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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale Catania - Via Della Liberta' 137 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320000053880052000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320010087066576000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030087295406002 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070075655871002 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140031072453000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058303029000 DOGANE-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249021260559000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- PIGNORAMENTO n. 29384202400004082001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente 1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021260559000, notificata il 06 giugno 2024, e il pignoramento verso terzi n. 29384202400004082001, notificato il 02 luglio 2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 29320000053880052000, relativa a IVA 1983, asseritamente notificata il 29 gennaio
2001, recante la somma di euro 12.125,88, la cartella n. 29320010087066576000, relativa a IRPEF e contributo SSN 1993, asseritamente notificato il 29 marzo 2004, la cartella n. 29320030087295406002, relativa a Imposta di successione, imposta catastale, imposta ipotecaria ed INVIM anno 1993, asseritamente notificata il 16 dicembre 2003, recante la somma di euro 317.318,48, la cartella n.
2932007007565655871002, relativa a imposta di registro 1993, asseritamente notificata il 03 luglio 2007, recante la somma di euro 20.709,46, la cartella n. 29320140031072453000, relativa a contravvenzioni per codice della strada 2013, asseritamente notificata il 02 gennaio 2015, recante la somma di euro 2.695,87, la cartella n. 29320210058303029000, relativa a Entrate Dogane 2010, asseritamente notificata il 09 dicembre 2022, recante la somma di euro 1.205,41 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania e INPS-Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione - estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti di controparte, emerge incontestabilmente che la massima parte degli importi richiesti risultano illegittimamente pretesi, nonostante siano decorsi ben oltre dieci anni dalla maturazione del presupposto impositivo, risalente in taluni casi addirittura al 2001, cioè ben ventiquattro anni orsono. Per quanto di competenza di codesta Ecc.ma Corte, , risultano irrimediabilmente prescritte: La cartella n. 29320000053880052000, n. 29320010087066576000, n. 29320030087295406002, n. 2932007007565655871002,
n. 29320080103823736000 e n. 29320210058303029000. Non sono intervenuti atti interruttivi, giacchè il primo atto successivo alla asserita notifica delle cartelle è costituito solo dalla intimazione di pagamento, notificata nel Giugno 2024, cioè a distanza anche di oltre ventitrè anni dalla notifica del titolo esecutivo più datata.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 18 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione deposita memorie illustrative, chiedendo che per le cartelle n. 29320140031072453000 e n. 29320080103823736000 aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e contributi IVS venga dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace e del Tribunale di Catania-sez Lavoro e che venga rigettato nel resto il ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in data 28 Gennaio 2025 risulta tardivo perché notificato oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, rispetto alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 6 Giugno 2024 (cfr. documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione). In riferimento alla data dell'avvenuta notificazione dell'atto impugnato (6 Giugno 2024), il ricorso, di conseguenza, doveva essere notificato all'Ente entro il 5 Settembre 2024. Il Sig. Ricorrente 1, tuttavia, ha proposto ricorso a mezzo PEC in data 28 Gennaio 2025 (come provato dallo stesso ricorrente che ha depositato la ricevuta di consegna della PEC), con ricezione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania in data 28 Gennaio 2025 (cfr. ricevuta di consegna versata in atti). Risulta, palese, che, in applicazione dei richiamati principi, la spedizione del ricorso oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge comporta senz'altro l'inammissibilità dello stesso in quanto tardivamente proposto.
La Corte ritiene di non esaminare ulteriori eccezioni mosse dalle parti perché assorbite da quanto sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni, e non avendo parte ricorrente in alcun modo replicato ai precisi rilievi in fatto e diritto dell'Ente Impositore, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione oppositiva, di legittimità o di merito, risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ed in euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Roberto Paolo Cordio)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale Catania - Via Della Liberta' 137 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95129 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320000053880052000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320010087066576000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030087295406002 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070075655871002 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140031072453000 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058303029000 DOGANE-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249021260559000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- PIGNORAMENTO n. 29384202400004082001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente 1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021260559000, notificata il 06 giugno 2024, e il pignoramento verso terzi n. 29384202400004082001, notificato il 02 luglio 2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n. 29320000053880052000, relativa a IVA 1983, asseritamente notificata il 29 gennaio
2001, recante la somma di euro 12.125,88, la cartella n. 29320010087066576000, relativa a IRPEF e contributo SSN 1993, asseritamente notificato il 29 marzo 2004, la cartella n. 29320030087295406002, relativa a Imposta di successione, imposta catastale, imposta ipotecaria ed INVIM anno 1993, asseritamente notificata il 16 dicembre 2003, recante la somma di euro 317.318,48, la cartella n.
2932007007565655871002, relativa a imposta di registro 1993, asseritamente notificata il 03 luglio 2007, recante la somma di euro 20.709,46, la cartella n. 29320140031072453000, relativa a contravvenzioni per codice della strada 2013, asseritamente notificata il 02 gennaio 2015, recante la somma di euro 2.695,87, la cartella n. 29320210058303029000, relativa a Entrate Dogane 2010, asseritamente notificata il 09 dicembre 2022, recante la somma di euro 1.205,41 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania e INPS-Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione - estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti di controparte, emerge incontestabilmente che la massima parte degli importi richiesti risultano illegittimamente pretesi, nonostante siano decorsi ben oltre dieci anni dalla maturazione del presupposto impositivo, risalente in taluni casi addirittura al 2001, cioè ben ventiquattro anni orsono. Per quanto di competenza di codesta Ecc.ma Corte, , risultano irrimediabilmente prescritte: La cartella n. 29320000053880052000, n. 29320010087066576000, n. 29320030087295406002, n. 2932007007565655871002,
n. 29320080103823736000 e n. 29320210058303029000. Non sono intervenuti atti interruttivi, giacchè il primo atto successivo alla asserita notifica delle cartelle è costituito solo dalla intimazione di pagamento, notificata nel Giugno 2024, cioè a distanza anche di oltre ventitrè anni dalla notifica del titolo esecutivo più datata.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso, conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 18 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione deposita memorie illustrative, chiedendo che per le cartelle n. 29320140031072453000 e n. 29320080103823736000 aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e contributi IVS venga dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace e del Tribunale di Catania-sez Lavoro e che venga rigettato nel resto il ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in data 28 Gennaio 2025 risulta tardivo perché notificato oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, rispetto alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 6 Giugno 2024 (cfr. documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione). In riferimento alla data dell'avvenuta notificazione dell'atto impugnato (6 Giugno 2024), il ricorso, di conseguenza, doveva essere notificato all'Ente entro il 5 Settembre 2024. Il Sig. Ricorrente 1, tuttavia, ha proposto ricorso a mezzo PEC in data 28 Gennaio 2025 (come provato dallo stesso ricorrente che ha depositato la ricevuta di consegna della PEC), con ricezione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania in data 28 Gennaio 2025 (cfr. ricevuta di consegna versata in atti). Risulta, palese, che, in applicazione dei richiamati principi, la spedizione del ricorso oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge comporta senz'altro l'inammissibilità dello stesso in quanto tardivamente proposto.
La Corte ritiene di non esaminare ulteriori eccezioni mosse dalle parti perché assorbite da quanto sopra.
Alla luce delle superiori considerazioni, e non avendo parte ricorrente in alcun modo replicato ai precisi rilievi in fatto e diritto dell'Ente Impositore, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione oppositiva, di legittimità o di merito, risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ed in euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Roberto Paolo Cordio)