Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4556 del 2024, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele De Nuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione Lavoro, n. 92 del 10 gennaio 2024, come corretta con provvedimento n. IS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’azionata sentenza n. 92 del 10 gennaio 2024, come corretta con provvedimento n. IS, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha così disposto:
“ 1) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 2, comma 1, della legge 210 del 1992 … e condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di IS … di suddetto indennizzo, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
2) condanna, altresì, il Ministero resistente al pagamento, in favore dell’istante, delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all’avv. Daniele De Nuccio, dichiaratosene anticipatario;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Ministero della Salute ”;
- in mancanza di adempimento, il ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 92 del 2024 e la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza;
- con l’ordinanza 26 maggio 2025 n. 4010, la Sezione ha disposto che il Ministero della Salute chiarisse – essendo la questione emersa nel corso della discussione – se l’ordine di pagamento dell’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, così come formulato nella sentenza azionata, fosse suscettibile di immediata esecuzione da parte dell’Amministrazione medesima, alla luce della normativa richiamata, o se invece fosse necessario che il processo proseguisse per la liquidazione dinanzi al giudice ordinario (ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura civile);
Rilevato che:
- in data 8 luglio 2025, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto la nota prot.IS, con la quale il Ministero della Salute - Ufficio Indennizzi ex L. 210/92 ha rappresentato che “ la condanna contenuta nella suddetta sentenza è suscettibile di immediata esecuzione, essendo il quantum dovuto determinabile mediante gli applicativi di calcolo in uso presso la Scrivente ”, pur ribadendo che “ in considerazione dell’elevato numero di titoli giudiziari esecutivi di condanna dell’Amministrazione, il criterio applicato dall’Ufficio tiene conto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei richiamati titoli giudiziari esecutivi e passati in cosa giudicata ”;
- alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014);
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso dev’essere accolto nei limiti delle somme riconosciute dalla sentenza azionata come spettanti all’odierno ricorrente, con consequenziale ordine all’intimato Ministero di provvedere al pagamento delle stesse, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- che il ricorso dev’essere, invece, dichiarato inammissibile per quanto concerne la richiesta di pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto attribuite all’avvocato Daniele De Nuccio, e delle spese di c.t.u. non anticipate dal ricorrente, per le quali dunque lo stesso manca della legittimazione ad agire;
- di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono, sin d’ora, liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo, che il Commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese del presente giudizio secondo l’ordinario canone della soccombenza, tenendo conto della natura del contenzioso e del valore della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo azionato per quanto concerne le somme spettanti all’odierno ricorrente, nei modi e nei termini specificati; dichiara il ricorso inammissibile quanto alla richiesta di pagamento delle somme riconosciute ad altri soggetti;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione, nei termini di cui in motivazione; determina fin d’ora in euro 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario, a carico del Ministero della Salute;
c) condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR L'LI, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
IA LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LO | AR L'LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.