Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
MA EL
IR AM EL MA OS CH CO
IO IN
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7611/2026 Roma, li, 25/02/2026
Sent. n. sez. 1586/2025 UP 11/12/2025 R.G.N. 33268/2025
AS RO nata a [...] il [...]
nonché da
LI NN nato a [...] il [...], quale parte civile nel procedimento a carico di AS RO nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/07/2025 del TRIBUNALE DI MATERA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che si è riportato alla memoria in atti, concludendo per inammissibilità del ricorso dell'imputata e, in parziale accoglimento del ricorso della parte civile, per annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni in ordine al risarcimento del danno, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo nel resto;
udito l'Avvocato NN Dalmonte, che si è riportato ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito l'Avvocato Vincenzo Comi, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha rigettato l'appello proposto da RO AS contro la sentenza del Giudice di pace di Pisticci dell'11 novembre 2024, che, riconosciutala responsabile del delitto di lesioni personali nei confronti di NN LI - cui, il 6 ottobre 2018 in Policoro, aveva assestato uno schiaffo al volto-, l'aveva condannata alla pena di euro 400,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede;
*integrando la sentenza» gravata, ha, inoltre, condannato l'imputata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di NN LI, liquidato in via equitativa in euro 200,00, oltre interessi. Respinti i motivi di appello, perché il racconto della persona offesa si presentava lineare, coerente e privo di contraddizioni, oltre che comprovato dal contenuto di certificati medici, il Tribunale ha disposto la liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile sulla base del criterio dell'equità, ritenendo che la stessa non integrasse un'ultrapetizione.
2. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse dell'imputata RO AS consta di un solo motivo, che censura, sotto l'egida della violazione dei criteri di valutazione delle prove e di esposizione delle ragioni della decisione di cui agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'affermazione di responsabilità dell'imputata. È dedotto che la sentenza impugnata sarebbe inficiata: - da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare apoditticamente il giudizio di attendibilità della persona offesa espresso dal primo giudice, senza esaminare le specifiche censure proposte con i motivi di gravame;
- dall'omessa valutazione di elementi decisivi (le incongruenze e le ritrattazioni di testimonianze;
le deposizioni di testimoni favorevoli alla ricorrente, le evidenze desunte da documentazione sanitaria e fotografica attestanti le lesioni da lei subite;
il comportamento post factum di LI, che aveva effettuato annotazioni anomale sul diario clinico); - dall'errata applicazione dei criteri relativi all'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa;
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dall'insufficiente valutazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'imputata.
3. Il ricorso per cassazione presentato nell'interesse della parte civile NN LI consta di tre motivi.
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Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
- Il primo motivo denuncia violazione di legge, sussistendo il divieto per il giudice di appello di modificare d'ufficio le statuizioni civili come disposte nella sentenza
appellata.
Perciò, il Tribunale di Matera, liquidando il risarcimento del danno, in relazione al quale il Giudice di pace aveva stabilito la condanna generica, senza che il relativo capo fosse stato impugnato dall'imputata o dalla parte civile, aveva violato il principio dispositivo che regola l'azione civile, il principio devolutivo cui sottostà il giudizio di appello e il principio dell'intangibilità del cd. 'giudicato interno'. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione da travisamento delle richieste della parte civile, che aveva allegato di avere subito anche un danno patrimoniale. È dedotto, altresì, che la liquidazione del danno in euro 200,00 non sarebbe proporzionata né all'invalidità temporanea totale, né agli ulteriori patimenti morali subiti dalla vittima del reato. - Il terzo motivo denuncia la violazione dei parametri di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate dalla parte civile per la difesa in grado di appello alla stregua del D.M. n. 147/2022; spese che sarebbero state liquidate per un importo inferiore ai minimi tariffari non essendo stata considerata la fase istruttoria.
4. Con requisitoria in data 5 novembre 2025 il Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nell'interesse di RO AS e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
5. La discussione dei ricorsi ha avuto luogo oralmente, avendone i ricorrenti avanzato tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Il ricorso nell'interesse di RO AS è inammissibile.
Le doglianze che lo compongono, articolate sotto l'egida del vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ovvero per violazione dei criteri di valutazione delle prove e di esposizione delle ragioni della decisione di cui agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., deducono esclusivamente vizi
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Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
argomentativi, come tali non consentiti in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Giova, inoltre, richiamare quanto stabilito dal diritto vivente, ossia: che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); che nella nozione di «violazione di legge» rientrano soltanto gli "errores in iudicando" o "in procedendo" oppure *quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Ne viene che, poiché la sentenza impugnata non risulta inficiata da motivazione assente o apparente, il motivo di ricorso, per come sviluppato, non è scrutinabile in questa sede.
2. Il ricorso nell'interesse di NN LI coglie solo parzialmente nel segno.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato che «In caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione» (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Persia, Rv. 286565-01). In effetti, giusta la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui <<L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa
Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato», deve ritenersi implicitamente devoluto al giudice di appello, con il gravame dell'imputato che verta sull'affermazione di responsabilità penale, il capo relativo alla condanna risarcitoria, che quella responsabilità presuppone. Oltretutto, poiché la richiesta di risarcimento, determinata o indeterminata, costituisce un'unica domanda giudiziale ai sensi dell'art. 99 cod. proc. civ., il giudice penale, ove ne abbia raggiunto la prova, può liquidare immediatamente il danno senza incorrere nel vizio di ultrapetizione né nella violazione del c.d. 'giudicato interno'.
2.2. È, invece, fondato il secondo motivo. Il giudice di appello, nel liquidare alla parte civile solo i danni morali, è incorso in un fraintendimento della domanda di risarcimento, avente ad oggetto sia i danni morali che i danni materiali subiti da LI in conseguenza del fatto illecito commesso nei suoi confronti da RO AS. Tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata sul punto, per consentire al giudice del rinvio di porre rimedio all'omissione rilevata, decidendo, nell'occasione, anche sugli ulteriori rilievi avanzati dalla parte ricorrente in ordine alla quantificazione dei danni medesimi, da intendersi assorbiti.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile.
La censura che attinge la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per la difesa in grado di appello, che non avrebbe tenuto conto delle spese per la fase istruttoria del relativo giudizio, è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nel rispetto di tale principio, infatti, la parte ricorrente avrebbe dovuto specificamente dimostrare di avere indicato la detta voce nella nota-spese, depositata unitamente alle conclusioni rassegnate in esito al giudizio di appello, allegando la nota al presente ricorso.
Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
3. Per tutto quanto esposto, in accoglimento parziale del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di AS RO deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente
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provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso della P.C., annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto tale ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di AS RO e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 11/12/2025.
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente
MA ES
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Firmato Da: IR AM Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee200e1a13- Firmato Da: MA EL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 52034d5344780668 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae