CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
CRUCIANI ANDREA, LA
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17336/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000000000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13075/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la parte ricorrente, Ricorrente_1 , impugna l'avviso di accertamento n. TK3016500497/24, notificato in data 3 settembre 2024, per anno d'imposta 2018, di € 133.256,68.
Con il ricorso si chiede volersi: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza della notifica del contraddittorio preventivo ex art 5 D.lvo 218/97 in relazione all'art. 6 bis L.212/00 nonché per vizi del procedimento notificatorio del medesimo contraddittorio;
-accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per vizi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. rappresentato dalla mancanza della raccomandata informativa”. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Roma, chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
Seguivano memorie illustrative di parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pretestuosa risulta la lagnanza del ricorrente relativo al difetto di notifica dell'avviso di accertamento impugnato per mancato invio della raccomandata informativa, atteso che in ogni caso il contribuente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, provvedendo alla sua tempestiva impugnazione, di talché eventuali vizi della notificazione sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi degli articoli
160 e 156, comma 3, c.p.c. Come precisa infatti ancora la Cassazione “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. n. 18480/2016; Cass. Sez. U, n. 19854/2004).
Così come da rigettare è il motivo di ricorso fondato sul difetto di notifica dell'invito al contraddittorio, che, invece, come da documentazione prodotta dall'Ufficio, è stato ritualmente notificato con la procedura dell'art. 140 c.p.c., spedizione della raccomandata informativa e compiuta giacenza.
Va peraltro rimarcato che, in caso di contestazione sulla autenticità delle attestazioni e dichiarazioni indicate nella relata di notifica, le stesse fanno fede fino a querela di falso nei confronti del soggetto notificatore e la circostanza non può essere eccepita mediante un generico disconoscimento dell'atto o della relata di notifica.
La Corte Suprema ha infatti ribadito, con l'ordinanza 23/5/2018, n. 12737, che, nel caso di disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, non si hanno gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, comma 2 c.p.c., in quanto non viene impedito al giudice di accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni: "ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento si impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”.
Le relate di notifica sono state depositate in conformità all'art. 22, comma 3, del CAD (D. lgs. 7 marzo 2005,
n. 82), non abrogato dall'art. 25 bis del d.lgs. 1992, n. 546. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce, “l'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 stabilisce, infatti, che il difensore delle parti e parimenti il dipendente dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, “attestano la conformità della copia” informatica, anche per immagine, del documento formato su supporto cartaceo formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), copia che in tal caso equivale all'originale o alla copia conforme. Inoltre, proprio l'art. 22 CAD stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta. E il disconoscimento della conformità di una copia all'originale di un documento non può avvenire con clausole di stile generiche e omnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato ed in ogni caso la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ebbene, tale disconoscimento non può dirsi sussistente nella difesa della ricorrente, rispetto alla conformità all'originale della copia prodotta del documento informatico”. La Suprema Corte ha costantemente affermato che la richiesta di esibizioni degli atti in originale e quella sul generico disconoscimento della produzione in copia, non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali sono esclusi. In particolare, deve consentire al giudice di stabilire quali siano i fatti che occorrerà accertare, perché contestati;
e quali invece non sarà necessario accertare, perché non contestati (cfr. Cass. n. 7775/2014). Del resto questo
Giudice non intende discostarsi dal principio ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 23/09/2021, n. 25899, in relazione alle eccezioni sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 c.c.. I Supremi giudici hanno confermato il principio secondo cui tale onere, “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. Cass. n. 14416/2013). La contestazione va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica, tanto del documento che si intende contestare, quanto degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, relativamente alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento, prodotte dall'agente della riscossione (cfr.
Cass. n. 12730/2016). Detto principio è stato confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020, in cui si osserva che il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili”
(CTG Secondo Grado, n. 1954 del 22 marzo 2023, dep. 4 aprile 2023).
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore di parte resistente, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018 e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
CRUCIANI ANDREA, LA
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17336/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000000000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13075/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la parte ricorrente, Ricorrente_1 , impugna l'avviso di accertamento n. TK3016500497/24, notificato in data 3 settembre 2024, per anno d'imposta 2018, di € 133.256,68.
Con il ricorso si chiede volersi: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza della notifica del contraddittorio preventivo ex art 5 D.lvo 218/97 in relazione all'art. 6 bis L.212/00 nonché per vizi del procedimento notificatorio del medesimo contraddittorio;
-accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per vizi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. rappresentato dalla mancanza della raccomandata informativa”. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di
Roma, chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
Seguivano memorie illustrative di parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pretestuosa risulta la lagnanza del ricorrente relativo al difetto di notifica dell'avviso di accertamento impugnato per mancato invio della raccomandata informativa, atteso che in ogni caso il contribuente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, provvedendo alla sua tempestiva impugnazione, di talché eventuali vizi della notificazione sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo ai sensi degli articoli
160 e 156, comma 3, c.p.c. Come precisa infatti ancora la Cassazione “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. n. 18480/2016; Cass. Sez. U, n. 19854/2004).
Così come da rigettare è il motivo di ricorso fondato sul difetto di notifica dell'invito al contraddittorio, che, invece, come da documentazione prodotta dall'Ufficio, è stato ritualmente notificato con la procedura dell'art. 140 c.p.c., spedizione della raccomandata informativa e compiuta giacenza.
Va peraltro rimarcato che, in caso di contestazione sulla autenticità delle attestazioni e dichiarazioni indicate nella relata di notifica, le stesse fanno fede fino a querela di falso nei confronti del soggetto notificatore e la circostanza non può essere eccepita mediante un generico disconoscimento dell'atto o della relata di notifica.
La Corte Suprema ha infatti ribadito, con l'ordinanza 23/5/2018, n. 12737, che, nel caso di disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, non si hanno gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, comma 2 c.p.c., in quanto non viene impedito al giudice di accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni: "ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento si impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”.
Le relate di notifica sono state depositate in conformità all'art. 22, comma 3, del CAD (D. lgs. 7 marzo 2005,
n. 82), non abrogato dall'art. 25 bis del d.lgs. 1992, n. 546. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce, “l'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 stabilisce, infatti, che il difensore delle parti e parimenti il dipendente dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, “attestano la conformità della copia” informatica, anche per immagine, del documento formato su supporto cartaceo formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), copia che in tal caso equivale all'originale o alla copia conforme. Inoltre, proprio l'art. 22 CAD stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta. E il disconoscimento della conformità di una copia all'originale di un documento non può avvenire con clausole di stile generiche e omnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato ed in ogni caso la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ebbene, tale disconoscimento non può dirsi sussistente nella difesa della ricorrente, rispetto alla conformità all'originale della copia prodotta del documento informatico”. La Suprema Corte ha costantemente affermato che la richiesta di esibizioni degli atti in originale e quella sul generico disconoscimento della produzione in copia, non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali sono esclusi. In particolare, deve consentire al giudice di stabilire quali siano i fatti che occorrerà accertare, perché contestati;
e quali invece non sarà necessario accertare, perché non contestati (cfr. Cass. n. 7775/2014). Del resto questo
Giudice non intende discostarsi dal principio ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 23/09/2021, n. 25899, in relazione alle eccezioni sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 c.c.. I Supremi giudici hanno confermato il principio secondo cui tale onere, “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. Cass. n. 14416/2013). La contestazione va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica, tanto del documento che si intende contestare, quanto degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, relativamente alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento, prodotte dall'agente della riscossione (cfr.
Cass. n. 12730/2016). Detto principio è stato confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020, in cui si osserva che il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le difformità contestate alla luce dei complessivi elementi istruttori disponibili”
(CTG Secondo Grado, n. 1954 del 22 marzo 2023, dep. 4 aprile 2023).
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte ricorrente ed a favore di parte resistente, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018 e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.