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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320110008315914000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320120004657959000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320130000655003000 IRPEF-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180007511030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 083 2023 900 05901 15 000 della Agenzia delle Entrate Riscossione di € 34.150,18, relativa a varie cartelle di pagamento delle quali contesta esclusivamente la n. 083 2011 000 83159 14 000, di € 14.952,51, per Irpef anno 2008, la n. 083 2012 000 46579 59 000, di € 11.450,30, per Irpef anno 2009, la n. 083 2013 000 06550 03 000, di € 5.886,89, per Irpef anno 2009, n. 083 2018 000 75110 30 000, di € 758,14, per bollo auto dovuto anno 2013. Ha contestato l'omessa notifica delle cartelle sottese e la prescrizione del credito per effetto dell'art. 28 della L. 24/11/191, n. 689, l'avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 come modificato dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. n. 106 del 17/06/2005. Ha chiesto di dichiarare nulle le cartelle impugnate. L'Agenzia delle entrate Riscossione, nella memoria di costituzione in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ed improponibilità della presente impugnativa per carenza di interesse ad agire, in quanto la medesima controparte, con ricorso notificato il 29/05/2019, aveva già opposto le cartelle di pagamento n. 08320110008315914000, n. 08320120004657959000 e n. 08320130000655003000, poiché sottese all'intimazione di pagamento n. 08320199000337265000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia Entrate riscossione, nella documentazione allegata, ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata. Per di più è stato dimostrato che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione n. 08320199000337265000 che conteneva tre delle cartelle sottese a quelle attualmente contestata. Il ricorso/reclamo avente per oggetto la intimazione n. 08320199000337265000 era stato rigettato da parte dell'Agenzia della Riscossione e non è stato successivamente iscritto a ruolo davanti alla Corte di Giustizia maturandosi la decadenza prevista dall'art. 21 del D.lgs. 546/92. Tuttavia il diritto di difesa è stato consumato e il credito richiesto è divenuto definitivo. Infine per quanto riguarda la cartella di pagamento non ricompresa nella precedente intimazione, considerata l'avvenuta notifica degli atti presupposti, non può essere contestata la prescrizione o la decadenza del credito azionato. Il ricorso poteva essere prodotto contestando esclusivamente i vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 083 2023 900 05901 15 000 e non per le questioni precedentemente non contestate. Non sono stati evidenziati vizi propri dell'atto attualmente impugnato e pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320110008315914000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320120004657959000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320130000655003000 IRPEF-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320180007511030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 083 2023 900 05901 15 000 della Agenzia delle Entrate Riscossione di € 34.150,18, relativa a varie cartelle di pagamento delle quali contesta esclusivamente la n. 083 2011 000 83159 14 000, di € 14.952,51, per Irpef anno 2008, la n. 083 2012 000 46579 59 000, di € 11.450,30, per Irpef anno 2009, la n. 083 2013 000 06550 03 000, di € 5.886,89, per Irpef anno 2009, n. 083 2018 000 75110 30 000, di € 758,14, per bollo auto dovuto anno 2013. Ha contestato l'omessa notifica delle cartelle sottese e la prescrizione del credito per effetto dell'art. 28 della L. 24/11/191, n. 689, l'avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 come modificato dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. n. 106 del 17/06/2005. Ha chiesto di dichiarare nulle le cartelle impugnate. L'Agenzia delle entrate Riscossione, nella memoria di costituzione in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ed improponibilità della presente impugnativa per carenza di interesse ad agire, in quanto la medesima controparte, con ricorso notificato il 29/05/2019, aveva già opposto le cartelle di pagamento n. 08320110008315914000, n. 08320120004657959000 e n. 08320130000655003000, poiché sottese all'intimazione di pagamento n. 08320199000337265000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia Entrate riscossione, nella documentazione allegata, ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata. Per di più è stato dimostrato che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione n. 08320199000337265000 che conteneva tre delle cartelle sottese a quelle attualmente contestata. Il ricorso/reclamo avente per oggetto la intimazione n. 08320199000337265000 era stato rigettato da parte dell'Agenzia della Riscossione e non è stato successivamente iscritto a ruolo davanti alla Corte di Giustizia maturandosi la decadenza prevista dall'art. 21 del D.lgs. 546/92. Tuttavia il diritto di difesa è stato consumato e il credito richiesto è divenuto definitivo. Infine per quanto riguarda la cartella di pagamento non ricompresa nella precedente intimazione, considerata l'avvenuta notifica degli atti presupposti, non può essere contestata la prescrizione o la decadenza del credito azionato. Il ricorso poteva essere prodotto contestando esclusivamente i vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 083 2023 900 05901 15 000 e non per le questioni precedentemente non contestate. Non sono stati evidenziati vizi propri dell'atto attualmente impugnato e pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente