Art. 32. Autorizzazione alla fabbricazione
Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o di altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o di altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.