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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2747/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PALUMBO CATERINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CICERONE Controparte_1
PIETRO GIORGIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente l'11/09/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
RA (Ta) in data 05/03/1994, che dalla loro unione erano nati i figli
, nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 CP_2
RA (TA) il 09.05.1994, e che in data 27.6.2022 è stata pronunciata con TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1821/2022 la loro separazione giudiziale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata con sentenza n. 1821/2022 del 27.6.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
05/03/1994 in RA (TA) da , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 27/06/1968, e , nato a Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
MASSAFRA (TA) il 04/05/1970, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di RA dell'anno 1994, parte II, serie A, numero 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2747/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PALUMBO CATERINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CICERONE Controparte_1
PIETRO GIORGIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente l'11/09/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
RA (Ta) in data 05/03/1994, che dalla loro unione erano nati i figli
, nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 CP_2
RA (TA) il 09.05.1994, e che in data 27.6.2022 è stata pronunciata con TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1821/2022 la loro separazione giudiziale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata con sentenza n. 1821/2022 del 27.6.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/09/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
05/03/1994 in RA (TA) da , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 27/06/1968, e , nato a Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
MASSAFRA (TA) il 04/05/1970, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di RA dell'anno 1994, parte II, serie A, numero 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3