Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4344 del 2025, proposto da
- SA LA e ON PE, rappresentate e difese dall’Avv. ON PE e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 4953/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 4953/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 novembre 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore delle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, il consigliere ON De TA e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17 novembre 2025 e depositato il 18 novembre successivo, le parti ricorrenti, nelle rispettive vesti di docente presso istituti scolastici e di difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese di lite, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4953/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 novembre 2024.
La docente ricorrente con ricorso proposto nel mese di maggio 2024 davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per l’anno scolastico 2023/2024. Con la sentenza n. 4953/2024 emessa in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 per l’importo complessivo di € 500,00, nonché ha ordinato il pagamento in favore dell’Avv. ON PE, quale difensore antistatario, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 350,00, oltre accessori di legge. La predetta sentenza, in data 8 novembre 2024, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 4 novembre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, né nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente, né laddove sono stati liquidati i compensi, quale difensore antistatario, all’Avv. ON PE.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, le parti ricorrenti hanno proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare, rispettivamente, in favore della docente la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e in favore dell’Avv. ON PE i compensi liquidati quale difensore antistatario; è stata altresì richiesta la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore delle parti ricorrenti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 4953/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 novembre 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 4 novembre 2025 (all. 1 al ricorso).
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 8 novembre 2024 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla docente ricorrente l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per l’anno scolastico 2023/2024, nonché di corrispondere all’Avv. ON PE, quale difensore antistatario, le spese di lite del predetto giudizio civile, pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.
2.2. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti nella misura di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore delle ricorrenti e a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; le predette somme devono essere corrisposte direttamente al difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
ON De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De TA | AB TA |
IL SEGRETARIO