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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1859/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ferrari (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: altre ipotesi. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto finale, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data
6 agosto 2025, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per i lavoratori dell'industria Controparte_2 metalmeccanica, per chiedere la condanna della società, sua ex datrice di lavoro, a corrispondere in favore delle propria posizione contributiva istituita presso l'ente previdenziale la somma non debitamente versata di euro 20.489,30, di cui euro
7.933.39 a titolo di T.F.R., ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento, a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
Più precisamente, in fatto esponeva che:
- egli aveva prestato attività lavorativa di carattere subordinato a tempo indeterminato dal 9 novembre 1995 alle dipendenze dell'impresa
Utensileria Schneider s.r.l. e, successivamente e senza soluzione di continuità, della società fino al 10 novembre Controparte_1
2024 presso l'unità operativa di SS (BS), come operaio del livello C3 in base al C.C.N.L. industria metalmeccanica privata (doc. 1);
- a decorrere dall'8 giugno 1998 aveva aderito a - Fondo Pensione CP_2
Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica (cfr. certificazione di iscrizione datata 31 luglio 2025, da cui risultava ancora attivo a quel giorno, doc. 2);
- l'iscrizione alla previdenza pensionistica complementare era stata CP_2 regolarmente comunicata dal ricorrente al proprio datore di lavoro, il
2 quale, a decorrere dalla data di adesione al Fondo da parte del ricorrente e per tutto il rapporto di lavoro, aveva trattenuto dalle sue buste paga le quote contributive a carico lavoratore, a carico azienda e per T.F.R. di competenza del CP_2
- epperò, la datrice di lavoro non aveva sempre Controparte_1 rispettato i termini di versamento dei contributi, poiché erano emerse omissioni sistematiche di trasferimenti delle quote al Fondo. In particolare, il prospetto allegato con il dettaglio delle operazioni e dei movimenti, predisposto da sulla base delle trattenute operate dalla CP_2 società resistente, indicava con il termine “attribuito” le quote (a carico aderente, a carico azienda e per T.F.R.) dichiarate dalla datrice di lavoro fino al mese di dicembre 2023 e non ancora versate, per una somma complessiva di € 18.421,03, di cui € 7.168,54 a titolo di T.F.R. ed €
1.690,24 a titolo di “mora” per i ritardati versamenti (cfr. doc. 3);
- per l'anno 2024 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro del 10 novembre 2024, le quote non versate (a carico aderente, a carico azienda e per risultavano trattenute nelle singole buste paga del ricorrente da Pt_2 parte della società resistente per la somma complessiva di € 2.068,27, di cui € 764,85 a titolo di T.F.R. (cfr. doc. 4);
- pertanto, la somma complessiva che aveva Controparte_1 omesso di versare al Fondo Cometa per posizione previdenziale del ricorrente ammontava a complessivi € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo di T.F.R., maturata a decorrere dal secondo trimestre 2009 al terzo trimestre 2024;
- il ricorrente aveva vanamente rivendicato il proprio diritto al versamento al Fondo della somma risultante dal prospetto allegato, senza CP_2 ottenere alcun riscontro dalla società resistente. domandava, allora, la condanna di al Pt_1 CP_1 Controparte_1 versamento di questo importo complessivo direttamente a favore del fondo pensione.
3 Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore al della somma di € maturata a dicembre 2023; per l'effetto: CP_2 CP_2
2) condannare (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. domiciliato in CP_3
El Cios De Murun n.2, 6513 Montecarasso (Svizzera), con sede legale in Via
Ponte Gandovere n. 27, 25064 SS (BS), al versamento a in favore CP_2 della posizione contributiva del ricorrente della somma Parte_1 complessiva di € 20.489,30 di cui € 7.933,39 a titolo di TFR o la diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. da liquidarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario>.
2. e il non si costituivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e, all'udienza 6 novembre 2025, verificata la regolarità delle notificazioni degli atti introduttivi, ne era dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa puramente documentale e non bisognosa di approfondimento istruttorio, era fissata udienza per discussione e decisione, in trattazione scritta.
In vista dell'udienza del 27 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente depositava tempestivamente una nota finale, in cui ribadiva gli argomenti già svolti e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto introduttivo, di cui chiedeva l'accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4 3. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che vada accolto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. La ricostruzione dei fatti di causa offerta da parte ricorrente risulta confermata dalla documentazione compiegata con l'atto introduttivo del presente giudizio, da cui emergono: l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente stipulato da Pt_1 con l'adesione del ricorrente a - Fondo
[...] Controparte_1 CP_2
Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica di cui al ricorso;
la formale destinazione al medesimo, da parte della società datrice di lavoro, delle somme indicate dal lavoratore (a carico di quest'ultimo, dell'azienda e per T.F.R.); l'omissione dei versamenti dovuti da parte dell'impresa per la posizione previdenziale di (cfr. docc. 1 - 4 allegati al ricorso). Pt_1
A fronte di tale documentazione, la società presso cui il ricorrente era assunto nulla eccepiva od obiettava.
Si rammenta che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società datrice di lavoro ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Pertanto, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
5. Osserva altresì la Decidente che i conteggi proposti da appaiono corretti, Pt_1 alla luce del carteggio agli atti proveniente dal e dalla società CP_2 CP_2 datrice di lavoro, non oggetto di contestazione alcuna.
5 6. In ordine al destinatario dei versamenti, reputa la Decidente che sia opportuno richiamare i principi di recente affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che si condividono integralmente: l'utilizzo, nell'art. 8, d.lgs. n. 252 del 2005, di un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale 'conferimento', può essere letto come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare
(rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento (con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al Fondo), ma anche in una cessione al Fondo del credito futuro per quote di TFR. Di qui la necessità di ricostruire la volontà delle parti … poiché si tratta di una qualificazione che incide sulla titolarità del diritto e sulla conseguente legittimazione a dedurlo in causa … Ai fini che ne occupano non va trascurato che il contesto normativo di riferimento … lascia presumere che il
“conferimento” in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento ... salvo che dai documenti prodotti dalle parti … emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione del credito> (Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 giugno 2023, n. 16116).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono elementi in base ai quali qualificare il negozio intercorso tra le parti come una cessione del credito;
invece, si deve ritenere che si tratti di una delegazione di pagamento con contestuale contratto di mandato, revocabile (anche implicitamente), ai sensi degli artt. 1270 e 1723 c.c.
Ne consegue la legittimazione del lavoratore ad agire contro il datore di lavoro per il pagamento delle somme richieste, non tempestivamente versate presso il
Fondo, in proprio favore, da versarsi direttamente a quest'ultimo, a integrazione della posizione previdenziale del dipendente.
6 7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (rispettivamente pari a euro
1.822,00 ed euro 777,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società Controparte_1
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 2.599,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, in favore del ricorrente Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore al Fondo della somma CP_2 di € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo di T.F.R., maturata a dicembre
2023 e fino al 10 novembre 2024 da parte del datore di lavoro
[...]
Controparte_1
2) condanna al versamento diretto a - Controparte_1 CP_2
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti dell'industria metalmeccanica in favore della posizione contributiva del ricorrente Pt_1
7 della somma complessiva di € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo Pt_1 di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3
c.p.c.;
3) condanna a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.599,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ferrari (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: altre ipotesi. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto finale, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data
6 agosto 2025, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per i lavoratori dell'industria Controparte_2 metalmeccanica, per chiedere la condanna della società, sua ex datrice di lavoro, a corrispondere in favore delle propria posizione contributiva istituita presso l'ente previdenziale la somma non debitamente versata di euro 20.489,30, di cui euro
7.933.39 a titolo di T.F.R., ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento, a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
Più precisamente, in fatto esponeva che:
- egli aveva prestato attività lavorativa di carattere subordinato a tempo indeterminato dal 9 novembre 1995 alle dipendenze dell'impresa
Utensileria Schneider s.r.l. e, successivamente e senza soluzione di continuità, della società fino al 10 novembre Controparte_1
2024 presso l'unità operativa di SS (BS), come operaio del livello C3 in base al C.C.N.L. industria metalmeccanica privata (doc. 1);
- a decorrere dall'8 giugno 1998 aveva aderito a - Fondo Pensione CP_2
Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica (cfr. certificazione di iscrizione datata 31 luglio 2025, da cui risultava ancora attivo a quel giorno, doc. 2);
- l'iscrizione alla previdenza pensionistica complementare era stata CP_2 regolarmente comunicata dal ricorrente al proprio datore di lavoro, il
2 quale, a decorrere dalla data di adesione al Fondo da parte del ricorrente e per tutto il rapporto di lavoro, aveva trattenuto dalle sue buste paga le quote contributive a carico lavoratore, a carico azienda e per T.F.R. di competenza del CP_2
- epperò, la datrice di lavoro non aveva sempre Controparte_1 rispettato i termini di versamento dei contributi, poiché erano emerse omissioni sistematiche di trasferimenti delle quote al Fondo. In particolare, il prospetto allegato con il dettaglio delle operazioni e dei movimenti, predisposto da sulla base delle trattenute operate dalla CP_2 società resistente, indicava con il termine “attribuito” le quote (a carico aderente, a carico azienda e per T.F.R.) dichiarate dalla datrice di lavoro fino al mese di dicembre 2023 e non ancora versate, per una somma complessiva di € 18.421,03, di cui € 7.168,54 a titolo di T.F.R. ed €
1.690,24 a titolo di “mora” per i ritardati versamenti (cfr. doc. 3);
- per l'anno 2024 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro del 10 novembre 2024, le quote non versate (a carico aderente, a carico azienda e per risultavano trattenute nelle singole buste paga del ricorrente da Pt_2 parte della società resistente per la somma complessiva di € 2.068,27, di cui € 764,85 a titolo di T.F.R. (cfr. doc. 4);
- pertanto, la somma complessiva che aveva Controparte_1 omesso di versare al Fondo Cometa per posizione previdenziale del ricorrente ammontava a complessivi € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo di T.F.R., maturata a decorrere dal secondo trimestre 2009 al terzo trimestre 2024;
- il ricorrente aveva vanamente rivendicato il proprio diritto al versamento al Fondo della somma risultante dal prospetto allegato, senza CP_2 ottenere alcun riscontro dalla società resistente. domandava, allora, la condanna di al Pt_1 CP_1 Controparte_1 versamento di questo importo complessivo direttamente a favore del fondo pensione.
3 Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore al della somma di € maturata a dicembre 2023; per l'effetto: CP_2 CP_2
2) condannare (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. domiciliato in CP_3
El Cios De Murun n.2, 6513 Montecarasso (Svizzera), con sede legale in Via
Ponte Gandovere n. 27, 25064 SS (BS), al versamento a in favore CP_2 della posizione contributiva del ricorrente della somma Parte_1 complessiva di € 20.489,30 di cui € 7.933,39 a titolo di TFR o la diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. da liquidarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario>.
2. e il non si costituivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e, all'udienza 6 novembre 2025, verificata la regolarità delle notificazioni degli atti introduttivi, ne era dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa puramente documentale e non bisognosa di approfondimento istruttorio, era fissata udienza per discussione e decisione, in trattazione scritta.
In vista dell'udienza del 27 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente depositava tempestivamente una nota finale, in cui ribadiva gli argomenti già svolti e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto introduttivo, di cui chiedeva l'accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
4 3. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e che vada accolto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
4. La ricostruzione dei fatti di causa offerta da parte ricorrente risulta confermata dalla documentazione compiegata con l'atto introduttivo del presente giudizio, da cui emergono: l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente stipulato da Pt_1 con l'adesione del ricorrente a - Fondo
[...] Controparte_1 CP_2
Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica di cui al ricorso;
la formale destinazione al medesimo, da parte della società datrice di lavoro, delle somme indicate dal lavoratore (a carico di quest'ultimo, dell'azienda e per T.F.R.); l'omissione dei versamenti dovuti da parte dell'impresa per la posizione previdenziale di (cfr. docc. 1 - 4 allegati al ricorso). Pt_1
A fronte di tale documentazione, la società presso cui il ricorrente era assunto nulla eccepiva od obiettava.
Si rammenta che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società datrice di lavoro ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Pertanto, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
5. Osserva altresì la Decidente che i conteggi proposti da appaiono corretti, Pt_1 alla luce del carteggio agli atti proveniente dal e dalla società CP_2 CP_2 datrice di lavoro, non oggetto di contestazione alcuna.
5 6. In ordine al destinatario dei versamenti, reputa la Decidente che sia opportuno richiamare i principi di recente affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che si condividono integralmente: l'utilizzo, nell'art. 8, d.lgs. n. 252 del 2005, di un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale 'conferimento', può essere letto come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare
(rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento (con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al Fondo), ma anche in una cessione al Fondo del credito futuro per quote di TFR. Di qui la necessità di ricostruire la volontà delle parti … poiché si tratta di una qualificazione che incide sulla titolarità del diritto e sulla conseguente legittimazione a dedurlo in causa … Ai fini che ne occupano non va trascurato che il contesto normativo di riferimento … lascia presumere che il
“conferimento” in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento ... salvo che dai documenti prodotti dalle parti … emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione del credito> (Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 giugno 2023, n. 16116).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono elementi in base ai quali qualificare il negozio intercorso tra le parti come una cessione del credito;
invece, si deve ritenere che si tratti di una delegazione di pagamento con contestuale contratto di mandato, revocabile (anche implicitamente), ai sensi degli artt. 1270 e 1723 c.c.
Ne consegue la legittimazione del lavoratore ad agire contro il datore di lavoro per il pagamento delle somme richieste, non tempestivamente versate presso il
Fondo, in proprio favore, da versarsi direttamente a quest'ultimo, a integrazione della posizione previdenziale del dipendente.
6 7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (rispettivamente pari a euro
1.822,00 ed euro 777,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società Controparte_1
e sono liquidate nella somma complessiva di euro 2.599,00 per
[...] compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, in favore del ricorrente Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore al Fondo della somma CP_2 di € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo di T.F.R., maturata a dicembre
2023 e fino al 10 novembre 2024 da parte del datore di lavoro
[...]
Controparte_1
2) condanna al versamento diretto a - Controparte_1 CP_2
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti dell'industria metalmeccanica in favore della posizione contributiva del ricorrente Pt_1
7 della somma complessiva di € 20.489,30, di cui € 7.933,39 a titolo Pt_1 di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3
c.p.c.;
3) condanna a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.599,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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