Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2025, proposto da
Co.Ge.Pa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aeroporti di Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Cagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento ANAC del 31 gennaio 2025 (prot. n. 0015698), con il quale l’Autorità ha concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Fascicolo USAN/2784/2024/sd), procedendo alla relativa iscrizione;
- della suddetta nota del 31.01.2025;
- della comunicazione avvio del procedimento prot. n. 80718 del 10 luglio 2024;
- per quanto occorrer possa, della nota di Aeroporti di Puglia S.p.A. (acquisita al protocollo dell’Autorità n. 62854 del 4 giugno 2024), con cui la suddetta Stazione appaltante ha segnalato di aver disposto, con determinazione del 19 aprile 2024 (prot. 6380), la risoluzione del contratto per l’affidamento dei “servizi integrati per la gestione e manutenzione degli impianti, infrastrutture ed edifici presenti sulle aree civili degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie”;
- per quanto occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera del 2.10.2019, n. 861, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile ratione temporis;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e di Aeroporti di Puglia S.p.A.;
Vista la nota del 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa AT UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento;
preso atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente in vista dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, depositata con nota del 21 gennaio 2026, di non avere più interesse alla coltivazione del presente contenzioso, in quanto l’amministrazione ha provveduto alla sua cancellazione dal Casellario informatico;
ritenuto che, essendo la cancellazione intervenuta in virtù dell’annullamento da parte di questo Tribunale di altra annotazione correlata, trattasi di un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, non potendo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto di disporre l’integrale compensazione tra le parti del le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del suo complessivo andamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AT UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT UR | IO TI |
IL SEGRETARIO