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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10276 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
EC AT CE rel.
ST CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10995/2019 introdotta da
(ROMA, 26/04/1970), con il patrocinio dell'avv. GIADA Parte_1
BERNARDI;
ricorrente nei confronti di
(PORTOMAGGIORE, 20/08/1980), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LICIA AMATO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi Pt_1 2
e nei confronti dei quali è già stata emessa da Parte_1 CP_1
questo ufficio sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il procedimento si è protratto in ragione delle criticità rilevate nelle dinamiche relazionali tra le parti e i figli: successivamente alla separazione infatti, il gruppo si era in certo senso diviso in due fazioni: il primo figlio , nato nel maggio 2004, si era Per_1
trasferito presso la casa del padre, e la seconda, , nata nel marzo 2007, era rimasta Per_2
presso la madre;
si erano inoltre interrotti i rapporti tra ciascuno dei figli ed il genitore non convivente, nonché fra i due fratelli. La consulenza tecnica svolta sul nucleo familiare ha evidenziato i fattori di rischio evolutivo rappresentati da tale situazione,
suggerendo una serie di interventi di sostegno e terapeutici;
i minori sono stati affidati dunque ai Servizi Sociali, e le parti sono state sollecitate a prestare piena adesione alle indicazioni loro rese.
Il collegio prende atto che le relazioni familiari sono rimaste cristallizzate nella situazione di alta criticità fotografata dalla relazione di consulenza tecnica;
peraltro nel corso del processo non sono pervenute indicazioni da parte del Servizio Sociale
(nonostante numerosi solleciti); nessuno dei genitori nei propri atti difensivi fa cenno al compimento dei percorsi di sostegno che erano stati loro indicati all'esito della CTU,
tanto da portare il collegio a dubitare che le parti abbiano prestato la minima adesione a quanto prescritto. Nel frattempo tuttavia entrambi i ragazzi sono divenuti maggiorenni,
è venuto meno l'affidamento ai servizi sociali, e questo ufficio non ha più alcuna facoltà
di intervenire per favorire una ricostruzione di legami genitoriali e fraterni da tempo interrotti.
I temi controversi sono dunque ristretti alla destinazione della casa familiare ed alla misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia , non Per_2
autonoma e convivente con la madre.
La casa familiare è di proprietà esclusiva del ricorrente, ed è assegnata sin dal tempo 3
della separazione alla moglie, che in un primo momento vi dimorava con entrambi i figli
, mentre oggi con la sola . Per_2
Il ricorrente lamenta che la donna abbia maturato una morosità di circa 28.000 euro per mancato pagamento degli oneri condominiali (in proposito risulta allegata alla memoria istruttoria una lettera di messa in mora del novembre 2021, che evidenziava all'epoca una morosità di € 20.704,52); chiede per tale ragione che il Tribunale ordini la vendita dell'immobile; si tratta di un provvedimento che esula dal perimetro di competenza del giudice del divorzio, che può unicamente disporre o revocare l'assegnazione della casa familiare. Nel caso in esame la presenza nella casa familiare della figlia neo maggiorenne delle parti, ancora studentessa liceale, non consente di revocare l'assegnazione, pur a fronte della evidente ragionevolezza della proposta di
, posto che il protrarsi di una così rilevante morosità rischia di determinare Parte_1
la perdita definitiva dell'immobile, con evidente danno anche per i figli.
Quanto alla misura del mantenimento, si deve considerare che al momento della emissione dei provvedimenti presidenziali la resistente si dichiarò disoccupata e priva di reddito, mentre il ricorrente affermò di percepire emolumenti mensili per circa 1.200
euro; in tale contesto venne stabilito che il padre si sarebbe fatto carico integrale del mantenimento del figlio che viveva presso di lui, e avrebbe contribuito al mantenimento della figlia che viveva presso la madre con un importo di € 400,00 mensili.
Attualmente il ricorrente afferma di avere perduto l'impiego di cui disponeva all'epoca e di svolgere unicamente l'attività di amministratore di condominio, oltre a rappresentare di trovarsi -quale proprietario della casa familiare- esposto nei confronti del condominio per un ingente debito maturati dalla moglie, che in quanto assegnataria dell'immobile avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli oneri relativi,
quantomeno in riferimento alla gestione ordinaria. Le dichiarazioni rese dal ricorrente 4
in ordine alle proprie risorse appaiono però scarsamente credibili;
a fronte di un reddito mensile dichiarato di € 1.200 mensili egli nella fase iniziale del giudizio dichiarava di vivere in locazione in un appartamento sito in via Luigi Mancinelli 35; nei successivi scritti difensivi affermava di aver dovuto cambiare casa perché non poteva più sostenere il pagamento del canone di locazione (v seconda memoria ex ar.t 183 comma6 cpc depositata il 29-12-21); nella coeva dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegata alla predetta memoria) sosteneva poi di risiedere in via Luigi Selci e sostenere un canone di locazione di € 1.250,00 mensili;
il contratto in questione non risulta prodotto, ma resta il fatto che le spese fisse dichiarate (cui si aggiungono il mantenimento del figlio convivente, ancora universitario, e il contributo per la figlia che abita con la madre) sono in ogni caso superiore alle entrate che egli (inverosimilmente) afferma di percepire.
La resistente per contro – disoccupata al tempo della emissione dei provvedimenti provvisori – risulta oggi percettrice di un reddito pari a circa 1.400 euro mensili;
questo costituisce al momento l'unico dato certo, e rappresenta una variazione di rilievo rispetto al momento della emissione dei provvedimenti provvisori: considerato infatti che ciascuno dei genitori ha su di sé il carico integrale ed esclusivo di uno dei figli, e che la donna gode del vantaggio indiretto di usufruire della casa familiare, integralmente di proprietà del marito, la previsione di un assegno perequativo nella misura disposta di
400 euro mensili trovava la sua giustificazione nell' apprezzabile divario reddituale tra i due genitori, divario che sicuramente oggi si deve ritenere ridotto, considerato che il reddito della madre è passato da zero (v. verbale udienza presidenziale) ad € 1.400,00
euro mensili;
per tale ragione si ritiene che l'importo dell'assegno possa essere determinato in € 300,00 mensili, fermi per il passato i provvedimenti adottati. Non si ritiene di ridurre in misura maggiore l'importo dovuto alla luce della complessiva opacità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento.
Resta fermo il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie, 5
regolate secondo le previsioni del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10995/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede sulle condizioni del divorzio fra e IA CH;
Parte_1
-fermi per il passato i provvedimenti adottati, dispone che il ricorrente a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda alla resistente un assegno perequativo di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia
, oltre rivalutazione istat con base dalla medesima decorrenza;
Per_2
-pone le spese straordinarie relative ad entrambi i figli a carico delle parti in pari quota;
-spese di lite compensate.
Roma, 20/06/2025
Il CE estensore Il Presidente
EC AT MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
EC AT CE rel.
ST CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10995/2019 introdotta da
(ROMA, 26/04/1970), con il patrocinio dell'avv. GIADA Parte_1
BERNARDI;
ricorrente nei confronti di
(PORTOMAGGIORE, 20/08/1980), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LICIA AMATO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi Pt_1 2
e nei confronti dei quali è già stata emessa da Parte_1 CP_1
questo ufficio sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il procedimento si è protratto in ragione delle criticità rilevate nelle dinamiche relazionali tra le parti e i figli: successivamente alla separazione infatti, il gruppo si era in certo senso diviso in due fazioni: il primo figlio , nato nel maggio 2004, si era Per_1
trasferito presso la casa del padre, e la seconda, , nata nel marzo 2007, era rimasta Per_2
presso la madre;
si erano inoltre interrotti i rapporti tra ciascuno dei figli ed il genitore non convivente, nonché fra i due fratelli. La consulenza tecnica svolta sul nucleo familiare ha evidenziato i fattori di rischio evolutivo rappresentati da tale situazione,
suggerendo una serie di interventi di sostegno e terapeutici;
i minori sono stati affidati dunque ai Servizi Sociali, e le parti sono state sollecitate a prestare piena adesione alle indicazioni loro rese.
Il collegio prende atto che le relazioni familiari sono rimaste cristallizzate nella situazione di alta criticità fotografata dalla relazione di consulenza tecnica;
peraltro nel corso del processo non sono pervenute indicazioni da parte del Servizio Sociale
(nonostante numerosi solleciti); nessuno dei genitori nei propri atti difensivi fa cenno al compimento dei percorsi di sostegno che erano stati loro indicati all'esito della CTU,
tanto da portare il collegio a dubitare che le parti abbiano prestato la minima adesione a quanto prescritto. Nel frattempo tuttavia entrambi i ragazzi sono divenuti maggiorenni,
è venuto meno l'affidamento ai servizi sociali, e questo ufficio non ha più alcuna facoltà
di intervenire per favorire una ricostruzione di legami genitoriali e fraterni da tempo interrotti.
I temi controversi sono dunque ristretti alla destinazione della casa familiare ed alla misura del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia , non Per_2
autonoma e convivente con la madre.
