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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1393/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3112/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 600 DEL 4.10.22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 1605 DEL 13.12.22 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e rende noto, in particolare, che la sentenza n. 9663 del 1997 della
Corte di Cassazione ha statuito che la notifica del ricorso in appello deve essere fatta alla parte quando non è nota la costituzione a cura del difensore
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Mascalucia emetteva due avvisi di accertamento IMU (n. 600/2022 – anno di imposta 2017 e n. 1605/2022 – anno di imposta 2018) nei confronti del sig. Ricorrente_1 per il recupero di complessivi euro 4.894,00.
Il destinatario di tali avvisi proponeva ricorso eccependo che l'immobile sito al 1° piano di Indirizzo_1 presso il Comune di Mascalucia, sebbene catastalmente censito in più subalterni, corrisponde a unico appartamento adibito ad abitazione principale dal ricorrente. Da tale circostanza, dunque, rivendicava l'esenzione di imposta. Chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi opposti.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 10 depositata in data 3 ottobre
2024, ritenendo non fondate le censure eccepite dal contribuente, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio in ordine all'asserito beneficio dell'esenzione di imposta. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 13 D.l. n. 201/2011, secondo il quale "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", la mera destinazione ad abitazione principale non basta per soddisfare quanto richiesto dalla disciplina di esenzione dell'Imu. Difatti, per ottenere l'esenzione Imu cd. "abitazione principale" la normativa richiede la sussistenza congiunta di due requisiti fondamentali: in primo luogo, il contribuente deve avere la residenza ufficiale nel Comune in cui insiste l'immobile per cui si invoca il beneficio;
e in secondo luogo, il contribuente è chiamato a provare che vive effettivamente e stabilmente presso quel dato immobile.
Ne deriva che, sulla base di quanto riportato nelle iscrizioni catastali, le quali rilevano il censimento di più subalterni, l'invocato riconoscimento del beneficio risulta incompatibile con lo stato in cui versa l'immobile.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità degli avvisi opposti.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3112/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 600 DEL 4.10.22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 1605 DEL 13.12.22 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e rende noto, in particolare, che la sentenza n. 9663 del 1997 della
Corte di Cassazione ha statuito che la notifica del ricorso in appello deve essere fatta alla parte quando non è nota la costituzione a cura del difensore
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Mascalucia emetteva due avvisi di accertamento IMU (n. 600/2022 – anno di imposta 2017 e n. 1605/2022 – anno di imposta 2018) nei confronti del sig. Ricorrente_1 per il recupero di complessivi euro 4.894,00.
Il destinatario di tali avvisi proponeva ricorso eccependo che l'immobile sito al 1° piano di Indirizzo_1 presso il Comune di Mascalucia, sebbene catastalmente censito in più subalterni, corrisponde a unico appartamento adibito ad abitazione principale dal ricorrente. Da tale circostanza, dunque, rivendicava l'esenzione di imposta. Chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi opposti.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 10 depositata in data 3 ottobre
2024, ritenendo non fondate le censure eccepite dal contribuente, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio in ordine all'asserito beneficio dell'esenzione di imposta. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 13 D.l. n. 201/2011, secondo il quale "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", la mera destinazione ad abitazione principale non basta per soddisfare quanto richiesto dalla disciplina di esenzione dell'Imu. Difatti, per ottenere l'esenzione Imu cd. "abitazione principale" la normativa richiede la sussistenza congiunta di due requisiti fondamentali: in primo luogo, il contribuente deve avere la residenza ufficiale nel Comune in cui insiste l'immobile per cui si invoca il beneficio;
e in secondo luogo, il contribuente è chiamato a provare che vive effettivamente e stabilmente presso quel dato immobile.
Ne deriva che, sulla base di quanto riportato nelle iscrizioni catastali, le quali rilevano il censimento di più subalterni, l'invocato riconoscimento del beneficio risulta incompatibile con lo stato in cui versa l'immobile.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità degli avvisi opposti.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lote che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente