Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario responsabile

    La Corte ritiene che l'esecutività degli avvisi di accertamento non comporta la caducazione della delibera di giunta con cui è stato designato il funzionario responsabile, né il venir meno della sua legittima investitura. Tale effetto non si desume nemmeno dal comma 793, poiché l'atto impugnato concerne l'accertamento e non la riscossione. Il potere del funzionario non viene meno per rinnovo dell'amministrazione, poiché si tratta di organo interno e non di rappresentante esterno. La scadenza del termine quinquennale non fa venir meno i poteri del funzionario, che restano intatti fino alla sostituzione, e gli atti adottati mantengono validità ed efficacia anche in presenza di irregolarità nell'investitura.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per privo di firma autografa

    La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione. L'allegazione di detta determina all'atto impugnato non è prevista dalla norma. L'indicazione della fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge non è prevista dalla norma e non si comprende in che modo tale mancanza pregiudichi i diritti della contribuente o incida sulla legittimità della pretesa tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 60
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo