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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22585 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 771/2025 CINZIA GI UP - 08/05/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 652/2025 AN CO IA CE RO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: TO NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2017 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con revoca della stessa a cura della Corte di Cassazione;
inammissibilità nel resto del ricorso. 1.La Corte d’appello di Firenze, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 7914/2016 della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in data 11 ottobre 2010, appellata, tra gli altri, da TO NC, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per il residuo reato a lui ha scritto di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale aveva condannato NC TO e LO TO alla pena di nove anni di reclusione e VA TO alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione ai reati di cui al capo B (varie ipotesi di truffa aggravata) e di cui al capo C (condotte qualificate Penale Sent. Sez. 3 Num. 22585 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), reati tra loro uniti nella continuazione, oltre alle statuizioni accessorie;
gli imputati erano stati invece assolti dal reato di cui al capo A (art. 416 cod.pen.) 1.2. Nel giudizio di appello, con sentenza del 29/05/2012, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, dichiarava, tra gli altri, TO VA, TO LO (non ricorrenti) e TO NC colpevoli dei reati di cui all'art. 416 c.p. (capo A) e del reato di cui agli artt. 81 e 110 cod.pen., art. 61 c.p., n. 7 e art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo C), in questo assorbito il reato di truffa e tentata truffa aggravata di cui al capo B) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 cod.pen., n. 7, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno. 1.3. Con sentenza in data 17/10/2013, la Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte di appello di L’Aquila con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A) e di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C). 1.4. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza resa il 30 ottobre 2014, nel giudizio di rinvio, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Teramo e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo C, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno 2004, per essere il detto reato estinto per prescrizione, confermava la dichiarazione di responsabilità dei medesimi in relazione al reato di cui al capo A), in continuazione con le residue condotte di cui al capo C) e rideterminava la pena in tre anni e sei mesi di reclusione per ciascuno degli imputati;
applicava ai medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000; disponeva la confisca del credito IVA nei limiti della somma di € 2.552.976,16 e la restituzione all'avente diritto della somma residua sottoposta a sequestro preventivo, nonché la revoca del sequestro dei beni della società Navigoit s.p.a. ordinandone la restituzione all'avente diritto, individuato quest'ultimo nella curatela fallimentare;
venivano per il resto confermate le precedenti statuizioni. 1.5. Con sentenza in data 25/01/2016, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata senza rinvio quanto al capo C) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – perché estinto per prescrizione e con rinvio quanto al capo A) – art. 416 cod.pen. – alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. 1.6. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 3 maggio 2017, la Corte d’appello di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il residuo reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di TO NC e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso. 3 - Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 20 cod.pen., 157 cod.pen. e 546 cod.proc.pen. La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio limitatamente al residuo reato di cui all’art. 416 cod.pen., avrebbe omesso di revocare le pene accessorie applicate dal Tribunale di Teramo in quanto la prescrizione, quale causa estintiva del reato impedisce automaticamente l'applicazione della pena sia principale che accessoria. Si chiede alla Corte di cassazione l’annullamento della statuizione delle pene accessorie disposte in primo grado. - Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157 cod.pen., 240 cod.pen., 322 ter cod.pen., 546 cod.proc.pen., 578 bis cod.proc.pen., art. 7 Cedu in punto mantenimento della disposta confisca. In mancanza di una pronuncia di condanna comporterebbe la revoca ex se della confisca disposta in primo grado, ai sensi dell'articolo 322 ter cod.pen. Il tribunale di Teramo aveva ordinato la confisca in relazione al reato di truffa e tentata truffa ai danni dello Stato, inizialmente ascritto al capo B, poi assorbito nel capo C). La Corte d'appello di Perugia, a seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo C) in relazione all’anno 2004 e poi con successiva sentenza della Corte di cassazione, anche le residue imputazioni di cui al capo C) erano dichiarate prescritte. Dunque, tenuto conto della connotazione sanzionatoria e punitiva della confisca, la stessa andrebbe eliminata quale conseguenza della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione del reato, non potendo trovare applicazione, ai fatti per cui è processo, il disposto di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. Infine, non si conoscerebbero le sorti della disposta confisca in primo grado del compendio aziendale, né per altro verso la confisca potrebbe essere qualificata e mantenuta in applicazione dell’art. 240 cod.pen. Atteso il proscioglimento predibattimentale, il ricorrente non sarebbe stato messo in condizioni di interloquire sulla confisca e sulle pene accessorie. Chiede l’annullamento della sentenza. 1.Il ricorso risulta inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 16841 del 21/02/2018, Recchia, Rv. 272975 – 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280 – 01; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537). Fissate tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi inequivocabilmente venuta meno, pur se in difetto di espressa indicazione, la pena accessoria dell'interdizione dai 4 pubblici uffici, conseguente alla condanna inflitta dalla Corte d’appello di Perugia che, per i reati di associazione a delinquere e reati fiscali, applicava ai medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000, per effetto della dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione. In altri termini, non c’è necessità di una statuizione di revoca delle pene accessorie che, come tali, accedono alla pena principale la cui estinzione per prescrizione travolge anche le prime. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso con cui si chiede la revoca della confisca è inammissibile per le seguenti ragioni. L’imputato è stato prosciolto dal reato fiscale, a cui accedeva la confisca per equivalente, per prescrizione con la sentenza della Corte di cassazione, sez. IV n. Le Sezioni Unite Esposito nell’enunciare il principio di diritto secondo cui «La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione» hanno chiarito al par. 8, in motivazione, che la disposta confisca per equivalente non può essere mantenuta per i fatti commessi in epoca precedente e la relativa statuizione è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 – 01). Infine, va rielevato che vi è stata la restituzione dei beni aziendali. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle questioni sollevate, non si ritiene che il ricorrente abbia proposto in ricorso versando in un caso di colpa nella sua proposizione, considerata anche la circostanza che in relazione al secondo motivo di ricorso si sono pronunciate le Sezioni Unite su una questione di diritto controversa e, pertanto, non si ritiene di dover disporre la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con revoca della stessa a cura della Corte di Cassazione;
inammissibilità nel resto del ricorso. 1.La Corte d’appello di Firenze, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 7914/2016 della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in data 11 ottobre 2010, appellata, tra gli altri, da TO NC, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per il residuo reato a lui ha scritto di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale aveva condannato NC TO e LO TO alla pena di nove anni di reclusione e VA TO alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione ai reati di cui al capo B (varie ipotesi di truffa aggravata) e di cui al capo C (condotte qualificate Penale Sent. Sez. 3 Num. 22585 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), reati tra loro uniti nella continuazione, oltre alle statuizioni accessorie;
gli imputati erano stati invece assolti dal reato di cui al capo A (art. 416 cod.pen.) 1.2. Nel giudizio di appello, con sentenza del 29/05/2012, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, dichiarava, tra gli altri, TO VA, TO LO (non ricorrenti) e TO NC colpevoli dei reati di cui all'art. 416 c.p. (capo A) e del reato di cui agli artt. 81 e 110 cod.pen., art. 61 c.p., n. 7 e art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo C), in questo assorbito il reato di truffa e tentata truffa aggravata di cui al capo B) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 cod.pen., n. 7, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno. 1.3. Con sentenza in data 17/10/2013, la Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte di appello di L’Aquila con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A) e di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C). 1.4. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza resa il 30 ottobre 2014, nel giudizio di rinvio, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Teramo e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo C, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno 2004, per essere il detto reato estinto per prescrizione, confermava la dichiarazione di responsabilità dei medesimi in relazione al reato di cui al capo A), in continuazione con le residue condotte di cui al capo C) e rideterminava la pena in tre anni e sei mesi di reclusione per ciascuno degli imputati;
