Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13761/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. DAU GIULIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ARIASSI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte:
« 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i coniugi di comune accordo decidono che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Odolo (BS) Via
Fratelli Rossetti n. 67 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (appartamento con autorimessa acquistato in data
16.09.2010 con atto a rogito Notaio in BR rep. 47.785, registrato a BR 2 il Persona_1
29.09.2010 al n. 2900 Serie 1T, con contratto di mutuo del 16.09.2010 di natura ipotecaria con l'istituto bancario
CO di BR (in seguito BPR) - per rogito notaio in BR, registrato a BR 2 il Persona_1
29.10.2010. al n. 47.786 Serie 1T) viene assegnata temporaneamente alla moglie;
il predetto immobile, di comune accordo tra i coniugi, viene posto in vendita tramite Agenzia Immobiliare che sarà scelta dalla sig.ra a Pt_2 settembre 2024; il prezzo di vendita dell'immobile non dovrà essere inferiore ad €135.000,00=;
3) la rata del mutuo di cui sopra verrà sostenuta nella misura del 50% cadauno fino alla vendita dell'immobile;
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5) i coniugi provvederanno nella misura del 50% cadauno al pagamento della rata del finanziamento presso
CO di BR (in seguito BPR) acceso in costanza di matrimonio;
6) in seguito alla vendita della casa coniugale, verrà estinto il mutuo e il finanziamento e dal ricavato spettante nella misura del 50% cadauno, la sig.ra si tratterrà la somma di €8.000,00= (ottomila/00) in più Pt_2 rispetto al sig. a titolo di diritto di credito nei confronti del marito;
nell'ipotesi in cui la vendita della Parte_1 casa familiare non avvenisse entro il 31.12.26, il sig. dovrà versare l'importo dovuto di €8.000,00= Parte_1
(ottomila,00=) alla moglie entro e non oltre il 31.01.27;
7) l'autovettura Ford Focus intestata al Sig. resterà nella sua esclusiva disponibilità il Parte_1 quale continuerà a sostenere autonomamente la rata del finanziamento della stessa fino a completa estinzione mentre l'autovettura Ford Fiesta intestata alla moglie resterà nella sua esclusiva disponibilità;
8) i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
9) i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti.
10) Spese legali compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/11/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PULA (atto n. 26 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di BR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in BR, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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