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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. Anna Maria Russolillo
contro
:
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – Controparte_1
Controparte_2
Avv. Alessandro Stabile
Controparte_3 contumace
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.3.2023 innanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
, in proprio e nella qualità di genitore del minore , Parte_1 Persona_1 convenne l' di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione Controparte_1
Contr internazionale – (in seguito anche solo ), quale ufficio di Controparte_2 gestione del risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nonché con sede legale in Controparte_3
Contr Romania e domiciliata ex lege presso chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro, avvenuto il 18.10.2018 in Gambettola (FC) lungo il
Viale Europa, nel quale perse tragicamente la vita . Persona_2 pagina 1 di 12 La ricorrente espose che:
- in data 18.10.2018, verso le ore 21:10 percorreva, alla guida del Persona_2 motociclo marca Yamaha TG DZ01775, la strada provinciale via Europa quando, giunto all'intersezione stradale, non regolata da impianto semaforico, era stato investito dall'autoarticolato
Mercedes Benz TG SV-78-BOL, di proprietà di e condotto da il Controparte_3 Persona_3 quale, uscendo da Largo Sirolli per immettersi sulla via Europa, con direzione di marcia Cesena-
Gambettola, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo, imposta dalla segnaletica stradale verticale e orizzontale presente in uscita dal predetto largo, così invadendo, nella manovra di svolta a sinistra, il centro dell'incrocio senza avvedersi dell'imminente sopraggiungere del motociclo condotto dal Per_2
- il motociclo, a seguito del violento urto, aveva preso fuoco mentre l'autoarticolato aveva proseguito la marcia passando sopra al corpo del che era deceduto;
Per_2
- la dinamica era stata accertata in sede penale a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio espletata e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato era stata accertata con sentenza di patteggiamento;
- nonostante la giovane età, era legato da un rapporto stabile affettivo e duraturo alla Per_2 ricorrente la quale, all'epoca dei fatti minorenne, era in attesa del suo primogenito la cui paternità, sarebbe stata riconosciuta in capo al de cuius a seguito di un lunghissimo e travagliato accertamento conclusosi solamente nel gennaio 2023;
- la gravidanza era stata accolta da entrambi i giovani e dalle rispettive famiglie con grande entusiasmo tanto che avevano progettato un futuro e immediato matrimonio;
- i giovani, seppur legati da una relazione stabile, non erano economicamente indipendenti e pertanto non intrattenevano una convivenza continua, rimanendo il saltuariamente a dormire presso Per_2
l'abitazione della famiglia;
Pt_1
- moriva ab intestato lasciando eredi e , Per_2 Parte_2 Persona_4 rispettivamente madre e sorella, nonché la stessa e il figlio Parte_1 Persona_1
;
[...]
Contr
- veva risarcito in via stragiudiziale gli altri eredi del Per_2
- la responsabilità del conducente straniero nella causazione dell'evento mortale risultava comunque provata dalla produzione documentale, unitamente alle risultanze della CTU svoltasi nel procedimento penale che si intendeva produrre in copia.
La ricorrente concluse domandando, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente Contr straniero nella causazione dell'evento dannoso, la condanna dell' al pagamento della somma di pagina 2 di 12 denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e danno patrimoniale quantificato secondo criteri equitativi ritenuti giusti e che allo stato non è possibile determinare. La peculiarità della fattispecie, la nascita post mortem del minore e la giovane età della madre rendono difficile in concreto la determinazione del danno nel suo ammontare sia in favore del piccolo Persona_1
, sia in favore della sig. , il tutto all'attualità. Con vittoria di spese
[...] Parte_1 diritti ed onorari”.
In via istruttoria, ove ritenuta non esaustiva la CTU e la CTP depositate agli atti, chiese di disporre una nuova CTU volta ad accertare il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, nonché l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli formulati in atti. Contr Si costituì l' eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice relativamente alla domanda formulata in proprio, non avendo fornito prova della propria qualità di erede del il quale, invero, per stessa ammissione di parte ricorrente, era deceduto “ab Per_2 intestato”.
Nel merito, parte resistente affermò che:
- l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale avente n. 5075/2018
R.G.N.R. presso il Tribunale Penale di Forlì a carico del conducente del veicolo estero,
[...]
per il reato di cui all'art. 589bis c.p., non poteva implicare effetti pregiudizievoli nel Per_3 giudizio civile, né invertire l'onere probatorio gravante su parte ricorrente in ordine alla rigorosa prova della dinamica dell'evento e della responsabilità, non precludendo il giudicato intervenuto in sede penale l'indagine volta ad accertare un concorso di colpa del nella Persona_2 causazione del sinistro;
- nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e tale prova contraria doveva essere fornita da parte ricorrente;
- non vi era stato un tamponamento tra i due veicoli, ma uno “scarrocciamento” (metri 13,40) del motociclo condotto dal con conseguente caduta a terra del conducente stesso e, infine, urto Per_2 contro l'autoarticolato estero. Il tutto senza che fossero state rinvenute tracce di frenata da parte del conducente del motociclo;
- dall'esame del cronotachigrafo installato sull'autocarro estero svolto dalla Polizia di Stato nell'ambito del procedimento penale, era emerso che la manovra effettuata dall'autoarticolato estero era assolutamente consentita, che tale autoarticolato andava a una velocità assolutamente modesta (da 4 km/h a 13 km/h), che il conducente aveva rispettato il periodo di “riposo” per il tempo di 9 ore stabilito pagina 3 di 12 dalla legge e che, dal momento in cui era partito a quello in cui si era fermato, aveva avuto “un'attività di movimento…per un totale di 48' (quarantotto) secondi” (cfr. All. n. 3);
- risultava dalle SIT rese da che non era proprietario del motociclo Yamaha Parte_3 Per_2 che gli era stato prestato da un amico, per l'appunto (All. n. 4); Parte_3
- pur conoscendo il tratto di strada dove era avvenuto l'evento ed essendo consapevole che, Per_2 in quel tratto, vi era un incrocio pericoloso, non aveva adattato la propria andatura alle condizioni di spazio e tempo della strada;
- l'avvistamento dell'autoarticolato estero era avvenuto dopo una leggera curva a destra e, quindi, con il motociclo leggermente inclinato sulla destra (situazione in cui è più facile perdere l'equilibrio se si frena bruscamente), con visuale parzialmente coperta dalla presenza degli alberi, oltre tutto in orario notturno, tanto da escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'autoarticolato;
- nessuna prova era stata fornita da parte ricorrente in merito al “fatto doloso o colposo” del conducente del veicolo estero e al rapporto di causalità intercorrente tra il medesimo fatto dannoso e il danno lamentato;
- parte ricorrente, pur indicandola tra i documenti allegati, non aveva provveduto al deposito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento penale n. R.G.N.R. 5075/2018, in quanto da un duplice accesso al fascicolo telematico non risultava depositato tale documento;
- in merito al danno non patrimoniale, richiesto iure proprio, la ricorrente non rientrava nella c.d. famiglia nucleare, risultando preclusa alla medesima agire per il ristoro del danno parentale, mancando il necessario stato di convivenza con il defunto, nel caso di specie smentito per tabulas;
- circa il danno non patrimoniale del minore per la perdita del padre, il soggetto reclamante Per_1 era solo concepito, non avendo mai conosciuto il padre in quanto deceduto prima della nascita;
- in ordine al danno patrimoniale del minore, mancava qualsivoglia indicazione, quantificazione ed elemento di supporto probatorio e pertanto la relativa domanda andava rigettata.
Concluse per il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente in quanto sfornite di prova in merito all'an debeatur e al nesso causale tra il fatto dannoso e i danni lamentati;
in subordine, chiese di accertare un concorso di colpa tra i veicoli coinvolti ex art. 2054, II comma, c.c., con relativa rimodulazione delle avverse domande in proporzione alla quota di responsabilità attribuibile al veicolo estero nella causazione del sinistro.
Il Tribunale di Forlì, istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 861/2023 accertò la pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054 2° comma c.c., stante l'incertezza del punto d'urto e della dinamica di un sinistro, e ritenne le domande solo parzialmente fondate sulla base delle seguenti motivazioni: pagina 4 di 12 - la dinamica del sinistro emergeva unicamente da quanto esposto dalle parti e dalla scarna documentazione in atti in quanto, non solo non erano stati prodotti in giudizio i rilievi eseguiti dalla
Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, ma non risultava depositata neppure la CTU espletata nell'ambito del procedimento penale, consulenza comunque non opponibile alla resistente, non essendo Contr stato arte del giudizio penale;
- dall'esame del doc. 4 di parte resistente, ovvero il verbale di sommarie informazioni rese da Pt_3
si evinceva che il motociclo condotto dal de cuius era di proprietà del che quella sera
[...] Pt_3
l'aveva prestato all'amico per passare a prendere la , dovendosi da ciò desumere che Pt_1 Per_2 conoscesse piuttosto bene quel tratto di strada, essendo solito percorrerlo per raggiungere la ricorrente;
- dal doc. 3 del resistente, dall'esame del cronotachigrafo installato sull'autoarticolato la Polizia di
Stato aveva appurato che il giorno del sinistro il conducente aveva correttamente Persona_3 effettuato il periodo di riposo di 9h consecutive previsto per legge e che il suddetto veicolo al momento del sinistro viaggiava ad una velocità massima molto moderata, ovvero non superiore ai 13km/h;
- le generiche allegazioni della ricorrente non consentivano di individuare l'effettivo punto d'urto fra i veicoli, la velocità a cui viaggiava il motociclo, la segnaletica presente in loco, le condizioni atmosferiche, le condizioni di visibilità in quel tratto di strada e, perciò, di ricostruire la condotta posta in essere dai due conducenti al fine di determinarne il grado di responsabilità, dovendosi peraltro escludere ogni rilevanza alla CTP di parte ricorrente, stante l'assenza di ulteriori elementi di prova, atteso che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”;
- era verosimile che, come sostenuto da parte ricorrente, l'autoarticolato stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra, in quanto dalle allegazioni fotografiche presenti nella CTP risultava che detto veicolo aveva riportato danni e ammaccature nella parte anteriore sinistra (cfr. doc. 4, pagg. 9, 10
e 11 di parte ricorrente), ma tale circostanza non provava l'asserita responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, rimasta indimostrata;
- anzi, dalla citata consulenza di parte era emerso che il motociclo stava provenendo da una strada che curva a destra (cfr. fotografia a pag. 28della CTP nonché pag. 4 ove si precisa che “il tratto di strada interessato dal sinistro è una semicurva”) che per forza riduce la visibilità dell'intersezione, circostanza che imponeva al conducente una particolare attenzione e prudenza durante la manovra di Per_2 svolta;
- stante l'impossibilità di ricostruire il sinistro con sufficiente certezza, restava in ogni caso accertato che parte ricorrente non aveva fornito la prova dell'assenza di responsabilità del vittima del Per_2
pagina 5 di 12 sinistro, nella causazione dello stesso e, al contempo, non v'era prova che il conducente dell'autoarticolato avesse effettuato tutto il possibile per evitare il danno;
- la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata in proprio dalla non era fondata in quanto, in ordine alla frequentazione intercorsa tra la medesima il defunto Pt_1
all'epoca del sinistro giovanissimi (16 anni lei, 21 lui), non era stato fornito alcun elemento Per_2 utile per comprendere la durata e comunque l'intensità del legame affettivo: la stessa ricorrente aveva riconosciuto nel ricorso introduttivo la mancanza di “una convivenza continua, rimanendo il saltuariamente a dormire presso l'abitazione della famiglia ” e non aveva fornito Per_2 Pt_1 la necessaria prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto, avendo nell'atto introduttivo solamente affermato che “il sig. nonostante la sua giovane età era legato da un Persona_2 rapporto stabile affettivo e duraturo, con la sig.ra all'epoca dei fatti minorenne”, Parte_1 circostanza però rimasta del tutto indimostrata non sussistendo alcuna prova documentale o testimoniale a conferma di quanto asserito;
- quanto al figlio, invece, non era oggetto di contestazione la paternità nella persona del defunto, né che all'epoca del sinistro la fosse in stato interessante, talché doveva riconoscersi al minore il Pt_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per essere stato privato dall'evento lesivo della figura paterna per la sua intera esistenza, liquidato, in base alle Tabelle del Tribunale di Milano 2022, nella somma, liquidata all'attualità, di € 132.917,50 già decurtata del 50% per effetto del concorso causale della vittima, oltre ai dovuti interessi, trattandosi di obbligazione di valore;
- il danno patrimoniale non risultava provato, pertanto nessuna somma era dovuta.
Il Tribunale, infine, compensò le spese di lite nella misura del 50% e le liquidò, per tale quota, come da dispositivo, ex d.m. n. 55 del 2014. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi: Parte_1
1) “Falsa applicazione dell'art. 281 decies e 281 duocedies c.p.c in combinato disposto con l'art. 163
c.p.c e in violazione di diritto degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa motivazione”.
L'appellante afferma di avere avuto contezza solo a seguito dell'emanazione della sentenza del fatto che, per un errore di sistema informatico, alcuni documenti richiamati e allegati al ricorso – in particolare, la CTU espletata nel procedimento penale – non erano stati ritualmente depositati.
A fronte della mancata produzione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori necessari per l'acquisizione di tali documenti, oppure ammettere la CTU ricostruttiva e cinematica del sinistro e la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente.
pagina 6 di 12 Contr La CTU espletata nel procedimento penale sarebbe comunque opponibile all' in quanto quest'ultima ha già indennizzato gli eredi legittimi sulla scorta del riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di Persona_5
L'appellante impugna anche il rigetto della domanda di risarcimento da perdita di rapporto parentale avanzata in proprio dalla conseguito all'illegittima mancata ammissione della Parte_1 prova documentale o testimoniale;
2) “Giudizio di indispensabilità e remissione in termini - Nuova documentazione di documenti in appello ex art. 345 c.p.c. - ammissione mezzi istruttori”
L'appellante afferma l'indispensabilità della produzione documentale non ritualmente prodotta in primo grado e chiede di essere rimessa in termini per la produzione della stessa nel presente grado di giudizio. Insiste comunque per l'ammissione della prova testimoniale ovvero della CTU cinematica del sinistro richieste in primo grado. Contr All'appello ha resistito l' hiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 1.10.2024, il Consigliere istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si dà atto della rituale notifica dell'appello nei confronti di Controparte_3
Contr domiciliata ex lege presso l' se ne dichiara la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro, e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
I documenti prodotti dall'appellante in questo grado sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che al terzo comma esclude nel giudizio di appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte richiedente dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi che qui non si configura e non contempla l'ipotesi, invocata dall'appellante, dell'indispensabilità dei documenti.
In assenza di specifico richiamo normativo, l'appellante non chiarisce se il criterio dell'indispensabilità lo riferisca a quanto già disposto per il rito sommario dall'art. 702 quater c.p.c. – procedimento ora abrogato – nel grado d'appello nel quale erano “…ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”. In ogni caso, nell'odierno procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e seguenti, non pagina 7 di 12 è contemplato tale criterio d'indispensabilità per il grado d'appello, risultando la sentenza che lo definisce “impugnabile nei modi ordinari”.
Ad ogni buon conto, si osserva che non sarebbe comunque pertinente il richiamo che l'appellante fa, a sostegno delle proprie ragioni, alla sentenza n. 10790/2017 resa a Sezioni Unite dalla Corte di
Cassazione, perché nella medesima pronuncia la Corte, in ordine al significato da attribuirsi al concetto di “prova indispensabile ai fini del giudizio” di cui al testo previgente dell'art. 345 c.p.c. (presente nell'art. 702 quater c.p.c., come precisato dalla stessa pronuncia a p. 8), chiarisce che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo
a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigore – neppure prove «nuove» (su ciò v. Cass. n.
26009/10; Cass. n. 10487/04)” (p. 17-18 sentenza cit.). Diversamente opinando, il potere del giudice di appello determinerebbe una inammissibile vanificazione o alterazione delle regole che governano il primo grado di giudizio.
La stessa pronuncia precisa che è nuova la prova avente ad oggetto un fatto nuovo ossia allegato per la prima volta in appello – perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, è divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie – o la prova intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado
(p. 8 sentenza cit.).
Invero il documento che l'appellante intende produrre in questo grado di giudizio, la CTU espletata nel procedimento penale, non è qualificabile come produzione di “nuovi” documenti.
In ogni caso, come anticipato, nella fattispecie alcun vaglio di indispensabilità può compiersi, essendo la disciplina delle impugnazioni prevista dall'art. 702 quater inapplicabile al presente giudizio, incardinato ai sensi e nelle forme del nuovo rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia”.
Ciò chiarito la nuova produzione in questo grado è inammissibile, in difetto di prova – e ancora prima di allegazione – circa il fatto che la causa della mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla stessa appellante.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una CTU cinematica o comunque esercitare i poteri istruttori necessari per l'acquisizione dei documenti non prodotti ritualmente in giudizio.
La doglianza non è meritevole di accoglimento. In disparte il fatto che la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio era stata subordinata al preventivo esame della consulenza tecnica espletata nel pagina 8 di 12 giudizio penale, rimasta tuttavia sconosciuta al giudizio, in quanto mai depositata, ad ogni modo, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. n. 26048/2023)
Parimenti, la doglianza circa il mancato esercizio di non meglio precisati poteri istruttori, in forza dei quali il giudice di prime cure, avvedutosi dell'irritualità del deposito, avrebbe dovuto supplirvi mediante la relativa acquisizione d'ufficio è infondata, dato che “Il potere di cui all'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285” (Cass. Civ. n. 6101/2013).
Peraltro, nella causa in decisione – precisato che non può ricadere sul giudice l'onere di verificare che i documenti richiamati in narrativa dalle parti siano stati dalle stesse materialmente prodotti e correttamente depositati – la difesa di parte resistente nel corso del primo grado di giudizio a più riprese (nella comparsa di costituzione, nelle note conclusionali e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14.12.2023) segnalò il mancato effettivo deposito della CTU espletata nel giudizio penale da parte della ricorrente, nonostante l'indicazione nel ricorso introduttivo di tale documento sub
3) nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione e, ciononostante, la ricorrente non ha mai provveduto all'effettivo deposito.
Anzi, nelle note conclusionali depositate in primo grado il 4.12.2023, la ricorrente dichiarò “in via preliminare l'attrice ritiene di avere assorto a tutti gli oneri di allegazione documentale e probatori ai fini dell'accoglimento della domanda volti a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso”, così implicitamente rinunciando alle istanze istruttorie che, infatti, non pagina 9 di 12 ripropose nelle conclusioni, leggendosi nel verbale dell'udienza in data 11.10.2023 che “L'avv.
Russolillo si riporta agli atti, chiede che la causa sia decisa senza che occorra istruttoria”.
L'assoluta carenza di allegazione, in particolare circa la condotta del motociclista, e di prova degli elementi necessari all'accertamento della dinamica preclude la concreta ricostruzione dell'accaduto.
Manca agli atti il verbale delle autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente i cui rilievi oggettivi, planimetrici e fotografici, sul piano probatorio, avrebbero offerto elementi di prova per l'accertamento della dinamica del sinistro.
Le uniche evidenze documentali “qualificate” sono, da un lato, il verbale di sommarie informazioni rese da di nessuna utilità ai fini che qui interessano, e dall'altro, l'esame del Parte_3 cronotachigrafo installato sull'autoarticolato effettuato dalla Polizia di Stato, dal quale risulta che il giorno del sinistro il conducente aveva correttamente effettuato il periodo di riposo di Persona_3
9h consecutive e che il suddetto veicolo al momento del sinistro viaggiava ad una velocità molto moderata, ovvero non superiore ai 13km/h.
Né alcun elemento di giudizio sulla dinamica può trarsi dalla consulenza di parte depositata in primo grado dalla ricorrente basandosi su dati non verificabili, perché non acquisiti al processo.
Peraltro, anche ammettendo che il conducente dell'autoarticolato non abbia concesso la precedenza al Contr motociclista – prospettazione contestata dall' che costituendosi in primo grado affermò che la motocicletta “scarrocciò” per m. 13,40, con conseguente caduta del conducente a terra e urto contro l'autoarticolato – parte ricorrente non ha né allegato né provato che abbia fatto tutto il Per_2 possibile per evitare lo scontro o ridurne le conseguenze dannose e, in definitiva, se abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, infatti, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consente di attribuire rilevanza causale esclusiva alla sola condotta dell'antagonista.
Pertanto, la pronuncia di pari responsabilità ex art. 2054 2° comma c.c. è del tutto corretta, perché non
è possibile il punto d'urto, la dinamica di un sinistro e la condotta di guida di entrambi i conducenti, né le circostanze di tempo e di luogo del sinistro.
Il Tribunale, dunque, ha fatto buon governo del principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria ed opera nel caso in cui le risultanze probatorie non pagina 10 di 12 consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Per costante orientamento, la Suprema Corte ritiene che l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Da ultimo, in ordine alle doglianze sulla mancata ammissione della prova testimoniale si osserva che i capitoli – che, in tesi, dovrebbero provare il preteso legame affettivo intenso e duraturo, idoneo a legittimare il diritto alla liquidazione del danno da perdita parentale iure proprio in favore della ricorrente – sono in parte valutativi e comunque generici e non circostanziati e, pertanto, sono inammissibili.
Infatti, il capitolo: “Vero che la sig.ra e Parte_1 Persona_2 intrattenevano una relazione sentimentale stabile e che durava almeno da due anni” rimette alla pura valutazione del teste l'intensità del legame affettivo. Aggiungasi che la veridicità della circostanza che il legame affettivo durasse da “almeno due anni” non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare i requisiti per il riconoscimento del diritto oggetto di domanda proposta iure proprio dalla ricorrente.
Parimenti il capitolo: “Vero che i giovani erano soliti trascorrere le vacanze insieme e progettavano un futuro”, al di là dell'evidente trascurabilità dell'abitudine degli stessi di trascorrere momenti di svago o di riposo insieme, nulla aggiungerebbe sul piano probatorio essendo il capitolo assolutamente non circostanziato e generico nella sua formulazione, non indicandosi modalità, luoghi e tempi di dette vacanze, l'eventuale presenza di altre persone ecc.
Il capitolo: “Vero che il più volte si recava presso l'abitazione della famiglia Testimone_1
rimanendovi per lunghi periodi anche a dormire”, nel fare riferimento a “lunghi periodi” Pt_1 senza indicare quali si caratterizza per palese genericità. Così come il capitolo “Vero che i giovani
e al momento della notizia della gravidanza accoglievano con gioia la venuta del Pt_1 Per_2 nascituro progettando un futuro matrimonio” è per un verso puramente valutativo, poiché rimette ai testi la valutazione della sfera emotiva di terzi soggetti e dall'altro non è circostanziato in quanto il progetto di “un futuro matrimonio” non poggia su nessuna evidenza fattuale.
Pertanto, va confermata l'inammissibilità della prova testimoniale.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, letta la nota spese, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale. pagina 11 di 12 Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Forlì e la condanna alla rifusione a favore di di assistenza Controparte_1 assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – delle spese Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in € 14.239, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. Anna Maria Russolillo
contro
:
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – Controparte_1
Controparte_2
Avv. Alessandro Stabile
Controparte_3 contumace
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.3.2023 innanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
, in proprio e nella qualità di genitore del minore , Parte_1 Persona_1 convenne l' di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione Controparte_1
Contr internazionale – (in seguito anche solo ), quale ufficio di Controparte_2 gestione del risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nonché con sede legale in Controparte_3
Contr Romania e domiciliata ex lege presso chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro, avvenuto il 18.10.2018 in Gambettola (FC) lungo il
Viale Europa, nel quale perse tragicamente la vita . Persona_2 pagina 1 di 12 La ricorrente espose che:
- in data 18.10.2018, verso le ore 21:10 percorreva, alla guida del Persona_2 motociclo marca Yamaha TG DZ01775, la strada provinciale via Europa quando, giunto all'intersezione stradale, non regolata da impianto semaforico, era stato investito dall'autoarticolato
Mercedes Benz TG SV-78-BOL, di proprietà di e condotto da il Controparte_3 Persona_3 quale, uscendo da Largo Sirolli per immettersi sulla via Europa, con direzione di marcia Cesena-
Gambettola, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo, imposta dalla segnaletica stradale verticale e orizzontale presente in uscita dal predetto largo, così invadendo, nella manovra di svolta a sinistra, il centro dell'incrocio senza avvedersi dell'imminente sopraggiungere del motociclo condotto dal Per_2
- il motociclo, a seguito del violento urto, aveva preso fuoco mentre l'autoarticolato aveva proseguito la marcia passando sopra al corpo del che era deceduto;
Per_2
- la dinamica era stata accertata in sede penale a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio espletata e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato era stata accertata con sentenza di patteggiamento;
- nonostante la giovane età, era legato da un rapporto stabile affettivo e duraturo alla Per_2 ricorrente la quale, all'epoca dei fatti minorenne, era in attesa del suo primogenito la cui paternità, sarebbe stata riconosciuta in capo al de cuius a seguito di un lunghissimo e travagliato accertamento conclusosi solamente nel gennaio 2023;
- la gravidanza era stata accolta da entrambi i giovani e dalle rispettive famiglie con grande entusiasmo tanto che avevano progettato un futuro e immediato matrimonio;
- i giovani, seppur legati da una relazione stabile, non erano economicamente indipendenti e pertanto non intrattenevano una convivenza continua, rimanendo il saltuariamente a dormire presso Per_2
l'abitazione della famiglia;
Pt_1
- moriva ab intestato lasciando eredi e , Per_2 Parte_2 Persona_4 rispettivamente madre e sorella, nonché la stessa e il figlio Parte_1 Persona_1
;
[...]
Contr
- veva risarcito in via stragiudiziale gli altri eredi del Per_2
- la responsabilità del conducente straniero nella causazione dell'evento mortale risultava comunque provata dalla produzione documentale, unitamente alle risultanze della CTU svoltasi nel procedimento penale che si intendeva produrre in copia.
La ricorrente concluse domandando, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente Contr straniero nella causazione dell'evento dannoso, la condanna dell' al pagamento della somma di pagina 2 di 12 denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e danno patrimoniale quantificato secondo criteri equitativi ritenuti giusti e che allo stato non è possibile determinare. La peculiarità della fattispecie, la nascita post mortem del minore e la giovane età della madre rendono difficile in concreto la determinazione del danno nel suo ammontare sia in favore del piccolo Persona_1
, sia in favore della sig. , il tutto all'attualità. Con vittoria di spese
[...] Parte_1 diritti ed onorari”.
In via istruttoria, ove ritenuta non esaustiva la CTU e la CTP depositate agli atti, chiese di disporre una nuova CTU volta ad accertare il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, nonché l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli formulati in atti. Contr Si costituì l' eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice relativamente alla domanda formulata in proprio, non avendo fornito prova della propria qualità di erede del il quale, invero, per stessa ammissione di parte ricorrente, era deceduto “ab Per_2 intestato”.
Nel merito, parte resistente affermò che:
- l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale avente n. 5075/2018
R.G.N.R. presso il Tribunale Penale di Forlì a carico del conducente del veicolo estero,
[...]
per il reato di cui all'art. 589bis c.p., non poteva implicare effetti pregiudizievoli nel Per_3 giudizio civile, né invertire l'onere probatorio gravante su parte ricorrente in ordine alla rigorosa prova della dinamica dell'evento e della responsabilità, non precludendo il giudicato intervenuto in sede penale l'indagine volta ad accertare un concorso di colpa del nella Persona_2 causazione del sinistro;
- nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e tale prova contraria doveva essere fornita da parte ricorrente;
- non vi era stato un tamponamento tra i due veicoli, ma uno “scarrocciamento” (metri 13,40) del motociclo condotto dal con conseguente caduta a terra del conducente stesso e, infine, urto Per_2 contro l'autoarticolato estero. Il tutto senza che fossero state rinvenute tracce di frenata da parte del conducente del motociclo;
- dall'esame del cronotachigrafo installato sull'autocarro estero svolto dalla Polizia di Stato nell'ambito del procedimento penale, era emerso che la manovra effettuata dall'autoarticolato estero era assolutamente consentita, che tale autoarticolato andava a una velocità assolutamente modesta (da 4 km/h a 13 km/h), che il conducente aveva rispettato il periodo di “riposo” per il tempo di 9 ore stabilito pagina 3 di 12 dalla legge e che, dal momento in cui era partito a quello in cui si era fermato, aveva avuto “un'attività di movimento…per un totale di 48' (quarantotto) secondi” (cfr. All. n. 3);
- risultava dalle SIT rese da che non era proprietario del motociclo Yamaha Parte_3 Per_2 che gli era stato prestato da un amico, per l'appunto (All. n. 4); Parte_3
- pur conoscendo il tratto di strada dove era avvenuto l'evento ed essendo consapevole che, Per_2 in quel tratto, vi era un incrocio pericoloso, non aveva adattato la propria andatura alle condizioni di spazio e tempo della strada;
- l'avvistamento dell'autoarticolato estero era avvenuto dopo una leggera curva a destra e, quindi, con il motociclo leggermente inclinato sulla destra (situazione in cui è più facile perdere l'equilibrio se si frena bruscamente), con visuale parzialmente coperta dalla presenza degli alberi, oltre tutto in orario notturno, tanto da escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'autoarticolato;
- nessuna prova era stata fornita da parte ricorrente in merito al “fatto doloso o colposo” del conducente del veicolo estero e al rapporto di causalità intercorrente tra il medesimo fatto dannoso e il danno lamentato;
- parte ricorrente, pur indicandola tra i documenti allegati, non aveva provveduto al deposito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento penale n. R.G.N.R. 5075/2018, in quanto da un duplice accesso al fascicolo telematico non risultava depositato tale documento;
- in merito al danno non patrimoniale, richiesto iure proprio, la ricorrente non rientrava nella c.d. famiglia nucleare, risultando preclusa alla medesima agire per il ristoro del danno parentale, mancando il necessario stato di convivenza con il defunto, nel caso di specie smentito per tabulas;
- circa il danno non patrimoniale del minore per la perdita del padre, il soggetto reclamante Per_1 era solo concepito, non avendo mai conosciuto il padre in quanto deceduto prima della nascita;
- in ordine al danno patrimoniale del minore, mancava qualsivoglia indicazione, quantificazione ed elemento di supporto probatorio e pertanto la relativa domanda andava rigettata.
Concluse per il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente in quanto sfornite di prova in merito all'an debeatur e al nesso causale tra il fatto dannoso e i danni lamentati;
in subordine, chiese di accertare un concorso di colpa tra i veicoli coinvolti ex art. 2054, II comma, c.c., con relativa rimodulazione delle avverse domande in proporzione alla quota di responsabilità attribuibile al veicolo estero nella causazione del sinistro.
Il Tribunale di Forlì, istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 861/2023 accertò la pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054 2° comma c.c., stante l'incertezza del punto d'urto e della dinamica di un sinistro, e ritenne le domande solo parzialmente fondate sulla base delle seguenti motivazioni: pagina 4 di 12 - la dinamica del sinistro emergeva unicamente da quanto esposto dalle parti e dalla scarna documentazione in atti in quanto, non solo non erano stati prodotti in giudizio i rilievi eseguiti dalla
Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, ma non risultava depositata neppure la CTU espletata nell'ambito del procedimento penale, consulenza comunque non opponibile alla resistente, non essendo Contr stato arte del giudizio penale;
- dall'esame del doc. 4 di parte resistente, ovvero il verbale di sommarie informazioni rese da Pt_3
si evinceva che il motociclo condotto dal de cuius era di proprietà del che quella sera
[...] Pt_3
l'aveva prestato all'amico per passare a prendere la , dovendosi da ciò desumere che Pt_1 Per_2 conoscesse piuttosto bene quel tratto di strada, essendo solito percorrerlo per raggiungere la ricorrente;
- dal doc. 3 del resistente, dall'esame del cronotachigrafo installato sull'autoarticolato la Polizia di
Stato aveva appurato che il giorno del sinistro il conducente aveva correttamente Persona_3 effettuato il periodo di riposo di 9h consecutive previsto per legge e che il suddetto veicolo al momento del sinistro viaggiava ad una velocità massima molto moderata, ovvero non superiore ai 13km/h;
- le generiche allegazioni della ricorrente non consentivano di individuare l'effettivo punto d'urto fra i veicoli, la velocità a cui viaggiava il motociclo, la segnaletica presente in loco, le condizioni atmosferiche, le condizioni di visibilità in quel tratto di strada e, perciò, di ricostruire la condotta posta in essere dai due conducenti al fine di determinarne il grado di responsabilità, dovendosi peraltro escludere ogni rilevanza alla CTP di parte ricorrente, stante l'assenza di ulteriori elementi di prova, atteso che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”;
- era verosimile che, come sostenuto da parte ricorrente, l'autoarticolato stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra, in quanto dalle allegazioni fotografiche presenti nella CTP risultava che detto veicolo aveva riportato danni e ammaccature nella parte anteriore sinistra (cfr. doc. 4, pagg. 9, 10
e 11 di parte ricorrente), ma tale circostanza non provava l'asserita responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, rimasta indimostrata;
- anzi, dalla citata consulenza di parte era emerso che il motociclo stava provenendo da una strada che curva a destra (cfr. fotografia a pag. 28della CTP nonché pag. 4 ove si precisa che “il tratto di strada interessato dal sinistro è una semicurva”) che per forza riduce la visibilità dell'intersezione, circostanza che imponeva al conducente una particolare attenzione e prudenza durante la manovra di Per_2 svolta;
- stante l'impossibilità di ricostruire il sinistro con sufficiente certezza, restava in ogni caso accertato che parte ricorrente non aveva fornito la prova dell'assenza di responsabilità del vittima del Per_2
pagina 5 di 12 sinistro, nella causazione dello stesso e, al contempo, non v'era prova che il conducente dell'autoarticolato avesse effettuato tutto il possibile per evitare il danno;
- la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata in proprio dalla non era fondata in quanto, in ordine alla frequentazione intercorsa tra la medesima il defunto Pt_1
all'epoca del sinistro giovanissimi (16 anni lei, 21 lui), non era stato fornito alcun elemento Per_2 utile per comprendere la durata e comunque l'intensità del legame affettivo: la stessa ricorrente aveva riconosciuto nel ricorso introduttivo la mancanza di “una convivenza continua, rimanendo il saltuariamente a dormire presso l'abitazione della famiglia ” e non aveva fornito Per_2 Pt_1 la necessaria prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto, avendo nell'atto introduttivo solamente affermato che “il sig. nonostante la sua giovane età era legato da un Persona_2 rapporto stabile affettivo e duraturo, con la sig.ra all'epoca dei fatti minorenne”, Parte_1 circostanza però rimasta del tutto indimostrata non sussistendo alcuna prova documentale o testimoniale a conferma di quanto asserito;
- quanto al figlio, invece, non era oggetto di contestazione la paternità nella persona del defunto, né che all'epoca del sinistro la fosse in stato interessante, talché doveva riconoscersi al minore il Pt_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per essere stato privato dall'evento lesivo della figura paterna per la sua intera esistenza, liquidato, in base alle Tabelle del Tribunale di Milano 2022, nella somma, liquidata all'attualità, di € 132.917,50 già decurtata del 50% per effetto del concorso causale della vittima, oltre ai dovuti interessi, trattandosi di obbligazione di valore;
- il danno patrimoniale non risultava provato, pertanto nessuna somma era dovuta.
Il Tribunale, infine, compensò le spese di lite nella misura del 50% e le liquidò, per tale quota, come da dispositivo, ex d.m. n. 55 del 2014. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi: Parte_1
1) “Falsa applicazione dell'art. 281 decies e 281 duocedies c.p.c in combinato disposto con l'art. 163
c.p.c e in violazione di diritto degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa motivazione”.
L'appellante afferma di avere avuto contezza solo a seguito dell'emanazione della sentenza del fatto che, per un errore di sistema informatico, alcuni documenti richiamati e allegati al ricorso – in particolare, la CTU espletata nel procedimento penale – non erano stati ritualmente depositati.
A fronte della mancata produzione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori necessari per l'acquisizione di tali documenti, oppure ammettere la CTU ricostruttiva e cinematica del sinistro e la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente.
pagina 6 di 12 Contr La CTU espletata nel procedimento penale sarebbe comunque opponibile all' in quanto quest'ultima ha già indennizzato gli eredi legittimi sulla scorta del riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di Persona_5
L'appellante impugna anche il rigetto della domanda di risarcimento da perdita di rapporto parentale avanzata in proprio dalla conseguito all'illegittima mancata ammissione della Parte_1 prova documentale o testimoniale;
2) “Giudizio di indispensabilità e remissione in termini - Nuova documentazione di documenti in appello ex art. 345 c.p.c. - ammissione mezzi istruttori”
L'appellante afferma l'indispensabilità della produzione documentale non ritualmente prodotta in primo grado e chiede di essere rimessa in termini per la produzione della stessa nel presente grado di giudizio. Insiste comunque per l'ammissione della prova testimoniale ovvero della CTU cinematica del sinistro richieste in primo grado. Contr All'appello ha resistito l' hiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 1.10.2024, il Consigliere istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si dà atto della rituale notifica dell'appello nei confronti di Controparte_3
Contr domiciliata ex lege presso l' se ne dichiara la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro, e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
I documenti prodotti dall'appellante in questo grado sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che al terzo comma esclude nel giudizio di appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte richiedente dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi che qui non si configura e non contempla l'ipotesi, invocata dall'appellante, dell'indispensabilità dei documenti.
In assenza di specifico richiamo normativo, l'appellante non chiarisce se il criterio dell'indispensabilità lo riferisca a quanto già disposto per il rito sommario dall'art. 702 quater c.p.c. – procedimento ora abrogato – nel grado d'appello nel quale erano “…ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”. In ogni caso, nell'odierno procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e seguenti, non pagina 7 di 12 è contemplato tale criterio d'indispensabilità per il grado d'appello, risultando la sentenza che lo definisce “impugnabile nei modi ordinari”.
Ad ogni buon conto, si osserva che non sarebbe comunque pertinente il richiamo che l'appellante fa, a sostegno delle proprie ragioni, alla sentenza n. 10790/2017 resa a Sezioni Unite dalla Corte di
Cassazione, perché nella medesima pronuncia la Corte, in ordine al significato da attribuirsi al concetto di “prova indispensabile ai fini del giudizio” di cui al testo previgente dell'art. 345 c.p.c. (presente nell'art. 702 quater c.p.c., come precisato dalla stessa pronuncia a p. 8), chiarisce che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo
a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigore – neppure prove «nuove» (su ciò v. Cass. n.
26009/10; Cass. n. 10487/04)” (p. 17-18 sentenza cit.). Diversamente opinando, il potere del giudice di appello determinerebbe una inammissibile vanificazione o alterazione delle regole che governano il primo grado di giudizio.
La stessa pronuncia precisa che è nuova la prova avente ad oggetto un fatto nuovo ossia allegato per la prima volta in appello – perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, è divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie – o la prova intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado
(p. 8 sentenza cit.).
Invero il documento che l'appellante intende produrre in questo grado di giudizio, la CTU espletata nel procedimento penale, non è qualificabile come produzione di “nuovi” documenti.
In ogni caso, come anticipato, nella fattispecie alcun vaglio di indispensabilità può compiersi, essendo la disciplina delle impugnazioni prevista dall'art. 702 quater inapplicabile al presente giudizio, incardinato ai sensi e nelle forme del nuovo rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia”.
Ciò chiarito la nuova produzione in questo grado è inammissibile, in difetto di prova – e ancora prima di allegazione – circa il fatto che la causa della mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla stessa appellante.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una CTU cinematica o comunque esercitare i poteri istruttori necessari per l'acquisizione dei documenti non prodotti ritualmente in giudizio.
La doglianza non è meritevole di accoglimento. In disparte il fatto che la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio era stata subordinata al preventivo esame della consulenza tecnica espletata nel pagina 8 di 12 giudizio penale, rimasta tuttavia sconosciuta al giudizio, in quanto mai depositata, ad ogni modo, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. n. 26048/2023)
Parimenti, la doglianza circa il mancato esercizio di non meglio precisati poteri istruttori, in forza dei quali il giudice di prime cure, avvedutosi dell'irritualità del deposito, avrebbe dovuto supplirvi mediante la relativa acquisizione d'ufficio è infondata, dato che “Il potere di cui all'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285” (Cass. Civ. n. 6101/2013).
Peraltro, nella causa in decisione – precisato che non può ricadere sul giudice l'onere di verificare che i documenti richiamati in narrativa dalle parti siano stati dalle stesse materialmente prodotti e correttamente depositati – la difesa di parte resistente nel corso del primo grado di giudizio a più riprese (nella comparsa di costituzione, nelle note conclusionali e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14.12.2023) segnalò il mancato effettivo deposito della CTU espletata nel giudizio penale da parte della ricorrente, nonostante l'indicazione nel ricorso introduttivo di tale documento sub
3) nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione e, ciononostante, la ricorrente non ha mai provveduto all'effettivo deposito.
Anzi, nelle note conclusionali depositate in primo grado il 4.12.2023, la ricorrente dichiarò “in via preliminare l'attrice ritiene di avere assorto a tutti gli oneri di allegazione documentale e probatori ai fini dell'accoglimento della domanda volti a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso”, così implicitamente rinunciando alle istanze istruttorie che, infatti, non pagina 9 di 12 ripropose nelle conclusioni, leggendosi nel verbale dell'udienza in data 11.10.2023 che “L'avv.
Russolillo si riporta agli atti, chiede che la causa sia decisa senza che occorra istruttoria”.
L'assoluta carenza di allegazione, in particolare circa la condotta del motociclista, e di prova degli elementi necessari all'accertamento della dinamica preclude la concreta ricostruzione dell'accaduto.
Manca agli atti il verbale delle autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente i cui rilievi oggettivi, planimetrici e fotografici, sul piano probatorio, avrebbero offerto elementi di prova per l'accertamento della dinamica del sinistro.
Le uniche evidenze documentali “qualificate” sono, da un lato, il verbale di sommarie informazioni rese da di nessuna utilità ai fini che qui interessano, e dall'altro, l'esame del Parte_3 cronotachigrafo installato sull'autoarticolato effettuato dalla Polizia di Stato, dal quale risulta che il giorno del sinistro il conducente aveva correttamente effettuato il periodo di riposo di Persona_3
9h consecutive e che il suddetto veicolo al momento del sinistro viaggiava ad una velocità molto moderata, ovvero non superiore ai 13km/h.
Né alcun elemento di giudizio sulla dinamica può trarsi dalla consulenza di parte depositata in primo grado dalla ricorrente basandosi su dati non verificabili, perché non acquisiti al processo.
Peraltro, anche ammettendo che il conducente dell'autoarticolato non abbia concesso la precedenza al Contr motociclista – prospettazione contestata dall' che costituendosi in primo grado affermò che la motocicletta “scarrocciò” per m. 13,40, con conseguente caduta del conducente a terra e urto contro l'autoarticolato – parte ricorrente non ha né allegato né provato che abbia fatto tutto il Per_2 possibile per evitare lo scontro o ridurne le conseguenze dannose e, in definitiva, se abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, infatti, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consente di attribuire rilevanza causale esclusiva alla sola condotta dell'antagonista.
Pertanto, la pronuncia di pari responsabilità ex art. 2054 2° comma c.c. è del tutto corretta, perché non
è possibile il punto d'urto, la dinamica di un sinistro e la condotta di guida di entrambi i conducenti, né le circostanze di tempo e di luogo del sinistro.
Il Tribunale, dunque, ha fatto buon governo del principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria ed opera nel caso in cui le risultanze probatorie non pagina 10 di 12 consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Per costante orientamento, la Suprema Corte ritiene che l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Da ultimo, in ordine alle doglianze sulla mancata ammissione della prova testimoniale si osserva che i capitoli – che, in tesi, dovrebbero provare il preteso legame affettivo intenso e duraturo, idoneo a legittimare il diritto alla liquidazione del danno da perdita parentale iure proprio in favore della ricorrente – sono in parte valutativi e comunque generici e non circostanziati e, pertanto, sono inammissibili.
Infatti, il capitolo: “Vero che la sig.ra e Parte_1 Persona_2 intrattenevano una relazione sentimentale stabile e che durava almeno da due anni” rimette alla pura valutazione del teste l'intensità del legame affettivo. Aggiungasi che la veridicità della circostanza che il legame affettivo durasse da “almeno due anni” non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare i requisiti per il riconoscimento del diritto oggetto di domanda proposta iure proprio dalla ricorrente.
Parimenti il capitolo: “Vero che i giovani erano soliti trascorrere le vacanze insieme e progettavano un futuro”, al di là dell'evidente trascurabilità dell'abitudine degli stessi di trascorrere momenti di svago o di riposo insieme, nulla aggiungerebbe sul piano probatorio essendo il capitolo assolutamente non circostanziato e generico nella sua formulazione, non indicandosi modalità, luoghi e tempi di dette vacanze, l'eventuale presenza di altre persone ecc.
Il capitolo: “Vero che il più volte si recava presso l'abitazione della famiglia Testimone_1
rimanendovi per lunghi periodi anche a dormire”, nel fare riferimento a “lunghi periodi” Pt_1 senza indicare quali si caratterizza per palese genericità. Così come il capitolo “Vero che i giovani
e al momento della notizia della gravidanza accoglievano con gioia la venuta del Pt_1 Per_2 nascituro progettando un futuro matrimonio” è per un verso puramente valutativo, poiché rimette ai testi la valutazione della sfera emotiva di terzi soggetti e dall'altro non è circostanziato in quanto il progetto di “un futuro matrimonio” non poggia su nessuna evidenza fattuale.
Pertanto, va confermata l'inammissibilità della prova testimoniale.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, letta la nota spese, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale. pagina 11 di 12 Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Forlì e la condanna alla rifusione a favore di di assistenza Controparte_1 assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – delle spese Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida in € 14.239, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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