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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. 3053/2021 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 17.10.2025, vertente
TRA
, e rappresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Silvia Rossetto e Federica Scafarelli, elettivamente domiciliate come in atti;
- Appellanti -
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, P.IVA_2 via dei Portoghesi n. 12;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16727/2020, pubblicata in data
26.11.2020. Agevolazioni pubbliche – Prescrizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa e verbali di udienza da intendersi qui integralmente riportati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.03.2015, le signore , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio il Pt_3 Persona_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta
[...]
prescrizione del diritto del alla revoca e alla restituzione dei contributi in conto capitale CP_2
concessi al decuius con D.D. n. 33810 del 30.06.1997, ai sensi della L. 488/1992, e, per l'effetto, dichiarare che nulla era dovuto dalle attrici.
Esponevano che il sig. , titolare di omonima ditta individuale, era deceduto in data Persona_1
20.02.2000, con conseguente cancellazione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle Imprese in data
07.04.2000. Il MISE, solo in data 13.01.2015, aveva notificato loro il decreto di revoca delle agevolazioni per mancata ultimazione del programma di investimenti entro il termine del 30.06.2001, disponendo il recupero delle somme già erogate.
Si costituiva in giudizio il MISE, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle attrici alla restituzione delle somme erogate, maggiorate di interessi e accessori.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16727/2020, pubblicata il 26.11.2020, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del , compensando per un terzo le spese di lite e CP_2
ponendo i restanti due terzi a carico delle attrici in solido. Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decennale per l'esercizio del diritto alla restituzione dei contributi decorre dalla data del provvedimento di revoca, momento in cui si concretizza l'indebito, e non da eventi anteriori, risultando irrilevante l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nell'effettuare i controlli. In via subordinata, il Tribunale osservava che, anche a voler far decorrere il termine dalla conoscenza effettiva della causa di revoca da parte del
, questo andrebbe individuato nella data della visura camerale (27.08.2014), con CP_2
conseguente non compimento del termine prescrizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello le signore e , affidato ad un unico, Pt_1 Per_1
articolato motivo, con cui lamentano l'erronea applicazione della disciplina in materia di prescrizione.
Si è costituito il , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza sul capo della sentenza relativo all'accertamento dell'inadempimento e alla legittimità nel merito della revoca. La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame per carenza di CP_2
interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sul presupposto che le appellanti, non avendo impugnato il capo della sentenza che ha accertato la mancata realizzazione dell'investimento e, dunque, la fondatezza nel merito della revoca, avrebbero prestato acquiescenza su tale punto. Si sarebbe pertanto formato un giudicato interno sulla legittimità della revoca, rendendo irrilevante la questione della prescrizione.
L'eccezione è infondata. La domanda principale proposta in primo grado dalle odierne appellanti era volta all'accertamento negativo del credito del per intervenuta prescrizione del diritto alla CP_2
revoca e alla conseguente ripetizione. La prescrizione costituisce una questione preliminare di merito che, se accolta, estingue il diritto dell'Amministrazione e assorbe ogni valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa. L'interesse delle appellanti a veder accertata l'estinzione del diritto per prescrizione permane intatto, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame condurrebbe alla riforma della sentenza di primo grado e all'accoglimento della loro originaria domanda, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all'Amministrazione, a prescindere dalla sussistenza o meno, in origine, dei presupposti per la revoca. L'eccezione va pertanto disattesa.
2. Sul merito dell'appello: la decorrenza del termine di prescrizione.
Con l'unico, articolato motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver erroneamente individuato il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale del diritto del alla restituzione dei contributi nella data del decreto di revoca. Sostengono che, trattandosi CP_2
di un'attività vincolata e non discrezionale dell'Amministrazione, il termine avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui si è verificato il presupposto della revoca, ossia dalla cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese (07.04.2000) o, al più tardi, dalla scadenza del termine per l'ultimazione del programma (30.06.2001). Invocano a sostegno della loro tesi la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 13763/2015) che, in un caso di revoca per fallimento, ha individuato il *dies a quo* nella data della dichiarazione di fallimento.
La censura è infondata. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano la materia. La questione centrale attiene alla natura del diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di agevolazione pubblica e al momento in cui tale diritto sorge e può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
L'erogazione di un contributo pubblico, sebbene in via provvisoria, avviene sulla base di un titolo legittimo, costituito dal provvedimento di concessione. Fino a quando tale provvedimento non viene rimosso, il pagamento effettuato dall'Amministrazione conserva la sua *causa solvendi* e il beneficiario ha un titolo per trattenere le somme. Il diritto dell'Amministrazione alla restituzione sorge solo nel momento in cui, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, viene adottato il provvedimento di revoca. È tale atto che, rimuovendo con efficacia
*ex tunc* il titolo della precedente erogazione, rende l'originario pagamento un indebito oggettivo e fa sorgere la corrispondente pretesa restitutoria in capo all'Amministrazione.
Come correttamente statuito dal primo Giudice, il provvedimento di revoca non ha natura meramente dichiarativa di un diritto alla restituzione già esistente, ma natura costitutiva dell'obbligo di restituzione. Esso non si limita a "controllare" una situazione pregressa, ma chiude il complesso procedimento amministrativo di concessione, accertando il venir meno dei presupposti per il beneficio e, solo per l'effetto, creando il diritto-dovere di ripetere le somme erogate. [Tribunale
Ordinario Roma, sez. 2, sentenza n. 16727/2020]
Questo orientamento è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che:
"In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione."
(Cass. Civ. Sez. VI Ord., 09/10/2017, n. 23603; cfr. anche Cass. Civ., sez. III, 4 maggio 2009, n.
10205).
Né può accogliersi la tesi delle appellanti secondo cui la fattispecie sarebbe assimilabile a quella decisa da Cass. n. 13763/2015, relativa alla revoca per fallimento del beneficiario. In quel caso, la
Suprema Corte ha individuato il *dies a quo* nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto evento che, per sua natura pubblicistica e per gli effetti che produce sull'attività d'impresa, determina *ipso facto* l'impossibilità di raggiungere lo scopo per cui il contributo era stato concesso, rendendo l'attività di revoca dell'amministrazione un atto meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi.
La situazione in esame è differente. La morte dell'imprenditore individuale e la conseguente cancellazione dell'impresa, pur costituendo presupposto per la revoca, non determinano un effetto risolutivo automatico del rapporto di contribuzione. Esse impongono all'Amministrazione di avviare e concludere un procedimento di verifica, all'esito del quale soltanto, con l'adozione del formale decreto di revoca, il diritto alla restituzione sorge e diviene esigibile. Non si può, pertanto, rimettere l'individuazione del *dies a quo* ad un evento (la cancellazione dal registro imprese) che, per quanto conoscibile attraverso la pubblicità legale, non è stato nemmeno comunicato all'Amministrazione concedente dalla parte beneficiaria, in violazione dei principi di leale collaborazione che informano tali rapporti.
Lasciare che il termine di prescrizione decorra da un momento anteriore all'adozione dell'atto che rende esigibile il credito significherebbe, peraltro, contravvenire alla lettera e alla *ratio* dell'art. 2935 c.c. e rimettere l'inizio della decorrenza della prescrizione a un'inerzia (la mancata comunicazione della cessazione) imputabile al debitore stesso o ai suoi eredi.
Anche il richiamo alla data di scadenza del termine per l'ultimazione del programma (30.06.2001) non è pertinente. Tale data segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, ma non coincide con il momento in cui il diritto alla restituzione può essere fatto valere, che presuppone, come detto, il formale accertamento di tale inadempimento e la conseguente revoca del beneficio.
Infine, anche a voler seguire, in via puramente ipotetica e subordinata, un diverso ragionamento, il
*dies a quo* non potrebbe comunque essere anteriore al momento in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza della causa di revoca. Nel caso di specie, tale conoscenza è pervenuta, per stessa ammissione delle appellanti, con la comunicazione della banca concessionaria del 16.12.2009.
Anche a far decorrere il termine da tale data, il provvedimento di revoca, avviato nel 2014 e notificato nel gennaio 2015, sarebbe comunque intervenuto ampiamente entro il decennio.
L'appello è pertanto infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata che ha correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma n. 16727/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA le appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , che liquida in € 4.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 12 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. 3053/2021 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 17.10.2025, vertente
TRA
, e rappresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Silvia Rossetto e Federica Scafarelli, elettivamente domiciliate come in atti;
- Appellanti -
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, P.IVA_2 via dei Portoghesi n. 12;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16727/2020, pubblicata in data
26.11.2020. Agevolazioni pubbliche – Prescrizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa e verbali di udienza da intendersi qui integralmente riportati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.03.2015, le signore , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio il Pt_3 Persona_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta
[...]
prescrizione del diritto del alla revoca e alla restituzione dei contributi in conto capitale CP_2
concessi al decuius con D.D. n. 33810 del 30.06.1997, ai sensi della L. 488/1992, e, per l'effetto, dichiarare che nulla era dovuto dalle attrici.
Esponevano che il sig. , titolare di omonima ditta individuale, era deceduto in data Persona_1
20.02.2000, con conseguente cancellazione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle Imprese in data
07.04.2000. Il MISE, solo in data 13.01.2015, aveva notificato loro il decreto di revoca delle agevolazioni per mancata ultimazione del programma di investimenti entro il termine del 30.06.2001, disponendo il recupero delle somme già erogate.
Si costituiva in giudizio il MISE, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle attrici alla restituzione delle somme erogate, maggiorate di interessi e accessori.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16727/2020, pubblicata il 26.11.2020, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale del , compensando per un terzo le spese di lite e CP_2
ponendo i restanti due terzi a carico delle attrici in solido. Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decennale per l'esercizio del diritto alla restituzione dei contributi decorre dalla data del provvedimento di revoca, momento in cui si concretizza l'indebito, e non da eventi anteriori, risultando irrilevante l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nell'effettuare i controlli. In via subordinata, il Tribunale osservava che, anche a voler far decorrere il termine dalla conoscenza effettiva della causa di revoca da parte del
, questo andrebbe individuato nella data della visura camerale (27.08.2014), con CP_2
conseguente non compimento del termine prescrizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello le signore e , affidato ad un unico, Pt_1 Per_1
articolato motivo, con cui lamentano l'erronea applicazione della disciplina in materia di prescrizione.
Si è costituito il , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza sul capo della sentenza relativo all'accertamento dell'inadempimento e alla legittimità nel merito della revoca. La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame per carenza di CP_2
interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sul presupposto che le appellanti, non avendo impugnato il capo della sentenza che ha accertato la mancata realizzazione dell'investimento e, dunque, la fondatezza nel merito della revoca, avrebbero prestato acquiescenza su tale punto. Si sarebbe pertanto formato un giudicato interno sulla legittimità della revoca, rendendo irrilevante la questione della prescrizione.
L'eccezione è infondata. La domanda principale proposta in primo grado dalle odierne appellanti era volta all'accertamento negativo del credito del per intervenuta prescrizione del diritto alla CP_2
revoca e alla conseguente ripetizione. La prescrizione costituisce una questione preliminare di merito che, se accolta, estingue il diritto dell'Amministrazione e assorbe ogni valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa. L'interesse delle appellanti a veder accertata l'estinzione del diritto per prescrizione permane intatto, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame condurrebbe alla riforma della sentenza di primo grado e all'accoglimento della loro originaria domanda, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all'Amministrazione, a prescindere dalla sussistenza o meno, in origine, dei presupposti per la revoca. L'eccezione va pertanto disattesa.
2. Sul merito dell'appello: la decorrenza del termine di prescrizione.
Con l'unico, articolato motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver erroneamente individuato il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale del diritto del alla restituzione dei contributi nella data del decreto di revoca. Sostengono che, trattandosi CP_2
di un'attività vincolata e non discrezionale dell'Amministrazione, il termine avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui si è verificato il presupposto della revoca, ossia dalla cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese (07.04.2000) o, al più tardi, dalla scadenza del termine per l'ultimazione del programma (30.06.2001). Invocano a sostegno della loro tesi la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 13763/2015) che, in un caso di revoca per fallimento, ha individuato il *dies a quo* nella data della dichiarazione di fallimento.
La censura è infondata. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano la materia. La questione centrale attiene alla natura del diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di agevolazione pubblica e al momento in cui tale diritto sorge e può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
L'erogazione di un contributo pubblico, sebbene in via provvisoria, avviene sulla base di un titolo legittimo, costituito dal provvedimento di concessione. Fino a quando tale provvedimento non viene rimosso, il pagamento effettuato dall'Amministrazione conserva la sua *causa solvendi* e il beneficiario ha un titolo per trattenere le somme. Il diritto dell'Amministrazione alla restituzione sorge solo nel momento in cui, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, viene adottato il provvedimento di revoca. È tale atto che, rimuovendo con efficacia
*ex tunc* il titolo della precedente erogazione, rende l'originario pagamento un indebito oggettivo e fa sorgere la corrispondente pretesa restitutoria in capo all'Amministrazione.
Come correttamente statuito dal primo Giudice, il provvedimento di revoca non ha natura meramente dichiarativa di un diritto alla restituzione già esistente, ma natura costitutiva dell'obbligo di restituzione. Esso non si limita a "controllare" una situazione pregressa, ma chiude il complesso procedimento amministrativo di concessione, accertando il venir meno dei presupposti per il beneficio e, solo per l'effetto, creando il diritto-dovere di ripetere le somme erogate. [Tribunale
Ordinario Roma, sez. 2, sentenza n. 16727/2020]
Questo orientamento è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che:
"In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione."
(Cass. Civ. Sez. VI Ord., 09/10/2017, n. 23603; cfr. anche Cass. Civ., sez. III, 4 maggio 2009, n.
10205).
Né può accogliersi la tesi delle appellanti secondo cui la fattispecie sarebbe assimilabile a quella decisa da Cass. n. 13763/2015, relativa alla revoca per fallimento del beneficiario. In quel caso, la
Suprema Corte ha individuato il *dies a quo* nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto evento che, per sua natura pubblicistica e per gli effetti che produce sull'attività d'impresa, determina *ipso facto* l'impossibilità di raggiungere lo scopo per cui il contributo era stato concesso, rendendo l'attività di revoca dell'amministrazione un atto meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi.
La situazione in esame è differente. La morte dell'imprenditore individuale e la conseguente cancellazione dell'impresa, pur costituendo presupposto per la revoca, non determinano un effetto risolutivo automatico del rapporto di contribuzione. Esse impongono all'Amministrazione di avviare e concludere un procedimento di verifica, all'esito del quale soltanto, con l'adozione del formale decreto di revoca, il diritto alla restituzione sorge e diviene esigibile. Non si può, pertanto, rimettere l'individuazione del *dies a quo* ad un evento (la cancellazione dal registro imprese) che, per quanto conoscibile attraverso la pubblicità legale, non è stato nemmeno comunicato all'Amministrazione concedente dalla parte beneficiaria, in violazione dei principi di leale collaborazione che informano tali rapporti.
Lasciare che il termine di prescrizione decorra da un momento anteriore all'adozione dell'atto che rende esigibile il credito significherebbe, peraltro, contravvenire alla lettera e alla *ratio* dell'art. 2935 c.c. e rimettere l'inizio della decorrenza della prescrizione a un'inerzia (la mancata comunicazione della cessazione) imputabile al debitore stesso o ai suoi eredi.
Anche il richiamo alla data di scadenza del termine per l'ultimazione del programma (30.06.2001) non è pertinente. Tale data segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, ma non coincide con il momento in cui il diritto alla restituzione può essere fatto valere, che presuppone, come detto, il formale accertamento di tale inadempimento e la conseguente revoca del beneficio.
Infine, anche a voler seguire, in via puramente ipotetica e subordinata, un diverso ragionamento, il
*dies a quo* non potrebbe comunque essere anteriore al momento in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza della causa di revoca. Nel caso di specie, tale conoscenza è pervenuta, per stessa ammissione delle appellanti, con la comunicazione della banca concessionaria del 16.12.2009.
Anche a far decorrere il termine da tale data, il provvedimento di revoca, avviato nel 2014 e notificato nel gennaio 2015, sarebbe comunque intervenuto ampiamente entro il decennio.
L'appello è pertanto infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata che ha correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma n. 16727/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA le appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , che liquida in € 4.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 12 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente