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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1554/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosignano Marittimo - Via Dei Lavoratori N. 21 57016 Rosignano Marittimo LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3788 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Rosignano Marittimo notificava alla odierna parte contribuente appellante un avviso di pagamento relativo all' omesso versamento della Tari dovuta a saldo per l'anno 2014, avente ad oggetto le utenze non domestiche per l'attività di fornace di laterizi e relativo commercio. La società proponeva ricorso lamentando la tassazione dell'intera superficie posseduta (mq. 5.180,00) eccependo la circostanza che su ampia superficie (mq. 4.837,68) si formassero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, soggetti a smaltimento autonomo e, pertanto, esclusi dalla Tari.
Il Comune di Rosignano Marittimo si costituiva in giudizio e resisteva. La C.T.P di Livorno con sentenza n. 72 30/03/2022 respingeva il ricorso per mancata presentazione della dichiarazione, prevista dal
Regolamento Comunale, necessaria per usufruire della agevolazione Tari e compensava le spese.
La parte contribuente proponeva appello eccependo: la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d. lgs. n. 546/1992 per non avere il giudice di primo grado valutato adeguatamente i fatti e le prove prodotte dalla parte e per aver deciso unicamente con riferimento alla sola argomentazione inerente la mancata presentazione della dichiarazione TARI prevista dall' art. 41 del regolamento;
illegittimità per violazione e/
o falsa applicazione dell' art. 7 l. n. 212/2000 e dell' art. 3 l. 241/1990 in ordine al vizio di motivazione;
illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
e dell'art. 53 Cost., deduzioni confermate con note defensionali successive che ribadivano la prevalenza della sostanza sulla forma.
Il Comune appellato richiamava la successione normativa disciplinante la presente fattispecie (il d.lgs. n.
507/1993 sulla Tarsu e la legge n. 147/2013 relativa alla IUC -imposta unica comunale- di cui la Tari, che non costituiva elemento di continuità con la Tarsu, è stato elemento essenziale sino al 2020. Osservava il
Comune di Rosignano Marittimo che , sulla scorta della normativa esistente ( legge n. 147/2013 art. 1, comma 641, comma 649, commi 684 e 685) sussistevano i presupposti per l' operatività della TARI, né la parte contribuente aveva ottemperato al duplice onere dichiarativo ( la denuncia, in via preventiva di superfici possedute destinate alla produzione di rifiuti speciali e la dichiarazione, successiva, dell' effettivo smaltimento da parte di una ditta specializzata dei rifiuti speciali prodotti. Concludeva, la parte appellata, per la conferma della sentenza di primo grado con condanna delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di pagamento che il Comune ha notificato a Parte Contribuente, qui appelante, è legitttimo,
L'appello deve essere quindi rigettato.
Con il primo motivo di appello la contribuente eccepisce la carenza di motivazione della sentenza impugnata, con il secondo motivo si duole di come i primi giudici abbiano errato nell'attribuzione dell'onere della prova.
Idue punti dell'appello possono essere trattati congiuntamente: il comune, nella fattispecie,non aveva alcun onere di provare il dirito ad applicare l'imposta secondo l'avviso di pagamento impugnato, perchè
l'onere della prova, di aver correttamente prodotto la dichiarazione prevista dal regolamento comunale, è tutta in capo al contribuente: la mancata presentazione della dichiarazione non permette di usufruire della riduzione spettante .
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5433 del 21.02.2023 ha stabilito che “in materia di TARI, pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
Stabilito che il comune ha agito legittimamente nell'inviare l'avviso di pagamento, perde di significato e consistenza la terza eccezione sollevata dall'appelante in ordine alla presunta violazione del'art. 53 della
Costituzione: è la carenza di azione della contribuente a deerminare il quantum da pagare.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello della contribuente e la condanna a rifondere al Comune le spese del grado, che liquida in 2500 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1554/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosignano Marittimo - Via Dei Lavoratori N. 21 57016 Rosignano Marittimo LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3788 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Rosignano Marittimo notificava alla odierna parte contribuente appellante un avviso di pagamento relativo all' omesso versamento della Tari dovuta a saldo per l'anno 2014, avente ad oggetto le utenze non domestiche per l'attività di fornace di laterizi e relativo commercio. La società proponeva ricorso lamentando la tassazione dell'intera superficie posseduta (mq. 5.180,00) eccependo la circostanza che su ampia superficie (mq. 4.837,68) si formassero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, soggetti a smaltimento autonomo e, pertanto, esclusi dalla Tari.
Il Comune di Rosignano Marittimo si costituiva in giudizio e resisteva. La C.T.P di Livorno con sentenza n. 72 30/03/2022 respingeva il ricorso per mancata presentazione della dichiarazione, prevista dal
Regolamento Comunale, necessaria per usufruire della agevolazione Tari e compensava le spese.
La parte contribuente proponeva appello eccependo: la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d. lgs. n. 546/1992 per non avere il giudice di primo grado valutato adeguatamente i fatti e le prove prodotte dalla parte e per aver deciso unicamente con riferimento alla sola argomentazione inerente la mancata presentazione della dichiarazione TARI prevista dall' art. 41 del regolamento;
illegittimità per violazione e/
o falsa applicazione dell' art. 7 l. n. 212/2000 e dell' art. 3 l. 241/1990 in ordine al vizio di motivazione;
illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
e dell'art. 53 Cost., deduzioni confermate con note defensionali successive che ribadivano la prevalenza della sostanza sulla forma.
Il Comune appellato richiamava la successione normativa disciplinante la presente fattispecie (il d.lgs. n.
507/1993 sulla Tarsu e la legge n. 147/2013 relativa alla IUC -imposta unica comunale- di cui la Tari, che non costituiva elemento di continuità con la Tarsu, è stato elemento essenziale sino al 2020. Osservava il
Comune di Rosignano Marittimo che , sulla scorta della normativa esistente ( legge n. 147/2013 art. 1, comma 641, comma 649, commi 684 e 685) sussistevano i presupposti per l' operatività della TARI, né la parte contribuente aveva ottemperato al duplice onere dichiarativo ( la denuncia, in via preventiva di superfici possedute destinate alla produzione di rifiuti speciali e la dichiarazione, successiva, dell' effettivo smaltimento da parte di una ditta specializzata dei rifiuti speciali prodotti. Concludeva, la parte appellata, per la conferma della sentenza di primo grado con condanna delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di pagamento che il Comune ha notificato a Parte Contribuente, qui appelante, è legitttimo,
L'appello deve essere quindi rigettato.
Con il primo motivo di appello la contribuente eccepisce la carenza di motivazione della sentenza impugnata, con il secondo motivo si duole di come i primi giudici abbiano errato nell'attribuzione dell'onere della prova.
Idue punti dell'appello possono essere trattati congiuntamente: il comune, nella fattispecie,non aveva alcun onere di provare il dirito ad applicare l'imposta secondo l'avviso di pagamento impugnato, perchè
l'onere della prova, di aver correttamente prodotto la dichiarazione prevista dal regolamento comunale, è tutta in capo al contribuente: la mancata presentazione della dichiarazione non permette di usufruire della riduzione spettante .
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5433 del 21.02.2023 ha stabilito che “in materia di TARI, pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
Stabilito che il comune ha agito legittimamente nell'inviare l'avviso di pagamento, perde di significato e consistenza la terza eccezione sollevata dall'appelante in ordine alla presunta violazione del'art. 53 della
Costituzione: è la carenza di azione della contribuente a deerminare il quantum da pagare.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello della contribuente e la condanna a rifondere al Comune le spese del grado, che liquida in 2500 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.