applicava ai medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000; disponeva la confisca del credito IVA nei limiti della somma di € 2.552.976,16 e la restituzione all'avente diritto della somma residua sottoposta a sequestro preventivo, nonché la revoca del sequestro dei beni della società Navigoit s.p.a. ordinandone la restituzione all'avente diritto, individuato quest'ultimo nella curatela fallimentare;
venivano per il resto confermate le precedenti statuizioni. 1.5. Con sentenza in data 25/01/2016, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata senza rinvio quanto al capo C) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – perché estinto per prescrizione e con rinvio quanto al capo A) – art. 416 cod.pen. – alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. 1.6. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 3 maggio 2017, la Corte d’appello di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il residuo reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di TO NC e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso. 3 - Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 20 cod.pen., 157 cod.pen. e 546 cod.proc.pen. La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio limitatamente al residuo reato di cui all’art. 416 cod.pen., avrebbe omesso di revocare le pene accessorie applicate dal Tribunale di Teramo in quanto la prescrizione, quale causa estintiva del reato impedisce automaticamente l'applicazione della pena sia principale che accessoria. Si chiede alla Corte di cassazione l’annullamento della statuizione delle pene accessorie disposte in primo grado. - Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157 cod.pen., 240 cod.pen., 322 ter cod.pen., 546 cod.proc.pen., 578 bis cod.proc.pen., art. 7 Cedu in punto mantenimento della disposta confisca. In mancanza di una pronuncia di condanna comporterebbe la revoca ex se della confisca disposta in primo grado, ai sensi dell'articolo 322 ter cod.pen. Il tribunale di Teramo aveva ordinato la confisca in relazione al reato di truffa e tentata truffa ai danni dello Stato, inizialmente ascritto al capo B, poi assorbito nel capo C). La Corte d'appello di Perugia, a seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo C) in relazione all’anno 2004 e poi con successiva sentenza della Corte di cassazione, anche le residue imputazioni di cui al capo C) erano dichiarate prescritte. Dunque, tenuto conto della connotazione sanzionatoria e punitiva della confisca, la stessa andrebbe eliminata quale conseguenza della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione del reato, non potendo trovare applicazione, ai fatti per cui è processo, il disposto di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. Infine, non si conoscerebbero le sorti della disposta confisca in primo grado del compendio aziendale, né per altro verso la confisca potrebbe essere qualificata e mantenuta in applicazione dell’art. 240 cod.pen. Atteso il proscioglimento predibattimentale, il ricorrente non sarebbe stato messo in condizioni di interloquire sulla confisca e sulle pene accessorie. Chiede l’annullamento della sentenza. 1.Il ricorso risulta inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 16841 del 21/02/2018, Recchia, Rv. 272975 – 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280 – 01; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537). Fissate tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi inequivocabilmente venuta meno, pur se in difetto di espressa indicazione, la pena accessoria dell'interdizione dai 4 pubblici uffici, conseguente alla condanna inflitta dalla Corte d’appello di Perugia che, per i reati di associazione a delinquere e reati fiscali, applicava ai medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000, per effetto della dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione. In altri termini, non c’è necessità di una statuizione di revoca delle pene accessorie che, come tali, accedono alla pena principale la cui estinzione per prescrizione travolge anche le prime. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso con cui si chiede la revoca della confisca è inammissibile per le seguenti ragioni. L’imputato è stato prosciolto dal reato fiscale, a cui accedeva la confisca per equivalente, per prescrizione con la sentenza della Corte di cassazione, sez. IV n. Le Sezioni Unite Esposito nell’enunciare il principio di diritto secondo cui «La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione» hanno chiarito al par. 8, in motivazione, che la disposta confisca per equivalente non può essere mantenuta per i fatti commessi in epoca precedente e la relativa statuizione è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 – 01). Infine, va rielevato che vi è stata la restituzione dei beni aziendali. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle questioni sollevate, non si ritiene che il ricorrente abbia proposto in ricorso versando in un caso di colpa nella sua proposizione, considerata anche la circostanza che in relazione al secondo motivo di ricorso si sono pronunciate le Sezioni Unite su una questione di diritto controversa e, pertanto, non si ritiene di dover disporre la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA