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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1394/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3027/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8067/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TXNM000438008000 in relazione all' omesso pagamento IRPEF, relativamente all'anno di imposta 2014, per l'importo pari a complessivi euro
4.907,70. Chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla legittimità dell'atto e del suo operato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo. Con nota successiva il ricorrente comunicava rinuncia all'azione, avendo aderito alla definizione agevolata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 8067 depositata in data 21 dicembre 2023, preso atto della rinuncia ed essendo stata depositata relativa istanza attestante l'avvenuto pagamento e la sospensione della riscossione del tributo, dichiarava cessata la materia del contendere. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate eccependo l'erronea valutazione dei fatti, in quanto il sig. Resistente_1 lungi dal definire integralmente la pretesa impositiva oggetto del contendere, ha inteso aderire alla rottamazione del ruolo relativo alla riscossione provvisoria.
Conseguentemente chiede la riforma della sentenza insistendo sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla base della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, risulta che la totalità della pretesa impositiva non sia stata affatto oggetto di definizione agevolata. Più in particolare, il contribuente ha aderito alla rottamazione del solo ruolo relativo alla riscossione provvisoria, circoscritta, in caso di proposizione di ricorso, solo a un terzo delle sanzioni.
L'avviso di accertamento oggetto della presenta contestazione, infatti, si riferisce ad imposte e sanzioni che riportano un valore ben più elevato del ruolo emesso in sede di riscossione provvisoria. Da ultimo, la
Corte prende atto che l'iter di rottamazione, con il rispetto tassativo dei versamenti concordati con l'Ufficio, non risulta perfezionato, determinando la conseguente decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
Per cui alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3027/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8067/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM000170 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TXNM000438008000 in relazione all' omesso pagamento IRPEF, relativamente all'anno di imposta 2014, per l'importo pari a complessivi euro
4.907,70. Chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla legittimità dell'atto e del suo operato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo. Con nota successiva il ricorrente comunicava rinuncia all'azione, avendo aderito alla definizione agevolata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 8067 depositata in data 21 dicembre 2023, preso atto della rinuncia ed essendo stata depositata relativa istanza attestante l'avvenuto pagamento e la sospensione della riscossione del tributo, dichiarava cessata la materia del contendere. Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate eccependo l'erronea valutazione dei fatti, in quanto il sig. Resistente_1 lungi dal definire integralmente la pretesa impositiva oggetto del contendere, ha inteso aderire alla rottamazione del ruolo relativo alla riscossione provvisoria.
Conseguentemente chiede la riforma della sentenza insistendo sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, sulla base della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, risulta che la totalità della pretesa impositiva non sia stata affatto oggetto di definizione agevolata. Più in particolare, il contribuente ha aderito alla rottamazione del solo ruolo relativo alla riscossione provvisoria, circoscritta, in caso di proposizione di ricorso, solo a un terzo delle sanzioni.
L'avviso di accertamento oggetto della presenta contestazione, infatti, si riferisce ad imposte e sanzioni che riportano un valore ben più elevato del ruolo emesso in sede di riscossione provvisoria. Da ultimo, la
Corte prende atto che l'iter di rottamazione, con il rispetto tassativo dei versamenti concordati con l'Ufficio, non risulta perfezionato, determinando la conseguente decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
Per cui alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente