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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 795/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. FERRARINI FABIO Parte_1
Contro
Controparte_1
con l'avv . MINEO ALESSANDRO
[...]
Oggi 25/02/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. SAVONA e avv. MINEO e l'avv.
Ferrarini
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'Avv. Ferrarini contesta anzitutto che la dichiarazione “cesserò l'attività di lavoro dipendente” rilasciata dal Sig. nella domanda di pensione anticipata del 19.05.2022 costituisca “dolo” Parte_1
ex art. 52 L. 88/'89.
Il lavoratore infatti aveva effettivamente cessato il rapporto di lavoro con TO SI AL spa e poiché la domanda non dichiarava “ogni attività di lavoro dipendente”, era convinto fosse sufficiente interrompere il rapporto di lavoro in riferimento al quale erano stati versati i contributi necessari al conseguimento della pensione anticipata.
Inoltre ai sensi dell'art. 2 Circolare 47/2018 si configura dolo solo in caso di omessa o CP_2 incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto della prestazione che non siano già conosciuti dall'Istituto, mentre nel caso di specie l' era a conoscenza del CP_2
rapporto di lavoro domestico del Sig. , le cui instaurazione e trasformazione erano state Parte_1
comunicate rispettivamente il 23.04.2007 e 23.04.2010: cfr Cass. 10337/2023.
Con riferimento poi al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, come sottolineato dalla stessa controparte (doc. 9 ricorrente) l' si è accorta del rapporto di lavoro domestico in data CP_2
26.09.2022, quando il Sig. ne ha comunicato la cessazione: in questi casi l'art. 2 Parte_1
- 1 - Circolare 47/2018 prevede chiaramente che “se l'interessato comunica all'Istituto circostanze CP_2
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le Strutture territoriali competenti sono tenute a rettificare tempestivamente i provvedimenti errati, non essendo recuperabili, per quanto sopra esposto, le somme indebitamente erogate dopo la predetta comunicazione”. Pertanto il presunto dolo è comunque cessato allorchè il ricorrente ha formalmente comunicato la cessazione del rapporto domestico.
Né controparte ha dimostrato di essersi accorta del lavoro domestico successivamente al
26.09.2022: nella comparsa di risposta l' dichiara di aver scoperto il lavoro domestico “in sede CP_2 di trasformazione della pensione” (pg. 2 e 4) ma non specifica in quale momento o a seguito di quale accertamento ulteriore alla comunicazione del 26.09.2022 ciò si sarebbe verificato. Anzi, la resistente allega a tali fini sub doc. 3 l'estratto conto contributivo del Sig. , ossia Parte_1
documentazione che aveva a sue mani già dal primo giorno di erogazione della pensione dell'01.08.2022: cfr Cass. 10337/2023.
Anche la considerazione per cui la pensione dell'01.08.2022 fosse provvisoria non coglie nel segno: tale tipo di provvedimento viene infatti emanato in attesa che l' accerti la sussistenza dei CP_2 requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione richiesta dal privato, ma nel caso di specie l'Ente dichiara che già il 26.09.2022 aveva scoperto l'esistenza di un elemento ostativo tale da consentire la cessazione della liquidazione. Anche su questo aspetto la ricorrente non specifica quando ed a seguito di quale ulteriore scoperta avrebbe mutato la pensione da provvisoria in definitiva.
Controparte infine ritiene che il “quantum” dell'indebito complessivo sia corretto, stante l'importo lordo dei cedolini pensione.
Ebbene, l'importo lordo è corretto posto che il valore che emerge dal doc. 8 della resistente coincide con quello di cui al doc. 7 del ricorrente, ma ciò che non è corretto è che la somma richiesta sia lorda anziché netta: se le somme oggetto di restituzione erano state già tassate al momento dell'erogazione (come in questo caso), infatti, l'art. 10 bis TUIR prevede che debbano essere rese al netto, altrimenti subirebbero una duplice tassazione.
Nessuna eccezione, invece, viene formulata in ordine all'illegittima determinazione del “quantum” della trattenuta mensile.
Alla luce di ciò l'Avv. Ferrarini insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
L'avv. Tonghini contesta quanto verbalizzato riportandosi alla memoria di costituzione
I procuratori delle parti nel caso in cui il giudice decidesse la causa in data odierna dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
- 2 - - 3 - Procedimento Nr. 795/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 25.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 28.10.24 da
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ferrarini Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difesa e rappresentata dall'avv. Eugenia Savona e dall'avv. Alessandro Mineo CP_2
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via preliminare
Sospendere l'efficacia della Nota di accertamento di indebito del 26.09.2023 – codice pratica num.
18011850 - e della Nota di recupero di indebito dell'08.09.2024 – codice pratica num. 18011850 - in attesa della definizione del presente procedimento.
- 4 - In via principale
Accertato e dichiarato che le somme di cui alla pensione Cat. VO n. 10084702 sono state percepite da agosto 2022 a settembre 2023 in assenza di dolo del Sig. e a seguito di un errore Parte_1 dell' che era a conoscenza dei motivi ostativi alla relativa liquidazione, dichiarare irripetibili gli CP_2 importi percepiti e per l'effetto annullare in quanto l'illegittimi e/o contrari a diritto i suddetti provvedimenti e condannare l' alla restituzione delle trattenute effettuate a partire da novembre CP_2
2024.
In subordine
Accertato e dichiarato che le somme di cui alla pensione Cat. VO n. 10084702 quanto meno da ottobre 2022 a settembre 2023 sono state percepite in assenza di dolo del Sig. e a seguito Parte_1 di un errore dell' che era a conoscenza dei motivi ostativi alla relativa liquidazione, dichiarare CP_2 irripetibili gli importi percepiti da ottobre 2022 a settembre 2023 e per l'effetto annullare in quanto l'illegittimi e/o contrari a diritto i suddetti provvedimenti e condannare l' alla restituzione delle CP_2
trattenute effettuate per gli importi eccedenti le mensilità di agosto 2022 e settembre 2022.
In ulteriore subordine
Accertato e dichiarato che il netto percepito dal Sig. da agosto 2022 a agosto 2023 è pari Parte_1 ad € 25.985,39 o comunque ad altra cifra comunque inferiore alla somma di € 30.158,78, annullare i provvedimenti del 26.09.2023 e del 08.09.2024 e rideterminare l'importo dell'indebito in €
25.985,39 o comunque nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia.
In estremo subordine
Accertato e dichiarato che l'importo della trattenuta mensile subìta dal Sig. è superiore a Parte_1 quanto all'uopo previsto dalla Determina Presidente n. 123/2017, annullare il provvedimento CP_2 del 08.09.2024 e rideterminare l'importo della trattenuta in € 366,24 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di diritti, spese ed onorari.
Per la parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Occorrendo disporre audizione a chiarimenti sulle circostanze di fatto oggetto di causa il funzionario
, con facoltà di farsi sostituire da altro funzionario informato della pratica. Controparte_3
- 5 - IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2024 conveniva l' avanti al Tribunale di Mantova CP_2
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Parte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva: che il Sig. svolgeva attività di lavoro dipendente full time in favore della società TO Parte_1
SI AL spa e nel contempo prestava servizio part time in qualità di collaboratore domestico in favore del Sig. ora purtroppo deceduto;
Persona_1
che la suddetta attività consisteva più che altro nella cura del giardino del Sig. ed aveva una Per_1
portata irrisoria, essendo quasi una sorta di favore tra vicini di casa, posto che il Sig. Parte_1
risiede in Bozzolo (MN) - Via Valcarenghi n. 83 - ed il Sig. risiedeva in vita in Bozzolo Per_1
(MN) - Via Valcarenghi n. 85 ; che in data 19.05.2022 il Sig. presentava domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art. Parte_1
24 comma decimo D.L. 201/2011 e , a questi fini, provvedeva preliminarmente a rassegnare le proprie dimissioni dalla società TO SI AL spa perché era convinto, in totale buona fede, che fosse sufficiente interrompere il rapporto di lavoro in riferimento al quale erano stati versati i contributi necessari al conseguimento della pensione anticipata, ossia, nel caso di specie, quello appunto alle dipendenze di TO SI AL spa;
che con provvedimento del 12.08.2022 l' di Mantova, riconoscendo sussistente il requisito di CP_2
anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi ex art. 24 D.L. 201/2011, accoglieva la domanda del
Sig. e procedeva all'erogazione della pensione Cat. VO n. 10084702 con decorrenza Parte_1 dall'01.08.2022 perché non si accorgeva che il Sig. aveva ancora in essere il rapporto di Parte_1
lavoro domestico con il Sig. anche se , nel rapporto di lavoro domestico, tutte le Per_1 comunicazioni, compreso l'istaurazione del rapporto , devono essere effettuate direttamente all' ; CP_2 che inoltre l' nell'agosto 2022 continuava a ricevere il pagamento dei contributi relativi al CP_2 rapporto di lavoro domestico e, quindi, l' sapeva bene che vigeva ancora un rapporto di lavoro CP_2
in essere e quindi, come accade in questi casi, avrebbe dovuto rigettare la domanda di pensione e non procedere alla relativa liquidazione;
che comunque sul finire dell'agosto 2022 e quindi poche settimane dopo l'erogazione della pensione anticipata, il Sig. apprendeva che in realtà ai fini dell'art. 24 D. L. 201/2011 Parte_1
- 6 - sarebbe stato necessario procedere alla cessazione anche del rapporto di lavoro domestico e così in data 26.09.2022 veniva comunicata direttamente all' la cessazione del rapporto di lavoro CP_2
domestico codice 9807078270 per la data del 30.09.2022; che ciò nonostante, da ottobre 2022 a settembre 2023 l' continuava ad erogare la pensione al CP_2
Sig. ; Parte_1 che solo in data 26.09.2023 l' inviava Nota di accertamento di indebito – codice pratica num. CP_2
18011850 – con cui dichiarava che l'odierno ricorrente aveva ricevuto per il periodo dall'01.08.2022 al 30.09.2023 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. VO n. 10084702 per un importo complessivo di € 30.158,78 anche se in realtà la somma netta liquidata al Sig. ammonta Parte_1
alla ben inferiore cifra di € 25.985,39 ; che il ricorso al Comitato Provinciale non sortiva l'effetto sperato perché l' avrebbe CP_2 CP_2
rilevato solo in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva la presenza di un rapporto di lavoro ancora in essere alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e cessato solo in data 30.09.2022; che stante il provvedimento di accertamento di indebito dell' , il Sig. presentava CP_2 Parte_1
nuova domanda di pensione e attualmente egli percepisce la pensione n. 001-450010086498 Cat.
VO di importo mensile netto pari ad € 1.917,82 ; che con provvedimento dell'08.09.2024 l' dichiarava che l'importo di € Controparte_1
30.158,78 qualificato come indebito con precedente provvedimento del 26.09.2023 sarebbe stato recuperato attraverso una trattenuta di 60 rate mensili sulla pensione attualmente erogata al Sig.
Parte_1
Tanto premesso contestava la legittimità del provvedimento dell'08.09.2024 e di quello precedente del 26.09.2023 con ampie e articolate motivazione giuridiche
In sintesi , eccepiva la irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 52 L. 88/'89 e dell'art. 2 Circolare 47/2018 ; che quanto ai mesi di agosto e settembre 2022 non può CP_2 ravvisarsi dolo in capo al Sig. , elemento soggettivo che per unanime giurisprudenza “non Parte_1 può meramente farsi coincidere con l'astratto dovere di conoscenza delle leggi”, ma tutt'al più può configurarsi un negligente difetto di informazione e che in ordine al periodo ottobre 2022 – settembre 2023 non possano configurarsi dolo e nemmeno negligenza in capo al Sig. il Parte_1
quale, appresa la necessità di risolvere tutti i rapporti di lavoro ai fini del godimento della pensione,
a metà settembre 2022 e quindi neanche due mesi dopo il godimento della pensione (01.08.2022), procedeva repentinamente a cessare il rapporto con il Sig. . Per_1
- 7 - In via subordinata eccepiva la illegittima determinazione del “quantum” per violazione dell'art. 10
D.P.R. 917/'86 e dell'art. 6 Determina Presidente n. 123/2017 CP_2
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso e la perfetta legittimità dei CP_2
provvedimenti censurati stante la carenza del requisito della cessazione dell'attività lavorativa CP_2
(art. 1 comma 7 Dlgs n. 503/1992; art. 22 comma 1 lett c) legge n. 153/1969).
Rilevava di seguito che è di macroscopica evidenza il dolo del ricorrente, poiché la domanda di pensione conteneva dichiarazione mendace (“cesserò l'attività di lavoro dipendente il 31/07/2022”) con la conseguenza che la controparte non può invocare in proprio favore la sanatoria di cui all'art. 13 legge n. 412/1991 anche in ragione del carattere provvisorio della liquidazione della pensione
Sottolineava che lo status di pensionato è di per sé compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (successiva al pensionamento) e, quindi, il versamento dei contributi per il lavoro domestico non è di per sé indicativo di una mancata avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro alla data del 31.7.2022; che peraltro il pagamento dei Persona_1
contributi avviene di regola soltanto il giorno 16 del mese successivo alla loro maturazione e ben può anche accadere che un datore versi contribuzione non interamente dovuta e che soltanto l'accertamento effettuato in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva ha consentito di fare emergere la mancata cessazione del predetto rapporto di lavoro alla data del
31.7.2022 e, quindi, il carattere indebito della prestazione riconosciuta.
Contestava infine le doglianze avverse in ordine al quantum dell'indebito stante la correttezza dell'importo comunicato dall' , tenuto conto degli importi lordi dei ratei della prestazione CP_2 erogata nel periodo a cui si riferisce l'indebito, come emerge dai cedolini versati in causa
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierno udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è in gran parte fondato .
La disposizione generale in materia di ripetizione di indebito, si rinviene nell'art. 2033 cod. civ. che nel disciplinare l'indebito oggettivo, riconosce il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato
(salvo le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi (dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede).
Tuttavia come noto , rispetto alla regola propria del sistema civilistico, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari che trovano ragione nell'affidamento legittimo
- 8 - che i percettori hanno nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e che normalmente sono destinati «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia».
In questo affidamento, la Corte Costituzionale (v. sentenza nr. 431 del 1993; tra le successive: v.
Corte Cost. nr. 1 del 2006 e, da ultimo, Corte cost. nr. 8 del 2023 ) ha individuato - alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore.
Quanto alle prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative qual è quella che ci occupa occorre infatti richiamare, l'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, nr.88, («Ristrutturazione dell' e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Controparte_4
infortuni sul lavoro»), come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, nr. 412,
(«Disposizioni in materia di finanza pubblica») entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza della
Corte Costituzionale nr.39 del 1993.
Solitamente si afferma che il sistema tracciato dalle disposizioni indicate delinei un principio di
“irripetibilità dell'indebito”, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens sia consapevole di percepire un indebito e, dunque, si trovi in uno stato soggettivo di dolo.
Questa affermazione, sicuramente coerente con l'originaria formulazione dell'art. 52 (che prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione -e di pensione sociale- erogati per errore, salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato), va, invece, precisata all'esito dell'intervento attuato dall'art. 13 cit che subordina l'irripetibilità a quattro, concorrenti condizioni:
a) il pagamento delle somme deve avvenire in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;
b) il provvedimento deve essere comunicato all'interessato;
c) il pagamento delle somme deve essere l'effetto di un errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) non deve sussistere il dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Alla luce del quadro normativo suddetto , appare evidente che nel caso in esame l' ha diritto CP_2
di ripetere solo i ratei di pensione maturati dal ricorrente fino cessazione del rapporto di lavoro domestico - comunicata dal pensionato all' poiché per il periodo successivo sussistono le CP_2
quattro condizioni di cui sopra .
- 9 - E' evidente l'errore in cui è incorso l' nella liquidazione del trattamento pensionistico del CP_2 ricorrente in quanto le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale sicuramente dal 26.9.2022
Piu' nello specifico, l'indebito per cui è causa è scaturito dalla circostanza che il ricorrente - ottenuta la pensione di anticipata ai sensi dell'art. 24 comma decimo dl 201/2011 , con decorrenza
1.8.2022 - dopo aver presentato la domanda in data 9.5.22 ed in costanza di percezione del trattamento pensionistico – si è dimesso dal rapporto di lavoro principale alle dipendenze di TO
SI AL spa ma ha continuato a svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di fino al 26.9.22. , laddove l'accesso a tale forma di pensione anticipata è appunto Persona_1
legato alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 1 comma 7 d.lgs. 503/1992, dispone infatti che : “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, a parere di questo Giudice, sussisteva un obbligo di informativa della condizione lavorativa successiva al pensionamento, ai sensi di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, il quale prevede testualmente, come anticipato, che "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente competente", consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Sulla base della richiamata norma può affermarsi che il ricorrente avesse l'obbligo di comunicare immediatamente e direttamente all' la circostanza rilevante ch'egli, titolare di pensione di CP_2
vecchiaia anticipata, avesse continuato a svolgere attività lavorativa, così da porre l'Ente in grado di
NON erogare o di sospendere l'erogazione del trattamento pensionistico.
Dunque, lo stesso aveva l'obbligo di attivarsi per consentire all' di evitare, ovvero, CP_2
rimuovere, l'errore.
Ne consegue che fino alla comunicazione all' di cessazione del rapporto di lavoro domestico , CP_2
pacificamente avvenuta in data 26.9.22 , il ricorrente non aveva diritto di percepire la pensione di anzianità e deve restituire quanto percepito
Per il periodo successivo invece nulla puo' ripetere l' per la elementare ragione che dal 26.9.22. CP_2 il ricorrente ha “rimosso” qualsiasi ostacolo alla percezione della pensione riconosciutagli e non vi è alcuna norma , a differenza di quanto previsto dalla legge per esempio in materia di pensione cd
“quota 100” , che preveda la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare ( o oltre) in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo
- 10 - Nulla piu' vi è da aggiungere se non che piu' che dolo omissivo , come sostenuto dall' , siamo CP_2
sicuramente al cospetto di una ignorantia legis che sicuramente non scusa ma è altrettanto indubitabilmente inidonea a privare di fatto , in assenza di una norma giuridica che lo giustifichi, il pensionato dei mezzi di sussistenza per dodici mesi in assenza di altri redditi
L'esito della lite impone di compensare per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente e di porre il residuo a carico dell' CP_2
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: dichiarare irripetibili gli importi percepiti da da ottobre 2022 a settembre 2023 e Parte_1 per l'effetto condanna l' alla restituzione delle trattenute , qualora effettuate, per importi CP_2
eccedenti i ratei di agosto 2022 e settembre 2022; dichiara compensate per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro
2.400,00 e pone i residui ¾ ( euro 1.800,00, oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge) a carico dell' CP_2
Così deciso in Mantova, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
- 11 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. FERRARINI FABIO Parte_1
Contro
Controparte_1
con l'avv . MINEO ALESSANDRO
[...]
Oggi 25/02/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. SAVONA e avv. MINEO e l'avv.
Ferrarini
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'Avv. Ferrarini contesta anzitutto che la dichiarazione “cesserò l'attività di lavoro dipendente” rilasciata dal Sig. nella domanda di pensione anticipata del 19.05.2022 costituisca “dolo” Parte_1
ex art. 52 L. 88/'89.
Il lavoratore infatti aveva effettivamente cessato il rapporto di lavoro con TO SI AL spa e poiché la domanda non dichiarava “ogni attività di lavoro dipendente”, era convinto fosse sufficiente interrompere il rapporto di lavoro in riferimento al quale erano stati versati i contributi necessari al conseguimento della pensione anticipata.
Inoltre ai sensi dell'art. 2 Circolare 47/2018 si configura dolo solo in caso di omessa o CP_2 incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto della prestazione che non siano già conosciuti dall'Istituto, mentre nel caso di specie l' era a conoscenza del CP_2
rapporto di lavoro domestico del Sig. , le cui instaurazione e trasformazione erano state Parte_1
comunicate rispettivamente il 23.04.2007 e 23.04.2010: cfr Cass. 10337/2023.
Con riferimento poi al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, come sottolineato dalla stessa controparte (doc. 9 ricorrente) l' si è accorta del rapporto di lavoro domestico in data CP_2
26.09.2022, quando il Sig. ne ha comunicato la cessazione: in questi casi l'art. 2 Parte_1
- 1 - Circolare 47/2018 prevede chiaramente che “se l'interessato comunica all'Istituto circostanze CP_2
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le Strutture territoriali competenti sono tenute a rettificare tempestivamente i provvedimenti errati, non essendo recuperabili, per quanto sopra esposto, le somme indebitamente erogate dopo la predetta comunicazione”. Pertanto il presunto dolo è comunque cessato allorchè il ricorrente ha formalmente comunicato la cessazione del rapporto domestico.
Né controparte ha dimostrato di essersi accorta del lavoro domestico successivamente al
26.09.2022: nella comparsa di risposta l' dichiara di aver scoperto il lavoro domestico “in sede CP_2 di trasformazione della pensione” (pg. 2 e 4) ma non specifica in quale momento o a seguito di quale accertamento ulteriore alla comunicazione del 26.09.2022 ciò si sarebbe verificato. Anzi, la resistente allega a tali fini sub doc. 3 l'estratto conto contributivo del Sig. , ossia Parte_1
documentazione che aveva a sue mani già dal primo giorno di erogazione della pensione dell'01.08.2022: cfr Cass. 10337/2023.
Anche la considerazione per cui la pensione dell'01.08.2022 fosse provvisoria non coglie nel segno: tale tipo di provvedimento viene infatti emanato in attesa che l' accerti la sussistenza dei CP_2 requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione richiesta dal privato, ma nel caso di specie l'Ente dichiara che già il 26.09.2022 aveva scoperto l'esistenza di un elemento ostativo tale da consentire la cessazione della liquidazione. Anche su questo aspetto la ricorrente non specifica quando ed a seguito di quale ulteriore scoperta avrebbe mutato la pensione da provvisoria in definitiva.
Controparte infine ritiene che il “quantum” dell'indebito complessivo sia corretto, stante l'importo lordo dei cedolini pensione.
Ebbene, l'importo lordo è corretto posto che il valore che emerge dal doc. 8 della resistente coincide con quello di cui al doc. 7 del ricorrente, ma ciò che non è corretto è che la somma richiesta sia lorda anziché netta: se le somme oggetto di restituzione erano state già tassate al momento dell'erogazione (come in questo caso), infatti, l'art. 10 bis TUIR prevede che debbano essere rese al netto, altrimenti subirebbero una duplice tassazione.
Nessuna eccezione, invece, viene formulata in ordine all'illegittima determinazione del “quantum” della trattenuta mensile.
Alla luce di ciò l'Avv. Ferrarini insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
L'avv. Tonghini contesta quanto verbalizzato riportandosi alla memoria di costituzione
I procuratori delle parti nel caso in cui il giudice decidesse la causa in data odierna dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
- 2 - - 3 - Procedimento Nr. 795/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 25.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 28.10.24 da
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ferrarini Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difesa e rappresentata dall'avv. Eugenia Savona e dall'avv. Alessandro Mineo CP_2
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via preliminare
Sospendere l'efficacia della Nota di accertamento di indebito del 26.09.2023 – codice pratica num.
18011850 - e della Nota di recupero di indebito dell'08.09.2024 – codice pratica num. 18011850 - in attesa della definizione del presente procedimento.
- 4 - In via principale
Accertato e dichiarato che le somme di cui alla pensione Cat. VO n. 10084702 sono state percepite da agosto 2022 a settembre 2023 in assenza di dolo del Sig. e a seguito di un errore Parte_1 dell' che era a conoscenza dei motivi ostativi alla relativa liquidazione, dichiarare irripetibili gli CP_2 importi percepiti e per l'effetto annullare in quanto l'illegittimi e/o contrari a diritto i suddetti provvedimenti e condannare l' alla restituzione delle trattenute effettuate a partire da novembre CP_2
2024.
In subordine
Accertato e dichiarato che le somme di cui alla pensione Cat. VO n. 10084702 quanto meno da ottobre 2022 a settembre 2023 sono state percepite in assenza di dolo del Sig. e a seguito Parte_1 di un errore dell' che era a conoscenza dei motivi ostativi alla relativa liquidazione, dichiarare CP_2 irripetibili gli importi percepiti da ottobre 2022 a settembre 2023 e per l'effetto annullare in quanto l'illegittimi e/o contrari a diritto i suddetti provvedimenti e condannare l' alla restituzione delle CP_2
trattenute effettuate per gli importi eccedenti le mensilità di agosto 2022 e settembre 2022.
In ulteriore subordine
Accertato e dichiarato che il netto percepito dal Sig. da agosto 2022 a agosto 2023 è pari Parte_1 ad € 25.985,39 o comunque ad altra cifra comunque inferiore alla somma di € 30.158,78, annullare i provvedimenti del 26.09.2023 e del 08.09.2024 e rideterminare l'importo dell'indebito in €
25.985,39 o comunque nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia.
In estremo subordine
Accertato e dichiarato che l'importo della trattenuta mensile subìta dal Sig. è superiore a Parte_1 quanto all'uopo previsto dalla Determina Presidente n. 123/2017, annullare il provvedimento CP_2 del 08.09.2024 e rideterminare l'importo della trattenuta in € 366,24 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di diritti, spese ed onorari.
Per la parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE
Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Occorrendo disporre audizione a chiarimenti sulle circostanze di fatto oggetto di causa il funzionario
, con facoltà di farsi sostituire da altro funzionario informato della pratica. Controparte_3
- 5 - IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2024 conveniva l' avanti al Tribunale di Mantova CP_2
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Parte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva: che il Sig. svolgeva attività di lavoro dipendente full time in favore della società TO Parte_1
SI AL spa e nel contempo prestava servizio part time in qualità di collaboratore domestico in favore del Sig. ora purtroppo deceduto;
Persona_1
che la suddetta attività consisteva più che altro nella cura del giardino del Sig. ed aveva una Per_1
portata irrisoria, essendo quasi una sorta di favore tra vicini di casa, posto che il Sig. Parte_1
risiede in Bozzolo (MN) - Via Valcarenghi n. 83 - ed il Sig. risiedeva in vita in Bozzolo Per_1
(MN) - Via Valcarenghi n. 85 ; che in data 19.05.2022 il Sig. presentava domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art. Parte_1
24 comma decimo D.L. 201/2011 e , a questi fini, provvedeva preliminarmente a rassegnare le proprie dimissioni dalla società TO SI AL spa perché era convinto, in totale buona fede, che fosse sufficiente interrompere il rapporto di lavoro in riferimento al quale erano stati versati i contributi necessari al conseguimento della pensione anticipata, ossia, nel caso di specie, quello appunto alle dipendenze di TO SI AL spa;
che con provvedimento del 12.08.2022 l' di Mantova, riconoscendo sussistente il requisito di CP_2
anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi ex art. 24 D.L. 201/2011, accoglieva la domanda del
Sig. e procedeva all'erogazione della pensione Cat. VO n. 10084702 con decorrenza Parte_1 dall'01.08.2022 perché non si accorgeva che il Sig. aveva ancora in essere il rapporto di Parte_1
lavoro domestico con il Sig. anche se , nel rapporto di lavoro domestico, tutte le Per_1 comunicazioni, compreso l'istaurazione del rapporto , devono essere effettuate direttamente all' ; CP_2 che inoltre l' nell'agosto 2022 continuava a ricevere il pagamento dei contributi relativi al CP_2 rapporto di lavoro domestico e, quindi, l' sapeva bene che vigeva ancora un rapporto di lavoro CP_2
in essere e quindi, come accade in questi casi, avrebbe dovuto rigettare la domanda di pensione e non procedere alla relativa liquidazione;
che comunque sul finire dell'agosto 2022 e quindi poche settimane dopo l'erogazione della pensione anticipata, il Sig. apprendeva che in realtà ai fini dell'art. 24 D. L. 201/2011 Parte_1
- 6 - sarebbe stato necessario procedere alla cessazione anche del rapporto di lavoro domestico e così in data 26.09.2022 veniva comunicata direttamente all' la cessazione del rapporto di lavoro CP_2
domestico codice 9807078270 per la data del 30.09.2022; che ciò nonostante, da ottobre 2022 a settembre 2023 l' continuava ad erogare la pensione al CP_2
Sig. ; Parte_1 che solo in data 26.09.2023 l' inviava Nota di accertamento di indebito – codice pratica num. CP_2
18011850 – con cui dichiarava che l'odierno ricorrente aveva ricevuto per il periodo dall'01.08.2022 al 30.09.2023 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. VO n. 10084702 per un importo complessivo di € 30.158,78 anche se in realtà la somma netta liquidata al Sig. ammonta Parte_1
alla ben inferiore cifra di € 25.985,39 ; che il ricorso al Comitato Provinciale non sortiva l'effetto sperato perché l' avrebbe CP_2 CP_2
rilevato solo in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva la presenza di un rapporto di lavoro ancora in essere alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e cessato solo in data 30.09.2022; che stante il provvedimento di accertamento di indebito dell' , il Sig. presentava CP_2 Parte_1
nuova domanda di pensione e attualmente egli percepisce la pensione n. 001-450010086498 Cat.
VO di importo mensile netto pari ad € 1.917,82 ; che con provvedimento dell'08.09.2024 l' dichiarava che l'importo di € Controparte_1
30.158,78 qualificato come indebito con precedente provvedimento del 26.09.2023 sarebbe stato recuperato attraverso una trattenuta di 60 rate mensili sulla pensione attualmente erogata al Sig.
Parte_1
Tanto premesso contestava la legittimità del provvedimento dell'08.09.2024 e di quello precedente del 26.09.2023 con ampie e articolate motivazione giuridiche
In sintesi , eccepiva la irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 52 L. 88/'89 e dell'art. 2 Circolare 47/2018 ; che quanto ai mesi di agosto e settembre 2022 non può CP_2 ravvisarsi dolo in capo al Sig. , elemento soggettivo che per unanime giurisprudenza “non Parte_1 può meramente farsi coincidere con l'astratto dovere di conoscenza delle leggi”, ma tutt'al più può configurarsi un negligente difetto di informazione e che in ordine al periodo ottobre 2022 – settembre 2023 non possano configurarsi dolo e nemmeno negligenza in capo al Sig. il Parte_1
quale, appresa la necessità di risolvere tutti i rapporti di lavoro ai fini del godimento della pensione,
a metà settembre 2022 e quindi neanche due mesi dopo il godimento della pensione (01.08.2022), procedeva repentinamente a cessare il rapporto con il Sig. . Per_1
- 7 - In via subordinata eccepiva la illegittima determinazione del “quantum” per violazione dell'art. 10
D.P.R. 917/'86 e dell'art. 6 Determina Presidente n. 123/2017 CP_2
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso e la perfetta legittimità dei CP_2
provvedimenti censurati stante la carenza del requisito della cessazione dell'attività lavorativa CP_2
(art. 1 comma 7 Dlgs n. 503/1992; art. 22 comma 1 lett c) legge n. 153/1969).
Rilevava di seguito che è di macroscopica evidenza il dolo del ricorrente, poiché la domanda di pensione conteneva dichiarazione mendace (“cesserò l'attività di lavoro dipendente il 31/07/2022”) con la conseguenza che la controparte non può invocare in proprio favore la sanatoria di cui all'art. 13 legge n. 412/1991 anche in ragione del carattere provvisorio della liquidazione della pensione
Sottolineava che lo status di pensionato è di per sé compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (successiva al pensionamento) e, quindi, il versamento dei contributi per il lavoro domestico non è di per sé indicativo di una mancata avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro alla data del 31.7.2022; che peraltro il pagamento dei Persona_1
contributi avviene di regola soltanto il giorno 16 del mese successivo alla loro maturazione e ben può anche accadere che un datore versi contribuzione non interamente dovuta e che soltanto l'accertamento effettuato in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva ha consentito di fare emergere la mancata cessazione del predetto rapporto di lavoro alla data del
31.7.2022 e, quindi, il carattere indebito della prestazione riconosciuta.
Contestava infine le doglianze avverse in ordine al quantum dell'indebito stante la correttezza dell'importo comunicato dall' , tenuto conto degli importi lordi dei ratei della prestazione CP_2 erogata nel periodo a cui si riferisce l'indebito, come emerge dai cedolini versati in causa
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierno udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è in gran parte fondato .
La disposizione generale in materia di ripetizione di indebito, si rinviene nell'art. 2033 cod. civ. che nel disciplinare l'indebito oggettivo, riconosce il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato
(salvo le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi (dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede).
Tuttavia come noto , rispetto alla regola propria del sistema civilistico, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti peculiari che trovano ragione nell'affidamento legittimo
- 8 - che i percettori hanno nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e che normalmente sono destinati «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia».
In questo affidamento, la Corte Costituzionale (v. sentenza nr. 431 del 1993; tra le successive: v.
Corte Cost. nr. 1 del 2006 e, da ultimo, Corte cost. nr. 8 del 2023 ) ha individuato - alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore.
Quanto alle prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative qual è quella che ci occupa occorre infatti richiamare, l'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, nr.88, («Ristrutturazione dell' e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Controparte_4
infortuni sul lavoro»), come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, nr. 412,
(«Disposizioni in materia di finanza pubblica») entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza della
Corte Costituzionale nr.39 del 1993.
Solitamente si afferma che il sistema tracciato dalle disposizioni indicate delinei un principio di
“irripetibilità dell'indebito”, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens sia consapevole di percepire un indebito e, dunque, si trovi in uno stato soggettivo di dolo.
Questa affermazione, sicuramente coerente con l'originaria formulazione dell'art. 52 (che prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione -e di pensione sociale- erogati per errore, salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato), va, invece, precisata all'esito dell'intervento attuato dall'art. 13 cit che subordina l'irripetibilità a quattro, concorrenti condizioni:
a) il pagamento delle somme deve avvenire in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;
b) il provvedimento deve essere comunicato all'interessato;
c) il pagamento delle somme deve essere l'effetto di un errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) non deve sussistere il dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Alla luce del quadro normativo suddetto , appare evidente che nel caso in esame l' ha diritto CP_2
di ripetere solo i ratei di pensione maturati dal ricorrente fino cessazione del rapporto di lavoro domestico - comunicata dal pensionato all' poiché per il periodo successivo sussistono le CP_2
quattro condizioni di cui sopra .
- 9 - E' evidente l'errore in cui è incorso l' nella liquidazione del trattamento pensionistico del CP_2 ricorrente in quanto le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale sicuramente dal 26.9.2022
Piu' nello specifico, l'indebito per cui è causa è scaturito dalla circostanza che il ricorrente - ottenuta la pensione di anticipata ai sensi dell'art. 24 comma decimo dl 201/2011 , con decorrenza
1.8.2022 - dopo aver presentato la domanda in data 9.5.22 ed in costanza di percezione del trattamento pensionistico – si è dimesso dal rapporto di lavoro principale alle dipendenze di TO
SI AL spa ma ha continuato a svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di fino al 26.9.22. , laddove l'accesso a tale forma di pensione anticipata è appunto Persona_1
legato alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 1 comma 7 d.lgs. 503/1992, dispone infatti che : “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, a parere di questo Giudice, sussisteva un obbligo di informativa della condizione lavorativa successiva al pensionamento, ai sensi di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, il quale prevede testualmente, come anticipato, che "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente competente", consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Sulla base della richiamata norma può affermarsi che il ricorrente avesse l'obbligo di comunicare immediatamente e direttamente all' la circostanza rilevante ch'egli, titolare di pensione di CP_2
vecchiaia anticipata, avesse continuato a svolgere attività lavorativa, così da porre l'Ente in grado di
NON erogare o di sospendere l'erogazione del trattamento pensionistico.
Dunque, lo stesso aveva l'obbligo di attivarsi per consentire all' di evitare, ovvero, CP_2
rimuovere, l'errore.
Ne consegue che fino alla comunicazione all' di cessazione del rapporto di lavoro domestico , CP_2
pacificamente avvenuta in data 26.9.22 , il ricorrente non aveva diritto di percepire la pensione di anzianità e deve restituire quanto percepito
Per il periodo successivo invece nulla puo' ripetere l' per la elementare ragione che dal 26.9.22. CP_2 il ricorrente ha “rimosso” qualsiasi ostacolo alla percezione della pensione riconosciutagli e non vi è alcuna norma , a differenza di quanto previsto dalla legge per esempio in materia di pensione cd
“quota 100” , che preveda la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare ( o oltre) in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo
- 10 - Nulla piu' vi è da aggiungere se non che piu' che dolo omissivo , come sostenuto dall' , siamo CP_2
sicuramente al cospetto di una ignorantia legis che sicuramente non scusa ma è altrettanto indubitabilmente inidonea a privare di fatto , in assenza di una norma giuridica che lo giustifichi, il pensionato dei mezzi di sussistenza per dodici mesi in assenza di altri redditi
L'esito della lite impone di compensare per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente e di porre il residuo a carico dell' CP_2
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: dichiarare irripetibili gli importi percepiti da da ottobre 2022 a settembre 2023 e Parte_1 per l'effetto condanna l' alla restituzione delle trattenute , qualora effettuate, per importi CP_2
eccedenti i ratei di agosto 2022 e settembre 2022; dichiara compensate per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro
2.400,00 e pone i residui ¾ ( euro 1.800,00, oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge) a carico dell' CP_2
Così deciso in Mantova, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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