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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C.916/2019
CORTE D'APPELLO
DI GI BR
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.916/2019 vertente
TRA
nato il [...] a [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana
Sposato C.F. - PEC - elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taurianova (RC), C/da Chiusa n. 14
-Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. e residente CP_1 C.F._3
Taurianova, via II Circonvallazione n.9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi
Cardone, C.F. – PEC – elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in LM, via CesareBattisti n. 41
– Appellato ed appellante incidentale
NONCHÉ CONTRO on sede in LM, via XX Settembre Controparte_2
n. 3, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv.Stefania Marcucci, C.F. , PEC C.F._5
t– elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in LM, Email_3 alla Via N. Pizi, n. 80 Appellato ed appellante incidentale
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Controparte_3
M. CA n. 131 Appellato contumace
CONTRO
residente in [...] Controparte_4
Appellata contumace
OGGETTO: usucapione – appelloalla sentenza n. 656/2019 emessa dal Tribunale di LM in data 22/05/2019, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1443/2014
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo al n. 1143/2014, adiva il Tribunale di Parte_1
LM per far accertare l'intervenuta usucapione di una porzione di circa 43 mq lordi dell'immobile sito in Taurianova, via A. De Gasperi, completamente separata dal resto del piano terra. L'attore deduceva di possedere tale porzione in modo pacifico, pubblico e continuativo sin dal 1990, animo domini, utilizzandola come deposito-garage e che la stessa non era mai stata inclusa nei contratti di locazione stipulati dalla proprietaria e cognata Controparte_4
A seguito del decreto di trasferimento emesso dal G.E. in favore di , relativo CP_1 all'intero piano terra, l'attore proponeva opposizione e conveniva in giudizio CP_1
e l' Giudiziarie di LM, chiedendo Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
l'accertamento dell'intervenuta usucapione e la condanna alle spese. Richiedeva prova testimoniale su circostanze relative al possesso esclusivo e continuativo, alla separazione fisica dell'unità e alla destinazione d'uso del locale, nonché l'interrogatorio formale di della legale Controparte_4
Part rappresentante dell' .
Con comparsa del 20/11/2014, si opponeva integralmente alla domanda, CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, contestava la genericità della domanda, ritenuta priva di elementi concreti idonei a dimostrare il possesso continuativo animo domini, sottolineando il rapporto di parentela tra l'attore e la debitrice esecutata e la conoscenza da parte del della procedura Pt_1 esecutiva immobiliare. Richiamava, inoltre, il procedimento penale pendente a carico del Pt_1 per turbativa d'asta, chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Con comparsa dell'11/11/2014 si costituiva l' di LM, eccependo Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva, evidenziando di operare solo per garantire la corretta gestione del bene pignorato senza alcun interesse giuridico o economico nell'esito della causa. L'Istituto insisteva per l'estinzione del giudizio nei suoi confronti, con condanna dell'attore alle spese, anche per lite temeraria.
Ammessi mezzi istruttori ed escussi i testi Arch. e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
acquisito il fascicolo della procedura esecutiva R.G.E. n. 48/94, era ammesso ma Testimone_4 non veniva raccolto interrogatorio formale di e della legale rappresentante Controparte_4 dell'IVG, risultate assenti all'udienza fissata.
Il Tribunale di LM, con sentenza n. 508/2019, rigettava la domanda rilevando l'insufficienza della prova offerta dall'attore. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, osservava che l'acquisto per usucapione richiedeva la prova rigorosa di un possesso continuato e inequivocabilmente esercitato uti dominus, con manifestazioni incompatibili con la mera tolleranza del proprietario. Nel caso di specie, le deposizioni testimoniali risultavano contraddittorie e viziate da vicinanza con l'attore; non era stato provato alcun atto di interversione del possesso rispetto all'originaria concessione da parte della suocera e della cognata proprietarie del bene. Appariva, inoltre, illogico che l'attore, in rapporti di stretta parentela con la famiglia proprietaria, non fosse a conoscenza della procedura esecutiva che aveva portato al trasferimento dell'immobile. L'occupazione del locale, priva di regolarizzazione documentale, veniva ritenuta espressione di mera detenzione per tolleranza, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova e compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello dell'11/11/2019 impugnava la sentenza n. Parte_1
508/2019 del Tribunale di LM per i seguenti motivi.
Con primo motivo contestava l'erroneità della motivazione, lamentando che la decisione fosse stata redatta in forma sintetica, priva di un adeguato sviluppo logico-giuridico e di una valutazione approfondita delle risultanze istruttorie. Censurava l'affermazione secondo cui la soluzione della controversia sarebbe stata “facilmente condensabile in pochi passaggi”, ritenendo che tale impostazione avesse condotto a una lettura superficiale.
Con secondo motivo deduceva l'omessa e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali, le quali avrebbero dimostrato il possesso esclusivo, pacifico e ultraventennale del bene. Richiamava le dichiarazioni dei testi , e i quali avevano riferito di aver visto l'attore Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 utilizzare il locale come deposito e garage sin dagli anni Ottanta, con accesso esclusivo e in assenza di altri soggetti. Tali circostanze integrerebbero l'interversio possessionis richiesta dall'art. 1141, comma 2, c.c., confermando l'animus possidendi.
Con terzo motivo contestava l'illogicità delle considerazioni in merito alla procedura esecutiva, ritenendo erronea l'affermazione secondo cui l'attore avrebbe dovuto essere a conoscenza del pignoramento. Evidenziava che la proprietaria risiedeva altrove e che non vi era prova di comunicazioni tra i congiunti, richiamando la documentazione attestante la separazione strutturale della porzione immobiliare e l'esclusione della stessa dai contratti di locazione.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., allegando che l'esecuzione avrebbe comportato la perdita del possesso del bene utilizzato da oltre vent'anni. Concludeva per la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda di usucapione e vittoria di spese.
Con comparsa del 28/04/2020 si costituiva deducendo l'inammissibilità del CP_1 gravame per violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevando che l'atto di appello non indicava in modo specifico le parti della sentenza impugnate né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto.
Contestava il primo motivo osservando che la motivazione era conforme ai principi giurisprudenziali e aveva correttamente escluso la sussistenza di una interversio possessionis. Il possesso esercitato dall'attore era riconducibile a mera detenzione per concessione familiare, priva di manifestazioni esteriori idonee a mutarne la qualificazione giuridica.
Rilevava che le dichiarazioni testimoniali non apparivano univoche né attendibili, trattandosi di soggetti legati all'attore da rapporti di amicizia, e che le stesse non avevano fornito indicazioni certe sulla decorrenza del presunto possesso. Sottolineava che l'attore aveva partecipato alle operazioni di accesso del custode giudiziario in rappresentanza della debitrice esecutata, senza rivendicare alcun titolo autonomo sul bene.
Con appello incidentale, chiedeva la riforma del capo relativo alla compensazione CP_1 delle spese, deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale in presenza di soccombenza totale dell'attore e contestando la genericità della motivazione. Chiedeva il rigetto dell'appello principale, la conferma della sentenza e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
Con comparsa del 29/04/2020 si costituiva l' di LM contestando Controparte_2 integralmente il gravame e proponendo appello incidentale per la riforma parziale della sentenza.
Contestava il primo motivo rilevando di aver rivestito esclusivamente il ruolo di custode giudiziario nella procedura esecutiva, senza mai assumere la titolarità del bene. Lamentava di essersi costituito al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Censurava la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, tempestivamente sollevata e mai contestata, integrando vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Con appello incidentale deduceva l'erroneità della compensazione delle spese, evidenziando di essere stato costretto a partecipare all'intero giudizio pur essendo soggetto estraneo alla titolarità del bene.
Contestava, inoltre, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, rilevandone l'inammissibilità atteso che la pronuncia di rigetto non conteneva alcuna statuizione di condanna suscettibile di esecuzione forzata. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma parziale della sentenza con accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e condanna dell'appellante alle spese.
e pur regolarmente destinatari della notificazione Controparte_5 Controparte_4 dell'atto di citazione in appello, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 28/05/2021.
Con la medesima ordinanza il Collegio dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva rilevando che la pronuncia impugnata non produceva effetti esecutivi , trattandosi di pronuncia di rigetto della domanda. In conseguenza della manifesta inammissibilità, il
Collegio condannava l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c.
Dopo alcuni differimenti, l'udienza di precisazione delle conclusioni si celebrava il 29/05/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. A scioglimento della riserva, il
Collegio, con ordinanza del 13/06/2025, poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da risulta infondata, atteso che l'atto di CP_1 gravame soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contenendo una compiuta rappresentazione delle doglianze mosse avverso la pronuncia impugnata. Dall'analisi testuale dell'atto, infatti, si evincono in modo puntuale le porzioni del provvedimento oggetto di contestazione, così da escludere qualsivoglia carenza in ordine alla specificità delle censure sollevate. Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui le disposizioni degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella formulazione risultante dal D.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, impongono che l'impugnazione rechi una precisa individuazione delle questioni controverse e delle relative argomentazioni critiche, senza necessità di ricorrere a formule sacramentali ovvero alla predisposizione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della perdurante natura di revisione propria del giudizio di appello (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n.
36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere disatteso.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la pretesa carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il motivo non merita accoglimento.
La pronuncia di primo grado, sebbene redatta in forma sintetica, risulta conforme ai principi di diritto e sorretta da motivazione sufficiente e logicamente coerente, idonea a rendere intellegibile l'iter argomentativo seguito dal Tribunale.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità per vizio di motivazione, atteso che il Giudice di prime cure ha esaminato i mezzi di prova acquisiti, traendone conclusioni ragionevoli in ordine alla mancanza di un possesso uti dominus da parte dell'attore. Invero, la sinteticità dell'esposizione non integra di per sé vizio motivazionale, quando l'apparato argomentativo consenta di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dal Giudice (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 8053 del
07/04/2014).
Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla pretesa omessa valutazione delle prove testimoniali, il motivo è parimenti infondato.
Il possesso utile ad usucapionem richiede i requisiti della pacificità, non clandestinità, continuità e protrazione ininterrotta per oltre vent'anni. Non è sufficiente l'esercizio di una relazione materiale con la cosa: occorre che il potere di fatto si manifesti in atti di godimento corrispondenti all'esercizio del diritto, con riferimento tanto al corpus quanto all'animus possidendi.
Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso consiste nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La detenzione, invece, è una disponibilità materiale priva dell'animus rem sibi habendi.
Qualora il rapporto materiale sulla cosa abbia avuto origine come detenzione, per configurare il possesso utile all'usucapione è necessario un atto di opposizione che manifesti in modo inequivoco, verso il proprietario, la volontà di esercitare sul bene un potere uti dominus (cfr. Cass., Sez. II, n.
5854 del 16/03/2006). Tale trasformazione non può derivare da un mero mutamento interno di volontà, ma deve estrinsecarsi in atti materiali concreti. (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 14593 del
04/07/2011).
Peraltro, l'interversione deve tradursi in manifestazioni esteriori tali da rendere percepibile al titolare il mutamento dell'atteggiamento del detentore, mediante comportamenti oggettivamente incompatibili con il riconoscimento del suo possesso (cfr. Cass., Sez. II, n. 2392 del 29/01/2009).
Inoltre, nei rapporti di stretta parentela, anche il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può essere frutto di tolleranza del proprietario, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res (Cass. Civ., Sez II., Ord. n. 20508 dell'08/02/2019).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado non dimostrano affatto un possesso esclusivo e continuativo esercitato animo domini. Le deposizioni confermano solo un uso materiale del locale quale deposito, ma non attestano atti di dominio inequivoci o manifestazioni esteriori di signoria incompatibili con la detenzione per mera tolleranza o addirittura per la volontaria messa a disposizione dell'immobile da parte del proprietario.
L'appellante non ha allegato né provato alcun atto di interversio possessionis idoneo a mutare la detenzione in possesso, essendo pacifico che l'immobile era stato originariamente messo a disposizione dai congiunti proprietari. La natura familiare del rapporto comporta una presunzione di detenzione per volontà del titolare o al più per sua tolleranza, superabile solo mediante la dimostrazione di un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà del proprietario.
L'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado conferma la totale insussistenza dei requisiti probatori necessari. Il teste pur riferendo di un uso del locale dal 1986/1987, ha Tes_1 descritto una mera situazione di fatto consistente nel deposito di materiali, senza indicare atti di opposizione o manifestazioni univoche di signoria, precisando che il locale era annesso al vano scala ove viveva l'attore, circostanza compatibile con una concessione familiare. Per di più ha confermato il buon rapporto con l'attore e la cognata, circostanza che consente di consolidare la presunzione di tolleranza già insita nel rapporto familiare.
Analogamente, il teste ha ammesso di essere stato nel locale soltanto quattro o cinque volte, Tes_2
l'ultima delle quali risalente a quattro o cinque anni prima della deposizione, riferendo, peraltro, della presenza di beni appartenenti a terzi, in particolare la motocicletta del cognato, circostanza evidentemente incompatibile con l'uso esclusivo ed escludente necessario ai fini dell'usucapione.
Anche i riferimenti temporali forniti da tale teste risultano generici e inidonei a individuare con precisione l'epoca di inizio del preteso possesso. Il teste ha circostanziato i fatti al periodo Tes_3 compreso tra gli anni Ottanta e il Duemila, senza riferire alcunché sull'esclusività dell'uso né sulla presenza di altri soggetti autorizzati ad accedervi, mentre il teste pur confermando un uso del Tes_4 locale, ha reso una deposizione priva di indicazioni temporali precise e di elementi concreti idonei a dimostrare un possesso esclusivo e continuativo animo domini.
Nessuno dei testimoni ha potuto escludere che nell'immobile fossero custodite cose anche delle oltre che dell'attore o comunque di terzi CP_4
Dalle deposizioni comunque non emerge alcun atto di signoria esclusiva che, dovendosi contrapporre alla titolarità di congiunti , avrebbe dovuto essere molto preciso ed incisivo, non potendosi limitare la prova dell'usucapione con l'utilizzo di un ripostiglio- garage della cognata per tenerci autoveicoli o materiali.
Non risulta neppure sano stati eseguiti lavoro di alcun genere (taluno dei testi ha riferito della scarsa rifinitura dei locali, piuttosto rustici)
Non vi è neppure concordanza sulla decorrenza iniziale del possesso, oscillando le indicazioni tra il 1986/1987, un generico “oltre vent'anni fa”, il periodo “dagli anni Ottanta agli anni Duemila”, fino all'assenza completa di qualsivoglia indicazione temporale. Nessun teste ha riferito di atti inequivoci di interversione o di manifestazioni esteriori di signoria incompatibili con la mera detenzione per tolleranza, limitandosi a descrivere comportamenti compatibili con una situazione di godimento derivante da concessione familiare.
Le stesse deposizioni sono del tutto irrilevanti, per quanto detto, anche perché confermano la non esclusività dell'accesso al locale, come dimostra la presenza di beni appartenenti a terzi, mentre nessun teste ha saputo riferire della procedura esecutiva pendente a carico della proprietaria, né delle ragioni per cui l'attore non avrebbe mai formalizzato la propria pretesa mediante atti giuridicamente rilevanti.
Le risultanze istruttorie, correttamente valutate dal Tribunale, non consentono di ritenere provato l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem, difettando sia la prova della continuità ed esclusività del godimento, sia la dimostrazione dell'animus possidendi.
Quanto al terzo motivo di doglianza, concernente la pretesa erroneità delle considerazioni in ordine alla conoscenza della procedura esecutiva immobiliare, lo stesso non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato elementi oggettivi che rendono implausibile la tesi dell'appellante secondo cui egli non sarebbe stato a conoscenza della procedura esecutiva. Dalle risultanze processuali emerge che è cognato della debitrice esecutata Parte_1 [...]
avendo sposato la sorella di quest'ultima, e risiede nello stesso edificio in cui si Controparte_4 trova l'immobile e ben conoscesse la situazione . Vi sono in atti documenti che riguardano anche l'interferenza del – denunciata dal Pt_1 CP_1 nella procedura esecutiva , e documenti dai quali emerge la presenza del in vari momenti Pt_1 durante il corso del processo esecutivo .
La parte appellata ha dedotto (senza serie contestazioni del ) che era assolutamente esclusa Pt_1
l'esclusività del possesso animo domini del anche da un verbale di accesso all'immobile del Pt_1
4.4.2012 redatto da parte del Custode giudiziario della procedura esecutiva, che dava atto della presenza del non già in proprio ma per contro della debitrice, a conferma del fatto che Pt_1 nessun possesso esclusivo il esercitava sull'immobile, del quale riconosceva l'altrui diritto Pt_1 di proprietà pur in sede di processo di esecuzione, al quale avrebbe avuto diritto di opporsi e di fare constare il proprio diritto (acquisto per usucapione), anche se ancora non accertato giudizialmente
Tali elementi dimostrano inequivocabilmente che l'appellante non solo era a conoscenza della procedura esecutiva, ma è stato direttamente e ripetutamente contattato dal custode giudiziario fin dal
2012, ben due anni prima della proposizione della domanda di usucapione, e che in quella sede si è presentato come rappresentante della esecutata senza far valere alcun diritto proprio acqustato a titolo originario, a maggior ragione se la porzione immobiliare – peraltro non autonoma catastalmente - sarebbe completamente separata dal resto dell'edificio e dotata di accesso autonomo
Per le ragioni sopra esposte, il terzo motivo di appello è manifestamente infondato e deve essere integralmente rigettato, avendo il Tribunale di LM valutato in modo congruo le risultanze istruttorie.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, gli appelli incidentali proposti da CP_1
e dall' sono tardivi e quindi inammissibili, posto che la
[...] Controparte_2 regolazione delle spese del primo grado è capo autonomo di sentenza, e l'assetto di interessi degli appellanti incidentali non era, sul punto, destinato ad essere modificato dall'appello principale .
L'interesse degli odierni appellanti ad ottenere una diversa pronuncia sulle spese era sorto già dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 22 maggio 2019, e da quello è decorso il termine semestrale (art 327 cpc ) per impugnarla. Termine spirato il 22 dicembre 2019, mentre gli appelli incidentali sono stati proposti solo con le costituzioni dell'aprile 2020 .
Sul punto, da ultimo cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)
Per tal ragione la regolazione delle spese di lite del presente grado deve tener conto della reciproca soccombenza, per cui le spese di lite possono compensarsi per 1/3, lasciando i 2/3 residui a carico del , che dovrà corrisponderle tanto in favore di che dell' Pt_1 CP_1 Controparte_2
, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
[...]
Nulla andrà liquidato per le parti non costituite in questo grado ( e CP_5 CP_4
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono:
1. L'appello principale proposto da deve essere rigettato in quanto infondato Parte_1 in tutti i suoi motivi
2. Gli appelli incidentali proposti da e dall' devono CP_1 Controparte_2 essere dichiarati inammissibili perché tardivi
3. La reciproca soccombenza delle parti costituite comporta la compensazione delle spese del presente grado per 1/3, mente dovrà corrispondere i residui 2/3 a ciascuna delle parti Pt_1 appellate costituite
La liquidazione delle spese dovrà effettuarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa: al riguardo sia che si tenga conto della dichiarazione di valore dell'appellato (che ha prodotto in appello l'accatastamento della plla 21 sub 201) CP_1 moltiplicando la rendita catastale di 221,25 per 200 (art 15 cpc ) , sia che si tenga conto del fatto che in primo grado non vi era tale documentazione in quanto identici sarebbero i compensi difensivi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022
Pertanto l'appellante soccombente dovrà corrispondere a ciascuno degli appellati costituiti , per il presente grado i 2/3 di euro 4.996,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00) , e cioè euro
3.330,66, da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e l'inammissibilità di quelle incidentali .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 656/2019, emessa dal Tribunale di LMin data 25/05/2020 nell'ambito del procedimento portante il N.R.G.1443/2014, pubblicata in data 29/05/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello principale
- Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da e CP_1 dall' Controparte_6
- Compensa per 1/3 le spese del presente grado e pone a carico del i residui Pt_1
2/3 che dovrà corrispondere in tal misura a ciascuno degli appellati per euro 3.330,66 da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
- Nulla per le spese nei confronti di e , Controparte_5 Controparte_4 rimasti contumaci;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello principale e di inammissibilità di quelle incidentali
Reggio Calabria, così deciso il 5.12.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI GI BR
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.916/2019 vertente
TRA
nato il [...] a [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana
Sposato C.F. - PEC - elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taurianova (RC), C/da Chiusa n. 14
-Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. e residente CP_1 C.F._3
Taurianova, via II Circonvallazione n.9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi
Cardone, C.F. – PEC – elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in LM, via CesareBattisti n. 41
– Appellato ed appellante incidentale
NONCHÉ CONTRO on sede in LM, via XX Settembre Controparte_2
n. 3, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv.Stefania Marcucci, C.F. , PEC C.F._5
t– elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in LM, Email_3 alla Via N. Pizi, n. 80 Appellato ed appellante incidentale
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Controparte_3
M. CA n. 131 Appellato contumace
CONTRO
residente in [...] Controparte_4
Appellata contumace
OGGETTO: usucapione – appelloalla sentenza n. 656/2019 emessa dal Tribunale di LM in data 22/05/2019, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1443/2014
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo al n. 1143/2014, adiva il Tribunale di Parte_1
LM per far accertare l'intervenuta usucapione di una porzione di circa 43 mq lordi dell'immobile sito in Taurianova, via A. De Gasperi, completamente separata dal resto del piano terra. L'attore deduceva di possedere tale porzione in modo pacifico, pubblico e continuativo sin dal 1990, animo domini, utilizzandola come deposito-garage e che la stessa non era mai stata inclusa nei contratti di locazione stipulati dalla proprietaria e cognata Controparte_4
A seguito del decreto di trasferimento emesso dal G.E. in favore di , relativo CP_1 all'intero piano terra, l'attore proponeva opposizione e conveniva in giudizio CP_1
e l' Giudiziarie di LM, chiedendo Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
l'accertamento dell'intervenuta usucapione e la condanna alle spese. Richiedeva prova testimoniale su circostanze relative al possesso esclusivo e continuativo, alla separazione fisica dell'unità e alla destinazione d'uso del locale, nonché l'interrogatorio formale di della legale Controparte_4
Part rappresentante dell' .
Con comparsa del 20/11/2014, si opponeva integralmente alla domanda, CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, contestava la genericità della domanda, ritenuta priva di elementi concreti idonei a dimostrare il possesso continuativo animo domini, sottolineando il rapporto di parentela tra l'attore e la debitrice esecutata e la conoscenza da parte del della procedura Pt_1 esecutiva immobiliare. Richiamava, inoltre, il procedimento penale pendente a carico del Pt_1 per turbativa d'asta, chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Con comparsa dell'11/11/2014 si costituiva l' di LM, eccependo Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva, evidenziando di operare solo per garantire la corretta gestione del bene pignorato senza alcun interesse giuridico o economico nell'esito della causa. L'Istituto insisteva per l'estinzione del giudizio nei suoi confronti, con condanna dell'attore alle spese, anche per lite temeraria.
Ammessi mezzi istruttori ed escussi i testi Arch. e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
acquisito il fascicolo della procedura esecutiva R.G.E. n. 48/94, era ammesso ma Testimone_4 non veniva raccolto interrogatorio formale di e della legale rappresentante Controparte_4 dell'IVG, risultate assenti all'udienza fissata.
Il Tribunale di LM, con sentenza n. 508/2019, rigettava la domanda rilevando l'insufficienza della prova offerta dall'attore. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, osservava che l'acquisto per usucapione richiedeva la prova rigorosa di un possesso continuato e inequivocabilmente esercitato uti dominus, con manifestazioni incompatibili con la mera tolleranza del proprietario. Nel caso di specie, le deposizioni testimoniali risultavano contraddittorie e viziate da vicinanza con l'attore; non era stato provato alcun atto di interversione del possesso rispetto all'originaria concessione da parte della suocera e della cognata proprietarie del bene. Appariva, inoltre, illogico che l'attore, in rapporti di stretta parentela con la famiglia proprietaria, non fosse a conoscenza della procedura esecutiva che aveva portato al trasferimento dell'immobile. L'occupazione del locale, priva di regolarizzazione documentale, veniva ritenuta espressione di mera detenzione per tolleranza, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova e compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello dell'11/11/2019 impugnava la sentenza n. Parte_1
508/2019 del Tribunale di LM per i seguenti motivi.
Con primo motivo contestava l'erroneità della motivazione, lamentando che la decisione fosse stata redatta in forma sintetica, priva di un adeguato sviluppo logico-giuridico e di una valutazione approfondita delle risultanze istruttorie. Censurava l'affermazione secondo cui la soluzione della controversia sarebbe stata “facilmente condensabile in pochi passaggi”, ritenendo che tale impostazione avesse condotto a una lettura superficiale.
Con secondo motivo deduceva l'omessa e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali, le quali avrebbero dimostrato il possesso esclusivo, pacifico e ultraventennale del bene. Richiamava le dichiarazioni dei testi , e i quali avevano riferito di aver visto l'attore Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 utilizzare il locale come deposito e garage sin dagli anni Ottanta, con accesso esclusivo e in assenza di altri soggetti. Tali circostanze integrerebbero l'interversio possessionis richiesta dall'art. 1141, comma 2, c.c., confermando l'animus possidendi.
Con terzo motivo contestava l'illogicità delle considerazioni in merito alla procedura esecutiva, ritenendo erronea l'affermazione secondo cui l'attore avrebbe dovuto essere a conoscenza del pignoramento. Evidenziava che la proprietaria risiedeva altrove e che non vi era prova di comunicazioni tra i congiunti, richiamando la documentazione attestante la separazione strutturale della porzione immobiliare e l'esclusione della stessa dai contratti di locazione.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., allegando che l'esecuzione avrebbe comportato la perdita del possesso del bene utilizzato da oltre vent'anni. Concludeva per la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda di usucapione e vittoria di spese.
Con comparsa del 28/04/2020 si costituiva deducendo l'inammissibilità del CP_1 gravame per violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevando che l'atto di appello non indicava in modo specifico le parti della sentenza impugnate né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto.
Contestava il primo motivo osservando che la motivazione era conforme ai principi giurisprudenziali e aveva correttamente escluso la sussistenza di una interversio possessionis. Il possesso esercitato dall'attore era riconducibile a mera detenzione per concessione familiare, priva di manifestazioni esteriori idonee a mutarne la qualificazione giuridica.
Rilevava che le dichiarazioni testimoniali non apparivano univoche né attendibili, trattandosi di soggetti legati all'attore da rapporti di amicizia, e che le stesse non avevano fornito indicazioni certe sulla decorrenza del presunto possesso. Sottolineava che l'attore aveva partecipato alle operazioni di accesso del custode giudiziario in rappresentanza della debitrice esecutata, senza rivendicare alcun titolo autonomo sul bene.
Con appello incidentale, chiedeva la riforma del capo relativo alla compensazione CP_1 delle spese, deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale in presenza di soccombenza totale dell'attore e contestando la genericità della motivazione. Chiedeva il rigetto dell'appello principale, la conferma della sentenza e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
Con comparsa del 29/04/2020 si costituiva l' di LM contestando Controparte_2 integralmente il gravame e proponendo appello incidentale per la riforma parziale della sentenza.
Contestava il primo motivo rilevando di aver rivestito esclusivamente il ruolo di custode giudiziario nella procedura esecutiva, senza mai assumere la titolarità del bene. Lamentava di essersi costituito al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Censurava la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, tempestivamente sollevata e mai contestata, integrando vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Con appello incidentale deduceva l'erroneità della compensazione delle spese, evidenziando di essere stato costretto a partecipare all'intero giudizio pur essendo soggetto estraneo alla titolarità del bene.
Contestava, inoltre, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, rilevandone l'inammissibilità atteso che la pronuncia di rigetto non conteneva alcuna statuizione di condanna suscettibile di esecuzione forzata. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma parziale della sentenza con accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e condanna dell'appellante alle spese.
e pur regolarmente destinatari della notificazione Controparte_5 Controparte_4 dell'atto di citazione in appello, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 28/05/2021.
Con la medesima ordinanza il Collegio dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva rilevando che la pronuncia impugnata non produceva effetti esecutivi , trattandosi di pronuncia di rigetto della domanda. In conseguenza della manifesta inammissibilità, il
Collegio condannava l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c.
Dopo alcuni differimenti, l'udienza di precisazione delle conclusioni si celebrava il 29/05/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. A scioglimento della riserva, il
Collegio, con ordinanza del 13/06/2025, poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da risulta infondata, atteso che l'atto di CP_1 gravame soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contenendo una compiuta rappresentazione delle doglianze mosse avverso la pronuncia impugnata. Dall'analisi testuale dell'atto, infatti, si evincono in modo puntuale le porzioni del provvedimento oggetto di contestazione, così da escludere qualsivoglia carenza in ordine alla specificità delle censure sollevate. Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui le disposizioni degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella formulazione risultante dal D.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, impongono che l'impugnazione rechi una precisa individuazione delle questioni controverse e delle relative argomentazioni critiche, senza necessità di ricorrere a formule sacramentali ovvero alla predisposizione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della perdurante natura di revisione propria del giudizio di appello (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n.
36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere disatteso.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la pretesa carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il motivo non merita accoglimento.
La pronuncia di primo grado, sebbene redatta in forma sintetica, risulta conforme ai principi di diritto e sorretta da motivazione sufficiente e logicamente coerente, idonea a rendere intellegibile l'iter argomentativo seguito dal Tribunale.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità per vizio di motivazione, atteso che il Giudice di prime cure ha esaminato i mezzi di prova acquisiti, traendone conclusioni ragionevoli in ordine alla mancanza di un possesso uti dominus da parte dell'attore. Invero, la sinteticità dell'esposizione non integra di per sé vizio motivazionale, quando l'apparato argomentativo consenta di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dal Giudice (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 8053 del
07/04/2014).
Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla pretesa omessa valutazione delle prove testimoniali, il motivo è parimenti infondato.
Il possesso utile ad usucapionem richiede i requisiti della pacificità, non clandestinità, continuità e protrazione ininterrotta per oltre vent'anni. Non è sufficiente l'esercizio di una relazione materiale con la cosa: occorre che il potere di fatto si manifesti in atti di godimento corrispondenti all'esercizio del diritto, con riferimento tanto al corpus quanto all'animus possidendi.
Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso consiste nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La detenzione, invece, è una disponibilità materiale priva dell'animus rem sibi habendi.
Qualora il rapporto materiale sulla cosa abbia avuto origine come detenzione, per configurare il possesso utile all'usucapione è necessario un atto di opposizione che manifesti in modo inequivoco, verso il proprietario, la volontà di esercitare sul bene un potere uti dominus (cfr. Cass., Sez. II, n.
5854 del 16/03/2006). Tale trasformazione non può derivare da un mero mutamento interno di volontà, ma deve estrinsecarsi in atti materiali concreti. (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 14593 del
04/07/2011).
Peraltro, l'interversione deve tradursi in manifestazioni esteriori tali da rendere percepibile al titolare il mutamento dell'atteggiamento del detentore, mediante comportamenti oggettivamente incompatibili con il riconoscimento del suo possesso (cfr. Cass., Sez. II, n. 2392 del 29/01/2009).
Inoltre, nei rapporti di stretta parentela, anche il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può essere frutto di tolleranza del proprietario, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res (Cass. Civ., Sez II., Ord. n. 20508 dell'08/02/2019).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado non dimostrano affatto un possesso esclusivo e continuativo esercitato animo domini. Le deposizioni confermano solo un uso materiale del locale quale deposito, ma non attestano atti di dominio inequivoci o manifestazioni esteriori di signoria incompatibili con la detenzione per mera tolleranza o addirittura per la volontaria messa a disposizione dell'immobile da parte del proprietario.
L'appellante non ha allegato né provato alcun atto di interversio possessionis idoneo a mutare la detenzione in possesso, essendo pacifico che l'immobile era stato originariamente messo a disposizione dai congiunti proprietari. La natura familiare del rapporto comporta una presunzione di detenzione per volontà del titolare o al più per sua tolleranza, superabile solo mediante la dimostrazione di un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà del proprietario.
L'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado conferma la totale insussistenza dei requisiti probatori necessari. Il teste pur riferendo di un uso del locale dal 1986/1987, ha Tes_1 descritto una mera situazione di fatto consistente nel deposito di materiali, senza indicare atti di opposizione o manifestazioni univoche di signoria, precisando che il locale era annesso al vano scala ove viveva l'attore, circostanza compatibile con una concessione familiare. Per di più ha confermato il buon rapporto con l'attore e la cognata, circostanza che consente di consolidare la presunzione di tolleranza già insita nel rapporto familiare.
Analogamente, il teste ha ammesso di essere stato nel locale soltanto quattro o cinque volte, Tes_2
l'ultima delle quali risalente a quattro o cinque anni prima della deposizione, riferendo, peraltro, della presenza di beni appartenenti a terzi, in particolare la motocicletta del cognato, circostanza evidentemente incompatibile con l'uso esclusivo ed escludente necessario ai fini dell'usucapione.
Anche i riferimenti temporali forniti da tale teste risultano generici e inidonei a individuare con precisione l'epoca di inizio del preteso possesso. Il teste ha circostanziato i fatti al periodo Tes_3 compreso tra gli anni Ottanta e il Duemila, senza riferire alcunché sull'esclusività dell'uso né sulla presenza di altri soggetti autorizzati ad accedervi, mentre il teste pur confermando un uso del Tes_4 locale, ha reso una deposizione priva di indicazioni temporali precise e di elementi concreti idonei a dimostrare un possesso esclusivo e continuativo animo domini.
Nessuno dei testimoni ha potuto escludere che nell'immobile fossero custodite cose anche delle oltre che dell'attore o comunque di terzi CP_4
Dalle deposizioni comunque non emerge alcun atto di signoria esclusiva che, dovendosi contrapporre alla titolarità di congiunti , avrebbe dovuto essere molto preciso ed incisivo, non potendosi limitare la prova dell'usucapione con l'utilizzo di un ripostiglio- garage della cognata per tenerci autoveicoli o materiali.
Non risulta neppure sano stati eseguiti lavoro di alcun genere (taluno dei testi ha riferito della scarsa rifinitura dei locali, piuttosto rustici)
Non vi è neppure concordanza sulla decorrenza iniziale del possesso, oscillando le indicazioni tra il 1986/1987, un generico “oltre vent'anni fa”, il periodo “dagli anni Ottanta agli anni Duemila”, fino all'assenza completa di qualsivoglia indicazione temporale. Nessun teste ha riferito di atti inequivoci di interversione o di manifestazioni esteriori di signoria incompatibili con la mera detenzione per tolleranza, limitandosi a descrivere comportamenti compatibili con una situazione di godimento derivante da concessione familiare.
Le stesse deposizioni sono del tutto irrilevanti, per quanto detto, anche perché confermano la non esclusività dell'accesso al locale, come dimostra la presenza di beni appartenenti a terzi, mentre nessun teste ha saputo riferire della procedura esecutiva pendente a carico della proprietaria, né delle ragioni per cui l'attore non avrebbe mai formalizzato la propria pretesa mediante atti giuridicamente rilevanti.
Le risultanze istruttorie, correttamente valutate dal Tribunale, non consentono di ritenere provato l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem, difettando sia la prova della continuità ed esclusività del godimento, sia la dimostrazione dell'animus possidendi.
Quanto al terzo motivo di doglianza, concernente la pretesa erroneità delle considerazioni in ordine alla conoscenza della procedura esecutiva immobiliare, lo stesso non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato elementi oggettivi che rendono implausibile la tesi dell'appellante secondo cui egli non sarebbe stato a conoscenza della procedura esecutiva. Dalle risultanze processuali emerge che è cognato della debitrice esecutata Parte_1 [...]
avendo sposato la sorella di quest'ultima, e risiede nello stesso edificio in cui si Controparte_4 trova l'immobile e ben conoscesse la situazione . Vi sono in atti documenti che riguardano anche l'interferenza del – denunciata dal Pt_1 CP_1 nella procedura esecutiva , e documenti dai quali emerge la presenza del in vari momenti Pt_1 durante il corso del processo esecutivo .
La parte appellata ha dedotto (senza serie contestazioni del ) che era assolutamente esclusa Pt_1
l'esclusività del possesso animo domini del anche da un verbale di accesso all'immobile del Pt_1
4.4.2012 redatto da parte del Custode giudiziario della procedura esecutiva, che dava atto della presenza del non già in proprio ma per contro della debitrice, a conferma del fatto che Pt_1 nessun possesso esclusivo il esercitava sull'immobile, del quale riconosceva l'altrui diritto Pt_1 di proprietà pur in sede di processo di esecuzione, al quale avrebbe avuto diritto di opporsi e di fare constare il proprio diritto (acquisto per usucapione), anche se ancora non accertato giudizialmente
Tali elementi dimostrano inequivocabilmente che l'appellante non solo era a conoscenza della procedura esecutiva, ma è stato direttamente e ripetutamente contattato dal custode giudiziario fin dal
2012, ben due anni prima della proposizione della domanda di usucapione, e che in quella sede si è presentato come rappresentante della esecutata senza far valere alcun diritto proprio acqustato a titolo originario, a maggior ragione se la porzione immobiliare – peraltro non autonoma catastalmente - sarebbe completamente separata dal resto dell'edificio e dotata di accesso autonomo
Per le ragioni sopra esposte, il terzo motivo di appello è manifestamente infondato e deve essere integralmente rigettato, avendo il Tribunale di LM valutato in modo congruo le risultanze istruttorie.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, gli appelli incidentali proposti da CP_1
e dall' sono tardivi e quindi inammissibili, posto che la
[...] Controparte_2 regolazione delle spese del primo grado è capo autonomo di sentenza, e l'assetto di interessi degli appellanti incidentali non era, sul punto, destinato ad essere modificato dall'appello principale .
L'interesse degli odierni appellanti ad ottenere una diversa pronuncia sulle spese era sorto già dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 22 maggio 2019, e da quello è decorso il termine semestrale (art 327 cpc ) per impugnarla. Termine spirato il 22 dicembre 2019, mentre gli appelli incidentali sono stati proposti solo con le costituzioni dell'aprile 2020 .
Sul punto, da ultimo cfr Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)
Per tal ragione la regolazione delle spese di lite del presente grado deve tener conto della reciproca soccombenza, per cui le spese di lite possono compensarsi per 1/3, lasciando i 2/3 residui a carico del , che dovrà corrisponderle tanto in favore di che dell' Pt_1 CP_1 Controparte_2
, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
[...]
Nulla andrà liquidato per le parti non costituite in questo grado ( e CP_5 CP_4
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono:
1. L'appello principale proposto da deve essere rigettato in quanto infondato Parte_1 in tutti i suoi motivi
2. Gli appelli incidentali proposti da e dall' devono CP_1 Controparte_2 essere dichiarati inammissibili perché tardivi
3. La reciproca soccombenza delle parti costituite comporta la compensazione delle spese del presente grado per 1/3, mente dovrà corrispondere i residui 2/3 a ciascuna delle parti Pt_1 appellate costituite
La liquidazione delle spese dovrà effettuarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa: al riguardo sia che si tenga conto della dichiarazione di valore dell'appellato (che ha prodotto in appello l'accatastamento della plla 21 sub 201) CP_1 moltiplicando la rendita catastale di 221,25 per 200 (art 15 cpc ) , sia che si tenga conto del fatto che in primo grado non vi era tale documentazione in quanto identici sarebbero i compensi difensivi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022
Pertanto l'appellante soccombente dovrà corrispondere a ciascuno degli appellati costituiti , per il presente grado i 2/3 di euro 4.996,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00) , e cioè euro
3.330,66, da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e l'inammissibilità di quelle incidentali .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 656/2019, emessa dal Tribunale di LMin data 25/05/2020 nell'ambito del procedimento portante il N.R.G.1443/2014, pubblicata in data 29/05/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello principale
- Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti da e CP_1 dall' Controparte_6
- Compensa per 1/3 le spese del presente grado e pone a carico del i residui Pt_1
2/3 che dovrà corrispondere in tal misura a ciascuno degli appellati per euro 3.330,66 da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
- Nulla per le spese nei confronti di e , Controparte_5 Controparte_4 rimasti contumaci;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello principale e di inammissibilità di quelle incidentali
Reggio Calabria, così deciso il 5.12.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito