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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.1215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. ND AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed Parte_1 C.F._1
pre o difensore sito in Trevi, piazza della Concordia n.1
-attrice opponente- CONTRO (c.f. ) e per essa (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 vv. tian Faggell do o lo studio dell'Avv. Paolo Merini sito in Spoleto, piazza della Vittoria n.35
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di deposito telematico ex art.189 c.p.c. effettuato in vista della remissione in decisione della causa, avvenuta in sede di udienza ex art.127 ter c.p.c. del 04.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra , nella sua qualità di garante del debitore principale Parte_1
proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_2 bunale di Spoleto, R.G.n.708/2024, richiesto ed ottenuto da
[...] per il mancato pagamento del saldo debitore del contratto di prestito ordinario Controparte_1 ato debitore principale. Alla base dell'opposizione la sig.ra premessa la Parte_1 propria natura di consumatrice, deduceva -in estrema sintesi- l'intervenuta decadenza della pretesa avversaria ex art.1957 c.c. in virtù della nullità della clausola n.6 del contratto di fideiussione per vessatorietà della stessa e/o comunque per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n.287/1990. Si costituiva in giudizio e per essa la quale contestava la Controparte_1 Controparte_2 vessatorietà della clausola richiamata dalla parte opponente e deduceva la mancanza di prova in ordine alla dedotta violazione della normativa antitrust. Depositate dalle parti le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c. pagina 1 di 4 All'udienza del 04.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., questo giudicante tratteneva la causa in decisione.
***** L'opposizione spiegata dalla sig.ra risulta fondata ed in quanto tale può ricevere Parte_1 legittimo accoglimento. Al riguardo occorre prendere atto che la domanda monitoria risulta azionata da Controparte_1 nei confronti della sig.ra nella sua qualità di garante del Laborat Parte_1 Parte_2
-debitore principale- in del contratto di fideiussione del 19.2.2008, come chiaramente dedotto
[...] Pt_3 rso per decreto ingiunti ello stesso predetto ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente ha espressamente attestato la qualifica di consumatrice della garante ed espressamente adito l'odierno Tribunale proprio richiamandolo quale foro del consumatore. La qualifica di consumatrice della sig.ra nella prestazione della garanzia fideiussoria costituisce inoltre una circostanza direttamente Parte_1 ffermata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nei confronti della quale nessuna contestazione è stata svolta dalla banca opposta né da quest'ultima risulta dedotta o anche solo allegata una qualsiasi circostanza contraria;
la qualifica in questione quindi può ritenersi circostanza pacifica ed incontestata. Tenuto conto quindi di quanto risulta espressamente dal ricorso monitorio, della mancata contestazione da parte della opposta, della assenza in atti di qualsiasi circostanza contraria, può sicuramente attribuirsi la qualifica di consumatrice alla sig.ra nel rapporto negoziale di Parte_1 fideiussione di cui è causa. Ebbene quest'ultima, nella sua qualifica di consumatrice, ha espressamente eccepito la decadenza del rapporto fideiussorio ai sensi dell'art.1957 c.c. in base al quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Più in particolare la sig.ra evidenziata Parte_1 la nullità della clausola prevista all'art.6 del contratto di fideiussione del 19.2.2008 -che prevedeva la deroga al disposto del richiamato art.1957 c.c.- per violazione della normativa di protezione del consumatore e dato atto che nel termine semestrale richiesto dalla normativa codicistica sopra richiamata non risultava essere stata intrapresa alcuna iniziativa giudiziale, ha espressamente eccepito l'intervenuta decadenza della fideiussione posta dalla Banca opposta alla base della pretesa monitoria. Al riguardo, premesso che a nulla rileva l'eventuale presenza di una doppia sottoscrizione della clausola in questione da parte del consumatore, occorre tenere nel debito conto che “È vessatoria, ai sensi dell'art.1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art.1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (Cass.Civ.n.27558 del 28.09.2023; principio espressamente ribadito e confermato anche da Cass.Civ.n.14687 del 31.05.2025). Principio peraltro costantemente affermato anche dai vari Tribunali di merito e dal quale questo giudicante non ravvisa particolari motivi per discostarsene. Ed invero si consideri che “In materia di fideiussione, le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art.1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art.34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art.1341 c. 2 c.c.)” (Trib. Milano, n.6991 del 12.07.2019). In altri termini: “La deroga all'art.1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione stipulato con un consumatore costituisce, in difetto di prova della trattativa individuale, clausola nulla ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t e 36 del codice del consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata” (Trib. Bologna, n.2244 del 31.07.2024; Trib. Torino, n.555 del 04.02.2025; Trib. Lecco, n.627 del 30.09.2024; Trib. Macerata, n.67 del 23.01.2024; Trib. Firenze, n.2807 del 04.10.2023; Trib. Busto Arsizio, n.1782 del 30.12.2022).
pagina 2 di 4 Alla luce pertanto del principio appena sopra richiamato occorre rilevare e riscontrare che nel caso di specie non esiste in atti alcuna prova in ordine alla esistenza di trattative individuali intercorse tra le parti relativamente alla stipulazione della clausola prevista all'art.6 del contratto di fideiussione del 19.2.2008 né peraltro tale circostanza risulta anche solo meramente dedotta o allegata dalla Banca opposta. Ne discende che la predetta clausola, nella sua portata di integrale deroga alla facoltà di opporre l'eccezione ex art..1957 c.c., deve ritenersi interamente nulla per violazione del combinato disposto degli articoli n.33, n.34, n.36 del D.Lg.vo n.206 del 06.09.2005, con la conseguente validità ed efficacia della garanzia prevista dall'art.1957 c.c., primo comma. La sopra rilevata assenza di prova in ordine alla esistenza di specifiche trattative individuali priva peraltro di efficacia anche qualsiasi altra pattuizione in grado di determinare una sostanziale limitazione alla facoltà del consumatore di proporre le eccezioni di estinzione del vincolo obbligatorio sulla base dell'ordinaria disciplina codicistica, quale ad es. la clausola di pagamento a prima richiesta prevista in sede di art.7 del contratto di fideiussione (si veda Trib. Alessandria, n.97 del 20.2.2025; Trib. Torino 15.03.2024; Trib. Ferrara, 06.12.2024; Trib. Padova, 03.10.2019; Cass.Civ.n.20648 del 24.07.2024, motivazione, paragrafo 3 e 4; Cass.Civ.n.5598 del 28.02.2020). Tale conclusione è stata ancora più recentemente ribadita sia dalla Suprema Corte (si veda Cass.Civ.n.14687 del 31.05.2025) che dai Tribunale di merito (“In tema di fideiussione omnibus stipulata tra un consumatore e un professionista, è nulla per vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 del codice del consumo, la clausola che prevede il pagamento "a prima richiesta", in quanto determina a carico del fideiussore-consumatore una decadenza e una limitazione della facoltà di opporre eccezioni, concretando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. In presenza di tale nullità, trova integrale applicazione il termine decadenziale previsto dall'art.1957 c.c., con conseguente decadenza del creditore dalla garanzia ove non agisca giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”: Trib. Ferrara, 10.06.2025). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, nei confronti delle sopra CP_3 evidenziate considerazioni nessuna particolare rilevanza concr ò assumere la natura di contratto autonomo di garanzia pretesamente attribuita dalla predetta al contratto del 19.2.2008. Ed invero CP_3 anche a prescindere dalla concreta verifica da parte di questo te sulla effettiva natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia da riconoscere al negozio del 19.2.2008, occorre considerare in ogni caso che “In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie” (Cass.Civ.n.14537 del 30.05.2025). In altri termini “Posto che la disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti del consumatore trova applicazione anche ai contratti atipici (e ciò, quanto alla previsione dell'art.36, comma 1, cod. consumo, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto), in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito, sì che nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la predetta disciplina, in particolare la previsione dell'art.33, lett. t), cod. consumo, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità e il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass.Civ.n.5423 del 18.02.2022). Ecco allora che, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dall'esame della documentazione esistente in atti (ed in particolare dal doc.n.8 del fascicolo monitorio) la scadenza dell'obbligazione principale risulta verificatasi nel febbraio 2014, momento in cui veniva a scadenza l'ultima rata del finanziamento (sul punto peraltro alcuna altra scadenza temporale risulta allegata e/o dedotta dalla Banca opposta). Successivamente non risulta intrapresa da parte della Banca alcuna istanza giudiziale (né stragiudiziale) entro il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.. La prima istanza giudiziale intrapresa dalla Banca opposta risulta infatti essere quella monitoria, avvenuta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo emesso nel settembre pagina 3 di 4 2023 e poi notificato al solo debitore principale. Una iniziativa giudiziale intrapresa ben oltre il termine semestrale -dalla sopra indicata scadenza dell'obbligazione principale- previsto a pena di decadenza dall'art.1957 c.c. (conclusione che non muterebbe neanche qualora volesse attribuirsi rilevanza alla istanza stragiudiziale del febbraio 2022). Ne discende che il rapporto di garanzia azionato da deve ritenersi estinto per Controparte_1 l'intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. e conseguentemente la sig.ra liberata dal Parte_1 proprio obbligo di garanzia. L'opposizione può quindi essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte opponente Parte_1
nei confronti della parte opposta e per essa
[...] Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa, c
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca ed annulla il decreto ingiuntivo n.303/2024 del 17.06.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.708/2024 e di cui è causa;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente;
spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese, in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 18.12.2025
ND AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. ND AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed Parte_1 C.F._1
pre o difensore sito in Trevi, piazza della Concordia n.1
-attrice opponente- CONTRO (c.f. ) e per essa (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 vv. tian Faggell do o lo studio dell'Avv. Paolo Merini sito in Spoleto, piazza della Vittoria n.35
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di deposito telematico ex art.189 c.p.c. effettuato in vista della remissione in decisione della causa, avvenuta in sede di udienza ex art.127 ter c.p.c. del 04.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra , nella sua qualità di garante del debitore principale Parte_1
proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_2 bunale di Spoleto, R.G.n.708/2024, richiesto ed ottenuto da
[...] per il mancato pagamento del saldo debitore del contratto di prestito ordinario Controparte_1 ato debitore principale. Alla base dell'opposizione la sig.ra premessa la Parte_1 propria natura di consumatrice, deduceva -in estrema sintesi- l'intervenuta decadenza della pretesa avversaria ex art.1957 c.c. in virtù della nullità della clausola n.6 del contratto di fideiussione per vessatorietà della stessa e/o comunque per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n.287/1990. Si costituiva in giudizio e per essa la quale contestava la Controparte_1 Controparte_2 vessatorietà della clausola richiamata dalla parte opponente e deduceva la mancanza di prova in ordine alla dedotta violazione della normativa antitrust. Depositate dalle parti le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c. pagina 1 di 4 All'udienza del 04.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., questo giudicante tratteneva la causa in decisione.
***** L'opposizione spiegata dalla sig.ra risulta fondata ed in quanto tale può ricevere Parte_1 legittimo accoglimento. Al riguardo occorre prendere atto che la domanda monitoria risulta azionata da Controparte_1 nei confronti della sig.ra nella sua qualità di garante del Laborat Parte_1 Parte_2
-debitore principale- in del contratto di fideiussione del 19.2.2008, come chiaramente dedotto
[...] Pt_3 rso per decreto ingiunti ello stesso predetto ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente ha espressamente attestato la qualifica di consumatrice della garante ed espressamente adito l'odierno Tribunale proprio richiamandolo quale foro del consumatore. La qualifica di consumatrice della sig.ra nella prestazione della garanzia fideiussoria costituisce inoltre una circostanza direttamente Parte_1 ffermata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nei confronti della quale nessuna contestazione è stata svolta dalla banca opposta né da quest'ultima risulta dedotta o anche solo allegata una qualsiasi circostanza contraria;
la qualifica in questione quindi può ritenersi circostanza pacifica ed incontestata. Tenuto conto quindi di quanto risulta espressamente dal ricorso monitorio, della mancata contestazione da parte della opposta, della assenza in atti di qualsiasi circostanza contraria, può sicuramente attribuirsi la qualifica di consumatrice alla sig.ra nel rapporto negoziale di Parte_1 fideiussione di cui è causa. Ebbene quest'ultima, nella sua qualifica di consumatrice, ha espressamente eccepito la decadenza del rapporto fideiussorio ai sensi dell'art.1957 c.c. in base al quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Più in particolare la sig.ra evidenziata Parte_1 la nullità della clausola prevista all'art.6 del contratto di fideiussione del 19.2.2008 -che prevedeva la deroga al disposto del richiamato art.1957 c.c.- per violazione della normativa di protezione del consumatore e dato atto che nel termine semestrale richiesto dalla normativa codicistica sopra richiamata non risultava essere stata intrapresa alcuna iniziativa giudiziale, ha espressamente eccepito l'intervenuta decadenza della fideiussione posta dalla Banca opposta alla base della pretesa monitoria. Al riguardo, premesso che a nulla rileva l'eventuale presenza di una doppia sottoscrizione della clausola in questione da parte del consumatore, occorre tenere nel debito conto che “È vessatoria, ai sensi dell'art.1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art.1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (Cass.Civ.n.27558 del 28.09.2023; principio espressamente ribadito e confermato anche da Cass.Civ.n.14687 del 31.05.2025). Principio peraltro costantemente affermato anche dai vari Tribunali di merito e dal quale questo giudicante non ravvisa particolari motivi per discostarsene. Ed invero si consideri che “In materia di fideiussione, le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art.1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art.34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art.1341 c. 2 c.c.)” (Trib. Milano, n.6991 del 12.07.2019). In altri termini: “La deroga all'art.1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione stipulato con un consumatore costituisce, in difetto di prova della trattativa individuale, clausola nulla ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t e 36 del codice del consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata” (Trib. Bologna, n.2244 del 31.07.2024; Trib. Torino, n.555 del 04.02.2025; Trib. Lecco, n.627 del 30.09.2024; Trib. Macerata, n.67 del 23.01.2024; Trib. Firenze, n.2807 del 04.10.2023; Trib. Busto Arsizio, n.1782 del 30.12.2022).
pagina 2 di 4 Alla luce pertanto del principio appena sopra richiamato occorre rilevare e riscontrare che nel caso di specie non esiste in atti alcuna prova in ordine alla esistenza di trattative individuali intercorse tra le parti relativamente alla stipulazione della clausola prevista all'art.6 del contratto di fideiussione del 19.2.2008 né peraltro tale circostanza risulta anche solo meramente dedotta o allegata dalla Banca opposta. Ne discende che la predetta clausola, nella sua portata di integrale deroga alla facoltà di opporre l'eccezione ex art..1957 c.c., deve ritenersi interamente nulla per violazione del combinato disposto degli articoli n.33, n.34, n.36 del D.Lg.vo n.206 del 06.09.2005, con la conseguente validità ed efficacia della garanzia prevista dall'art.1957 c.c., primo comma. La sopra rilevata assenza di prova in ordine alla esistenza di specifiche trattative individuali priva peraltro di efficacia anche qualsiasi altra pattuizione in grado di determinare una sostanziale limitazione alla facoltà del consumatore di proporre le eccezioni di estinzione del vincolo obbligatorio sulla base dell'ordinaria disciplina codicistica, quale ad es. la clausola di pagamento a prima richiesta prevista in sede di art.7 del contratto di fideiussione (si veda Trib. Alessandria, n.97 del 20.2.2025; Trib. Torino 15.03.2024; Trib. Ferrara, 06.12.2024; Trib. Padova, 03.10.2019; Cass.Civ.n.20648 del 24.07.2024, motivazione, paragrafo 3 e 4; Cass.Civ.n.5598 del 28.02.2020). Tale conclusione è stata ancora più recentemente ribadita sia dalla Suprema Corte (si veda Cass.Civ.n.14687 del 31.05.2025) che dai Tribunale di merito (“In tema di fideiussione omnibus stipulata tra un consumatore e un professionista, è nulla per vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 del codice del consumo, la clausola che prevede il pagamento "a prima richiesta", in quanto determina a carico del fideiussore-consumatore una decadenza e una limitazione della facoltà di opporre eccezioni, concretando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. In presenza di tale nullità, trova integrale applicazione il termine decadenziale previsto dall'art.1957 c.c., con conseguente decadenza del creditore dalla garanzia ove non agisca giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”: Trib. Ferrara, 10.06.2025). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, nei confronti delle sopra CP_3 evidenziate considerazioni nessuna particolare rilevanza concr ò assumere la natura di contratto autonomo di garanzia pretesamente attribuita dalla predetta al contratto del 19.2.2008. Ed invero CP_3 anche a prescindere dalla concreta verifica da parte di questo te sulla effettiva natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia da riconoscere al negozio del 19.2.2008, occorre considerare in ogni caso che “In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie” (Cass.Civ.n.14537 del 30.05.2025). In altri termini “Posto che la disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti del consumatore trova applicazione anche ai contratti atipici (e ciò, quanto alla previsione dell'art.36, comma 1, cod. consumo, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto), in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito, sì che nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la predetta disciplina, in particolare la previsione dell'art.33, lett. t), cod. consumo, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità e il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass.Civ.n.5423 del 18.02.2022). Ecco allora che, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dall'esame della documentazione esistente in atti (ed in particolare dal doc.n.8 del fascicolo monitorio) la scadenza dell'obbligazione principale risulta verificatasi nel febbraio 2014, momento in cui veniva a scadenza l'ultima rata del finanziamento (sul punto peraltro alcuna altra scadenza temporale risulta allegata e/o dedotta dalla Banca opposta). Successivamente non risulta intrapresa da parte della Banca alcuna istanza giudiziale (né stragiudiziale) entro il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.. La prima istanza giudiziale intrapresa dalla Banca opposta risulta infatti essere quella monitoria, avvenuta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo emesso nel settembre pagina 3 di 4 2023 e poi notificato al solo debitore principale. Una iniziativa giudiziale intrapresa ben oltre il termine semestrale -dalla sopra indicata scadenza dell'obbligazione principale- previsto a pena di decadenza dall'art.1957 c.c. (conclusione che non muterebbe neanche qualora volesse attribuirsi rilevanza alla istanza stragiudiziale del febbraio 2022). Ne discende che il rapporto di garanzia azionato da deve ritenersi estinto per Controparte_1 l'intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. e conseguentemente la sig.ra liberata dal Parte_1 proprio obbligo di garanzia. L'opposizione può quindi essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte opponente Parte_1
nei confronti della parte opposta e per essa
[...] Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa, c
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca ed annulla il decreto ingiuntivo n.303/2024 del 17.06.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.708/2024 e di cui è causa;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente;
spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese, in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 18.12.2025
ND AN
pagina 4 di 4