Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 10790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10790 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da LUCIA VIGNALE
ON D'UR
LU ET ID AU
UN OR ha pronunciato la seguente
- Presidente
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10790/2026 Roma, li, 20/03/2026
Sent. n. sez. 63/2026 UP 16/01/2026
R.G.N. 34174/2025
sul ricorso proposto da:
LL NC, nato a [...] il [...] AT IA, nata a [...] il [...] parti civili nel procedimento a carico di: LURELLI NZ IA IT, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ET;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto LU ODELLO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili LL NC e AT IA, Avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e ha depositato nota
spese.
udito il difensore di LURELLI NZ IA IT, Avv. Tommaso Barile del Foro di Bari, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'Avv. Michele Laforgia del Foro di Bari, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8-Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza del 17 ottobre 2024 in epigrafe, in riforma della sentenza emessa il 25 gennaio 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Bari, ha assolto NZ IA IT AR dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto e ha revocato le statuizioni civili.
2. NZ IA IT AR era imputata del reato p. e p. dall'art. 589 cod. pen. in relazione all'art. 590 sexies cod. pen. perché, per negligenza, imprudenza e imperizia nell'esercizio della professione medica e in violazione delle buone pratiche mediche e delle Raccomandazioni sviluppate dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica in tema di Triage Pediatrico, cagionava il decesso di LI GI (n. il 26.8.2016) per shock ipovolemico da emorragia digestiva per invaginazione intestinale complicata da occlusione intestinale". In particolare, AR, in qualità di medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari ove il bimbo veniva trasportato dai genitori su indicazione del medico pediatra a causa di copiosa perdita di sangue nelle feci, ometteva di predisporre una valutazione approfondita con stratificazione del rischio di disidratazione acuta anche a mezzo completa rilevazione dei parametri vitali (di fatto insufficienti) e, conseguentemente, ometteva di somministrare immediata terapia reidratante endovenosa come prescritto dalle linee guida del WHO la cui mancanza determinava lo shock ipovolemico, cui seguiva il decesso in data 11.04.2017.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili NC LI e IA LI, a mezzo del loro difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso. Lamentano i ricorrenti mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata aveva affermato che «È di tutta evidenza come la drammatica vicenda in oggetto, ben sintetizzata nella parte in fatto della sentenza impugnata, abbia avuto la sua genesi in una gravissima imprudenza commessa dai genitori del piccolo LI GI, i quali somministravano da circa un mese al piccolo comune latte vaccino in luogo di quello di proseguimento, contravvenendo alle tassative indicazioni del pediatra di base, e cagionando verosimilmente la grave gastroenterite da cui si originava patologia di invaginazione intestinale che conduceva all'esito mortale
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
contestazione. Sul punto nessuna c.t. si è espressa esplicitamente, ma sono significative le dichiarazioni del pediatra dott.ssa Carella, la quale apprese dai genitori della arbitraria sospensione del latte di proseguimento al piccolo GI, che da un mese circa veniva alimentato da comune latte vaccino, assolutamente inadatto all'organismo di un bimbo di appena sei mesi, e che verosimilmente aveva provocato la situazione di sospetta enterite, con vomito e disidratazione rilevato dalla pediatra di base.» (pag. 4 della sentenza della Corte di appello) e ancora «Va rilevato, sul punto, che il decorso patologico del piccolo, fino al nefasto exitus, costituisce verosimile degenerazione ed involuzione di un quadro gastroenterico grave riconducibile ad alimentazione imprudentemente impostata dai genitori del piccolo con latte vaccino normale contravvenendo alle indicazioni del pediatra di base, che invece si basava su latte di proseguimento. Pertanto la diagnosi di ingresso non può ritenersi errata, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, bensì al massimo parziale e bisognevole di conferma, attraverso la necessaria diagnostica, nel reparto di destinazione. Tale ricostruzione consente di avanzare seri dubbi sulla correttezza dell'imputazione che tiene conto solo delle conclusioni dei c.c.t.t. del P.M. e non del complessivo quadro emergente dagli atti.» (pag. 4 della sentenza della Corte di appello). Sostengono i ricorrenti che la sentenza della Corte di appello, per esplicita ammissione, si discostava in toto dalle conclusioni a cui erano pervenuti ben quattro specialisti in Medicina Legale addirittura in tre consulenze tecniche disposte durante il procedimento penale (consulenza tecnica del dott. Roberto Vaglio depositata il 04.10.2017; consulenza tecnica dei dottori Alberto Attilio Scarpa e Roberto Vaglio depositata il 18.06.2018; perizia a firma dei dottori Luigi Cipolloni e IA Nobili depositata il 07.09.2022) per giungere ad attribuire la responsabilità di quanto accaduto ai genitori del piccolo GI sulla base di quanto asseritamente dichiarato dalla pediatra del bambino dott.ssa Chiara Carella. Aggiungono i ricorrenti che la dott.ssa Chiara Carella, sentita a sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Noicattaro in data 11.04.2017, non aveva affermato che la somministrazione del comune latte vaccino, <<verosimilmente aveva provocato la situazione di sospetta enterite». Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti delle disposizioni e dei capi della pronuncia che concernono gli interessi civili, con ogni conseguente provvedimento di legge (anche ai sensi dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen.).
4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto LU Odello, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
5. Il difensore delle parti civili LL NC e AT IA, Avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e ha depositato nota
spese.
6. Il difensore di LURELLI NZ IA IT, Avv. Tommaso Barile del Foro di Bari, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'Avv. Michele Laforgia del Foro di Bari, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va premesso che la costituzione di parte civile dei genitori di GI LI è avvenuta all'udienza del 25 novembre 2020, di talché non si applica nel caso in esame l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile>. Il ricorso delle parti civili NC LI e IA LI deve, quindi, essere esaminato e deciso da questa Corte.
3. Ciò posto, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalla Sezioni Unite Troise, «Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 -01).
QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
4. La sentenza di condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato si fondava sulle valutazioni e sulle conclusioni dei periti nominati dal giudice.
5. I due periti (prof. Luigi Cipolloni, ordinario di medicina legale presso l'Università di Foggia e dott.ssa IA Nobili, dirigente medico presso la S.C. di chirurgia pediatrica del 'Policlinico Riuniti' di Foggia) hanno individuato <<la causa della morte del piccolo paziente in una invaginazione intestinale complicata da occlusione, necrosi ischemica della parete e conseguente shock ipovolemico». Dopo aver chiarito che l'invaginazione intestinale è dovuta alla penetrazione di un segmento di intestino (detto invaginato) all'interno di un segmento più distale (detto invaginante) dovuta allo scivolamento di un tratto di intestino in avanti, con ostacolo alla circolazione venosa e quindi congestione locale con edema e sanguinamento, occlusione intestinale e successiva gangrena con peritonite e/o perforazione e morte che è considerata una tra le più comuni cause della sindrome occlusiva del lattante e del bambino, hanno anch'essi dato indicazioni sui segni e sintomi della stessa, scrivendo «Dal punto di vista sintomatologico l'invaginazione intestinale comprende un corteo di segni e sintomi tra cui irritabilità, pianto intermittente, improvviso dolore addominale violento tipo colica, vomito alimentare prima e poi biliare, massa 'a salsicciotto' palpabile nella parte destra dell'addome difeso per l'occlusione, progressiva disidratazione con stato di prostrazione sino allo shock. Di estremo ausilio nella diagnosi è l'emissione di feci mucose contenenti sangue rosso vivo, nelle prime 12 ore, provocabile con esplorazione rettale. Una sintomatologia caratterizzata da dolore addominale intermittente, vomito e riscontro di massa alla palpazione del quadrante addominale superiore destro ha un valore predittivo positivo per invaginazione;
se presente anche sanguinamento rettale, tale valore predittivo positivo aumenta sino quasi alla certezza. In questi casi, la diagnosi clinica di invaginazione intestinale è generalmente facile, diagnosi che viene poi confermata dalle indagini radiologiche, Nei pazienti più piccoli, il segno predominante è l'associazione dolore addominale/irritabilità, seguito dal riscontro di feci ematiche. La diagnosi è spesso resa difficile dalla circostanza secondo cui il quadro classico è presente solo in circa il 50% dei casi ed il 20% dei pazienti non presenta sintomi all'esordio.». La modalità di approccio diagnostico strumentale di elezione è stata indicata nella "scansione ad ultrasuoni [cioè l'ecografia, n.d.r.], che consente la diagnosi o l'esclusione di un'intussuscezione con una sensibilità del 98-100%, specificità dell'88% ed un valore predittivo negativo del 100%.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
