Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026REG.PROV.COLL.
N. 00743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2025, proposto da Consorzio stabile Sikelia società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Saeva, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Agrigento, via Giovanni XXIII, n. 12;
contro
Comune di Campobello di Licata (AG), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Bruccoleri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
An.Co s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Marchica, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 1455/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di Licata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AN.CO. s.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. GI La EC;
Uditi nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
1.1.- Con determinazione a contrarre n. 384 del 25 marzo 2025, il Comune di Campobello di Licata (AG), avviava la procedura (CUP: G46F24000130006) per l’affidamento dell’appalto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a mensa scolastica a servizio dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco e stabiliva, come modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La base d’asta era fissata in euro 483.150,00.
1.2.- Alla gara partecipavano tre operatori economici: il Consorzio stabile Sikelia soc. consortile a r.l. (ricorrente in primo grado), la società AN.CO S.r.l., aggiudicataria e la Amelia s.r.l.
1.3.- La RDO prevedeva, quale criterio di aggiudicazione quello del miglior prezzo, determinando in euro 15.210,00 l’importo relativo agli oneri per la sicurezza.
1.4.- Il provvedimento di aggiudicazione in favore della AN.CO. s.r.l. era impugnato dinanzi al T.a.r., con richiesta di annullamento, dal Consorzio Sikelia il quale deduceva plurimi vizi.
1.5.- Il Comune di Campobello di Licata si opponeva all’accoglimento della domanda di controparte.
1.6.- Il T.a.r. per la Sicilia, sez. I, con sentenza n. 1455 del 2025 rigettava il ricorso sul rilievo, sostanzialmente, che:
- nel caso di specie, nessuna prescrizione di gara avrebbe richiesto che il valore complessivo offerto venisse indicato a pena di esclusione in termini di valore in euro e, dunque, correttamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto chiara e univoca e, come tale, immediatamente riconoscibile e ammissibile la formulazione dell’offerta proposta dalla controinteressata in termini di ribasso percentuali;
- la formulazione dell’offerta della controinteressata An.Co s.r.l. nei suddetti termini, lungi dal configurare un’ipotesi di esclusione automatica dell’offerta (come sostenuto dalla ricorrente), avrebbe potuto integrare al più (in assenza di una specifica prescrizione della lex specialis che imponesse il valore dell’offerta in cifre e lettere) un errore immediatamente riconoscibile ed agevolmente emendabile senza alcuna complessa operazione e senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente;
- una siffatta lettura sostanzialistica sarebbe stata anche in linea con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36 del 2023;
- quanto agli oneri di sicurezza, alla luce della lex specialis, «l’offerta che i concorrenti erano chiamati a formulare riguardava esclusivamente l’importo a base d’asta al quale doveva essere aggiunto l’importo degli oneri di sicurezza di talché anche all’importo offerto dal Consorzio ricorrente, dichiaratamente corrispondente ad euro 428.250,00, avrebbe poi dovuto essere sommato quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 15.210,00 per un totale di euro 443.460,10, comunque superiore a quello risultante dalla complessiva offerta della controinteressata».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Consorzio Sikelia società consortile a r.l. il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
- l’(asserita) non corretta formulazione dell’offerta nei sensi voluti dalla RDO avrebbe imposto l’esclusione della controinteressata impresa aggiudicataria;
- nessuna ambiguità della lex specialis sarebbe emersa nel caso di specie;
- quanto al secondo motivo di ricorso, il T.a.r. avrebbe erroneamente a) ritenuto presenti nella RDO indicazioni non previste dalla stessa; b) attributo un significato totalmente errato e sganciato da ogni logica del capitolato speciale di appalto.
3.- Il Comune di Campobello di Licata e la parte privata appellata, con rispettive memorie, hanno concluso per l’infondatezza dell’appello.
4.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, presenti i procuratori delle parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.
5.- Il difensore di parte appellante, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.
6.- Il Collegio, in assenza di opposizione, non può che dare atto di tale intervenuta rinuncia.
7.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dà atto della rinuncia all’appello.
Spese del presente grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
GI La EC, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La EC | OB IO |
IL SEGRETARIO