La casa familiare è di proprietà esclusiva del ricorrente, ed è assegnata sin dal tempo 3
della separazione alla moglie, che in un primo momento vi dimorava con entrambi i figli
, mentre oggi con la sola . Per_2
Il ricorrente lamenta che la donna abbia maturato una morosità di circa 28.000 euro per mancato pagamento degli oneri condominiali (in proposito risulta allegata alla memoria istruttoria una lettera di messa in mora del novembre 2021, che evidenziava all'epoca una morosità di € 20.704,52); chiede per tale ragione che il Tribunale ordini la vendita dell'immobile; si tratta di un provvedimento che esula dal perimetro di competenza del giudice del divorzio, che può unicamente disporre o revocare l'assegnazione della casa familiare. Nel caso in esame la presenza nella casa familiare della figlia neo maggiorenne delle parti, ancora studentessa liceale, non consente di revocare l'assegnazione, pur a fronte della evidente ragionevolezza della proposta di
, posto che il protrarsi di una così rilevante morosità rischia di determinare Parte_1
la perdita definitiva dell'immobile, con evidente danno anche per i figli.
Quanto alla misura del mantenimento, si deve considerare che al momento della emissione dei provvedimenti presidenziali la resistente si dichiarò disoccupata e priva di reddito, mentre il ricorrente affermò di percepire emolumenti mensili per circa 1.200
euro; in tale contesto venne stabilito che il padre si sarebbe fatto carico integrale del mantenimento del figlio che viveva presso di lui, e avrebbe contribuito al mantenimento della figlia che viveva presso la madre con un importo di € 400,00 mensili.
Attualmente il ricorrente afferma di avere perduto l'impiego di cui disponeva all'epoca e di svolgere unicamente l'attività di amministratore di condominio, oltre a rappresentare di trovarsi -quale proprietario della casa familiare- esposto nei confronti del condominio per un ingente debito maturati dalla moglie, che in quanto assegnataria dell'immobile avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli oneri relativi,
quantomeno in riferimento alla gestione ordinaria. Le dichiarazioni rese dal ricorrente 4
in ordine alle proprie risorse appaiono però scarsamente credibili;
a fronte di un reddito mensile dichiarato di € 1.200 mensili egli nella fase iniziale del giudizio dichiarava di vivere in locazione in un appartamento sito in via Luigi Mancinelli 35; nei successivi scritti difensivi affermava di aver dovuto cambiare casa perché non poteva più sostenere il pagamento del canone di locazione (v seconda memoria ex ar.t 183 comma6 cpc depositata il 29-12-21); nella coeva dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegata alla predetta memoria) sosteneva poi di risiedere in via Luigi Selci e sostenere un canone di locazione di € 1.250,00 mensili;
il contratto in questione non risulta prodotto, ma resta il fatto che le spese fisse dichiarate (cui si aggiungono il mantenimento del figlio convivente, ancora universitario, e il contributo per la figlia che abita con la madre) sono in ogni caso superiore alle entrate che egli (inverosimilmente) afferma di percepire.
La resistente per contro – disoccupata al tempo della emissione dei provvedimenti provvisori – risulta oggi percettrice di un reddito pari a circa 1.400 euro mensili;
questo costituisce al momento l'unico dato certo, e rappresenta una variazione di rilievo rispetto al momento della emissione dei provvedimenti provvisori: considerato infatti che ciascuno dei genitori ha su di sé il carico integrale ed esclusivo di uno dei figli, e che la donna gode del vantaggio indiretto di usufruire della casa familiare, integralmente di proprietà del marito, la previsione di un assegno perequativo nella misura disposta di
400 euro mensili trovava la sua giustificazione nell' apprezzabile divario reddituale tra i due genitori, divario che sicuramente oggi si deve ritenere ridotto, considerato che il reddito della madre è passato da zero (v. verbale udienza presidenziale) ad € 1.400,00
euro mensili;
per tale ragione si ritiene che l'importo dell'assegno possa essere determinato in € 300,00 mensili, fermi per il passato i provvedimenti adottati. Non si ritiene di ridurre in misura maggiore l'importo dovuto alla luce della complessiva opacità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento.
Resta fermo il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie, 5
regolate secondo le previsioni del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10995/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede sulle condizioni del divorzio fra e IA CH;
Parte_1
-fermi per il passato i provvedimenti adottati, dispone che il ricorrente a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda alla resistente un assegno perequativo di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia
, oltre rivalutazione istat con base dalla medesima decorrenza;
Per_2
-pone le spese straordinarie relative ad entrambi i figli a carico delle parti in pari quota;
-spese di lite compensate.
Roma, 20/06/2025
Il CE estensore Il Presidente
EC AT MA EN