 è il numero di addetti necessario per un servizio funebre e pertanto 4 devono essere gli addetti compresi nel pacchetto, salvo che non richiedesse un numero inferiore di addetti CP_2 essendo in condizione di impiegare 1 o 2 dei propri addetti”, si contrappone la Con produzione del listino prezzi sub doc. 3 , in cui erano previste condizioni più vantaggiose nel “pacchetto ”, sempre menzionato nelle fatture (infatti, era CP_2 previsto per euro 810,00 “preparazione cofano, consegna cassa, autofunebre con 3 addetti”, mentre nel listino allegato da questi servizi sarebbero stati CP_2 remunerati con euro 200 + 350 + 430 + 130 + 130);
2) anche ammesso che il numero minimo di addetti necessario per effettuare correttamente il servizio funebre sia quattro, ciò non trova corrispondenza nel regolamento contrattuale (si veda la clausola 3.7. del contratto, nonché gli ordini di in cui gli addetti per lo più erano di numero inferiore). CP_2
Ciò posto, osservate analiticamente le fatture, si rileva che solo nei seguenti casi non vi è corrispondenza tra il numero di addetti indicato negli ordini e la fatturazione. Si tratta dei casi in cui RIP non ha effettuato la riduzione di euro 130,00 per ciascun addetto in meno rispetto a quanto previsto nel pacchetto:
1) Fattura 30 giugno 2021, solo nel caso di verosimilmente per un Parte_1 refuso, non è stata inserita la riduzione di euro 260,00 (in tutti gli altri casi vi è corrispondenza tra addetti richiesti (1) e fatturazione);
2) Fattura 31 ottobre 2021, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Parte_2 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00),
[...] addetti richiesti 2 in fattura non vi è la riduzione di un'unità (quindi Per_1 devono essere sottratti euro 130,00);
3) Fattura 30 settembre 2022, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Parte_3 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00);
4) Fattura 31 maggio 2023, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Persona_2 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00)
5) Fattura 30 settembre 2023, addetti richiesti 1 in fattura vi è la Persona_3 riduzione solo di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00)
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e RIP dovrà essere remunerata per euro 26.283,00 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14940/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 26.283,00 oltre interessi come CP_2 Controparte_1 da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 Controparte_1
5.500,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 09/12/2025
Il giudice
OL RA
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 435/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
OLTRE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
(C.F.: P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to LA BELLA SALVATORE;
− Domicilio: Via Valentini 19 59100 Prato Italia presso lo studio dell'Avv.to Salvatore La Bella
PARTE CONVENUTA
Controparte_1
(C.F.: P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to FRANCIOSO SALVATORE
− Domicilio: VIA DEL CARMINE N. 8/A 41057 SPILAMBERTO presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Francioso
Decisa a Bologna il 09/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. In via principale e preliminare: Revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 14940/2024, emesso in data 27.11.2024 dal Tribunale di Bologna, notificato in data 28.11.2024, per l'importo di €. 27.193,00 oltre interessi e spese per non essere gli importi delle fatture fornite come prova del credito conformi al listino prezzi in vigore tra le parti ed agli ordini di lavoro dei servizi richiesti.
2. In via subordinata e nel merito: Previo ricalcolo degli importi delle fatture emesse durante il rapporto intercorso tra le parti (doc.ti da n.3 a 1 n.35), sulla base degli importi effettivamente dovuti con riferimento al listino prezzi (doc. n.2) ed agli ordini di lavoro impartiti (vedi allegati alle fatture prodotte), determinare quanto sia effettivamente dovuto o meno dalla opposta al CP_2 Controparte_1
Parte Convenuta:
“in via principale, nel merito, dato atto e dichiarato che l'opposizione è totalmente priva di fondamento e ribadito il diritto dell'opposta al pagamento del prezzo, respingersi le domande tutte, confermandosi, conseguentemente ed in toto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, con condanna inoltre della stessa in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di ulteriori interessi moratori sino al saldo ed oltre alle spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 27.193,00 o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo, come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
CP_ Oltre si oppone al decreto n. 14940/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare 27.193,00 € a a titolo di corrispettivo per la fornitura Controparte_1 di servizi funebri.
L'opponente eccepisce la non corrispondenza tra gli addetti richiesti negli ordini di servizio e quelli indicati nella fatturazione.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. CP_2
allega: Controparte_1
1) contratto di appalto di servizi di pompe funebri 1 febbraio 2021;
2) l'inadempimento di nel pagamento dei corrispettivi per l'attività eseguita. CP_2
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Con riferimento all'istanza di rimessione in termini di parte opponente, anche senza considerare che dallo storico del fascicolo la memoria risulta depositata in data 27 giugno 2025, il Tribunale osserva che si tratta della terza memoria ex art. 171 ter cpc recante richieste a prova contraria, ma non vi è stata ammissione di prova diretta sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc di RIP.
2 3.
Premesso che, incontestata l'esecuzione delle prestazioni, la doglianza di mancanza di conformità tra quanto ordinato e quanto eseguito può essere riferita solo con riferimento agli ordini prodotti da (dovendosi ritenere che per gli altri nominativi indicati nelle CP_2 fatture vi sia invece una corrispondenza), l'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) all'allegazione di parte opponente secondo cui “4 è il numero di addetti necessario per un servizio funebre e pertanto 4 devono essere gli addetti compresi nel pacchetto, salvo che non richiedesse un numero inferiore di addetti CP_2 essendo in condizione di impiegare 1 o 2 dei propri addetti”, si contrappone la Con produzione del listino prezzi sub doc. 3 , in cui erano previste condizioni più vantaggiose nel “pacchetto ”, sempre menzionato nelle fatture (infatti, era CP_2 previsto per euro 810,00 “preparazione cofano, consegna cassa, autofunebre con 3 addetti”, mentre nel listino allegato da questi servizi sarebbero stati CP_2 remunerati con euro 200 + 350 + 430 + 130 + 130);
2) anche ammesso che il numero minimo di addetti necessario per effettuare correttamente il servizio funebre sia quattro, ciò non trova corrispondenza nel regolamento contrattuale (si veda la clausola 3.7. del contratto, nonché gli ordini di in cui gli addetti per lo più erano di numero inferiore). CP_2
Ciò posto, osservate analiticamente le fatture, si rileva che solo nei seguenti casi non vi è corrispondenza tra il numero di addetti indicato negli ordini e la fatturazione. Si tratta dei casi in cui RIP non ha effettuato la riduzione di euro 130,00 per ciascun addetto in meno rispetto a quanto previsto nel pacchetto:
1) Fattura 30 giugno 2021, solo nel caso di verosimilmente per un Parte_1 refuso, non è stata inserita la riduzione di euro 260,00 (in tutti gli altri casi vi è corrispondenza tra addetti richiesti (1) e fatturazione);
2) Fattura 31 ottobre 2021, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Parte_2 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00),
[...] addetti richiesti 2 in fattura non vi è la riduzione di un'unità (quindi Per_1 devono essere sottratti euro 130,00);
3) Fattura 30 settembre 2022, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Parte_3 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00);
4) Fattura 31 maggio 2023, addetti richiesti 2 in fattura non vi è la Persona_2 riduzione di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00)
5) Fattura 30 settembre 2023, addetti richiesti 1 in fattura vi è la Persona_3 riduzione solo di un'unità (quindi devono essere sottratti euro 130,00)
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e RIP dovrà essere remunerata per euro 26.283,00 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14940/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 26.283,00 oltre interessi come CP_2 Controparte_1 da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 Controparte_1
5.500,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 09/12/2025
Il giudice
OL RA
4