Il clisma opaco mostra l'arresto del mezzo di contrasto adoperato a livello dell'invaginazione fornendo in tale modo informazioni sulla localizzazione della stessa (ileocecale vs ileoileale) con la formazione delle caratteristiche immagini definite 'a coccarda'. Nell'effettuazione corretta della diagnosi si può pertanto procedere con una riduzione dell'invaginazione non chirurgica, ovvero con un approccio più invasivo di tipo chirurgico che appare 'obbligato' "per un selezionato gruppo di pazienti che si trovino nella seguente condizione: sintomatologia presente da più di 48 ore, con emissione di sangue e muco dal retto e con chiari segni di perforazione, shock o peritonite".». A seguito di tali osservazioni e tenendo conto che il caso del piccolo LL che all'epoca dei fatti aveva 7 mesi, rientra nella fascia di età in cui tale patologia risulta di maggior frequenza, tenendo conto della storia naturale del caso, come ricostruibile dagli atti (dal 07.04.2017 presenza di pianto non motivabile, cui fece seguito inappetenza il 09.04.2017 e vomito nella mattina del 10.04.2017, senza notizia di reazione difensiva addominale o di masse palpabili all'esame obiettivo locale, oltre a riferite alterazioni del sonno notturno dalla notte tra l'8 ed il 9 aprile 2017) l'elemento clinico che emerge con sufficiente chiarezza dagli atti è l'emissione di feci mucose contenenti sangue, rilevato il pomeriggio del 10.04.2017, che indusse i genitori a rivolgersi nuovamente al pediatra di famiglia e questi a dare indicazione al trasporto del piccolo in ospedale. I periti hanno, quindi, osservato come la triade sintomatologica indicata in letteratura non sembra essere stata presente nella sua interezza essendo invece presente il tipico segno delle feci contenenti materiale ematico (a gelatina di ribes, secondo la letteratura): alla luce di tali considerazioni appare possibile affermare che nel caso di specie l'ipotesi diagnostica di invaginazione intestinale appariva certamente nel novero di quelle possibili e statisticamente probabili.». Peraltro, i periti hanno tenuto a precisare che proprio a fronte della sintomatologia del piccolo, ossia le feci ematiche (e poi l'ematemesi cioè il vomito di sangue rosso vivo oppure caffeano avvenuto nel reparto di malattie infettive) l'ipotesi formulata di gastroenterite (con eventuale stato settico) non appariva certamente quella maggiormente probabile. La modalità di approccio primaria di scelta, quindi, nel caso concreto era quella di tipo strumentale: una ecografia, metodica diagnostica di facile esecuzione anche in sede di pronto soccorso. Attraverso la stessa sarebbe stato sciolto qualsivoglia dubbio diagnostico, ed il ricorso precoce ad essa sarebbe stato doveroso proprio alla luce dei due sintomi poco sopra ricordati. Hanno scritto: «Infatti a fronte della gravità di una possibile invaginazione intestinale (poi effettivamente presente) e di un ritardo nella sua diagnosi/trattamento, un
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
atteggiamento prudenziale avrebbe suggerito l'esecuzione in prima istanza di tale accertamento diagnostico che avrebbe certamente avuto un effetto 'salvavita' in quanto avrebbe con rilevante probabilità evidenziato la reale natura della patologia.». Hanno specificato che anche il clisma opaco (procedura però definita più 'indaginosa) avrebbe potuto mostrare l'arresto del mezzo di contrasto a livello dell'invaginazione fornendo in tale modo informazioni sulla localizzazione della stessa. Quest'ultima sarebbe stato di ausilio non solo dal punto di vista diagnostico, ma avrebbe potuto anche avere valenza terapeutica determinando una riduzione della invaginazione e distensione dell'intestino anche terapeutico. [...] Pertanto, determinata la causa della morte di LI GI in una acuta insufficienza cardio-respiratoria insorta in un soggetto con shock ipovolemico, conseguente ad occlusione intestinale da invaginazione con necrosi del tratto interessato con un quadro sintomatologico che si configura tale da rappresentare una controindicazione assoluta alla riduzione non-chirurgica», nel quadro sintomatologico sopra evidenziato è stata rilevata l'imprudenza nella condotta dell'odierna ricorrente. Se è vero, infatti, come osservato dal CT di parte della difesa, che la presenza di fibrina e di pus indica che il processo flogistico fosse associato ad un occlusione già in essere diversi giorni prima rispetto all'accesso in PS tuttavia, si è specificato che la dott.ssa LURELLI tenne un atteggiamento imprudente in presenza di una diagnosi tutt'altro che certa, non disponendo l'accertamento primario, ossia l'ecografia (o in genere altro di tipo strumentale, come il 'clisma opaco) che sarebbe stato dirimente ai fini di una conferma o esclusione ovvero una corretta consulenza specialistica di chirurgia.
[...]
In altri termini, i periti hanno osservato: «a fronte di una situazione clinica che certamente comportava un dubbio diagnostico tra una patologia più grave e potenzialmente letale di natura chirurgica (l'occlusione intestinale) ed una di entità lieve e non immediatamente pericolosa per la vita del soggetto (gastroenterite) si è data preferenza, in assenza di accertamenti che potevano dirimere il dubbio diagnostico, alla seconda ipotesi esponendo in tal modo il piccolo paziente a possibili complicanze (poi purtroppo effettivamente verificatesi) che sarebbero state evitate da un comportamento che avesse seguito le buone pratiche clinico assistenziali.». Come risulta dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari, i periti hanno evidenziato proprio nella 'diagnosi di dimissione dal pronto soccorso (alle ore 20:24 del 10.04.2017), ossia la 'disidratazione', termine indicativo di un sintomo
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8-Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
e non già di una diagnosi, un ulteriore dato da cui trarre una sostanziale imperizia. Invero, a fronte di uno stato di disidratazione del soggetto, in sede di pronto soccorso, avrebbe dovuto conseguire una terapia reidratante di supporto che avrebbe potuto certamente evitare la degenerazione rapida della situazione clinica effettivamente manifestatasi. All'errore diagnostico se ne è dunque aggiunto anche uno terapeutico. Hanno altresì considerato la 'brevità temporale' della prestazione della LURELLI, addotta dal CT della difesa come 'escludente' ovvero comunque 'attenuante' della sua responsabilità. A tal proposito hanno chiarito che la brevità della prestazione (con dimissione verso altro reparto, n.d.r.) piuttosto che 'escludere' potrebbe essere considerata, come una immotivata ed imperita esclusione di una patologia (l'invaginazione intestinale) che invece rientrava nel novero delle possibili diagnosi in ragione della sintomatologia presente, dell'età del paziente, della durata della sintomatologia. Tale patologia poteva essere diagnosticata quindi attraverso un approccio clinico maggiormente approfondito e prudente sia con l'esecuzione di un semplice esame strumentale, sia con un'appropriata richiesta di consulenza chirurgica. Al contrario, la dott.ssa LURELLI procedette ad un frettoloso ricovero presso la divisione di malattie infettive (reparto non consono alla patologia in corso alla luce della sintomatologia), dimostrando, quindi, agli occhi dei periti un atteggiamento imprudente, posto che in assenza di elementi utili anche ad una diagnosi differenziale, concentrò la propria convinzione in un'unica direzione «escludendo, senza averne gli elementi, altre possibili etiologie dimenticando che, dato l'elevato potenziale maligno della patologia, il proposito del clinico deve essere quello di riconoscerla o sospettarla in maniera tale da proteggere il paziente da complicanze quali lo shock, la necrosi intestinale e la morte». A tale imprudenza si aggiunse l'imperizia dovuta alla mancanza di una misura reidratante stante lo stato rilevato di disidratazione che venne effettuata con accesso venoso solo alle ore 22:30, ossia circa tre ore dopo l'accesso del bambino in ospedale. I periti ne hanno quindi tratto le seguenti valutazioni: «Ne consegue che nel caso di specie il comportamento della dott.ssa AR sia stato caratterizzato da grave imperizia e imprudenza per non aver inquadrato correttamente dal punto di vista clinico la patologia da cui era affetto il piccolo GI LI;
per non aver completato l'iter diagnostico che, con criterio ex ante. sarebbe stato richiesto dalla anamnesi, sintomatologia e dai dati clinici a disposizione nel momento in cui la prestazione venne resa da tale sanitario ciò costituendo uno scostamento dalle buone pratiche clinico assistenziali che avrebbero richiesto l'esecuzione di tutti gli accertamenti volti ad escludere la sussistenza di una
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
patologia di maggiore gravità versus una (la semplice gastroenterite) di non immediata ed imminente pericolosità per la vita del soggetto. Il comportamento diagnostico alternativo omesso, anche in considerazione delle successive tempistiche di sviluppo della vicenda clinica, avrebbe con elevato grado di credibilità razionale e probabilità logica consentito di adottare, una volta posta la diagnosi corretta, quei provvedimenti terapeutici in grado di evitare con elevato grado di certezza il decesso del soggetto. Infatti, ove correttamente posta la diagnosi di invaginazione intestinale, sarebbe stata certamente nella disponibilità della struttura la possibilità di procedere ad un intervento chirurgico urgente in tempi ragionevolmente brevi e comunque prima dell'irreversibile deterioramento della condizione del paziente documentata alle ore 23,25. L'intervento chirurgico addominale pediatrico, per specialisti della materia, non avrebbe con ogni verosimiglianza comportato difficoltà tecniche particolari e, come sopra affermato, avrebbe consentito una differente conclusione della vicenda.». Come risulta dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari, i profili di colpa sono stati così sintetizzati nelle conclusioni dei Periti: <<Ne consegue che nel caso di specie il comportamento della dr.ssa AR sia stato caratterizzato da grave imperizia e imprudenza per non aver inquadrato correttamente dal punto di vista clinico la patologia da cui era affetto il piccolo GI LI;
per non aver completato l'iter diagnostico che, con criterio ex ante, sarebbe stato richiesto dalla anamnesi, sintomatologia dai dati clinici a disposizione nel momento in cui la prestazione venne resa da tale sanitario ciò costituendo uno scostamento dalle buone pratiche clinico assistenziali che avrebbero richiesto l'esecuzione di tutti gli accertamenti volti ad escludere la sussistenza di una patologia di maggiore gravità versus una (la semplice gastroenterite) di non immediata ed imminente pericolosità per la vita del soggetto. In tale ottica inoltre va sottolineato come a fronte del riscontro di uno stato di disidratazione del soggetto in sede di pronto soccorso non si procede neppure ad instaurare una terapia reidratante di supporto che avrebbe potuto certamente evitare la degenerazione rapida della situazione clinica effettivamente manifestatasi. ne consegue che al primo errore diagnostico ne segue uno terapeutico.». Nel caso di specie, dunque, non si ritiene che l'imputata abbia saputo interpretare correttamente i sintomi e segni della malattia, anzi abbia di fatto omesso di effettuare i dovuti accertamenti diagnostici strumentali (l'ecografia ovvero richiedere una consulenza chirurgica), omesso altresì di procedere alla reidratazione (nonostante avesse rilevato uno stato di disidratazione del piccolo) ed infine omesso una qualsivoglia valutazione diagnostica (riportando nell'atto di
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
dimissione la mera sintomatologia di 'disidratazione in lattante con evacuazione di feci ematiche').
6. A fronte delle risultanze peritali riportate nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari, la Corte di appello di Bari non ha offerto una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria e, in particolare, non ha dato una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado in quanto non solo si è limitata a ritenere non convincente la sentenza di primo grado, senza confutare specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza e senza dare conto, con adeguata e puntuale motivazione, delle ragioni di incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma in melius del provvedimento impugnato, ma, come rilevato nel ricorso delle parti civili, ha ritenuto che il decorso patologico del piccolo GI LI, fino al nefasto exitus, costituisse verosimile degenerazione ed involuzione di un quadro gastroenterico grave riconducibile ad alimentazione imprudentemente impostata dai genitori i quali somministravano da circa un mese al piccolo comune latte vaccino in luogo di quello di proseguimento, contravvenendo alle indicazioni del pediatra di base che invece si basava su latte di proseguimento. In tal modo sovrapponendo, di fatto, la propria scienza privata alle conclusioni scientifiche dei periti nominati dal giudice di primo grado.
7. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore Luca Lorenzetti
La Presidente
LU LE
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Firmato Da: IRENE CALIENDO
Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LU ET Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 3a96017532cfa8b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl