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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.05.1987, elettivamente domiciliata in Amantea – fraz. OR San Giovanni (Cs) alla Via delle Rose 8 presso lo studio dell'avv. Garritano Alfredo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 20.05.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Aldo Moro n. 53 presso lo studio dell'avv.
TO IN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.08.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 20.05.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione dal coniuge adottate dal Tribunale di Paola con la sentenza n. 1/2024 CP_1 emessa in data 9.01.2024 (a sua volta modificativa delle condizioni omologate dal medesimo
Tribunale con il decreto n. 1574/2023 del 10.03.2023). In particolare, ravvisata l'opportunità di
1 trasferirsi con la figlia minore ha chiesto di “autorizzare, in considerazione delle ragioni Per_1 sopra esposte ed a modifica delle condizioni della separazione di cui alla sentenza n. 01/2024, il trasferimento della minore dal Comune di Amantea, ove attualmente risiede, Persona_2 presso il Comune di Aprigliano e consentire alla stessa di iniziare l'anno scolastico 2025/2026, presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo del detto Comune., del Tribunale di Paola”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 25.05.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
20.08.2025. Lo stesso, opponendosi all'accoglimento della avversa domanda (in quanto non ritenuta conforme all'interesse della figlia minore), ha chiesto il suo rigetto.
Sentite le parti ed ascoltata la figlia minore l'attrice, all'esito dell'udienza del Per_1
15.12.2025, ha rappresentato di non aver più interesse ad una decisione autorizzativa di un immediato trasferimento della medesima minore, stante la frequentazione dell'anno scolastico in corso da parte della stessa, pur persistendo la volontà di trasferirsi. Quindi, il convenuto, prendendo atto di quanto dichiarato dall'attrice, ha chiesto la declaratoria dell'estinzione del procedimento, con vittoria delle spese, ed il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Considerato quanto dichiarato dall'attrice all'udienza del 15.12.2025, deve ritenersi venuto meno l'interesse sotteso alla domanda da lei proposta con il ricorso introduttivo del giudizio
(ovvero quello volto ad ottenere una decisione autorizzativa di un immediato trasferimento della figlia minore). A tanto consegue la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con l'estinzione del procedimento (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 2.04.2015 n.
6676, secondo cui “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo. Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo alla azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”).
In ordine alle spese di lite, l'esito del giudizio conseguito anche al dilatarsi dei tempi processuali per ragioni organizzative dell'Ufficio rende opportuna la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 538/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 18.12.2025.
2 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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